Schede elettorali e complessità del voto

Sindaco per un voto fino a quando il voto non sarà elettronico, il voto disgiunto continuerà a rendere difficile il lavoro del seggio elettorale.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3949 del 19 agosto 2015, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, vanificando le aspettative della candidata Sindaco che, per il rinnovo del Consiglio comunale, aveva perso per un solo voto. Voti nulli. Il Giudice di prime cure, ha affermato la Sezione, ha correttamente rimarcato che, a norma dell'art. 64, comma 2, n. 2 , d.P.R. n. 570/1960, sono nulli i voti contenuti in schede, che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto , e che, nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto . Alla luci di tali premesse la Sezione non ha ravvisato ragioni per discostarsi dal più recente indirizzo interpretativo a tenore del quale la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato cfr. CdS, n. 3210/2010 . Segno sulla scheda. Peraltro, a proposito di schede corrette e segni, il Collegio ha anche osservato che se invece della croce l'elettore ha disegnato una elisse non per questo la scheda va considerata nulla. La Sezione, infatti, ha convenuto con il Primo Giudice che il segno in questione, ripetuto più volte, non risulta icti oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile art. 69, comma 2, d.P.R. n. 570/1960 la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il suo voto. È infatti plausibile ritenere che si tratti di un segno riferibile a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, in guisa da escludere l’operatività della sanzione della nullità, legislativamente limitata a casi eccezionali onde garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale anche con riguardo a elettori che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni per l'espressione del voto CdS, n. 1020/2001 .

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 giugno – 19 agosto 2015, numero 3949 Presidente Pajno – Estensore Caringella Fatto e diritto 1. Con il ricorso di primo grado la sig.ra P.A., candidata alla carica di Sindaco del Comune di G. alle elezioni amministrative del 25.05.2014, ha chiesto al Tribunale di annullare a il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, mod. 300 AR, relativo all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale con il quale è stata proclamata l’elezione del Sindaco di G. nella persona del sig. P.M. e dei Consiglieri del Comune di G. nelle persone dei sig.ri A.R., A.A., A.R., C.M., C.B., D.N.M., F.F.F., G.R., L.F., M.L., M.L. e P.A.” b i verbali della Sez. numero 2, con riguardo all’annullamento della scheda relativa al voto di preferenza per il candidato C.Z.della lista civica per G. Cambia con A.P.”, recante una cancellatura c i verbali della Sez. numero 3, con riguardo alla convalida di una scheda contenente un voto di preferenza per la lista numero 3 candidato sindaco P.M. , che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla perché recante un simbolo di riconoscimento. A sostegno della sua domanda originaria, la ricorrente, che ha ottenuto 674 voti contro i 675 del candidato P.M., eletto Sindaco, ha lamentato violazione degli artt. 1, 48 e 51 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.lgs.numero 267/2000, nonché degli artt. 54, 63 e 64 DPR numero 570/1960. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso. L’appellante censura le argomentazioni poste a fondamento del decisum. Resiste l’amministrazione comunale intimata. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. All’udienza pubblica del 4 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. L’appello non merita accoglimento. 2.1. Non è fondata, in primo luogo, la doglianza con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’annullamento, nella sezione 2, di una scheda in cui la preferenza espressa per il candidato consigliere Z.della lista numero 1, collegata alla sua candidatura a Sindaco, era stata apposta erroneamente dall’elettore nello spazio della lista numero 4 e poi sbarrata e riscritta in quello riservato alla lista numero 1. Il Giudice di prime cure ha correttamente rimarcato che, a norma dell'art. 64, comma 2, numero 2 , del d.P.R. 16 maggio 1960, numero 570, sono nulli i voti contenuti in schede, che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto , e che, nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto”. Alla luci di tali premesse la Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dal più recente indirizzo interpretativo a tenore del quale la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato” cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010, numero 3210 . 2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di impugnazione con cui l’appellante lamenta l’erroneità del giudizio di validità della scheda nella quale compariva, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista numero 3 riservato all’espressione della preferenza, una specie di ellisse. Si deve infatti convenire con il Primo Giudice che il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta icti oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile” art. 69 comma II, del D.P.R. numero 570/1960 la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il suo voto. E’ infatti plausibile ritenere che si tratti di un segno riferibile a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, in guisa da escludere l’operatività della sanzione della nullità, legislativamente limitata a casi eccezionali onde garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale anche con riguardo a elettori che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni per l'espressione del voto Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2001, numero 1020 . 3. Alla stregua della argomentazioni svolte il ricorso va in definitiva respinto. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.