Offerte presuntivamente incongrue: il giudice non può sindacare il merito delle valutazioni della commissione di gara

Nelle gare pubbliche, il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, senza poter procedere ad una verifica autonoma della congruità dell'offerta e delle singole voci. Tale verifica, infatti, rappresenterebbe un’indebita invasione nella sfera di competenza propria dell'amministrazione, atteso che rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione dell'attendibilità e non anomalia dell’offerta presentata.

E’ quanto statuito dal Tar Campania, sez. Napoli III, nella sentenza n. 2566 dell'8 maggio 2015. La sospetta offerta. L'Ente Autonomo Volturno EAV , titolare del servizio pubblico di trasporto su ferro e su gomma nella Regione Campania, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell'appalto del servizio di vigilanza armata delle proprie strutture, per una durata pari a 24 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. La commissione tecnica, effettuata l'apertura delle offerte economiche, chiedeva chiarimenti all'impresa O.V. srl, che aveva presentato il prezzo più basso. Precisamente, venivano richieste giustificazioni in relazione all'ammontare del costo medio orario per una data categoria di dipendenti, oltre ad altre informazioni. La O.V. srl forniva giustificazioni, le quali, tuttavia, non venivano reputate esaurienti. Infatti, veniva disposta una specifica audizione e venivano richieste ulteriori giustificazioni, che venivano nuovamente considerate insufficienti. A questo punto, la commissione di gara escludeva l'impresa O.V. srl e disponeva l'aggiudicazione provvisoria in favore del secondo classificato in graduatoria. Avverso il provvedimento di esclusione, propone ricorso l'impresa O.V. srl, avanzando diversi motivi di doglianza, fra cui quello afferente un presunto difetto di motivazione. Sindacato giurisdizionale forte e debole . È evidente che la censura di difetto di motivazione implica la problematica del sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti di discrezionalità tecnica, posti in essere dalla commissione in sede di valutazione dell’offerta anomala. Al riguardo, non può non ricordarsi che le valutazioni tecniche, compiute dalle Pubbliche amministrazioni, sono state sempre analizzate dalla giurisprudenza, la quale ha, tradizionalmente, ritenuto di poterle censurare solo in tre chiari casi a illogicità manifesta, la quale raggruppa tutte quelle ipotesi in cui, avuto riguardo alla situazione di fatto, non era ragionevole attendersi una decisione della specie di quella adottata b vizi procedimentali, incluso anche quello afferente la composizione della eventuale commissione tecnica c violazione delle norme attributive del potere, cioè vizi relativi all’organizzazione ed alla distribuzione del potere amministrativo. In quest’ottica, è stato confermato il principio, maggioritario in giurisprudenza, secondo cui, in tale particolare frangente procedimentale, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui la sua valutazione, espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale, inerente al merito amministrativo, è insindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta irrazionalità o evidente travisamento dei fatti CdS, sez. VI, n. 2827/2014 . Ad avviso di tale orientamento, sicuramente consolidato, il giudizio sulla verifica dell’anomalia può essere svolto dal giudice amministrativo nei limiti di un sindacato estrinseco, ovvero al fine di accertare l’eventuale sussistenza di vizi logici del percorso motivazionale, senza poter effettuare valutazioni dirette di convenienza o sostenibilità dell’offerta, riservate alla stazione appaltante in tal senso CdS, sez. III, n. 5984/2013 Tar Campania, sez. Napoli I, n. 4916/2013 . In altri termini, il sindacato del giudice amministrativo è da considerarsi e qualificarsi come debole”, in quanto, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Di conseguenza, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A Viceversa, secondo un indirizzo minoritario, il sindacato giurisdizionale potrebbe essere anche forte”, cioè non vincolato solo agli aspetti formali, oltre che di palese illogicità, ma anche in grado di investire la valutazione tecnica nel suo assetto contenutistico”. Siffatto orientamento ha conosciuto una prima ed importante consacrazione formale con la sentenza CdS, sez. IV, n. 601/1999, nella quale venne affermato che la discrezionalità tecnica è sindacale in sede giurisdizionale in base, non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Il Consiglio di Stato, quindi, ritiene che se un procedimento tecnico è inserito nella struttura di una norma giuridica, una sua applicazione inadeguata, oppure un giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comporta un vizio di legittimità dell’atto. In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non si risolve solo in una verifica diretta a scoprire eventuali vizi procedimentali primo orientamento , ma implica un controllo sull’attendibilità delle attività tecniche poste in essere, giungendo ad esaminare la correttezza e l’adeguatezza del criterio adottato, oltre che del procedimento applicativo utilizzato. In tale contesto, si è affermato che solo laddove il giudizio di anomalia, di cui è causa, sia espresso in termini o sulla base di giudizi di opportunità vera e propria, ancorché sul presupposto di una discrezionalità tecnico - amministrativa, allora valgono i limiti indicati dalla giurisprudenza appena richiamata ed, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbe essere disposta la ripetizione del procedimento mentre in tutti gli altri casi non sussistono ragioni per negare che il processo si concluda con una pronuncia sull’aggiudicazione, e dunque ciò postula un pieno sindacato di legittimità sul giudizio di anomalia Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, n. 54/2014 . La correttezza della procedura di valutazione. I giudici amministrativi campani aderiscono all’orientamento dominante e principiano la loro analisi, affermando che il sindacato del giudice amministrativo, in tema di valutazioni dell’anomalia dell’offerta, non può comportare un’indebita invasione nella sfera di competenza propria dell'amministrazione. Ciò per una ragione semplice l’esame delle giustificazioni, presentate dall’impresa, costituisce atto di discrezionalità tecnica, di competenza della stazione appaltante. Di conseguenza, il giudice può soltanto procedere ad una verifica autonoma della congruità dell'offerta e delle singole voci. Dichiarata la sua adesione all’orientamento dominante, il Tar esamina la condotta posta in essere dalla stazione appaltante e rileva che la commissione ha effettuato un’ampia istruttoria, consentendo la più ampia partecipazione dell’impresa interessata. Partecipazione, non solo realizzata attraverso la possibilità di presentare giustificazioni, ma anche mediante una specifica audizione. Fra l’altro, i giudici rilevano che le giustificazioni sono state sempre correttamente ed analiticamente esaminate, attraverso la formulazione di puntuali controdeduzioni. A tal riguardo, il Tar fa osservare che l’impresa ricorrente ha riproposto in giudizio le medesime giustificazioni avanzate in sede di valutazione di anomalia, giustificazioni sempre controdedotte. Di conseguenza, il giudice amministrativo, nella concreta fattispecie, dovrebbe essere chiamato a giudicare non tanto la congruità o meno dell’offerta, ma il processo di verifica, posto in essere dalla commissione. A tal riguardo, i giudici evidenziano che in sede giurisdizionale, questo tipo di accertamento è ammissibile solo laddove, lungi dall’assumere un carattere sostitutivo del giudizio espresso dalla commissione di gara, operi un riscontro sugli elementi puramente aritmetici/algebrici ma non su quelli probabilistici previsionali che la Commissione, nel suo operato tecnico discrezionale ha formulato sull’offerta del concorrente . Ad ogni modo, il Tar indaga il dispiegarsi della procedura di valutazione della commissione e ritiene la medesima pienamente corretta. Il punto fondamentale di contestazione attiene, come anticipato, alla scarsa attendibilità del costo orario medio proposto per il personale. Al riguardo, i giudici ricordano che la commissione ha rilevato che l'offerta non terrebbe conto degli aumenti, che l’art. 106 del CCNL di categoria per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, riconosce ai lavoratori a partire dal 1° febbraio 2014 e dal 1° febbraio 2015. Sul punto, l’impresa ricorrente in sede di memoria di replica ha segnalato che la tabella ministeriale del non è stata successivamente aggiornata [] giacché gli incrementi retributivi ex art. 106 CCNL, ai quali la Commissione si riferisce, non sono tali da incidere sul valore del costo medio orario, giacché irrisori . Tuttavia, tale affermazione, come correttamente rilevato dalla commissione di gara, non è fondata e conferma il carattere anomalo nella determinazione del costo medio orario. Dunque, il Tar rigetta il ricorso, ritenendo pienamente corretta la procedura valutativa posta in essere dalla commissione, nei limiti, ovviamente, dei propri poteri di indagine. Infatti, occorre tener presente che l’orientamento del cd. sindacato debole” sulla discrezionalità tecnica ha ricevuto un’altra recente conferma, seppur antecedente alla sentenza in esame. Precisamente, il Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia n. 2157 del 27 aprile 2015, ha significativamente affermato che il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, nel cui ambito le valutazioni dell’amministrazione presentano un ragguardevole coefficiente di difficoltà ed i cui esiti sono per lo più opinabili, con il corollario per cui soltanto in caso di evidenti sintomi di eccesso di potere, il giudice amministrativo può intervenire nell’ambito della sua giurisdizione generale di legittimità .

Tar Campania, sez. III Napoli, sentenza 9 aprile – 8 maggio 2015, n. 2566 Presidente Donadono – Estensore Palliggiano Fatto 1.- Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 9 gennaio 2014, EAV, titolare del servizio pubblico di trasporto su ferro e su gomma nella Regione Campania, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle proprie strutture, per una durata pari a 24 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso l’importo stimato, a base d’asta, ammontava ad € 2.321.814,60 di cui € 11.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Alla predetta procedura prendeva parte Over Security ed altre cinque imprese concorrenti, in forma sia singola sia associata. Nel corso della seduta del 5 marzo 2014, la Commissione di gara decretava la preliminare esclusione dell’istituto di Vigilanza Argo s.r.l. e del RTI Cosmopol/La Vigilante/Rangers/Poliziotto Notturno procedeva quindi all’apertura delle buste B recanti le offerte economiche formulate dai concorrenti ammessi, all’esito della quale risultava che Over Security aveva proposto il prezzo più basso, pari ad € 744.003,20, seguita dalla Security Service, con € 808.729,40, dal RTI La Torre/Turris/Secur Bull con € 880.000,00 nonché dal RTI San Paolino/La Vittoria/Real Pol con € 905.398,40. EAV, a mezzo fax del 12 marzo 2014, chiedeva chiarimenti circa l’offerta proposta da Over Security, precisando che, ai sensi dell’art. 86, comma 3, d. lgs. 163/2006, la stessa appare anormalmente bassa sia con riferimento alla media delle offerte pervenute sia con riferimento al costo del lavoro che appare essere inferiore al costo medio del personale degli Istituti di vigilanza come determinato dal DM lavoro 8 luglio 2009.”. Con nota del 21 marzo 2014 Over Security replicava alle richieste di EAV. Con successiva nota prot. n. 8992 del 2 maggio 2014, il responsabile del procedimento di gara, da un lato, muoveva rilievi sulle giustificazioni addotte da Over Security e, dall’altro, chiedeva ulteriori chiarimenti ed approfondimento in merito a 1 giustificazioni sull’ammontare del costo medio orario per i dipendenti del IV Livello ex IV S, determinato in € 19,090, mentre nella tabella ministeriale è pari ad € 22,97 2 elementi e voci di costo dai quali l’azienda si era discostata nell’offerta dalle tabelle ministeriali, con adeguata motivazione delle difformità 3 elenco dei dipendenti risultanti dall’estratto del LUL da impegnare nell’appalto e copia del DM di concessione dei benefici di cui al DM 407/1990 4 indicazione dell’entità percentuale delle agevolazioni contributive di cui la società gode 5 chiarimenti sull’apparente incongruità del richiamo in calce alla tabella secondo cui, per i servizi di apertura e chiusura degli impianti, l’azienda si sarebbe avvalsa di operatore per il quale la società gode di agevolazione contributiva, posto che il relativo personale sarebbe necessariamente di più recente assunzione 6 documentazione relativa ai contratti, già in corso, relativi al personale che gode delle agevolazioni contributive e se il necessario utilizzo di personale dell’appaltatore uscente nell’esecuzione di quegli appalti non li renda economicamente in perdita. Con nota del 22 maggio 2014, acquisita al protocollo EAV n. 008367 in data 28 maggio 2014, Over Security rispondeva alla stazione appaltante. In data 18 luglio 2014, EAV convocava Over Security, in applicazione dell’art. 88, comma 4, d. lgs. 163/2006 a seguito della relativa riunione si procedeva alla stesura di verbale nel quale EAV ribadiva le proprie considerazioni in ordine all’incongruità dell’offerta In data 22 luglio 2014, Over Security trasmetteva ulteriori note argomentative. In data 8 settembre 2014, la Commissione di gara evidenziava le sue perplessità nella relazione di verifica sull’anomalia dell’offerta chiarendo che, pur a seguito delle giustificazioni dell’impresa partecipante, l’offerta presentava incongruenze tali da non renderla affidabile e, come tale, non suscettibile di aggiudicazione. A seguito di ciò, con comunicazione del 22 settembre 2014, Over Security era esclusa dalla gara che veniva in via provvisoria aggiudicata a Security Service, seconda in graduatoria. 2.- Avverso i provvedimenti di cui sopra, Over Security ha proposto l’odierno ricorso, notificato il 20 ottobre 2014 e depositato il successivo 29. Resiste in giudizio EAV e Security Service che, con rispettive memorie, hanno contestato la fondatezza delle censure. Con atto notificato il 28 novembre 2014 e depositato il successivo 1° dicembre, Cosmopol s.p.a. ha dispiegato intervento ad opponendum per sostenere, unitamente alla controinteressata, il rigetto del ricorso. In data 16 dicembre 2014, EAV ha aggiudicato la gara in via definitiva a Security Service atto depositato il successivo 18 . 3.- Over Security ha quindi impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 gennaio 2015 e depositato il successivo 24. In data 13 febbraio 2015 EAV ha depositato copia del contratto di appalto dei servizi di vigilanza stipulata con Security Service il pregresso 12 febbraio. Le parti hanno poi presentato memorie e repliche in vista dell’udienza del 9 aprile 2015, data in cui la causa è stata trattenuta per la decisione. Diritto 1.- Il ricorso introduttivo si fonda sul seguente articolato motivo violazione e falsa applicazione degli articoli 86, 87 e 88 d. lgs. n. 163/2006 eccesso di potere per illogicità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e seguenti CNNL vigilanza privata e servizi fiduciari La Commissione di gara ha individuato taluni aspetti critici nell’offerta economica della ricorrente che possono così di seguito sintetizzarsi a la tabella formulata da Over Security relativa al costo del lavoro, allegata alle giustificazioni del 22 maggio 2014, non terrebbe conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL di categoria con decorrenza dal 1° febbraio 2014 e dal 1° febbraio 2015. b la voce contributo di solidarietà” sarebbe risultata sottostimata 12,09 euro rispetto ad € 15,91 prevista nella tabella ministeriale , senza alcuna giustificazione c il contributo di solidarietà è indicato in misura inferiore a € 1 a fronte di un importo, di cui alla ridetta tabella ministeriale, oscillante tra € 35 ed € 39 d la decontribuzione di cui la società ricorrente gode, ai sensi della L. n. 407/1990, non copre” l’intera durata dell’appalto. 2.- Va premesso che nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, e quindi senza poter procedere ad una verifica autonoma della congruità dell'offerta e delle singole voci ciò rappresenterebbe infatti un’indebita invasione nella sfera di competenza propria dell'amministrazione, atteso che rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della attendibilità e non anomalia dell’offerta presentata. Di conseguenza solo in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi, abnormi ed evidenti errori di valutazione ovvero sui fatti, il giudice amministrativo può esercitare il proprio sindacato, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2015, n. 1337 Idem, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963 T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 4 giugno ¬2014, n. 3059 Tar Campania Napoli sez. I 6.11.2013 n. 4916 T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 31 marzo 2011, n. 1888 T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 8 maggio 2013, n. 355 T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 1° marzo 2013, n. 161 T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 462 . Peraltro, nelle procedure di evidenza pubblica, il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta stessa nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento. Il sindacato del giudice quindi non può avere ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 246 . 3.- Nel caso di specie, come sopra illustrato in punto di fatto, la Commissione ha compiuto un'ampia istruttoria, chiamando più volte la ditta a presentare dapprima giustificativi, poi chiarimenti e precisazioni, ed ancora esaminando gli stessi in contraddittorio solo all'esito della suindicata istruttoria, ha deciso nel senso della non congruità dell'offerta proposta dalla ricorrente ed ha corredato di puntuale motivazione la valutazione effettuata. Deve allora osservarsi che parte ricorrente col ricorso introduttivo ripropone le proprie giustificazioni prospettate alla commissione di gara e da queste respinte dopo laborioso contraddittorio. Ne consegue che, questo giudice dovrebbe effettuare a sua volta una verifica non tanto sulla congruità o non congruità dell’offerta della ricorrente, quanto sul processo di verifica condotto dalla Commissione. In sede giurisdizionale, questo tipo di accertamento è ammissibile solo laddove, lungi dall’assumere un carattere sostitutivo del giudizio espresso dalla commissione di gara, operi un riscontro sugli elementi puramente aritmetici/algebrici ma non su quelli probabilistici previsionali che la Commissione, nel suo operato tecnico discrezionale ha formulato sull’offerta del concorrente. 4.- Ciò premesso, nei termini sopra indicati, il Collegio ravvisa la correttezza del processo valutativo compiuto dalla Commissione di gara in esito all’apprezzamento di non congruità e non attendibilità dell’offerta della ricorrente. 4.1.- La stazione appaltante ha posto dubbi circa l’attendibilità del costo orario medio orario proposto per il personale e della tabella ministeriale applicata. Più nello specifico la Commissione ha rilevato che l'offerta di Over Security non terrebbe conto degli aumenti che l’art. 106 del Contratto collettivo nazionale di categoria CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari copia del quale è stato depositato dalla stessa ricorrente in allegato all’atto introduttivo del ricorso - avente validità dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2015 - riconosce ai lavoratori a partire dal 1° febbraio 2014 e dal 1° febbraio 2015. Sul punto, con memoria di replica depositata il 28 marzo 2015, Over Security fa presente che la tabella del Ministero del febbraio 2013 non è stata successivamente aggiornata giacché gli incrementi retributivi ex art. 106 CCNL, ai quali la Commissione si riferisce, non sono tali da incidere sul valore del costo medio orario, giacché irrisori”. L’affermazione non è fondata e conferma il carattere anomalo nella determinazione del costo medio orario. Il menzionato CCNL di categoria – relativamente al periodo 1 febbraio 2013-dicembre 2015 - stabilisce all'art. 106 rubricato salario unico nazionale - Paga base tabellare conglobata gli incrementi retribuitivi per gli anni 2014 e 2015. Tali incrementi sono fissati non da successive tabelle di aggiornamento, come pretende la ricorrente, ma in automatico dallo stesso CCNL che costituisce la fonte unica di determinazione del costo medio orario. Over Security prende a riferimento il livello IV, per il quale il CCNL in argomento precisamente la tabella allegata al TITOLO XII, pag. 72 prevede la seguente paga conglobata con riferimento alla retribuzione mensile - dal 1° febbraio 2014 € 1.238,88 14.866,56/anno - dal 1° febbraio 2015 € 1.258,88 15.106,56/anno La retribuzione pari ad € 1.218,88 – indicata dalla ricorrente per stimare il costo del lavoro con riferimento ai ventiquattro mesi, periodo di durata del contratto di appalto è relativa al solo periodo 1° febbraio 2013 – 31 gennaio 2014. E’ quindi evidente la non attualità del costo del lavoro indicato dalla ricorrente, aspetto che la commissione ha valutato, in via condivisibile, come una delle criticità invalicabili dell’offerta. Ed invero, l’omessa considerazione degli aumenti tabellari produce una sottostima della paga normale di almeno € 360 per il primo anno e di € 560 per il secondo anno per ciascun lavoratore da impiegare nell’appalto. La ricorrente aveva dichiarato che, per eseguire l’appalto, avrebbe dovuto impiegare 25,5 unità lavorative pertanto, osserva EAV, il costo annuale non considerato sarebbe stato pari a complessivi € 9.180. A tale costo devono poi aggiungersi i contributi INPS ed INAIL a carico dell’azienda pari a circa il 35% , con un costo complessivo annuo prevedibile di circa € 12.393 per il primo anno e di € 19.278 per il secondo anno. Tali costi subirebbero con ogni probabilità un ulteriore incremento posto che l’aumento salariale non considerato ha riflessi inevitabili anche su altre voci contrattuali, quali maggiorazioni per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale e festive. Pertanto, tenuto conto dei richiamati aumenti tabellari, i costi dell’offerta di Over Security avrebbero dovuto essere aumentati di € 31.761 circa nel biennio contrattuale. 4.2.- A fronte di questa palese discordanza non sono apparse convincenti le giustificazioni scritte né quelle rese in sede di audizione dalla ricorrente, secondo cui l’aumento di cui si discute sarebbe controbilanciato dalla previsione di due scatti di anzianità per ciascun dipendente”. La ricorrente ha, più in particolare, evidenziato che gli aumenti retributivi previsti dal menzionato art. 106 CCNL trovano puntuale copertura” nella tabella dalla stessa elaborata in sede di giustificazioni, tabella che fissa due scatti periodici per tutto il personale da impegnare sebbene per la stragrande maggioranza del personale gli scatti di anzianità, nel corso dell’appalto, non potranno in alcun modo maturare se non per quella parte che se in esubero nelle ditte soccombenti all’appalto, dovrebbe eventualmente transitare ”. In ogni caso, fa presente la ricorrente che, dall’esame della tabella prodotta allegata alla nota del 22 maggio 2014 risulta che, in relazione al personale di vigilanza inquadrato nel IV livello contrattuale – quello maggiormente presente nella compagine aziendale – la retribuzione è sempre pari al totale degli elementi retributivi annui determinati dalla tabella ministeriale, per un ammontare pari ad € 15.133,68 relativamente ai tre anni di vigenza contrattuale, sebbene il totale della retribuzione tabellare, secondo il CCNL di categoria, sia pari ad € 14.626,56 al gennaio 2014 € 14.866,56 al gennaio 2015 ed € 15.106,56 al gennaio 2016. Da ciò, ad avviso della ricorrente, consegue che 1. il valore da essa stessa indicato € 15.133,68 , pari alla sommatoria della retribuzione di base con i predetti due scatti, si pone sempre al di sopra delle retribuzioni tabellari 2. la differenza tra tale valore e le retribuzioni tabellari previsti per le singole annualità, complessivamente pari ad € 801,36, moltiplicato per il numero dei dipendenti da occupare, pari a 25,5 unità, produce un monte salari di € 20.434,68 da destinare agli scatti di anzianità. Sul punto, la ricorrente ha altresì sottolineato che i propri dipendenti non hanno titolo ai predetti scatti che spetterebbero solo al personale transitante dalle aziende già esercenti il servizio di vigilanza presso le strutture EAV, con la conseguenza che l’importo di € 20.434,68 di cui sopra, sarebbe sovradimensionato rispetto all’esigenza di garantire il pagamento degli scatti medesimi. Osserva ancora la ricorrente che, in linea con gli articoli da 24 a 27 CCNL di categoria, il passaggio del personale in forza al precedente gestore non rappresenta un effetto automatico rispetto al subentro nel servizio dell’impresa aggiudicataria della gara, risultando lo stesso subordinato all’esito positivo di un’articolata procedura, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e purché l’impresa uscente dichiari espressamente di volersi privare del singolo addetto. In altri termini Over Security, a sostegno dell’attendibilità della propria offerta, assume che il CCNL non prevede l'obbligo per l'appaltatore subentrante di assumere in proprio, e con il medesimo livello professionale, il personale della ditta uscente da ciò consegue il legittimo utilizzo dei propri dipendenti per i quali non vi sono aumenti retributivi da applicare ovvero scatti di anzianità senza applicazione degli aumenti retributivi maturati dai n. 18 dipendenti uscenti . Parte ricorrente deduce al riguardo l’erroneità del giudizio di non congruità dell'offerta con riferimento all’ indicazione/valutazione” degli scatti di anzianità, come sopra riportata, in quanto collegati alla non veritiera convinzione che sussista il diritto dei dipendenti subentranti agli scatti triennali, dato che al contrario sarebbe del tutto incerto, posto che non si avrebbe certezza alcuna in merito al passaggio del personale dell’istituto uscente. Sul punto, tuttavia, la Commissione - in replica ai chiarimenti forniti – faceva presente che .gli attuali 18 dipendenti dell'istituto uscente sicuramente hanno maturato alcuni scatti di anzianità non lasciando margine per utilizzare quegli importi a compensazione del mancato aumento retributivo . Inoltre, in senso contrario alle giustificazioni della ricorrente, sussiste un preciso obbligo di passaggio di cantiere”, ovvero di passaggio diretto dei lavoratori dall’impresa uscente a quella subentrante. Sul punto, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 3 ottobre 2011, n. 20192 e, più di recente, 21 gennaio 2014 ha chiarito che Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, la volontà delle parti dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo. Ne consegue che la disciplina del CCNL dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dei servizi nello specifico caso trattato dalla sentenza della Corte, il settore smaltimento rifiuti nello stabilire che il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, non si limita a prevedere un mero obbligo a trattare, ma introduce un compiuto obbligo di assunzione in quanto attesta la concorde volontà di apprestare lo strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale. 4.3.- La ricorrente, sempre nella memoria di replica del 28 marzo 2015, contesta la disparità di trattamento rispetto alla controinteressata Security Service nei confronti della quale la Commissione ha considerato ammissibile conseguire un risparmio” nell’impiego combinato” del proprio personale, laddove ad Over Security simile possibilità è stata esclusa. Al riguardo, in disparte l’ammissibilità di simile censura che, nel contestare la legittimità della posizione dell’aggiudicataria Security Service, amplia l’oggetto del giudizio, tale per cui avrebbe richiesto di essere sollevata non con semplice memoria di replica ma con atto notificato, valga la constatazione che Security Service, in quanto ditta uscente, è esentata dagli obblighi del cambio appalto”, posta l’identità dei dipendenti uscenti e di quelli propri, con conseguente possibilità di utilizzo fungibile dell'organico dell'azienda già presente nell'unità produttiva di Napoli. D’altronde, Security Service ha chiarito che il risparmio nell’impiego di mano d’opera deriva dal ricorso combinato del proprio personale e dall'esimente del rispetto delle regole sul cambio appalto . 4.4.- Over Security, nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nell’aderire al bando di gara ha dichiarato di impegnarsi ad assicurare agli addetti degli appaltatori uscenti - nel rispetto del vigente CCNL, in particolare gli artt. 24, 25, 26 e 27 - i livelli retributivi conformi all'attuale CCNL. In proposito, l'art. 26 stabilisce Per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali, comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane . Pertanto, per individuare il numero delle unità che l'aggiudicataria dovrà assorbire dalle aziende uscenti è sufficiente dividere le ore annue dell'appalto 42.030 per 2.304 48h x 48 settimane . In tal modo le Guardia particolari giurate GPG determinabili è pari a 18, numero che Over Security, come sopra più ampiamente illustrato, avrebbe dovuto necessariamente assumere tra quelle che svolgono il servizio presso la stazione appaltante. Nelle precisazioni giustificative rese il 22 maggio 2014 , la ricorrente ha sostenuto di destinare alla commessa de quo personale con agevolazioni ex L. 407/1990 per un totale di circa il 50% del fabbisogno, come riportato nella tabella allegata alle predette precisazioni in tale tabella, inoltre, nello sviluppare il costo orario medio, la ricorrente ha prospettato una media di ore lavorate per anno dal proprio personale pari a 1.644. Emerge a questo punto la palese non attendibilità delle giustificazioni rese. L'appalto richiede un impiego di 42.030 ore per anno considerato che ciascuna guardia giurata, destinate allo svolgimento del servizio, dovrebbero lavorare, secondo le proiezioni della stessa ricorrente, 1.644 ore annue, si ricava allora che, per svolgere correttamente il servizio, occorre una disponibilità pari a 25,56 guardie giurate 42.030, ore annue complessive diviso 1.644, ore annue procapite . Deve tuttavia considerarsi che delle guardie giurate necessarie per l’espletamento del servizio per l’appunto 25,56 , ben 18, in applicazione degli artt. 25 e ss. del CCNL, devono necessariamente provenire dalle aziende uscenti da ciò consegue che le risorse da integrare a mezzo del ricorso al proprio personale, non potranno essere più di 8 ricavato per arrotondamento per eccesso di 7,56 , consistenza pari al 31,67% dell'appalto e non al 50%, come invece dichiarato e prospettato dalla ricorrente. Ciò dimostra l’impossibilità materiale di eseguire la metà delle ore in appalto con soggetti la cui assunzione beneficia di sgravi contributivi. 5.- Questi elementi sono sufficienti a suffragare il giudizio di anomalia preannunciato dalla Commissione e da questa confermato in esito al complesso contraddittorio con la ricorrente. 6.- Per quanto sopra il ricorso introduttivo è infondato, con conseguente conferma della valutazione espressa dalla Commissione e della legittimità dell’esclusione della ricorrente. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti con i quali Over Security fa valere l’illegittimità, per vizi propri, attinenti la verifica di anomalia dell’offerta proposta da Security Service. Essendo stata dimostrata la legittimità dell’esclusione dalla gara di Over Security, quest’ultima è priva di legittimazione ad impugnare l’atto di aggiudicazione in favore della controinteressata Ciò in aderenza al consolidato insegnamento giurisprudenziale cfr. Consiglio di stato, sez. III,. 15 gennaio 2013, n. 208 Idem, sez. V, 6 agosto 2012, n. 4518 Tar Campania, Napoli, sez. III, 10 marzo 2014, n. 1457 secondo il quale un’impresa correttamente esclusa da una gara non ha interesse ad impugnare l’aggiudicazione pronunciata a favore di un’altra impresa, posto che dall’eventuale annullamento della predetta aggiudicazione, in ragione proprio della legittimità della sua esclusione dalla procedura, non potrebbe ricavare alcun vantaggio, salvo le ipotesi di partecipazione alla gara di due sole imprese ovvero in cui la ricorrente dimostri che nessun’altra impresa aveva titolo a partecipare alla competizione e a divenirne aggiudicataria ipotesi che non ricorre nella fattispecie controversa . Al riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato che L'impresa legittimamente esclusa da una gara d'appalto in tanto può avere interesse, nell'ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l'aggiudicazione ad altri dell'appalto in quanto dimostri che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o ad esserne aggiudicatario” Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871 . 7.- In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, il ricorso introduttivo è infondato il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, nei confronti della stazione appaltante EAV e della controinteressata, Security Service, e sono determinate nella misura indicata in dispositivo. Appare invece equo compensarle nei confronti di Cosmopol s.p.a., interveniente ad opponendum. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone 1. respinge il ricorso introduttivo 2. dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Condanna Over Security al pagamento - in favore dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. e di Security Service s.r.l. - di € 2.000,00 per ciascuna delle parti, oltre accessori come per legge. Compensa nei confronti di Cosmopol s.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.