La regolarità fiscale e contributiva deve permanere sino alla conclusione della gara e, forse, anche oltre

La regolarità contributiva e fiscale è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, ai sensi dell'art. 38, lett. g , del Codice dei contratti, e deve essere mantenuta dall’impresa partecipante per tutto l'arco di svolgimento della gara, con la sostanziale irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo degli obblighi, in quanto l'ammissibilità di una regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una lesione della par condicio fra i concorrenti.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3274 del 1° luglio 2015. L’omessa autodichiarazione dei requisiti di ordine generale. Il Policlinico Tor Vergata indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara, in coerenza con l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 163/2006 , prevedeva che nella busta A dedicata alla documentazione amministrativa venisse allegata una dichiarazione del legale rappresentante attestante, tra l’altro, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal predetto articolo, con obbligo di dichiarare anche l’esistenza di eventuali decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. La gara veniva vinta dall’impresa A. srl, già titolare del medesimo servizio. In sede di verifica dei requisiti, a fronte di dichiarazioni attestanti pieno possesso dei requisiti di ordine generale, emergeva il seguente quadro a sussistenza di un decreto penale di condanna nei confronti dell’amministratore unico, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali b mancato pagamento di due cartelle esattoriali, per complessivi € 21.712,98, e ritardati pagamenti di debiti rateizzati c un ulteriore decreto penale di condanna alla multa di € 2.110,00 del gip del Tribunale di Milano, in data 21 luglio 2009, nei confronti di un socio, per l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. La società vincitrice della gara forniva spiegazioni, che non venivano accolte dalla stazione appaltante, la quale annullò la disposta aggiudicazione, affidando l’appalto all'operatore economico classificato secondo in graduatoria, procedendo poi all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’ANAC. Avverso gli indicati provvedimenti, veniva presentato ricorso al Tar, denunciando una supposta violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza in sede di valutazione della sussistenza e persistenza dei requisiti di gara. Il Tar Lazio, sez. III quater , con la sentenza n. 12066/2014, rigetta il ricorso, osservando, in aderenza ad un consolidato indirizzo, che spetta alla stazione appaltante, e non certo all’impresa concorrente in gara, valutare la gravità e l’incidenza del reato commesso sulla moralità professionale. Inoltre, il Tar perviene ad un’importante statuizione la regolarità contributiva e fiscale deve essere mantenuta dalla impresa partecipante alla gara di appalto per tutto l'arco di svolgimento della gara e fino al momento dell'aggiudicazione, sussistendo l'esigenza della stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa e restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi, giacché l'ammissibilità della regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell'offerta, configurandosi come violazione della par condicio . La persistenza” temporale dei requisiti. Prima di esaminare le interessanti statuizioni del Consiglio di Stato, è necessario ricordare che le stazioni appaltanti non possono contrattare con qualsivoglia operatore economico. Sebbene esse siano obbligate a mettere in concorrenza l’appalto, tuttavia la competizione deve essere circoscritta soltanto a quei soggetti, dei quali sia stata verificata l’idoneità e che, quindi, diano garanzia di affidabilità e risultino meritevoli di aggiudicarsi eventualmente l’appalto medesimo. L’idoneità di un operatore economico va valutata con riguardo a due distinti aspetti il profilo soggettivo la stazione appaltante deve contrattare soltanto con soggetti che siano moralmente” affidabili il profilo oggettivo la stazione appaltante deve contrattare con soggetti, che diano prova di avere la necessaria competenza sia tecnica sia professionale, oltre che la capacità economica e finanziaria per eseguire l’appalto posto in gara. La verifica dell’affidabilità dal punto di vista soggettivo viene svolta dalla stazione appaltante, con la richiesta ai partecipanti di comprovare, attraverso autodichiarazioni, il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del Codice. Per quanto concerne il possesso temporale” dei requisiti di ordine generale, l’Autorità di Vigilanza ha affermato che i medesimi devono essere posseduti al momento di scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare fino alla stipula del contratto Determinazione AVCP n. 1/2010 . Tale asserzione risulta confermata dal comma 1 dell’art. 38 del Codice, il quale stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti . In buona sostanza, secondo la disposizione codicistica, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, anche da parte del subappaltatore, dal momento della partecipazione alla gara sino al momento della stipula del contratto. Solo in un caso, rileva il necessario possesso successivo dei requisiti la risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione art. 135 Codice . Dunque, solo in tale evenienza ed in riferimento alla sola fattispecie dei reati e dell’attestazione SOA, sembra che debba sussistere la permanenza del requisito anche dopo la stipula. I diversi orientamenti. Tuttavia, occorre prendere atto che sussiste un orientamento giurisprudenziale di sicuro rilievo, nel quale si pone enfasi in merito alla persistenza dei requisiti di ordine generale, in capo all’operatore economico, anche oltre la stipula del contratto. Precisamente, è stato affermato che il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 38 debba essere assicurato non solo all’atto di presentazione della domanda ma per tutta la procedura di gara ed anche, successivamente all’aggiudicazione, per tutta la durata dell’appalto CdS, sez. III, n. 483/2013 . La fattispecie concreta analizzata dai giudici amministrativi di appello concerneva la mancata comunicazione dell'intervenuta risoluzione di un contratto di appalto, omissione che andava ad incrinare il possesso del requisito previsto dalla lettera f , del comma 2 dell'art. 38, cioè la commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante che bandisce la gara, oppure la commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. Ad avviso di tale indirizzo, la permanenza dei requisiti per tutta la durata del contratto implica le seguenti tre precise conseguenze a l’impresa deve comunicare all’amministrazione appaltante ogni variazione rilevante in merito ai requisiti b la medesima amministrazione appaltante deve procedere ad un controllo periodico sul possesso dei requisiti in capo alle imprese con le quali contratta c fatti salvi i limiti, di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990, in tema di annullamento d'ufficio, la stazione appaltante ha il potere di intervenire in autotutela, ove l’esito del controllo sia negativo. Tale indirizzo costituisce lo sviluppo concettuale del prevalente orientamento, sostenuto come già detto anche dall'Autorità di Vigilanza, secondo il quale la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale si arresta quando la gara trova la sua definitiva conclusione, cioè la stipula del contratto. Ed, infatti, in una fattispecie analoga, è stato affermato che la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara fino al momento dell’aggiudicazione, sussistendo l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali in tal senso C.dS, sez. V, n. 2682/2013 n. 890/2013 681/2015 . In tal senso, è stato anche significativamente affermato che la regola generale, secondo la quale i requisiti generali devono essere posseduti in ogni momento della gara implica che di questo possesso la stazione appaltante ne deve essere portata a conoscenza, non solo al momento della partecipazione, ma anche nel prosieguo, in relazione alle ulteriori fasi della gara medesima. In altri termini sostanza requisiti di partecipazione ex art. 38 del codice e forma dichiarazioni che ne attestano il possesso non possono non andare di pari passo CdS, sez. IV, n. 6539/2012 . Pertanto l’impresa deve comunicare all’Amministrazione le eventuali successive variazioni della propria situazione per impedire, se del caso, l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione nonché la stipulazione del successivo contratto cfr. CdS, sez. V, n. 1446/2011 . Se non si ritenesse sussistente siffatto obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive, la stazione appaltante sarebbe privata dell’oggetto su cui esercitare il proprio potere-dovere di accertamento, necessario per assicurare un’immediata e tempestiva verifica dell’affidabilità e della serietà dell'offerta. I giudici amministrativi di appello aderiscono all'indirizzo maggioritario e confermano la sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato esamina la doglianza degli appellanti, secondo la quale il credito vantato da Equitalia era poi stato successivamente soddisfatto e che il ritardo era da imputare ad altra società Ama, a sua volta debitrice di un credito ingente nei riguardi della ricorrente. I giudici respingono fermamente tale prospettazione, ribadendo il principio già espresso dal Tar Lazio, secondo il quale la regolarità contributiva e fiscale è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alle gare e non può che permanere per l'intera durata della gara. Un'eventuale adempimento successivo degli obblighi contributivi o fiscali non potrebbe che essere qualificato come tardivo, comportando un'altra decisiva conseguenza l'impossibilità di procedere ad una regolarizzazione postuma. Ciò, in quanto l'ipotesi di sanatoria si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione del principio di par condicio . Parimenti, non è possibile affermare che i debiti sorti successivamente al termine di presentazione delle offerte non siano computabili, quasi che il requisito della regolarità fiscale e contributiva si potesse cristallizzare in uno con lo spirare del termine predetto.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28 maggio – 1 luglio 2015, n. 3274 Presidente Deodato – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- Con deliberazione n. 421 dell’11 luglio 2013 la Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata, di seguito PTV, ha aggiudicato all’appellante società Arcobaleno il servizio, di durata quadriennale, di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari, per un importo di Euro 26.697.230,00. 2.- Nel corso della verifica dei requisiti che dovevano essere posseduti dall’aggiudicataria è emerso però che il signor Angelo Massi, amministratore unico della società, era stato condannato, con decreto penale del Tribunale di Parma del 27 aprile 2011, alla multa di € 1.290,00, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638 del 1983, per l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. Era inoltre emerso che un altro decreto penale di condanna, alla multa di € 2.110,00, era stato emesso dal GIP del Tribunale di Milano, nei confronti del sig. Claudio Franceschelli, socio al 50%, sempre per l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. Dall’anagrafe tributaria era poi emerso anche il mancato pagamento di due cartelle esattoriali, per complessivi € 21.712,98. 3.- Sulla base degli accertamenti compiuti e rilevato che gli elementi pregiudizievoli emersi non erano stati indicati dall’impresa aggiudicataria nelle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, PTV ha quindi disposto, con deliberazione in data 8 settembre 2014, la revoca dell'affidamento del servizio che era stata fatta in favore della società Arcobaleno, con l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC, ed ha aggiudicato la gara al RTI, classificatosi al secondo posto nella graduatoria di merito, formato dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus mandataria , Manutencoop Facility Management S.p.A. e Coopservice Soc. Coop. p.a. mandanti , di seguito RTI Nuova Sair. 4.- La società Arcobaleno ha impugnato tale determinazione davanti al T.A.R. per il Lazio. Al ricorso si sono opposti PTV e il controinteressato RTI Nuova Sair che ha proposto anche ricorso incidentale. 5.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione III Quater, n. 12066 del 1 dicembre 2014, ha respinto il ricorso proposto della società Arcobaleno. 6.- La società Arcobaleno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea per diversi profili ed ha insistito nel sostenere l’illegittimità della determinazione assunta nei suoi confronti da PTV. 6.1.- In particolare, la società appellante, riproponendo sostanzialmente le censure sollevate nel giudizio di primo grado, ha sostenuto che la revoca dell’aggiudicazione era avvenuta senza considerare che la mancata dichiarazione della sussistenza dei due decreti penali di condanna era derivata dalla mancata conoscenza degli stessi, e che, in ogni caso, la valutazione operata dall’Amministrazione non aveva tenuto conto del fatto che le condanne erano relative a fatti non recenti, di lieve entità e, comunque, tali da non incidere sulla moralità professionale dei rappresentati dell’impresa. 6.2.- Secondo l’appellante società Arcobaleno, il T.A.R. non ha poi considerato la dedotta erronea valutazione sulla sussistenza del requisito della regolarità fiscale. 7.- All’appello si sono opposti PTV e il RTI Nuova Sair che hanno anche eccepito l’improcedibilità del ricorso per la nullità della notifica. L’appello era stato, infatti, notificato, sia nei confronti di PTV che di Nuova Sair, non presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado e risultante dalla sentenza appellata ma presso la sede legale delle due parti, ed era stato poi notificato ritualmente solo dopo il suo deposito e la successiva presentazione di una istanza di rimessione in termini. 7.1.- Le parti resistenti hanno, comunque, poi sostenuto l’infondatezza delle censure avanzate, meramente riproduttive di quanto già affermato dalla società ricorrente in primo grado. 8.- La Sezione ritiene preliminarmente di poter prescindere da un approfondito esame della questione riguardante la tempestività della notifica dell’appello tenuto conto che le parti resistenti si sono comunque regolarmente costituite in giudizio, facendo valere nello stesso le proprie ragioni che il Presidente della Sezione ha accolto, in data 29 gennaio 2015, l’istanza di parte di essere autorizzata a rinotificare l’impugnativa anche se con salvezza delle eccezioni delle controparti che l’appello risulta comunque evidentemente infondato nel merito. 9.- Passando all’esame del merito, si deve ricordare che, nel rispetto dei criteri generali dettati dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, le imprese partecipanti ad una gara devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e, in particolare per quel che qui interessa , dei requisiti di moralità professionale e di adeguatezza economica e finanziaria. 9.1.- Nella gara in esame, facendo applicazione di tali principi, l’art. 7 del Capitolato di appalto prevedeva che i concorrenti dovevano presentare una autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione e, fra l’altro per quel che qui interessa , l’eventuale sussistenza di decreti penali, anche se assistiti dal beneficio della non menzione, nonché la regolarità tributaria della impresa. Il capitolato tecnico prevedeva, quindi, che nella busta A” contenente la documentazione amministrativa doveva essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante, tra l’altro, la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici, con l’obbligo di dichiarare, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c , anche l’esistenza di eventuali decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. 10.- Ciò risulta coerente con lo scopo della disciplina dettata dal codice dei contratti che, con riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare, prevede la presentazione di una autodichiarazione da parte dei concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta, sostitutiva della relativa documentazione, in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 2000 art. 38, comma 2 del codice dei contratti , e la verifica successiva sul possesso dei requisiti e quindi sulla veridicità delle autodichiarazioni da parte della stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario art. 11, comma 8, del codice dei contratti nonché degli altri soggetti previsti. 10.1.- In tal modo possono partecipare alle gare imprese per le quali i requisiti generali sono agevolmente attestati con una dichiarazione, resa sotto la responsabilità personale del dichiarante, fatta salva la successiva verifica documentale effettuata nei confronti in particolare dell’aggiudicatario. 10.2.- Se, nel corso di tale verifica, emerge che l’aggiudicatario non è in possesso di uno dei requisiti richiesti, la stazione appaltante procede alla sua esclusione dalla gara e, se del caso, allo scorrimento della graduatoria , e all’applicazione delle conseguenti sanzioni. 11.- La giurisprudenza ha poi chiarito che le disposizioni riguardanti il possesso dei requisiti di moralità, richiesti dall’art. 38 del codice dei contratti, si riferiscono a tutti i soggetti persone fisiche dotati di poteri decisionali e di rappresentanza dell’impresa o che tali poteri hanno avuto nell’anno precedente fra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2048 del 23 aprile 2015 . La giurisprudenza ha inoltre aggiunto che il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 38 del codice dei contratti, deve essere assicurato non solo all'atto di presentazione della domanda ma per tutta la procedura di gara ed anche dopo l'aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità fra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. IV n. 2048 del 23 aprile 2015, cit. . 12.- Nella fattispecie, la società Arcobaleno, risultata aggiudicataria della gara, aveva dimostrato il possesso dei requisiti di moralità attraverso le autodichiarazioni rese dall’amministratore unico, sig. Angelo Massi, e dal socio sig. Claudio Franceschelli che avevano dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 38 del codice dei contratti e di non incorrere in una delle fattispecie ostative previste dalla indicata disposizione. 13.- In sede di verifica dei requisiti che dovevano essere posseduti dall’impresa, come si è già prima ricordato, è tuttavia emerso a un decreto penale di condanna alla multa di € 1.290,00 del Tribunale di Parma del 27 aprile 2011, reso esecutivo il 3 ottobre 2011, nei confronti dell’amministratore unico sig. Massi, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638 dell’11 novembre 1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali b il mancato pagamento di due cartelle esattoriali, per complessivi € 21.712,98, e ritardati pagamenti di debiti rateizzati c un ulteriore decreto penale di condanna alla multa di € 2.110,00 del GIP del Tribunale di Milano, in data 21 luglio 2009, nei confronti del socio sig. Claudio Franceschelli, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638 del 1983 per l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. 14.- Tenuto conto della rilevanza di tali elementi e della loro mancata indicazione nelle autodichiarazioni che erano state presentate dall’impresa aggiudicataria, PTV ha quindi deciso di revocare l’aggiudicazione della gara in favore della società appellante e di disporre la nuova aggiudicazione in favore del RTI Nuova Sair. 15.- L’operato della Stazione appaltante, come ha già sostenuto il T.A.R., deve ritenersi peraltro esente dalle censure sollevate. 16.- In primo luogo, correttamente l’Amministrazione resistente ha dato rilievo alla mancata indicazione, nelle autodichiarazioni rese dai rappresentati dell’impresa appellante, degli elementi pregiudizievoli poi emersi in sede di verifica dei requisiti partecipativi. Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti ad una gara costituiscono, infatti, un valore rilevante, poiché consentono, in ossequio al principio del buon andamento dell'attività amministrativa, una celere decisione dell’amministrazione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara. In conseguenza la presentazione di una dichiarazione falsa o gravemente incompleta deve considerarsi comunque lesiva degli interessi di una stazione appaltante. 17.- Nella fattispecie, la società appellante, avendo omesso di dichiarare l’esistenza dei decreti penali di condanna che avevano colpito il suo amministratore e il socio di maggioranza, aveva quindi, già per questo, violato le disposizioni di gara, ed aveva violato anche l’affidamento che era stato riposto dall’Amministrazione nelle autodichiarazioni presentate. In particolare, la società Arcobaleno aveva violato la disposizione, dettata dall’art. 38, comma 2 del codice dei contratti, il cui scopo, come si è accennato, è quello di consentire all’Amministrazione di fare affidamento sulle autodichiarazioni presentate al fine di assumere rapide determinazioni in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara. 18.- La società Arcobaleno ha insistito, anche in appello, nel sostenere che il provvedimento di esclusione adottato in autotutela dall’Amministrazione deve ritenersi illegittimo per il mancato rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e per la sostanziale irrilevanza, sull’aggiudicazione della gara, dei suddetti decreti penali, peraltro non conosciuti, per la loro non pertinenza rispetto all’oggetto dell’appalto, per la tenuità delle condanne, peraltro di epoca risalente, che non sono indice di inaffidabilità finanziaria e che riguardano fatti poi oggetto di depenalizzazione. Tali argomentazioni non sono condivisibili. 19.- Innanzitutto gli elementi pregiudizievoli emersi, dei quali non era stata data menzione nelle autodichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, non possono ritenersi irrilevanti nelle valutazioni che devono essere compiute dalla stazione appaltante sull’affidabilità dell’impresa. La società Arcobaleno ha, infatti, omesso di indicare l’esistenza di due decreti penali di condanna e l’esistenza di irregolarità contributive che attengono a fatti riguardanti direttamente l’esercizio dell’attività di impresa. 19.1.- Spetta peraltro alla Stazione appaltante il potere di valutare la gravità dei fatti per i quali il concorrente è stato eventualmente condannato e, quindi, si apprezzare l'incidenza della condanna sulla sua moralità professionale. 19.2.- Nella fattispecie, la valutazione effettuata da PTV deve ritenersi esente da ogni possibile profilo di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità tenuto conto sia di quanto si è detto circa la rilevanza dell’omissione nelle dichiarazioni dell’impresa degli elementi pregiudizievoli poi accertati e sia della incidenza di tali elementi sulla capacità dell’impresa. 20.- Non può poi in alcun modo ritenersi giustificata la mancata indicazione, nelle dichiarazioni presentate in sede di gara, dei due indicati decreti penali di condanna, per l’asserita mancata conoscenza degli stessi, considerato che, a prescindere da ogni valutazione sui fatti che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni che le parti interessate dovevano conoscere , in ogni caso l’ordinamento consente la conoscibilità delle sanzioni poi comminate anche attraverso l’acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. 21.- Né i decreti penali in questione emessi rispettivamente nel 2011 e nel 2009 sono così risalenti nel tempo rispetto ai fatti di causa da poter risultare per questo non rilevanti. 22.- Quanto alla invocata depenalizzazione dei fatti che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni, si deve osservare che effettivamente il governo è stato delegato, con l’articolo 2, comma 2 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, a trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per l’omesso versamento di ritenute previdenziali purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui , ma tale norma oltre ad essere successiva alla vicenda di causa la dichiarazione per la partecipazione alla gara risale infatti al 27 giugno 2012 non ha comunque prodotto ancora i suoi effetti non essendo stato emanato il necessario decreto legislativo delegato. 22.1.- Né può ritenersi applicabile alla fattispecie l’invocato art. 57, comma 6, della Direttiva CE n. 24 del 2014, che consente all’impresa di produrre prove di affidabilità nonostante l’esistenza di motivi di esclusione. 23.- L’appellante società Arcobaleno ha insistito nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato anche per il riferimento fatto ad accertate, ma in realtà insussistenti, irregolarità fiscali. In particolare la società Arcobaleno ha insistito nell’evidenziare che il credito vantato da Equitalia era poi stato successivamente soddisfatto e che il ritardo era da imputare alla società Ama, a sua volta debitrice di un credito ingente nei suoi confronti. 24.- In proposito, come ha già rilevato il T.A.R., si deve preliminarmente osservare che l’eventuale accoglimento della censura non sarebbe comunque in grado di incidere sugli effetti del provvedimento impugnato che risulterebbe comunque legittimo per le altre ragioni che si sono già indicate. 25.- In ogni caso, come pure ha osservato il giudice di primo grado, la regolarità contributiva e fiscale è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto, ai sensi dell'art. 38, lett. g , del codice dei contratti, e deve essere mantenuta dall’impresa partecipante per tutto l'arco di svolgimento della gara, con la sostanziale irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo degli obblighi, in quanto l'ammissibilità di una regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una lesione della par condicio fra i concorrenti fra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. V, n. 681 del 10 febbraio 2015 . Il rispetto di tale principio prescinde peraltro dall'entità del debito e da ogni valutazione sulla gravità dell'inadempienza. 26.- Considerato che, come emerso dagli accertamenti compiuti dall’Amministrazione in sede di aggiudicazione, la società appellante versava in uno stato di irregolarità tributaria, correttamente la PTV ha evidenziato la carenza anche di tale necessaria condizione richiesta per l’aggiudicazione della gara. Mentre non è rilevante, in virtù dei principi indicati, il successivo tardivo adempimento. 27.- Per completezza si deve aggiungere che la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire una relazione, in data 24 novembre 2014, che ha confermato la correttezza della segnalazione effettuata dalla Direzione Provinciale circa la mancata regolarità fiscale accertata nei confronti della società appellante. 28.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento di € 3.000,00 tremila in favore di ciascuna delle parti resistenti, per un totale di € 9.000,00 novemila , per le spese e competenze del grado di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.