



graduatorie | 01 Settembre 2015
Docenti: accolto il ricorso per accedere alle graduatorie ad esaurimento
Tremila ricorrenti che hanno proposto domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1089/2015, hanno ottenuto l’amissione alle graduatorie ad esaurimento.

(Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3909/15; depositata il 31 agosto)


Così ha deciso il Consiglio di Stato, sez. VI, nell’ordinanza 3909/2015 depositata il 31 agosto 2015.
Il caso. Tremila ricorrenti hanno richiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1089/2015 con riferimento alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Ammissione alle graduatorie ad esaurimento. Il Consiglio di Stato rileva che l’Amministrazione scolastica - in esecuzione dell’ordinanza n. 1089/2015 - ha consentito l’ammissione dei ricorrenti in G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) specificando che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, d.m. n. 235/2014, l’iscrizione nelle graduatorie con riserva, determinata dall’attesa del conseguimento del titolo di abilitazione o da un contenzioso in atto, non consente all’interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Si sottolinea inoltre che, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 di cui all’art. 1, commi 93 e 96, l. n. 107/2015, la generalizzazione di tale depotenziamento dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo.
Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Stato accoglie in parte la domanda di ottemperanza all’ordinanza n. 1089/2015 (ricorso n. 503/2015), esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016.
A tal fine il Consiglio di Stato assegna al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, il termine di 15 giorni, dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza in esame, per dare esecuzione all’ordinanza n. 1089/2015, nominando fin da subito il Prefetto di Milano come commissario ad acta, in caso di ulteriore inottemperanza, perché provveda all’esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio.






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