Se ne va del buon nome dell'Università, il docente va destituito

Studenti insoddisfatti, customer satisfaction negativo e firme false di solidarietà al docente il professore va destituito.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con articolata sentenza n. 1968, depositata il 16 aprile 2015, ha ripercorso la complessa vicenda che ha portato alla destituzione dal servizio di un docente universitario della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM . Il caso. La vicenda era partita da fatti e carenze contestati al docente provenienti dal rappresentante degli studenti quale portavoce” di numerose lamentele di colleghi, oltre che dalla e-mail di una studentessa circostanziata, ritenuta credibile e con cui si puntualizzavano tutti i problemi riscontrati nel modulo del docente e dai questionari, sulle rilevazioni del livello di soddisfazione degli studenti stessi, da cui emergevano, in prevalenza, giudizi negativi sulla attività didattica. Ciò a dimostrazione e a conferma del fatto che le lamentele di cui si era fatto portavoce il rappresentante degli studenti non potevano essere ridimensionate a isolate e ingiustificate forme di insofferenza verso il docente di una parte minoritaria di studenti. E ciò, inoltre, in un contesto in cui, come risulta dagli atti, le criticità collegate alle condotte del medesimo docente erano già state sottoposte all’attenzione dei Presidi di Facoltà i quali avevano avuto modo di confermare in sedi ufficiali il malcontento in più occasioni manifestato dagli studenti. A prescindere dal fatto che il docente aveva sollecitato lettere di solidarietà e fatto apporre da una studentessa firme false, gli addebiti considerati erano molteplici. Testo obbligatorio o quasi. Sulla criticità relativa al testo obbligatorio, in lingua spagnola, per il corso di Geografia e culture il cui autore era lo stesso docente, la contestazione riguardava in via principale l’indisponibilità del libro sul mercato italiano, non disgiunta dalla ritenuta in utilità di tale testo, considerato del resto non necessario dallo stesso docente ai fini del superamento dell’esame. L’irreperibilità del testo risultava comprovata in modo sufficiente sulla base di accertamento presso la libreria che secondo logica non poteva che essere se non quella dell’Università, non sembrando ragionevole opinare che librerie diverse da quella dell’Università di appartenenza del docente avessero motivi validi per dotarsi di un testo in lingua spagnola . Sul profilo concernente la ritenuta inutilità dell’acquisto di un testo in lingua spagnola, destinato a studenti che non avevano ancora iniziato lo studio dello spagnolo, con conseguente dispendio di energie e di risorse per uno scopo che, ai fini della didattica, non è dato comprendere così, la contestazione di addebiti , vero è che, come ha rimarcato anche il Giudice di primo grado, il docente aveva giustificato l’utilizzo del libro in lingua spagnola al fine d’introdurre nelle lezioni non solo la geografia e la cultura spagnole, ma anche la lingua in cui quella cultura si esprime e si diffonde, e aveva difeso tale scelta poiché espressione della sua libertà d’insegnamento . Fatto questo ritenuto dal Tar Lombardia non implausibile. Le date degli esami. L’esame era composto da due moduli, uno di Lingua spagnola, da svolgere presso il Laboratorio didattico di Lingue straniere, e l’altro di Geografia e culture, di cui era incaricato il docente destituito. Poiché l’appello era però unico, occorreva garantire la disponibilità sia dei professori sia del laboratorio da qui, la fissazione delle date dell’esame con grande anticipo. Ma il docente aveva preteso, per sue ragioni personali, di mutare il calendario delle verifiche a poca distanza di tempo dall’esame di Geografia e culture. Quanto inoltre alla indisponibilità a essere componente della sessione di esami di laurea, causa impegni assunti in precedenza e già onorati sul piano economico e ad una dimenticanza” della sessione di laurea il Giudice di primo grado aveva ritenuto i fatti singoli e del tutto eccezionali. Di per sé inidonei a giustificare la misura disciplinare adottata. Il Tribunale amministrativo, pur dando atto che il docente non ricordava di essere relatore di una tesi di laurea, aveva dato rilievo, come esimente, al fatto che le conseguenze dell’episodio si sarebbero limitate a un imbarazzo” che ha dato luogo a una mera posticipazione della discussione . Insomma, a giudizio del Tar, condotte non di certo esemplari ma prive di reali conseguenze sulla didattica e sugli studenti. Insomma, lo IULM avrebbe dovuto ammonire il docente al rispetto delle regole prima di comminare una sanzione che presuppone gravi violazioni dei doveri d’ufficio e reiterazioni di comportamenti in spregio a richiami. Il Consiglio di Stato, a tale proposito, ferma l’esigenza di non esorbitare dalla giurisdizione di legittimità sconfinando nell’area delle valutazioni di merito, non consentite al giudice amministrativo nella materia dei procedimenti e dei provvedimenti disciplinari ribadito in termini generali che l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di talché, una volta valutati gli elementi suddetti, l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell'Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o la contraddittorietà, ha osservato che le conclusioni alle quali è giunto il Tar sono il risultato di una ricostruzione in chiave riduttiva, ad esempio, dell'episodio relativo alla tesi di laurea. Di questo episodio, come ha osservato lo IULM, non sono state colte le implicazioni sostanziali dato che il docente non ricordava, fatto in sé oggettivamente grave, di essere relatore di una tesi di laurea. Se così è, ragionevolmente il docente non ha potuto, con cognizione di causa, relazionare alla commissione, oltre alle conseguenze per l’immagine dello IULM connesse a un episodio divenuto di pubblico dominio. In particolare, la sentenza del Tar sembra avere superato il limite della giurisdizione di legittimità nello statuire che a fronte di tali comportamenti, certamente non gravi, sebbene anomali, l’Amministrazione avrebbe dovuto ammonire il ricorrente al rispetto delle regole formali necessarie ad evitare i predetti inconvenienti, prima di comminare una sanzione che presuppone invece una grave violazione dei doveri d’ufficio, e che può giustificarsi a fronte della reiterazione di comportamenti come quelli di che trattasi, in spregio ad eventuali atti di richiamo . Il fatto è che, osserva la Sezione, diversamente da quanto considerato in sentenza, e come fondatamente osservato dallo IULM, la sanzione disciplinare in parola, adottata al termine di un’istruttoria da valutarsi sufficiente e congrua, pur in quadro d’insieme non del tutto scevro d’incertezze, risulta sorretta da una motivazione che, letta nel suo insieme, come riferita alle varie contestazioni formulate, e in relazione agli articoli 87 e 89 del r. d. n. 1592 del 1933, risulta adeguata, priva di vizi logici e giuridici e basata su circostanze di fatto non travisate.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 marzo – 16 aprile 2015, n. 1968 Presidente Baccarini – Estensore Buricelli Fatto e diritto 1Con ricorsi autonomi e atti di motivi aggiunti proposti nel 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia –sede di Milano, il prof. omissis --, docente universitario di prima fascia di Lingua Spagnola presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM , ha impugnato a il decreto del Rettore DR dello IULM n. 16165 del 31 maggio 2012 –e gli atti presupposti e connessi tra i quali, in particolare, la deliberazione del Senato Accademico del 28 maggio 2012 con il quale è stato sollevato, fino a nuova disposizione e comunque fino alla conclusione dell’iter tecnico giuridico di accertamento dei fatti che il Rettore riterrà di avviare nell’àmbito delle sue competenze”, dalla presidenza delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, e dalla partecipazione alla composizione delle stesse b gli atti coi quali sono stati attribuiti, da parte delle Autorità Accademiche dello IULM, gli incarichi di insegnamento per l'anno accademico 2012/2013 relativi alle materie dei settori scientifico -disciplinari L-LIN/05 Letteratura spagnola e L-LIN/07 Lingua e traduzione -Lingua spagnola , con particolare riferimento agli insegnamenti, relativi ad attività formative a scelta, di Letteratura e storia della modernità ispanica e di Cultura ispano-americana, già attribuiti al prof. omissis --, docente di prima fascia nella Facoltà di interpretariato e comunicazione, e all'insegnamento, relativo ad attività formative vincolate, di Cultura, letteratura e storia della lingua spagnola, comprensivo di un modulo di Storia della cultura e della lingua spagnola, e di un modulo di Letteratura spagnola, alla dott. ssa omissis -, ricercatrice nella stessa Facoltà nonché gli atti coi quali il prof. omissis -è stato estromesso dal dottorato di ricerca in letterature comparate e contestualmente è stata inserita nel collegio docenti la dott. ssa omissis atti in seguito denominati anche atti di programmazione degli insegnamenti per l’anno accademico 2012 -2013” c il DR n. 16262 del 17 ottobre 2012, e gli atti presupposti tra i quali, in particolare, il parere del Collegio di disciplina in data 15 ottobre 2012 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2012, con cui è stata applicata al docente la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi d i DD. RR. nn. 16346 e 16347, rispettivamente del 10 e 11 dicembre 2012, e gli atti presupposti tra i quali, in particolare, il parere del Collegio di disciplina in data 5 dicembre 2012 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2012, con i quali è stata irrogata al omissis -la sanzione della destituzione ed è stato precluso, allo stesso, l’accesso ai locali e alle pertinenze dello IULM e la documentazione allegata alla querela presentata dallo IULM nei confronti del prof. omissis -. Non si ritiene necessario ripercorrere in maniera analitica l’intera vicenda che ha visto coinvolto il prof. omissis -, dipanatasi essenzialmente tra il maggio e il dicembre del 2012 e culminata con la destituzione inflitta al docente. La sentenza appellata contiene infatti un riassunto dei tratti salienti dei fatti che si sono susseguiti, sintesi alla quale può farsi rinvio, fatte salve le integrazioni e le specificazioni che seguiranno. 2.Allo scopo d’inquadrare la vicenda complessiva nel suo corretto contesto va tuttavia rammentato in via preliminare quanto segue, per quanto attiene in particolare al formarsi dei provvedimenti sopra elencati alle lettere a , c e d . 2.1.Circa la decisione di estromettere il omissis -dalle commissioni di esame provvedimento sub a , come risulta dal verbale della seduta del Senato Accademico del 28 maggio 2012 il rappresentante degli studenti aveva informato il Senato Accademico di avere ricevuto numerose lamentele da parte di colleghi circa il comportamento inadeguato e contraddittorio tenuto dal prof. omissis -nel corso delle lezioni e in occasione dello svolgimento degli esami di profitto. Il docente aveva riportato pessimi risultati” nell’ambito della customer satisfaction”, confermando così i giudizi negativi espressi dagli studenti come risulta dal verbale, nel corso della discussione i Presidi intervenuti avevano confermato il forte malcontento manifestato in più occasioni dagli studenti . Era riportato il testo di una e-mail indirizzata da una studentessa al rappresentante degli studenti, con cui si criticava il metodo didattico seguito le lezioni erano incomprensibili” , si segnalavano gravi incertezze in vista dello svolgimento degli esami il programma da portare all’esame non è chiaro” sulle carenze riscontrate nell’ambito delle lezioni si metteva in dubbio la conoscenza della lingua italiana da parte dei docenti non si capiva nulla” e si contestava l’incomprensibilità delle slides. Quanto invece agli esami, si lamentavano informazioni contraddittorie circa i testi da studiare, oltre che difficoltà a procurarseli, in quanto non disponibili in commercio in Italia se si è frequentanti bisogna acquistare un libro in lingua spagnola scritto dal professore ma il libro non è disponibile in libreria e bisogna farlo arrivare dalla Spagna e pagare anche le spese di spedizione” . A seguito della lettura della e-mail si apriva un’articolata discussione nel corso della quale tre Presidi di Facoltà, oltre a confermare il forte malcontento in più occasioni manifestato dagli studenti e già personalmente più volte rappresentato anche al prof. omissis -stesso, richiama va no i risultati pessimi della customer satisfaction” del prof. omissis -, fra i peggiori dell’intero Ateneo, che confermano quanto emerge dalle testimonianze sottoscritte dagli studenti, ed esprim eva no preoccupazione per la ricaduta negativa che potrebbe derivarne per l’immagine dell’Università”. Il Senato Accademico deliberava quindi di rimuovere il prof. omissis -dalle funzioni di presidente e di componente delle commissioni d’esame in ragione della necessità di salvaguardare il superiore interesse degli studi e l’inconculcabile diritto degli studenti di non aggravare ulteriormente il disagio di questi ultimi e di assicurare un regolare svolgimento della didattica e un altrettanto sereno svolgimento delle sue verifiche e di evitare ulteriore nocumento all’immagine e al prestigio dell’Ateneo. Il Rettore si conformava alla delibera. 2.2.Quanto alla sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi provvedimento sub c , nelle date del 16 e del 17 ottobre 2012 è stato fatto proprio, dalle autorità accademiche, il parere in data 15 ottobre 2012 col quale il Collegio di disciplina aveva recepito la proposta del Rettore esprimendo l’avviso che la condotta del prof. omissis -fosse passibile, ai sensi dell’art. 87 del r. d. n. 1592 del 1933, della punizione disciplinare suddetta, dovendosi considerare sufficientemente comprovati gli addebiti -contestati al omissis -con atto del Rettore in data 5 giugno 2012 concernenti -con riguardo allo svolgimento degli esami di Lingua e di Cultura Spagnola, la totale assenza di organizzazione nella conduzione delle verifiche del profitto svoltesi nel corso degli appelli del 9 e 27 gennaio 2012. In occasione di tali verifiche, in particolare, l’incolpato ha demandato alla Segreteria Studenti o a ricercatori dell’Ateneo, attività proprie del Suo ruolo e rientranti nei Suoi compiti, ignorando completamente le istanze di chiarimenti pervenute più volte dagli studenti, smentendo indicazioni dallo stesso omissis - fornite sulle modalità di iscrizione e poi disattese in sede di esame, rifiutandosi di interrogare i presenti agli appelli, rifiutandosi di esaminare elaborati predisposti dagli studenti e dichiarando di non averli mai ricevuti, omettendo qualsiasi riscontro alle richieste di chiarimento e rendendosi spesso irreperibile sia per posta elettronica che negli orari previsti per il ricevimento” -per quanto riguarda le modalità di insegnamento e il programma d’esame, la totale incomprensibilità delle lezioni, condotte senza alcuna metodologia e completamente oscure nei contenuti. Situazione ulteriormente aggravata dalla mancanza di adeguata conoscenza della lingua italiana con conseguenti e imbarazzanti errori di espressione e di comprensione. La situazione innanzi descritta si è inevitabilmente tradotta nell’impossibilità di conoscere con determinatezza il contenuto dei programmi dei singoli corsi comunicati durante le lezioni, differenti da quelli comunicati all’atto di assegnazione dei compiti didattici a tutt’oggi, nell’imminenza della sessione estiva delle verifiche del profitto, risulta impossibile determinare con esattezza il contenuto degli stessi. La previsione di un obbligo, posto a carico degli studenti frequentanti il corso di Geografia e Culture -lingua spagnola, di acquistare un testo in lingua spagnola, di cui Ella è autore, non disponibile nel mercato italiano e da richiedere su ordinazione dalla Spagna. L’acquisto del tutto inutile di tale testo –oltre a non essere da Lei stesso ritenuto necessario ai fini del superamento dell’esame, posto che a lezione Ella avrebbe comunicato che l’esame avrebbe dovuto avere a oggetto quattro capitoli di un altro testo in lingua italiana, ha richiesto da parte degli studenti un inutile dispendio di energie e risorse la cui finalità, ai fini della didattica, non è dato comprendere” problematiche che avevano raggiunto un tale livello di criticità nell’imminenza della sessione estiva degli esami di profitto e di laurea da rendere necessario un provvedimento, quale il DR n. 16165 del 31 maggio 2012, di esonero del omissis -dalla presidenza di tutte le commissioni di esame - l’episodio, mai accaduto prima e che, non senza imbarazzo, è ancora presente nella memoria dei docenti e degli studenti di questo Ateneo, verificatosi il giorno 22 marzo 2012, nel corso della terza sessione degli esami di laurea del Corso di comunicazione e gestione nei mercati dell’arte e della cultura dell’anno accademico 2010 -2011, sotto la presidenza, del Pro –Rettore Vicario. In quell’occasione, di fronte ai familiari e ad altri convenuti, Ella ebbe a dichiarare di non aver contezza di essere assegnatario della prova finale di una laureanda. La situazione creatasi fu tale da determinare il Presidente a sospendere momentaneamente la seduta d’esame in modo da superare l’imbarazzo e, organizzando diversamente l’elenco degli esaminandi, di consentire a Lei di prendere visione dell’elaborato”. A ciò si aggiunge la contestazione della comunicazione in data 14 maggio 2012 con la quale il omissis -informava il Preside della Facoltà di Interpretariato, prof. omissis -, di essere impossibilitato, a causa di impegni precedentemente assunti e già onorati sotto il profilo economico, di essere membro delle commissioni della prossima sessione degli esami di laurea oltre al tentativo, condotto non senza arroganza, di mutare il calendario delle verifiche del profitto stabilito annualmente dai Consigli di Facoltà relativo all’insegnamento Geografia e culture Lingua spagnola nell’ambito del laboratorio didattico di lingue straniere” inadempimenti e criticità attinenti alla didattica –si legge nel rilevato che” della contestazione di addebiti del 5 giugno 2012 che hanno trovato conferma nei pessimi risultati, tra i peggiori dell’Ateneo, riportati nell’àmbito della customer satisfaction” dell’anno accademico in corso”. Nelle conclusioni del parere del 15 ottobre 2012 il Collegio di disciplina ritiene che i fatti contestati, dai quali emergono gravi manchevolezze, dell’incolpato, nello svolgimento della didattica, nell’organizzazione dei corsi e degli esami, nella puntualità e regolarità degli adempimenti ai quali è tenuto come docente, siano stati ricostruiti in modo esauriente e siano stati approfonditi in sede istruttoria e che le deduzioni dell’incolpato risultino generiche e si limitino a negare le contestazioni a lui rivolte. Da ciò, la ritenuta sussistenza di plurime mancanze nei doveri d’ufficio e ricorrenti irregolarità nello svolgimento di attività accademiche, condotte produttive di gravi pregiudizi per l’Università, in termini di immagine, reputazione all’esterno e all’interno, con implicazioni negative nella valutazione complessiva della qualità del servizio”, di gravità tale da giustificare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi. 2.3.Nel corso del procedimento disciplinare destinato a sfociare nell’irrogazione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi si è innestato l’episodio –invero cruciale, e collocabile sul piano cronologico intorno al 19 giugno 2012, e giorni successivi della lettera di solidarietà” o lettera a sostegno” delle studentesse prodotta dal omissis -, il 25 giugno 2012, a propria giustificazione, nell’ambito del procedimento disciplinare che terminerà come detto nel mese di ottobre del 2012 con la sospensione dall’ufficio per quattro mesi . Dal parere del Collegio di disciplina del 5 dicembre 2012, recepito e fatto proprio dal CDA e dal Rettore, organo proponente , recante la proposta d’irrogazione della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, risulta accertato, dall’istruttoria compiuta, che il prof. omissis -ha promosso, o comunque guidato personalmente, un incontro, avvenuto nel suo ufficio, con le studentesse omissis -, informandole, peraltro in modo non del tutto preciso e veritiero”, del procedimento disciplinare in corso a suo carico. In particolare, il docente ha richiesto, o comunque individuato, assieme alle studentesse, come iniziativa a suo sostegno, nell’intento di precostituirsi elementi a giustificazione del suo operato, in relazione agli addebiti disciplinari predetti, che le stesse, convocate o comunque presenti nel suo ufficio, scrivessero una lettera di solidarietà –con la quale sostenere la piena regolarità delle attività didattica e relativa agli esami di profitto e di laurea svolte dal docente da inviare agli organi accademici, offrendo a tal fine il suo supporto logistico ufficio, computer, casella di posta elettronica e morale. A tale fine ha indicato i contenuti della lettera e dettato direttamente una parte della stessa, ha sollecitato le studentesse ad acquisire il maggior numero di firme di adesione alla lettera, firme che sono state, anche se solo in parte, apposte non in calce alla lettera ma su un foglio separato in sua presenza solo alcune di tali firme sono state apposte dalle dirette interessate, mentre la maggior parte di esse sono state apposte dalla studentessa omissis -, che ha dichiarato di averlo fatto su sollecitazione del prof. omissis -, comunque alla sua presenza” . In sentenza, a pag. 19, si aggiunge in particolare che, dagli atti -v. trascrizione audizione omissis -11.9.2012, fogli da 103 a 126 risulta che la omissis -ha dichiarato che il prof. omissis -le ha chiesto di aggiungere una frase alla lettera già sottoscritta da omissis -, e le firme di altre studentesse che avevano partecipato a un viaggio a Siviglia organizzato dal docente. La omissis -ha contattato contestualmente, per telefono, alcune delle predette studentesse, esponendo loro il contenuto della lettera, e ha apposto, in presenza del docente, tredici firme autografe, tre delle quali, tuttavia, riferite a studentesse in realtà neppure contattate omissis - , e che pertanto erano all’oscuro dell’iniziativa. Il prof. omissis -ha peraltro a più riprese esplicitamente rassicurato la omissis -della correttezza delle predette operazioni, malgrado i dubbi dalla stessa manifestati . Dal parere risulta comprovato il ruolo attivo del omissis -in tutta la vicenda, non smentito dal diretto interessato, ancorché minimizzato dalla difesa dell’incolpato, essendo stati dimostrati specifici contributi e il sostegno dato ai comportamenti, scorretti se non illeciti, tenuti dalle studentesse. I fatti contestati e accertati comportano una grave violazione dei doveri del docente. La condotta del professore ha comportato gravi danni alle studentesse e all’Università. 3.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, ha accolto i motivi proposti contro il provvedimento sub a di estromissione dalle commissioni di esame, avverso gli atti sub b di attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2012 -2013 –già assegnati al prof. omissis alla dr. ssa omissis -, e l’estromissione del omissis -dal dottorato di ricerca in Letterature comparate e contro la sanzione disciplinare sub c della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi, annullando, per l’effetto, gli atti impugnati. Ha invece respinto il ricorso per motivi aggiunti avverso la destituzione sub d e dichiarato inammissibile quello contro la documentazione allegata alla querela presentata dall’Università sub e . Il Tar ha osservato, in sintesi -che l’estromissione dalle commissioni di esame è da considerarsi illegittima anzitutto per violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stato consentito al docente di rappresentare la propria versione dei fatti e di esprimere le proprie osservazioni sulle contestazioni formulate, in un contesto in cui l’avviso di avvio del procedimento andava comunicato, e non vi erano particolari esigenze di celerità del procedimento tali da giustificare una deroga all’obbligo preventivo anzidetto v. da pag. 7 a pag. 9 sent. , p. I.2. . In secondo luogo v. da pag. 10 a pag. 12 sent. , p. I.3. , il giudice di primo grado ha considerato il DR di estromissione dalle commissioni ulteriormente illegittimo per carenza d’istruttoria” -quanto ai provvedimenti sub b e –essenzialmente sub c , ricorso e motivi aggiunti sono stati giudicati meritevoli di accoglimento v. da pag. 13 a pag. 18 sent. , p. II , dovendo considerarsi infondate tutte e tre le contestazioni addebitate al omissis -, come riportate nel parere del Collegio di disciplina del 15 ottobre 2012 [v. sopra, p. 2.2. , sull’assenza di organizzazione nella conduzione delle verifiche del profitto svoltesi nel corso degli appelli del 9 e 27 gennaio 2012 sulle modalità d’insegnamento e sul programma d’esame il malcontento degli studenti per la didattica, l’incomprensibilità delle lezioni ecc. , l’impossibilità di conoscere il contenuto dei programmi l’obbligo di acquistare un testo in lingua spagnola –di cui è autore il prof. omissis introvabile in libreria i pessimi risultati della customer satisfaction” sull’episodio della discussione della tesi di laurea del 22 marzo 2012] -in ordine alla destituzione provvedimento sub d –v. da pag. 18 a pag. 25 sent. , p. IV , da IV.1. a IV.4. , il giudice di primo grado IV.1. ha considerato rispettato il principio d’immediatezza della contestazione degli addebiti, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2012, vale a dire entro i 30 giorni dalle audizioni delle studentesse omissis -i, omissis -e omissis -, svoltesi nella seduta del Senato Accademico dell’11 settembre 2012 IV.2. ha respinto le deduzioni di carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti, risultando accertato che la omissis -ha dichiarato –in modo preciso e circostanziato di aver aggiunto alcuni contenuti ad una lettera già firmata dalle colleghe omissis -, sulla quale ha successivamente apposto tredici firme false, di cui tre riferite a studentesse completamente all’oscuro dell’iniziativa, e che tutto ciò è stato sollecitato dal prof. omissis -, che ha assistito alle relative operazioni, tranquillizzando inoltre la studentessa circa la loro legittimità. Il omissis -non si è limitato a promuovere o comunque a coordinare l’iniziativa di solidarietà in suo favore, ciò che di per sé non giustificherebbe la sua destituzione, ma ha invece invitato la omissis -a porre in essere condotte penalmente rilevanti, peraltro abusando della fiducia che la stessa riponeva nella sua qualità di docente IV.3. ha inoltre giudicato infondata e da respingere la censura di violazione dei princìpi di graduazione delle sanzioni e di proporzionalità, in quanto basata su un presupposto argomentativo errato, quello secondo cui il docente non ha istigato la studentessa ad apporre le firme false”, ciò che invece non corrisponde a verità avendo il omissis -sollecitato la omissis -ad apporre le firme false, malgrado le resistenze della studentessa, vinte grazie alla fiducia che la stessa riponeva nel docente IV.4. ha ritenuto manifestamente infondata la questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della l. n. 240 del 2010 che, secondo il ricorrente, nel trasferire integralmente il potere disciplinare in capo agli Atenei, senza prevedere la partecipazione di docenti estranei all’Università procedente, pregiudicherebbe le garanzie di terzietà ed imparzialità del giudizio disciplinare contro i professori universitari, tutelate invece” dagli articoli 33 e 97 Cost. V il Tar ha infine dichiarato inammissibili per carenza d’interesse i motivi aggiunti dedotti contro la documentazione allegata alla querela presentata dall’Università nei confronti del omissis - p. V, pag. 26 sent. , trattandosi di atti interni al procedimento disciplinare, privi di autonoma efficacia lesiva”. 4. Nell’atto d’appello il prof. omissis -ha censurato la sentenza nella parte relativa al rigetto del ricorso contro la destituzione sotto svariati profili, che saranno esaminato in appresso. 5.Lo IULM –che avrebbe accettato la decisione del TAR sui capi della sentenza con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dal docente, pur ritenendo censurabile la decisione, in presenza dell’appello del prof. omissis -” ha ritenuto di proporre appello incidentale impugnando la sentenza per la parte sfavorevole all’Università. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie conclusive e all’udienza del 10 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. 6. Va esaminato in via prioritaria l’appello principale proposto dal prof. omissis -contro la statuizione di rigetto del ricorso avverso la destituzione. 6.1. Nell’atto d’appello il prof. omissis -, premesso che la sentenza ha respinto i motivi addotti contro la destituzione considerando attendibili le dichiarazioni rese dalla studentessa omissis -nel corso della seduta del Senato Accademico dell’11 settembre 2012, secondo le quali il omissis l’avrebbe invitata ad apporre le firme false di altre studentesse sul foglio bianco già firmato da lei, dalla omissis -i e dalla omissis - il docente avrebbe vinto la ritrosia della studentessa abusando della fiducia che la omissis -riponeva in lui e infine le firme false sarebbero state apposte sul foglio dalla omissis -alla presenza del docente premesso questo, nell’atto d’appello si muove dall’assunto per cui la sentenza avrebbe riconosciuto valore decisivo, al fine di considerare accertati i fatti come dichiarati dalla omissis -, alla mancata reazione, in sede penale, del omissis -, contro le dichiarazioni della stessa omissis -. Nella prospettazione dell’appellante, a giudizio del Tar, per superare le dichiarazioni della omissis -–ritenute in sentenza incontestabilmente veridiche e alle quali, per l’appellante, viene attribuito dal giudice di primo grado valore di prova legale sarebbe stata necessaria una reazione” del omissis -dinanzi all’A. G. penale. La sentenza avrebbe preteso che la contestazione delle dichiarazioni della omissis -avvenisse in sede penale. Solo un accertamento in sede penale della falsità delle dichiarazioni avrebbe potuto togliere rilievo alle stesse nel procedimento disciplinare e nel processo amministrativo. L’appellante pone in risalto che in sentenza si afferma v. p. IV.2.1., pag. 22 che il omissis -, invece di reagire avanti all’A. G. penale, si sarebbe limitato a formulare congetture sulle ragioni che avrebbero spinto le studentesse a incolparlo. La sentenza viene quindi criticata per avere ritenuto che le dichiarazioni della omissis -potessero essere contestate soltanto mediante ricorso alla giurisdizione penale per avere ritenuto che, anche senza un accertamento dello falsità delle stesse, spettante in esclusiva al giudice penale, le dichiarazioni in questione dovessero essere assunte come vere ai fini dell’irrogazione della sanzione espulsiva. Una tale statuizione rovescia in modo indebito l’onere della prova dell’illecito disciplinare e contrasta coi diritti di difesa e a un equo processo, garantiti al soggetto sottoposto a sanzioni disciplinari dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione EDU. Le dichiarazioni di terzi non sono infatti assistite da efficacia probatoria privilegiata, la veridicità delle stesse può essere contestata in giudizio ed è soggetta all’apprezzamento del giudice. Sarebbe lesivo dei principi di uguaglianza e di parità delle armi tra cittadino e P. A. prevedere a carico dell’incolpato l’onere di rivolgersi all’A. G. penale al fine di porre in discussione dichiarazioni di terzi contenenti addebiti quando la P. A. può procedere in via autonoma a sanzionare gli stessi fatti, indipendentemente dall’intervento dell’A. G. penale. Alle dichiarazioni della omissis -non doveva essere attribuito alcun valore stante l’impossibilità giuridica, nel caso in esame, di qualsiasi accertamento della falsità delle dichiarazioni della medesima da parte del giudice penale, sotto il profilo sia della diffamazione, sia della calunnia, considerata l’applicabilità, nella specie, della scriminante del diritto di difesa a favore della omissis -e l’attinenza dei fatti a reati perseguibili solo a querela. L’impossibilità di accertare in sede penale la falsità delle dichiarazioni toglie forza all’intero impianto motivazionale della sentenza. In concreto, non era realistico pretendere dall’incolpato una reazione in sede penale –che come si è visto sarebbe stata inutile contro le dichiarazioni della omissis -. L’appellante prosegue sostenendo che in sentenza sarebbe mancata una valutazione diretta dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla omissis -. Il Tar avrebbe erroneamente declassato le contestazioni formulate nel ricorso circa l’inattendibilità delle dichiarazioni della omissis -a mere congetture, proprio per essersi l’incolpato limitato a esse senza invece reagire in sede penale. La sentenza non avrebbe effettivamente vagliato la credibilità della dichiarante. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalla omissis -sarebbero inattendibili, e il Tar avrebbe ignorato, travisato e svalutato le deduzioni svolte dal prof. omissis -contro la prova fornita dallo IULM. In primo luogo le dichiarazioni della omissis -non sarebbero state acquisite dallo IULM in modo corretto. La prova decisiva si sarebbe formata al di fuori di un regolare contraddittorio procedimentale e sotto minaccia di sanzioni disciplinari a carico delle studentesse, in un contesto caratterizzato da una reazione immediata e severa del Rettore e dopo che l’inquirente aveva condotto un interrogatorio particolarmente duro. In secondo luogo, la sentenza non avrebbe valutato l’idoneità del contesto entro cui si era formata la prova, e le dichiarazioni della omissis -sarebbero inattendibili di per sé, essendo state fatte a sua della studentessa discolpa da accuse dalle quali la omissis -per prima era stata chiamata a discolparsi. Le dichiarazioni in questione andavano valutate alla luce dei princìpi giurisprudenziali penali in tema di chiamata in correità, di tal che le dichiarazioni erano inutilizzabili nel giudizio disciplinare. Il giudice di primo grado, invece, avrebbe definito in modo sommario le dichiarazioni della omissis -come precise” e circostanziate” . In realtà, numerosi elementi di fatto e logici su cui v. da pag. 27 a pag. 29 ric. app. inducono a valutare negativamente le dichiarazioni della studentessa che, in quanto relative a un colloquio intercorso unicamente tra la omissis -e il omissis -, non erano suscettibili di confutazione diretta . La sentenza sarebbe incorsa poi in una indebita inversione dell’onere della prova, ledendo il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale e ricorrendo a doppi pesi e doppie misure specie se si ha riguardo ai richiami operati, in una diversa statuizione della stessa sentenza, di accoglimento, però, di motivi proposti contro la sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi dall’ufficio p. B.3., fine pag. 16 sent. . Nell’appello si sostiene poi l’applicabilità, alla punizione disciplinare, del principio per cui il ricorso contro la sanzione dev’essere accolto quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del soggetto sanzionato art. 23, comma 12, della l. n. 689/1981 . L’impostazione adottata dal Tar contrasta con le garanzie di difesa che, in forza dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, spettano a tutti i soggetti destinatari di provvedimenti afflittivi. Caduta qualsiasi presunzione di veridicità” delle dichiarazioni accusatorie” rese dalla omissis -, assumono rilievo altri elementi sottolineati nel ricorso di primo grado, riguardanti l’insussistenza di un intento del prof. omissis -di sviare il giudizio del Collegio di disciplina d’altronde, lo stesso giudice di primo grado v. p. IV.2.2. , pag. 23 sent. , ha rilevato come il promuovere o comunque il coordinare l’iniziativa di solidarietà in favore del docente di per sé non giustificherebbe la sua destituzione”. In ogni caso, la sentenza sarebbe errata là dove v. p. IV.3. , pag. 23 è stata ritenuta insussistente la dedotta violazione del principio di proporzionalità. In modo erroneo si è cioè ritenuto, in sentenza, che il provvedimento impugnato in primo grado non avrebbe violato i princìpi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di gradualismo sanzionatorio. 6.2.I sopra riassunti punti da 1. a 7. , 9. e 10, della parte in Diritto del ricorso in appello possono essere esaminati in modo congiunto, dato che vengono in questione argomentazioni e deduzioni in varia misura connesse. I profili di censura sono infondati e vanno respinti, sicché si può prescindere dal vagliare i rilievi d’inammissibilità di alcuni dei profili di censura dedotti nell’appello, e riassunti sopra al p. 6.1. , sollevati dallo IULM. La sentenza impugnata non merita, sul punto, le critiche che le sono state rivolte. In via preliminare va rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio dal quale la Sezione non intende discostarsi v. di recente Cons. St. , sez. VI, sent. n. 4996 del 2012 , la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento in tal senso Cons. Stato, VI, 31 maggio 2007, n. 2830 . Questo giudice ha statuito con precedenti dai quali non si ritiene di discostarsi che le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo Cons. Stato, VI, 22 marzo 2007, n. 1350 ” così Cons. St. , sez. VI, n. 4996 del 2012 cit. . Questo è il perimetro entro il quale esaminare la vicenda –amministrativa e giudiziale odierna. Ciò posto, in primo luogo nell’appello si muove in maniera erronea dall’assunto per cui la sentenza avrebbe ritenuto che le dichiarazioni rese dalla omissis -potessero essere contestate soltanto mediante ricorso all’A. G. penale, attribuendo così un ruolo decisivo, per considerare accertati i fatti come dichiarati dalla studentessa, alla mancata reazione, da parte dell’incolpato, in sede penale, avverso le dichiarazioni medesime, al fine di sentirne accertata la falsità -accertamento della falsità in sede penale peraltro nella specie impossibile. Nella sua impostazione argomentativa l’appellante valorizza la frase della sentenza p. IV.2.1. , pag. 22 che segue il ricorrente non ha tuttavia ritenuto di reagire avverso le dette dichiarazioni della omissis - che, qualora fossero false, darebbero indubbiamente luogo a una grave responsabilità penale a carico della omissis -, il cui accertamento non potrebbe non avere conseguenze favorevoli al ricorrente anche nell’ambito del giudizio disciplinare” v. anche p. V. , pag. 26 sent. . In realtà, l’assunto argomentativo, e le conseguenze sull’inversione indebita dell’onere della prova dell’illecito disciplinare, sulla lesione dei princìpi di uguaglianza e di parità delle armi tra cittadino a P. A. e su quant’altro correlato al suddetto assunto e sintetizzato sopra al p. 6.1. , che da esso s’intendono trarre, sono fallaci. Contrariamente a ciò che si afferma nell’appello, risulta evidente che in sentenza il convincimento del giudice di primo grado circa la ragionevolezza delle conclusioni cui è giunto lo IULM alla luce della credibilità delle studentesse -e in particolare della omissis e del l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle stesse –e in particolare da quest’ultima si fonda, in modo condivisibile, essenzialmente sul carattere preciso e circostanziato –qualificato come tale in sentenza in maniera tutt’altro che sbrigativa, come si specificherà in appresso delle dichiarazioni rese dalla omissis - e dalle colleghe , qualificate come dichiarazioni particolarmente pesanti” nei confronti del ricorrente. A questo proposito, occorre rinviare anzitutto a ciò che si è sintetizzato sopra, ai punti 2.3. e 3. , nel compendiare, particolarmente, quanto esposto in sentenza ai punti IV. e IV.2.1. da pag. 18 a pag. 22 sent. . Al riguardo va condiviso tra gli altri il passaggio motivazionale” di cui al p. IV.2.1. sent. , in finem”, secondo cui contrariamente a quanto affermato dal ricorrente risulta invece accertato che la predetta omissis -ha dichiarato di aver aggiunto alcuni contenuti ad una lettera già firmata dalle colleghe omissis -, sulla quale ha successivamente apposto tredici firme false, di cui tre riferite a studentesse completamente all’oscuro dell’iniziativa, e che tutto ciò è stato sollecitato dal Prof. omissis -, che ha assistito alle relative operazioni, tranquillizzando inoltre la studentessa, della loro legittimità. Ritiene il Collegio che le predette dichiarazioni, rese nella seduta dell’ 11.9.2012 del Senato Accademico, sono precise, circostanziate, e particolarmente pesanti nei confronti del ricorrente, che avrebbe sostanzialmente invitato la omissis -a commettere dei reati, onde alleggerire la sua posizione nell’ambito del procedimento disciplinare, abusando della fiducia che la studentessa riponeva nella sua autorità di docente”. Appare dunque evidente come il presupposto argomentativo dal quale ha preso le mosse l’appellante sia erroneo. Non è affatto vero che il giudice di primo grado ha attribuito alle dichiarazioni della omissis valore di prova legale”. Più semplicemente il Tar, senza oltrepassare il perimetro del sindacato giurisdizionale” che la giurisprudenza amministrativa consolidata assegna ai giudici amministrativi, senza cioè sindacare sul piano del merito gli apprezzamenti compiuti dall’organo disciplinare, ha vagliato la ragionevolezza della decisione relativa alla destituzione sulla base della –riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni della stessa omissis - e delle altre studentesse . Non è affatto mancata da parte del Tar una valutazione, necessariamente filtrata” dalle limitazioni che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo incontra nella materia dei procedimenti e dei provvedimenti disciplinari, sull’attendibilità delle dichiarazioni. Il convincimento del giudice di primo grado sulla credibilità delle studentesse e sull’attendibilità delle dichiarazioni si è basato, fondamentalmente, su una verifica dei fatti incentrata appunto sul carattere preciso e circostanziato delle dichiarazioni. Il Tar, nel considerare le valutazioni dell’organo disciplinare, basate sulle dichiarazioni in questione, sorrette da motivazione congrua ed esenti da travisamenti e da vizi logici, ha ritenuto accertati i fatti non perché il docente non ha ritenuto di reagire in sede penale contro le dichiarazioni denunciando la omissis -, ma perché, con l’organo disciplinare, ha stimato le dichiarazioni su esposte veritiere, precise e assai circostanziate, oltre che particolarmente pesanti” verso il omissis -. Nella prospettazione del giudice di primo grado, qui condivisa, il provvedimento espulsivo dello IULM si è fondato in modo legittimo, essenzialmente, su elementi di fatto e su dichiarazioni –quelle della omissis -, ma non solo che l’organo disciplinare ha valutato in via autonoma come credibili senza incorrere in travisamenti né in vizi logici. Più in dettaglio, nel condividere ricostruzioni in fatto, argomentazioni e motivi della decisione utilizzati dal giudice di primo grado, dagli atti dell’inchiesta disciplinare si vedano, in particolare, le trascrizioni delle audizioni omissis -e omissis -, allegati dal n. 27 al n. 29 dell’elenco documenti IULM 28 gennaio 2015 emerge che la contestazione di addebiti, così come riportata nelle premesse in fatto del parere 5 dicembre 2012 del Collegio di disciplina, trova sostanziale corrispondenza nelle risultanze del procedimento disciplinare. In particolare, il prof. omissis -risulta avere avuto un ruolo attivo in tutta la vicenda, avendo condiviso con la studentessa omissis -i il testo della lettera e le modalità di confezione” della stessa foglio col testo, e foglio bianco separato per la raccolta delle firme avendo suggerito di coinvolgere nell’iniziativa le studentesse che avevano partecipato al viaggio fatto a marzo a Siviglia avendo dettato alla omissis -il p. d.” , avendo –secondo quanto credibilmente dichiarato dalla omissis sollecitato la stessa ad aggiungere le firme di altre studentesse foglio 122 trascrizione audizione omissis - è stato lui a chiederle di firmare? Sì” foglio 124 queste tredici firme le ha apposte davanti al Prof. omissis -? Sì” , tre delle quali riferibili a studentesse neppure contattate v. foglio 115 , operazioni tutte avvenute nello studio del prof. omissis -il quale aveva tra l’altro riferito, circostanza non corrispondente al vero, di essere a rischio licenziamento . Le dichiarazioni della omissis -sono prive di vizi logici , non presentano elementi di contraddittorietà e s’inseriscono entro un quadro probatorio univoco. Risulta dunque comprovato v. pag. 8 parere Collegio di disciplina lo specifico contributo e il sostegno dati a comportamenti scorretti, se non illeciti, tenuti dalle studentesse, non emergendo, dagli atti, in alcun modo che l’operazione lettera a sostegno” sia stata organizzata, dalla omissis -i o da altre, spontaneamente e autonomamente. Da parte propria l’incolpato, come detto, si è limitato a formulare congetture sulle ragioni che avrebbero spinto le studentesse a muovere pesanti accuse nei suoi confronti, senza invece reagire alle stesse, ciò che non può pertanto che lasciare integro il loro rilievo” nel procedimento disciplinare e nel giudizio di legittimità. In sentenza non si accenna, cioè, se non marginalmente, alla mancata reazione in sede penale dell’incolpato avverso le dichiarazioni. Va dunque ribadito che la sentenza, e la decisione disciplinare, in relazione alla rispettive attribuzioni e competenze di IULM e Tar, si sono basate, fondamentalmente, sulla serietà e attendibilità delle dichiarazioni sul carattere preciso, circostanziato e particolarmente pesante” di quanto dichiarato dalle studentesse. Nel contesto descritto sopra, il richiamo, contenuto nella sentenza, alla mancata reazione del omissis -alle dichiarazioni assume, tutt’al più, una valenza soltanto marginale rispetto alla ragione, fondamentale e autosufficiente, che sorregge la decisione del giudice e, a monte”, il provvedimento espulsivo. Nell’economia della sentenza la mancata reazione in sede penale viene utilizzata soltanto come un elemento che, ad abundantiam”, conferma la veridicità delle dichiarazioni. Risulta inoltre che la studentessa ha riconosciuta tutta, e per intero, la propria responsabilità. E infatti, a quanto consta, la omissis -ha subìto una sanzione disciplinare, ossia la sospensione da tutte le attività accademiche, come la omissis -i. Anche altre studentesse sono state sanzionate con la sospensione dagli esami. Perde dunque rilievo, secondo logica, la tesi per cui le studentesse non sarebbero state libere nel fare le loro dichiarazioni, e perde peso in particolare la tesi per cui le dichiarazioni in primis” della omissis -sarebbero state fatte allo scopo di discolparsi da accuse rivolte alla stessa. D’altronde, dagli atti risulta che l’incolpato non ha contestato le risultanze istruttorie, ha rinunciato a difendersi avanti al Collegio di disciplina e non ha fornito -né chiesto di acquisire prove a sostegno della propria posizione. Il docente –come lo IULM non manca di osservare ben avrebbe potuto chiamare le studentesse a confermare o a smentire le loro ricostruzioni dei fatti. Va poi aggiunto che -i risultati, in termini di attendibilità, delle dichiarazioni suindicate, non possono essere sovvertiti dalle deduzioni sull’asseritamente scorretta modalità di formazione della prova”, basate sul rilievo per cui un’attività istruttoria rivolta contro il docente sarebbe stata eseguita per mezzo di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti delle studentesse -nella specie, all’incolpato è stato garantito il contraddittorio il omissis -è stato posto in grado di partecipare in modo proficuo al procedimento che lo riguardava -vale ribadire che le studentesse hanno riconosciuto le loro responsabilità e che dagli atti non emergono elementi concreti tali da far ritenere che le stesse avessero interesse a ricorrere a dichiarazioni accusatorie a carico del docente -le studentesse, anche davanti al Senato Accademico, hanno confermato il giudizio positivo già dato nei confronti del docente, il che costituisce indizio nel senso della genuinità delle dichiarazioni rese -non si ritiene che le condizioni nelle quali si sono svolte le audizioni siano state tali da inficiare l’attendibilità delle dichiarazioni fornite -come detto il omissis -ben avrebbe potuto chiamare le studentesse a confermare o a smentire le loro ricostruzioni in fatto -è inappropriato il riferimento ai criteri che regolano la prova penale nell’appello si sostiene che le dichiarazioni della omissis -andavano valutate alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di chiamata di correo e che perciò le stesse risultavano inutilizzabili nel giudizio disciplinare . L’appellante pretende infatti di applicare una regola di giudizio, modellata sulla disciplina del processo penale, e improntata a ragioni di favor” nei riguardi dell’incolpato, a una materia, quella dei procedimenti disciplinari, in cui se è vero che sono immancabili garanzie quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell’incolpato, dei fatti e dei documenti sui quali le contestazioni si fondano, è vero anche che il diritto di difesa non haun’applicazione piena” C. cost. n. 182 del 2008 dovendo essere solo salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona quando possono derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale v. C. cost. , n. 182 del 2008 e n. 356 del 1995 . Da un lato, le suindicate decisioni della Corte costituzionale riguardano in maniera specifica procedimenti e provvedimenti disciplinari. Dall’altro, i richiami compiuti dall’appellante, nella memoria di replica del 17 febbraio 2015, alle sentenze della Corte costituzionale e della CEDU, non sono pertinenti a fattispecie analoghe a quella odierna. Peraltro, nella specie risultano essere stati garantiti in concreto contraddittorio e diritto di difesa il omissis -è stato posto nella condizione di esercitare in maniera adeguata il proprio diritto alla difesa -sull’asserita applicabilità, al caso di specie, dell’art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono provesufficienti della responsabilità dell'opponente”, a prescindere da approfondimenti particolari sulla –alquanto dubbia, venendo in questione una materia peculiare applicabilità della l. n. 689 del 1981, sulle sanzioni amministrative, al settore dei procedimenti disciplinari, rimane il fatto che il giudice di primo grado ha compiuto un vaglio congruo, e motivato in maniera adeguata, circa l’insussistenza di travisamenti e irragionevolezze, da parte dell’organo disciplinare, nell’acquisire e nell’apprezzare le prove come sufficienti e idonee a dimostrare i fatti, essendo inoltre incensurabile, e comunque non seriamente contestabile, che la condotta del prof. omissis -abbia danneggiato le studentesse coinvolte, come precisato dallo IULM a pag. 8 del parere del Collegio di disciplina, senza alcuna inversione dell’onere della prova e in disparte la considerazione che, per giurisprudenza consolidata, nella materia disciplinare la motivazione del provvedimento finale non deve contenere una contestazione analitica della tesi difensiva, essendo sufficiente che l'Amministrazione abbia esplicitato, se pur sinteticamente, l'autonomo percorso valutativo seguito nel corso dell'iter disciplinare svoltosi in contraddittorio con il soggetto interessato . Le considerazioni svolte sopra tolgono forza alle conseguenza che il omissis -aveva inteso trarre dal presupposto argomentativo de quo”, anche con riferimento ai rilievi dell’appellante sull’impossibilità giuridica, nella specie, di accertare in sede penale la falsità delle dichiarazioni, da cui si faceva discendere, nella prospettazione dell’appello, la negazione di qualsiasi valore alle dichiarazioni della omissis -. Sulla dedotta violazione del principio di proporzionalità p. 9. , da pag. 37 a pag. 39 ric. app. va rammentato in via generale che, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, la scelta della concreta determinazione della sanzione disciplinare da infliggere è relativamente insindacabile in sede di legittimità, salvo macroscopici casi di evidente sproporzione tra fatti contestati e sanzione inflitta. Nella specie, il provvedimento impugnato in primo grado non ha violato il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e il suo corollario rappresentato, in campo disciplinare, dal c.d. gradualismo sanzionatorio sul principio di proporzionalità si rinvia, anche ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lett. d del c. p. a. , a Cons. Stato sez. IV, n. 2830 del 2007 . Nel caso in esame deve escludersi la sussistenza nel provvedimento impugnato di evidenti sintomi di abnormità o di sproporzione. A questo riguardo appare decisivo osservare in primo luogo che, nell’appello, si muove dall’assunto per cui vi sarebbe incertezza del quadro probatorio”, quando invece, in realtà, Amministrazione e Giudice di primo grado hanno verificato in modo positivo la complessiva attendibilità delle dichiarazioni e del quadro probatorio d’insieme. In secondo luogo, comportamenti come l’avere indotto, o comunque sollecitato, ad apporre sottoscrizioni false, malgrado le resistenze della omissis - , vinte grazie alla fiducia che la stessa riponeva nel docente, non possono consentire l’applicazione del principio di proporzionalità. Non sembra inutile aggiungere che questa Sezione, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 3043 del 2013, nell’accogliere l’appello cautelare dello IULM e nel riformare l’ordinanza di accoglimento del Tar respingendo l’istanza di sospensiva presentata in primo grado, aveva precisato che conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio disciplinare si svolge con una larga discrezionalità da parte dell’amministrazione in ordine alla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da irrogare, con la conseguenza che il giudice amministrativo può ritenere sussistenti eventuali profili di eccesso di potere dell’atto impugnato solo qualora le valutazioni contenute nel medesimo risultino illogiche o irrazionali vizi questi che non si rinvengono nella fattispecie in esame Cons. di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3544 e Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5401 ” . 6.3. In merito ai rimanenti profili di censura v. punti 8. , 11. e 12. , da pag. 33 ric. app. si osserva quanto segue. Sulla ribadita violazione del principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, ex art. 10 della l. n. 240/2010, norma in base alla quale il procedimento disciplinare va avviato entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti”, l’appellante v. p. 8. , da pag. 33 ric. app. lamenta di non aver inteso far valere, in modo formalistico, il mancato rispetto del termine dei 30 giorni previsto per la contestazione degli addebiti, ma di aver voluto rilevare, in chiave sostanzialistica”, una violazione attinente alla garanzia del contraddittorio, dato che sin dalla fine del mese di giugno –inizio luglio del 2012 l’Autorità accademica era consapevole del coinvolgimento del docente nella redazione della lettera a sostegno. Il comportamento dello IULM avrebbe pregiudicato la possibilità di difesa dell’incolpato sottoposto a procedimento disciplinare. Il profilo di censura è infondato e va respinto. La sentenza ha correttamente considerato come tempestiva la contestazione degli addebiti al ricorrente, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2012, vale a dire nel rispetto del termine di 30 giorni decorrente dalla data 11 settembre 2012 delle audizioni delle studentesse. Come puntualmente osserva lo IULM, la contestazione di addebiti si è incentrata non solo, e non tanto, sull’iniziativa della lettera a sostegno”, e sulle modalità con cui si è manifestata, di per sé considerate, quanto invece sul ruolo svolto dal prof. omissis nell’intera vicenda, ruolo di cui si è avuta cognizione adeguata soltanto dopo le audizioni dell’11 settembre di qui la tempestività della contestazione degli addebiti. Del resto, come si rimarca in sentenza –v. p. IV.2.2., pag. 23 , ciò che ha giustificato l’irrogazione della sanzione espulsiva è stato essenzialmente il quomodo” dell’operazione lettera a sostegno”, avuto riguardo alle condotte poste in essere dal omissis nell’àmbito della stessa, che ha esposto le studentesse a responsabilità penale. Per il resto il contraddittorio, come si è detto, è stato garantito, e non si ravvisa alcuna distorsione” nell’esercizio della potestà disciplinare. Sub p. 11. l’appellante rileva che la sentenza avrebbe errato nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla composizione del collegio di disciplina, tutta interna agli atenei, avendo il Tribunale amministrativo ritenuto che l’art. 33 Cost. preveda un contemperamento tra la libertà d’insegnamento e l’autonomia delle istituzioni universitarie. Nell’appello si rimarca che la censura d’incostituzionalità era stata formulata muovendo dall’esigenza di garantire in modo effettivo la libertà d’insegnamento rispetto all’autonomia universitaria, assicurando condizioni reali d’imparzialità dei collegi e delle decisioni disciplinari e prospettando l’art. 97 Cost. come garanzia d’imparzialità rafforzata”, per i docenti universitari, della libertà d’insegnamento di cui all’art. 33 Cost. . Anche questo profilo di censura non coglie nel segno. La sentenza motiva in modo corretto sulla questione, evidenziando il fatto che l’art. 10 della l. n. 240 del 2010, nella parte in cui stabilisce che il collegio di disciplina è composto in via esclusiva da docenti dell’Ateneo in regime di tempo pieno , senza prevedere cioè la partecipazione all’organo disciplinare di docenti estranei all’Università, costituisce chiara attuazione del principio di autonomia universitaria, costituzionalmente garantita dall’art. 33, ultimo comma, Cost. . La scelta compiuta dal legislatore risulta inoltre tutt’altro che ragionevole, arbitraria, o violativa del principio d’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. . Sub p. 12. l’appellante ritiene, infine, che l’ultimo motivo aggiunto –diretto avverso la documentazione allegata alla querela presentata dall’Università nei confronti del ricorrente” sarebbe stato in modo erroneo dichiarato inammissibile. L’appellante afferma che con l’ultimo motivo aggiunto aveva inteso, non impugnare atti infraprocedimentali, ma proporre nuovi profili di censura contro il provvedimento di destituzione, alla luce di quanto di nuovo emerso dalla documentazione acquisita in sede penale. L’appellante avrebbe inteso formulare una critica aggiuntiva incentrandola sulle modalità di acquisizione delle prove a carico del docente allo scopo di avvalorare la tesi della complessiva inattendibilità del quadro probatorio offerto dallo IULM. In realtà, diversamente da quanto si sostiene nell’appello, la decisione del Tar è corretta anche su quest’ultimo punto, venendo effettivamente in rilievo la contestazione di atti interni al procedimento disciplinare, privi di autonoma efficacia lesiva, e non ricavandosi comunque dalla documentazione acquisita elementi significativamente aggiuntivi rispetto a ciò che l’incolpato era venuto a conoscere, incluse le trascrizioni delle audizioni delle studentesse dell’11 settembre 2012. Infine, anche a voler assecondare parte appellante nella impostazione argomentativa delle seconda parte della deduzione, è da ritenere che, nell’economia generale delle motivazioni della sentenza, l’accenno, di cui al p. V sent. , pag. 26, alla querela prontamente presentata dal prof. omissis -contro una sua ex studentessa –ma non anche contro la omissis -e le altre in relazione a una e-mail della signora relativa a fatti, risalenti agli anni ’80, estranei all’oggetto della vicenda e del giudizio, per dedurne un comportamento contraddittorio in capo al omissis -, assuma una valenza tutt’altro che decisiva. Sulla destituzione l’appello principale va perciò respinto e il capo di sentenza di rigetto confermato. 7. L’appello incidentale dello IULM è invece fondato, anche se solo in parte, e va accolto limitatamente alla riforma della statuizione di accoglimento relativa alla impugnazione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi v. p. III sent. , da pag. 13 a pag. 18 , con conseguente rigetto dei motivi aggiunti e reiezione del ricorso di primo grado, anche avverso l’attribuzione degli incarichi di insegnamento alla dr. ssa omissis - mentre la statuizione giudiziale di accoglimento, per ragioni procedimentali legate alla violazione del contraddittorio, dei motivi addotti avverso la delibera di estromissione dalle commissioni su cui v. p. I.2. sent. , pagine da 7 a 9 , va confermata. 7.1. Conviene muovere dal p. 2. del ricorso incidentale in appello. Con esso lo IULM ha rilevato l’erroneità del capo di sentenza con cui il Tar ha accolto, giudicando sussistente una macroscopica violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo”, il ricorso contro il provvedimento sub a , con il quale il prof. omissis -, alla fine del mese di maggio del 2012, era stato sollevato, fino a nuova disposizione e comunque fino alla conclusione dell’iter tecnico giuridico di accertamento dei fatti che il Rettore riterrà di avviare nell’àmbito delle sue competenze”, dalla presidenza delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, e dalla partecipazione alla composizione delle stesse. Le ragioni della decisione –riferibili, essenzialmente, a inadeguatezze specialmente sul piano didattico che hanno indotto lo IULM a estromettere il prof. omissis -dalle commissioni di esame sono state riepilogate sopra, al p. 2.1., al quale si fa rinvio si veda anche il p. 2.2. . Il Tribunale amministrativo, a sostegno della statuizione di accoglimento dei vizi procedimentali dedotti ha osservato, in sintesi, che -le ragioni della disposta estromissione si fondano non sull’accertamento di fatti storici inequivocabili, ma su valutazioni connotate da margini di opinabilità, il che avrebbe reso indispensabile consentire al ricorrente di rappresentare la propria versione e di esprimere le proprie osservazioni sulle viste contestazioni” -non trova applicazione l’art. 21 –octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Quando, come nella specie, una valutazione presenta margini di opinabilità e la determinazione finale non costituisce esercizio di un potere vincolato, la partecipazione dell'interessato al procedimento può fornire un apporto per una soluzione favorevole ed è comunque necessaria per orientare correttamente le determinazioni dell’Amministrazione -in contrario non vale assumere il carattere –non sanzionatorio ma programmatorio, e organizzativo, del provvedimento impugnato -nè vale invocare ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”. L’appellante in via incidentale lamenta che lo IULM non avrebbe mai sostenuto la natura programmatoria ed organizzativa del provvedimento in esame, avendo sempre ribadito che lo stesso aveva, e ha, finalità cautelari. Proprio in relazione a tale natura l'Università aveva sostenuto e sostiene la non necessità della preventiva contestazione degli addebiti, confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale la predetta preventiva contestazione non è necessaria in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento . In realtà, l'Università avrebbe adottato una misura cautelare. Il Senato Accademico, infatti, informato dal rappresentante degli studenti di numerose lamentele da parte dei colleghi circa il comportamento inadeguato e contraddittorio che il Prof, omissis -ha assunto nel corso delle lezioni e dello svolgimento degli esami di profitto , lamentele confermate, tra l'altro, da una e-mail firmata dalla studentessa omissis e da quanto riferito, nel corso della stessa seduta del Senato, dai Presidi, ha preso in considerazione le seguenti situazioni ed esigenze -imminenza della sessione estiva degli esami di profitto -necessità di non aggravare il disagio degli studenti -necessità di assicurare una didattica regolare ed una sua verifica altrettanto regolare e serena -opportunità di evitare ulteriore nocumento all'immagine e al prestigio dell'Ateneo. e ha quindi deliberato all'unanimità di sollevare, fino a nuova disposizione e comunque fino alla conclusione dell'iter tecnico-giuridico di accertamento dei fatti che il Rettore riterrà di avviare nell'ambito delle sue competenze, il prof omissis -dalla presidenza delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea , con effetto dalla sessione estiva dell'a. a. 2011-2012 di dare, quindi, mandato al Rettore di valutare l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del suindicato docente . Dalla lettura del provvedimento di estromissione emergerebbero chiaramente gli elementi della temporaneità e della provvisorietà dello stesso e le sue finalità cautelari. La sentenza, nel qualificare l’atto –che si limita a inibire lo svolgimento di specifici e limitati compiti connessi con lo status” di docente come sanzione disciplinare, non avrebbe tenuto conto degli elementi sopra evidenziati. Trovano applicazione l’art. 7, comma 2, della l. n. 241/1990 sull’esclusione dalla partecipazione al procedimento nel caso di provvedimenti cautelari e la giurisprudenza amministrativa in ordine alla sospensione cautelare facoltativa del pubblico dipendente dal servizio. Infine, con e-mail del 29 maggio 2012 il omissis -era stato invitato a confrontarsi col senato Accademico per chiarire gli episodi oggetto delle rimostranze degli studenti. La censura è infondata la sentenza, sul punto, è corretta e va confermata. Anzitutto, indipendentemente dalla qualificazione della delibera di estromissione come provvedimento effettivamente sanzionatorio, o meno in sentenza la delibera non viene qualificata come provvedimento sanzionatorio, a differenza di quanto sostiene lo IULM e ribadito, se e in quanto occorra, che la delibera chiaramente non rientra tra gli atti di programmazione, ai quali non si applica l’art. 7 della l. n. 241 del 1990 cfr. art. 13 l. n. 241 cit. , risulta in primo luogo evidente l’incisione immediata e diretta del provvedimento nella sfera giuridica del docente, per quanto specificamente riguarda alcuni dei diritti e doveri inerenti l’attività didattica. Inoltre, il carattere temporaneo e provvisorio della misura adottata non emerge con chiarezza dalla delibera, come invece sarebbe dovuto accadere. Viceversa, dagli atti risulta che il malcontento degli studenti per la didattica, e i pessimi risultati della customer satisfaction” erano emersi da tempo all’attenzione degli organi accademici. Nonostante ciò, lo IULM ha atteso fino a ridosso della data di svolgimento degli esami” prima di adottare il provvedimento contestato. Se a ciò si aggiunge che soltanto in sede giurisdizionale l’Università ha affermato che la mancanza dell’avviso di avvio del procedimento era dovuta a ragioni d’urgenza, ne discende che lo IULM ben avrebbe potuto coinvolgere l’interessato nel procedimento consentendo allo stesso di rappresentare la propria versione dei fatti e di esprimere le proprie osservazioni sulle viste contestazioni”. E’ opportuno aggiungere che in modo corretto il giudice di primo grado ha ricusato di considerare irrilevante il vizio procedimentale dedotto, alla stregua dell’art. 21 –octies della l. n. 241 del 1990, dato che, come rilevato in sentenza, venivano in questione non accertament i di fatti storici inequivocabili” ma valutazioni contrassegnate da margini di opinabilità, il che avrebbe reso proficua l’acquisizione di osservazioni da parte del prof. omissis -. Né l’ invito al confronto” col Senato Accademico, di cui alla e-mail del 29 maggio 2012, successiva alla delibera del 28 maggio 2012, poteva valere, evidentemente, quale comunicazione a sanatoria” dell’omissione procedimentale. L’infondatezza del motivo proposto e la conseguente conferma del la fondatezza della censura procedimentale dedotta in primo grado hanno carattere assorbente per quanto riguarda i provvedimenti impugnati sub a . 7.2. L’appello incidentale, nella parte diretta a fare valere l’erroneità del capo III della sentenza da pag. 13 a pag. 18 con cui sono stati accolti i motivi aggiunti proposti contro la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi è, viceversa, fondato e merita di essere accolto, con conseguente rigetto dei motivi dedotti in primo grado. Le ragioni della disposta sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi sono state sintetizzate sopra, al p. 2.2. , al quale si fa rinvio. In sentenza, lo si è accennato sopra, al p. 3. , le contestazioni addebitate al omissis -, come riportate nel parere del Collegio di disciplina del 15 ottobre 2012, sono state giudicate nel complesso infondate e comunque insufficienti per sorreggere la sanzione disciplinare [v. sopra, p. 2.2. , sull’assenza di organizzazione nella conduzione delle verifiche del profitto svoltesi nel corso degli appelli del 9 e 27 gennaio 2012 sulle modalità d’insegnamento e sul programma dei corsi il malcontento degli studenti per la didattica, l’incomprensibilità delle lezioni ecc. , l’impossibilità di conoscere il contenuto dei programmi dei corsi, l’obbligo di acquistare un testo di Geografie e Culture in lingua spagnola, e di cui è autore il prof. omissis -, introvabile in libreria oltre che inutile il riscontro costituito dai pessimi risultati della customer satisfaction” v. poi l’episodio della discussione della tesi di laurea del 22 marzo 2012 e la e--mail del 14 maggio 2012 al Preside della Facoltà di Interpretariato prof. omissis di comunicazione dell’impossibilità di essere componente della commissione di esami di laurea a luglio causa impegni assunti in precedenza e già onorati sotto il profilo economico ]. Ciò posto, rammentata nuovamente v. sopra, p. 6.2., inizio l’esistenza dei confini, da non oltrepassare, del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in materia disciplinare, e precisato che il Collegio di disciplina ha vagliato i fatti addebitati nel loro insieme, va osservato quanto segue. A Per quanto riguarda la totale assenza di organizzazione nella conduzione delle verifiche del profitto” negli appelli del 9 e del 27 gennaio 2012, in sentenza si dà atto che una parte dei disservizi erano stati riconosciuti dallo stesso ricorrente, ma si esclude la rilevanza dei fatti contestati, e in parte come detto confermati dal omissis -, declassando” tali fatti a un mero disservizio organizzativo, che non ha avuto alcuna conseguenza sostanziale sullo svolgimento degli esami e sul loro esito”, dato che tutti gli studenti hanno sostenuto e superato con esiti soddisfacenti l’esame” escludendosi, in tal modo, la possibilità di fondare su questo aspetto la misura disciplinare adottata. A prescindere dall’ammissibilità, o meno, in quanto eventualmente attinente a profili di merito dell’azione amministrativa, della valutazione compiuta dal Tribunale amministrativo nel declassare” l’addebito a mero disservizio organizzativo privo di conseguenze sostanziali su svolgimento ed esiti degli esami, il Collegio, pur dando atto dell’elevato numero degli studenti iscritti agli appelli del gennaio 2012, rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il superamento dell’esame non può essere considerato di per sé circostanza idonea a dissolvere” i disservizi e a far venire meno ogni responsabilità in capo al docente che li ha causati e, in parte, riconosciuti. In sentenza è stata operata una ricostruzione dei fatti riduttiva, dalla quale si è fatto dipendere in modo erroneo – arbitrariamente”, come osserva lo IULM l’illegittimità della decretata sospensione temporanea dall’ufficio in quanto fondata su questo aspetto. Aspetto che, come detto, oltre a essere stato confermato, in parte, dallo stesso docente, risulta avvalorato, in maniera circostanziata e attendibile, dalle e-mail, in atti, della rappresentante degli studenti della Facoltà di Interpretariato, omissis -. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori del prof. omissis - ossia del dott. omissis -, relative, peraltro, al solo appello del 27 gennaio, e delle dottoresse omissis -, che lasciavano tuttavia spazi per valutazioni diverse , le stesse sono state smentite, di fronte al Collegio di disciplina, dalle dichiarazioni del prof. omissis e della dr. ssa omissis -. B Sulle questioni, sopra schematizzate, riguardanti la didattica, l’impossibilità di conoscere in modo specifico il contenuto dei singoli corsi e l’obbligo di acquistare un testo in lingua spagnola introvabile in Italia, va rammentato in via preliminare che in sentenza le carenze riferite sono state ritenute in sostanza non idonee a giustificare l’applicazione della sanzione. In particolare, le inadeguatezze sul piano della didattica sono state considerate dal giudice di primo grado espressione di punti di vista soggettivi e minoritari si è ritenuto che le risultanze della customer satisfaction” siano state rappresentate nel provvedimento impugnato in modo parziale e quindi inidoneo a sostenere la punizione disciplinare inflitta e in ogni caso, a fronte dell’eterogeneità delle risposte ai questionari, in presenza di chiaroscuri, l’Università avrebbe dovuto interloquire col docente o intervenire con diffide o richiami . Sull’obbligo di acquistare un testo in lingua spagnola del tutto inutile”, la sentenza ha considerato debole la motivazione del provvedimento impugnato, appiattita in maniera illegittima sulla versione fornita da alcuni studenti. Sull’affermata indisponibilità, sul mercato italiano, del testo in lingua spagnola, del omissis -, di Geografia e culture, il giudice di primo grado ha rilevato che nel provvedimento impugnato è stata recepita in modo acritico, senza compiere verifiche, la versione fornita da singoli studenti. E anche le dichiarazioni della dr. ssa omissis -, responsabile del Laboratorio didattico di Lingue straniere, sono state considerate insufficienti a supportare la decisione disciplinare con la quale, in definitiva, è stato invertito l’onere della prova ed è stato posto sull’incolpato l’onere di dimostrare la falsità dei fatti addebitati e quindi la mancanza di colpevolezza. Argomentazioni e conclusioni della sentenza sul punto non convincono. I fatti e le carenze contestati al docente provengono dal rappresentante degli studenti quale portavoce” di numerose lamentele di colleghi, oltre che dalla e-mail della studentessa omissis circostanziata, ritenuta credibile e con cui si puntualizzano tutti i problemi riscontrati nel modulo del prof. omissis - e dai questionari, sulle rilevazioni del livello di soddisfazione degli studenti stessi, da cui emergono, in prevalenza, giudizi negativi sulla attività didattica del prof. omissis -, secondo quanto si riconosce anche in sentenza ciò a dimostrazione e a conferma del fatto che le lamentele di cui si è fatto portavoce il rappresentante degli studenti non potevano essere ridimensionate a isolate e ingiustificate forme di insofferenza verso il docente di una parte minoritaria di studenti. E ciò, inoltre, in un contesto in cui, come risulta dagli atti, le criticità collegate alle condotte del prof. omissis -erano già state sottoposte all’attenzione dei Presidi di Facoltà i quali avevano avuto modo di confermare in sedi ufficiali il malcontento in più occasioni manifestato dagli studenti. In ogni caso, gli addebiti sono stati considerati, e vanno considerati, in maniera globale e non frammentata. Sulla criticità relativa al testo obbligatorio, del omissis -, in lingua spagnola, per il corso di Geografia e culture, la contestazione riguardava in via principale l’indisponibilità del libro sul mercato italiano, non disgiunta dalla ritenuta in utilità di tale testo, considerato del resto non necessario dallo stesso docente ai fini del superamento dell’esame. L’irreperibilità del testo risulta comprovata in modo sufficiente sulla base della dichiarazione della dr. ssa omissis -, la quale si era attivata allo scopo di verificare se il testo fosse agevolmente disponibile, e si era recata personalmente in libreria che secondo logica non poteva che essere se non quella dell’Università, non sembrando ragionevole opinare che librerie diverse da quella dell’Università di appartenenza del docente avessero motivi validi per dotarsi di un testo in lingua spagnola di cui il prof. omissis -era autore , ricevendo conferma che il testo non era disponibile e al lume inoltre di quanto dichiarato con e-mail dalla studentessa omissis in disparte le conferme sulla irreperibilità del libro ricavabili dalle audizioni Lanza e Decè, in atti e a parte, inoltre, il rilievo difensivo dello IULM per cui per il prof. omissis -sarebbe stato agevole accertare in quale libreria era disponibile il testo e comunicarlo allo IULM in risposta alla contestazione mossa, adempiendo così ai suoi doveri didattici . Sul profilo concernente la ritenuta inutilità dell’acquisto di un testo in lingua spagnola, destinato a studenti che non avevano ancora iniziato lo studio dello spagnolo, con conseguente dispendio di energie e di risorse per uno scopo che, ai fini della didattica, non è dato comprendere” così, la contestazione di addebiti , vero è che, come si rimarca in sentenza, il prof. omissis -aveva giustificato l’utilizzo del libro in lingua spagnola al fine d’introdurre nelle lezioni non solo la geografia e la cultura spagnole, ma anche la lingua in cui quella cultura si esprime e si diffonde, e aveva difeso tale scelta poiché espressione della sua libertà d’insegnamento” e che a fronte di detta giustificazione, ritenuta dal giudice non implausibile, il collegio di disciplina si era limitato a rilevare come ciò fosse in palese contrasto con la e-mail della omissis e con le lamentele di vari studenti, di cui si era fatto portavoce il rappresentante degli stessi, fornendo in tal modo a giudizio del Tar una motivazione indebolita” a sostegno della sotto-contestazione” de qua”. E’ vero anche però che ciò non inficia, di per sé, la legittimità complessiva del provvedimento sanzionatorio impugnato, sottoposto a sindacato giurisdizionale non solo nei suoi contenuti e aspetti d’insieme ma anche, giova forse ripeterlo, entro i limiti, nella specie non valicati, dei vizi di manifesta illogicità o sproporzione e del travisamento dei presupposti di fatto non essendo, il giudice amministrativo dotato, in materia di giurisdizione estesa al merito . Vale poi fare richiamo alla testimonianza e alla relazione della dr. ssa omissis a chiarimento di quanto accaduto con riguardo alla fissazione delle date di esame per il corso di Lingua spagnola Geografia e culture” quello cui si riferivano le rimostranze degli studenti sulla indeterminatezza dei contenuti del programma d’esame e sulla incomprensibilità delle lezioni . Poiché l’esame era composto da due moduli, uno di Lingua spagnola, da svolgere presso il Laboratorio didattico di Lingue straniere, e l’altro di Geografia e culture, di cui era incaricato il prof. omissis -, e l’appello era però unico, occorreva garantire la disponibilità sia dei professori sia del laboratorio di qui, la fissazione delle date dell’esame con grande anticipo. Ma il prof. omissis -, come risulta da una delle contestazioni, ha preteso, per sue ragioni personali, di mutare il calendario delle verifiche a poca distanza di tempo dall’esame di Geografia e culture. C Quanto infine alla indisponibilità a essere componente della sessione di esami di laurea del luglio 2012, causa impegni assunti in precedenza e già onorati sul piano economico v. e-mail del 14 maggio 2012 al Preside della facoltà di Interpretariato , e all’episodio della seduta di laurea del 22 marzo 2012 ci si riferisce alla dimenticanza” della laureanda omissis - , in sentenza è stato dato rilievo, in primo luogo, al carattere di evenienza singola, del tutto eccezionale”, del primo fatto, di per sé inidoneo a giustificare la misura disciplinare adottata. Il Tribunale amministrativo, pur dando atto che il omissis -non ricordava di essere relatore di una tesi di laurea, ha poi dato rilievo, come esimente, al fatto che le conseguenze dell’episodio si sarebbero limitate a un imbarazzo” che ha dato luogo a una meraposticipazione della discussione”. Anche in questa ipotesi, chiosa la sentenza, c’è stata una condotta del ricorrente di certo non esemplare ma priva di reali conseguenze sulla didattica e sugli studenti. Lo IULM avrebbe dovuto ammonire il ricorrente al rispetto delle regole prima di comminare una sanzione che presuppone gravi violazioni dei doveri d’ufficio e reiterazioni di comportamenti in spregio a richiami. Ferma la già vista necessità di considerare gli addebiti nel loro insieme, anche questa statuizione appare criticabile. Anche qui, come sopra, sub A -ferma l’esigenza di non esorbitare dalla giurisdizione di legittimità sconfinando nell’area delle valutazioni di merito, non consentite al giudice amministrativo nella materia dei procedimenti e dei provvedimenti disciplinari -ribadito in termini generali che l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di talché, una volta valutati gli elementi suddetti, l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell'Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o la contraddittorietà qui non ravvisabili -va rimarcato che le conclusioni alle quali si giunge in sentenza sono il risultato di una ricostruzione in chiave riduttiva dell’episodio del 22 luglio 2012. Di questo episodio, come osserva lo IULM, non vengono colte le implicazioni sostanziali dato che il prof. omissis -non ricordava, fatto in sé oggettivamente grave, di essere relatore di una tesi di laurea. Se così è, ragionevolmente il docente non ha potuto, con cognizione di causa, relazionare alla commissione, oltre alle conseguenze per l’immagine dello IULM connesse a un episodio divenuto di pubblico dominio. In particolare, la sentenza sembra avere superato il limite della giurisdizione di legittimità nello statuire che a fronte di tali comportamenti, certamente non gravi, sebbene anomali, l’Amministrazione avrebbe dovuto ammonire il ricorrente al rispetto delle regole formali necessarie ad evitare i predetti inconvenienti, prima di comminare una sanzione che presuppone invece una grave violazione dei doveri d’ufficio, e che può giustificarsi a fronte della reiterazione di comportamenti come quelli di che trattasi, in spregio ad eventuali atti di richiamo ” . Il fatto è che, diversamente da quanto considerato in sentenza, e come fondatamente osservato dallo IULM, la sanzione disciplinare in parola, adottata al termine di un’istruttoria da valutarsi sufficiente e congrua, pur in quadro d’insieme non del tutto scevro d’incertezze, risulta sorretta da una motivazione che, letta nel suo insieme, come riferita alle varie contestazioni formulate, e in relazione agli articoli 87 e 89 del r. d. n. 1592 del 1933, risulta adeguata, priva di vizi logici e giuridici e basata su circostanze di fatto non travisate. Da ciò discende la fondatezza del motivo d’appello sub 4. dedotto dallo IULM. 8.Quanto al provvedimento sub b , la sentenza del Tar v. p. II ha rilevato che il ricorso contro l’attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’a. a. 2012 / 2013 andava scrutinato congiuntamente ai motivi aggiunticon i quali sono stati contestati i provvedimenti di sospensione e destituzione del ricorrente”, la cui fondatezza avrebbe dato luogo in via derivata, all’illegittimità dei provvedimenti coi quali l’Università ha attribuito ad altri docenti i corsi precedentemente assegnati all’attuale ricorrente”. Ciò posto, come rileva lo IULM -l’illegittimità derivata dell’atto sub b non risulta essere stata dedotta dal ricorrente. Se così è, la sentenza non rispetta, in parte qua”, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato art. 112 c. p. c. -in ogni caso se, come si afferma in sentenza, i motivi contro gli atti di attribuzione alla dr. ssa omissis degli incarichi di insegnamento per l’a. a. 2012 -2013 andavano scrutinati insieme ai motivi di contestazione della sospensione dall’ufficio e della destituzione, una volta accertata la legittimità dei provvedimenti disciplinari da ciò, seguendo l’impostazione argomentativa della sentenza, dovrebbe discendere il rigetto anche del ricorso promosso contro gli atti di cui alla lett. b -in ogni caso l’attribuzione degli incarichi di insegnamento per l’a. a. 2012 / 2013 costituisce, come osserva lo IULM, atto di organizzazione dell’attività didattica e l’appellante, che ha imperniato il suo gravame su censure mosse contro i capi della sentenza relativi alla destituzione, non risulta avere riproposto censure specifiche sull’attribuzione degli insegnamenti per l’a. a. 2012 -2013. 9.In conclusione, l’appello principale va respinto e, per l’effetto, va confermata la statuizione della sentenza impugnata di rigetto del ricorso proposto contro la destituzione. Va poi accolto in parte, per le ragioni ed entro i limiti specificati sopra, al p. 7.2. , l’appello incidentale dello IULM e, in parziale riforma della sentenza, vanno annullate le statuizioni di accoglimento relative al ricorso proposto contro l’attribuzione degli incarichi di insegnamento alla dr. ssa omissis e ai motivi aggiunti dedotti avverso la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quattro mesi. Per il resto l’appello incidentale va respinto. Considerate la complessità e la delicatezza delle questioni trattate e la particolare natura della controversia il Collegio ritiene che sussistano, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c. , eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti. Trova applicazione, infine, il disposto di cui all’art. 52, commi da 1 a 3, e 5, del d. lgs. n. 196 del 2003, con riferimento alla indicazione delle generalità dell’appellante e delle studentesse coinvolte nella vicenda P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando così provvede -respinge l’appello principale confermando, per l’effetto, la statuizione della sentenza impugnata di rigetto del ricorso proposto contro la destituzione -accoglie in parte, per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione, l’appello incidentale dell’IULM e, in parziale riforma della sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto contro l’attribuzione degli incarichi di insegnamento alla dr. ssa omissis e i motivi aggiunti proposti avverso la sospensione dal servizio per quattro mesi. Rigetta, per il resto, l’appello incidentale. Spese del doppio grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.