Il controinteressato all’accesso ai documenti si oppone: la p.a. deve comunque motivare la propria decisione

In tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'amministrazione non può legittimamente assumere, quale unico fondamento del diniego, la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, dal momento che la normativa in materia, lungi dal rendere quest’ultimi arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta il potere di valutarne la fondatezza, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.

E’ quanto significativamente statuito dal Tar Puglia, sez. II Lecce, nella sentenza n. 1419/15 del 29 aprile. L’immotivato diniego dell’Agenzia delle Entrate. La signora M.M. presentava all’Agenzia delle Entrate una richiesta di accesso alle dichiarazioni dei redditi, periodo di imposta 2006/2013, dell’ ex coniuge, con il quale aveva avuto due figli, attualmente minorenni, con lei conviventi ed inseriti nel proprio stato di famiglia. Nell’istanza di accesso, veniva precisato che tale richiesta si rende necessaria per la difesa dei propri diritti e per iniziare un’azione generale di indebito arricchimento [], poiché non ha osservato le condizioni generali della sentenza [] per il recupero delle spese mediche dei minori e per le detrazioni reddituali dei figli stessi . La motivazione di accesso viene ricollegata, poi, ad un preciso fatto essere venuta a conoscenza che i figli erano stati posti totalmente a carico dall’ ex coniuge, sia in merito al recupero delle spese mediche che alla detrazione dei figli a carico per gli anni dal 2006 al 2013. Al riguardo, l’istante si preoccupava di ben precisare che la richiesta si rende necessaria per la difesa dei propri diritti e per iniziare un’azione generale di indebito arricchimento . A fronte di siffatta istanza, debitamente puntuale e ben motivata, l’Agenzia delle Entrate frapponeva un diniego, fondato sul solo mancato consenso all’ostensione da parte del coniuge, quale controinteressato. L’Amministrazione finanziaria si limita, praticamente, a riferire, come un mero nuncius ! , che il coniuge separato non aveva autorizzato la suddetta richiesta sostenendo che il giudizio di cessazione degli effetti civili è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e che nel corso del giudizio erano stata depositata la documentazione fiscale . Avverso il diniego, presenta ricorso al Tar l’ ex coniuge, lamentando non solo l’incongruità della risposta del controinteressato, ma anche un difetto di istruttoria, in ragione della mancata analisi e motivazione da parte dell’Amministrazione. Solo in sede di giudizio, l’Agenzia delle Entrate si preoccupa di soddisfare l’onere motivazionale, prima rimasto totalmente disatteso, e precisa che non è stata dimostrata la necessità della conoscenza dei documenti richiesti, né tantomeno è stata dimostrata alcuna azione giudiziale intrapresa dalla ricorrente. Motivazioni, semmai fondate, indubbiamente postume, in quanto dovevano essere avanzate ed inserite nel provvedimento di diniego. La posizione dei controinteressati all’accesso. In merito, occorre tener conto che la novella del 2005 l. n. 15/2005 , nel ridefinire la disciplina del diritto di accesso, ha introdotto chiare definizioni dei soggetti interessati e soprattutto dei soggetti controinteressati. L’art. 22, comma 1, della rivisitata l. n. 241/1990, definisce i controinteressati come i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza . Così, ogni qual volta l’Amministrazione ritenga un documento ostensibile in base alla normativa sul diritto di accesso agli atti, dovrà tenere presente la figura dei controinteressati. Come è noto, l’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ha disciplinato la partecipazione al procedimento di soggetti eventualmente controinteressati, stabilendo che la Pubblica amministrazione, cui viene indirizzata una richiesta di accesso, quando individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia per raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione . I soggetti controinteressati devono essere individuati tenuto conto anche degli atti e documenti connessi a quelli già oggetto della richiesta. Il successivo art. 5, comma 6, ha, inoltre, previsto che, in presenza di soggetti controinteressati, l’istanza di accesso non può essere recepita in via informale, dal momento che, in tali casi, l’Amministrazione dovrà sempre invitare l’istante alla presentazione di una richiesta scritta e formale. Occorre ricordare che la previsione, che onera l’Amministrazione a provvedere all’integrazione del contraddittorio nella fase procedimentale, è stata inserita su specifica indicazione, contenuta nel parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006, proprio sul rilievo che l’originaria soluzione proposta dal Governo, che poneva l’onere a carico del soggetto richiedente, era da ritenersi eccessivamente onerosa e impeditiva di un effettivo esercizio del diritto di accesso. Dal giorno della ricezione di tale comunicazione, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla relativa richiesta di accesso. In tal caso, appare evidente che l’opposizione non può limitarsi ad un generico rifiuto di ostensione, ma deve illustrare, in modo esauriente e circostanziato, le ragioni che si intende far valere. In caso contrario, la partecipazione del controinteressato darebbe luogo ad un inutile aggravio procedimentale, traducendosi in comportamenti meramente emulativi. Inoltre, qualora le memorie non siano sufficientemente circostanziate l’Amministrazione non potrà nemmeno tenerne proficuamente conto nella redazione del provvedimento terminale. Al riguardo, la giurisprudenza ha elaborato taluni principi di azione, che possono essere così sintetizzati - Non è impugnabile l'atto con cui l'Amministrazione avvisa l'istante di aver comunicato al controinteressato la presentazione dell'istanza di accesso, trattandosi di mero atto interlocutorio che non esclude la possibilità di accoglimento dell'istanza Tar Lazio, sez. Latina I^, n. 1.247/2008 - La mancata opposizione, da parte di talune società, all'accesso nel corso del procedimento non esclude, in mancanza di una dichiarazione di assenso, la ricorrenza di una posizione sostanziale di controinteresse in relazione all'esperimento in sede giudiziale di un' actio ad exhibendum concernente procedimenti relativi a provvedimenti riguardanti in via diretta la loro sfera giuridica Consiglio Stato, sez. V^, n. 2.975/2008 - La normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati Tar Lazio, sez. Latina I^, n. 48/2012 in tal senso, pure Tar Sicilia, sez. Catania IV^, n. 1.277/2007 . L’Amministrazione non può abdicare al suo ruolo di valutatore” degli opposti interessi. I giudici amministrativi pugliesi sono pienamente consapevoli degli illustrati indirizzi giurisprudenziali ed affermano che l’amministrazione, destinataria di una richiesta di accesso, non può fondare il suo diniego sulla sola opposizione del controinteressato. La Pubblica amministrazione non può abdicare al suo necessario ruolo di attento valutatore e pesatore” degli opposti interessi all’ostensione ed alla riservatezza. Deve, invece, esaminare scrupolosamente la vicenda, approfondire la dinamica degli opposti interessi e giungere ad una decisione, che, ovviamente, può anche contrastare la posizione di opposizione del controinteressato. Questi non è arbitro” della richiesta di accesso e non deve essere accontentato ad ogni costo. Ciò che conta è una motivata e precisa valutazione dei contrastanti interessi, che non può che esigere una puntuale motivazione. Venendo alla concreta fattispecie, i giudici accolgono il ricorso, prendendo atto dell’illegittimo silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate, silenzio poi maldestramente rimediato attraverso motivazioni postume e posticce. Il Tar ricorda che, per pacifico e costante orientamento della giurisprudenza, il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta. Ovviamente, tale diritto, per acquisire piena meritevolezza giuridica, necessita della sussistenza di una rigida necessità e non di una mera utilità dell'acquisizione del documento richiesto allorquando quest'ultimo concerna terzi ed il richiedente l'accesso documentale non sia parte del procedimento”. Ordunque, nella concreta fattispecie, ad avviso del Tar, sussistono tutti gli indicati presupposti, in quanto l’avanzato accesso concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela delle posizione giuridica della richiedente, idonei a dimostrare la sussistenza di deduzioni sia in merito al recupero delle spese mediche che alla detrazione dei figli a carico per gli anni dal 2006 al 2013. Fra l’altro, i giudici ben evidenziano che, come correttamente indicato da recente giurisprudenza Tar Marche, sez. I^, n. 200/2015 , nelle controversie in materia di accesso, il giudice amministrativo non è obbligato a verificare la consistenza delle future aspettative giudiziarie in capo al soggetto ricorrente avverso un atto di diniego, in quanto occorre solo accertare che non sussista un palese difetto di legittimazione/interesse alla visione degli atti o che non ricorrano fattispecie di esclusione del diritto di accesso.

Tar Puglia, sez. II Lecce, sentenza 15 – 29 aprile, n. 1419 Presidente Trizzino – Estensore Lattanzi Fatto e diritto La ricorrente, separata dal marito con sentenza emessa il 15 dicembre 2009 e passata in giudicato l’11 luglio 2010 e dal quale aveva avuto in costanza di matrimonio due figli attualmente minorenni, ha presentato all’Asl la richiesta di ottenimento delle esenzioni della partecipazione alla spesa sanitaria per se stessa e per i propri figli, con lei conviventi e inseriti nel proprio stato di famiglia. La ricorrente, venuta a conoscenza che i figli erano stati posti totalmente a carico dall’ex coniuge, sia in merito al recupero delle spese mediche che alla detrazione dei figli a carico per gli anni dal 2006 al 2013, il 23 ottobre 2014, ha chiesto alla Agenzia delle Entrate di poter accedere alla dichiarazioni dei redditi periodo di imposta 2006/2013” dell’ex coniuge, precisando che tale richiesta si rende necessaria per la difesa dei propri diritti e per iniziare un’azione generale di indebito arricchimento , poiché non ha osservato le condizioni generali della sentenza per il recupero delle spese mediche dei minori e per le detrazioni reddituali dei figli stessi”. L’Agenzia delle Entrate ha negato la richiesta di accesso in quanto il coniuge separato non aveva autorizzato la suddetta richiesta sostenendo che il giudizio di cessazione degli effetti civili è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e che nel corso del giudizio erano stata depositata la documentazione fiscale. La ricorrente ha impugnato il diniego e ha chiesto l’accertamento del diritto all’accesso, deducendo i seguenti motivi Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 22 e ss. L. 241/1990 violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 196/2003 violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa eccesso di potere per sviamento contraddittorietà della motivazione carenza di istruttoria ingiustizia manifesta. Deduce la ricorrente che la documentazione non è stata mai depositata nei giudizi civili che sussiste un interesse diretto e concreto che non sussiste una tutela della riservatezza, atteso che lo stesso controinteressato afferma di aver già fornito i dati che nella procedura di separazione viene stabilita la contribuzione dei coniugi in ragione della metà delle spese sanitarie che la documentazione è necessaria per la difesa in giudizio. L’Amministrazione ha rilevato che in rapporto al diritto alla riservatezza, la richiesta di accesso deve indicare la specifica connessione con gli atti di cui si chiede l’accesso che non è stata dimostrata la necessità della conoscenza dei documenti richiesti che non è stata dimostrata alcuna azione giudiziale intrapresa dalla ricorrente che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto fruire delle detrazioni. La ricorrente, con memoria del 2 aprile 2015, ha controdedotto alle osservazioni dell’Amministrazione. Nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato. È da rilevare anzitutto che va escluso che l'amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati Tar Reggio Calabria, sez. I, 16 marzo 2015, n. 281 . Costituisce poi avviso pacifico e costante della giurisprudenza quello per cui il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta Cons. St., Ad. Plen. 2 aprile 2007, n. 5 . Tale diritto per essere riconosciuto ha bisogno della dimostrazione che vi sia una rigida necessità” e non una mera utilità” dell'acquisizione del documento richiesto allorquando quest'ultimo concerna terzi ed il richiedente l'accesso documentale non sia parte del procedimento Cons. St., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047 . Nel caso in esame possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza in quanto l’accesso documentale richiesto concerne atti rilevanti e determinanti per la tutela delle posizione giuridica della richiedente, siccome idonei a dimostrare, nella specie, la sussistenza di deduzioni sia in merito al recupero delle spese mediche che alla detrazione dei figli a carico per gli anni dal 2006 al 2013. E questo anche alla luce del disposto dell’art. 24 l. 241/1990, che al comma 7 stabilisce la necessità che sia garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere il loro stessi interessi giuridici . Così pure la circostanza che, nella specie, l'acceso sia richiesto per documenti fiscali del controinteressato non può costituire impedimento ex se all'esercizio del relativo diritto poiché una corretta interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dal già citato art. 24, che sia conforme ad una lettura costituzionalmente orientata di tale divieto, non può non condurre al convincimento che l’inaccessibilità a tali specifici atti è limitata, temporaneamente, alla sola fase di pendenza del procedimento tributario che è circostanza che, nella specie, non risulta sussistente Cons. St., 5047/2012 cit. . Inoltre, nelle controversie in materia di accesso ai documenti il giudice amministrativo non è tenuto a verificare la consistenza delle future aspettative giudiziarie del soggetto che propone il ricorso di cui all'art. 116 c.p.a., dovendosi solo accertare che non sussista un palese difetto di legittimazione/interesse alla visione degli atti oggetto di istanze di accesso denegate dalla amministrazione o che non ricorrano fattispecie di esclusione del diritto di accesso Tar Ancona, sez. I, 6 marzo 2015, n. 200 . In conclusione, va dunque dichiarata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione intimata e conseguentemente ordinato allo stessa di esibire i documenti oggetto dell’istanza ostensiva, con facoltà per la ricorrente di estrarre copia di quelli di ritenuta utilità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, ordina alla Agenzia delle Entrate di esibire i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti del 9 ottobre 2014 avanzata dalla ricorrente, con facoltà per la stessa di estrarne copia. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 settecento oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.