Iscrizione alla Camera di commercio e capacità tecnica: connubio inscindibile per partecipare alle gare

Ricorso centrato in pieno dalla ditta rimasta esclusa dall'appalto per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali.

Tutte le distinte questioni poste, infatti, sono state condivise dal Consiglio di Stato che ha deciso con sentenza n. 1874, depositata il 14 aprile 2015. La centrale operativa. Il primo motivo di contestazione è che l'aggiudicataria non possedeva uno dei requisiti di ammissione, ossia una centrale dedicata alla gestione degli interventi oggetto del servizio, operativa 24h/24 e 365 giorni/anno. Tale mancanza, secondo la ricorrente, sarebbe stata comprovata dal fatto che la società non impiegava alcun dipendente alla data di presentazione dell'offerta. Contrariamente a quanto aveva ritenuto il Giudice di primo grado, la Sezione ha rilevato che l'art. 4 del capitolato speciale d'oneri - per il caso in cui la gestione del servizio avvenga attraverso aziende operative esterne, così come ha dichiarato di voler operare l'impresa aggiudicataria, attraverso l'ausilio delle ditte collegate – prevede, da un lato, una serie di requisiti di ammissione che deve possedere il concessionario e, dall'altro, una serie di requisiti che devono possedere le aziende esterne. Tra i requisiti che la concessionaria deve soddisfare in proprio e cioè a prescindere dal fatto che la gestione del servizio sia affidata a terzi, vi è espressamente quello di garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno . Analoga previsione era contenuta all'art. 10 del bando di gara, laddove erano appunto elencati i requisiti minimi di ammissione . Nella fattispecie in esame, come era emerso sia dalla documentazione amministrativa presentata in sede di gara sia dalla visura camerale, l'aggiudicatario non possedeva tale requisito di ammissione, non avendo personale alle proprie dipendenze e, tanto meno, personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. In sostanza, ha errato l'impresa aggiudicataria a ritenere che la lex specialis di gara abbia inteso acquisire unicamente la disponibilità del concorrente di predisporre, successivamente all'aggiudicazione, una centrale operativa avente le caratteristiche sopra specificate. In senso contrario, infatti, deponevano le seguenti oggettive circostanze il dato letterale della clausola del bando e del capitolato atteso che, come per tutti gli altri requisiti, la stazione appaltante aveva utilizzato quale tempo verbale l'indicativo, richiedendo quindi al concorrente, già al momento della partecipazione, il possesso della centrale operativa e non già l'impegno a predisporla successivamente all’aggiudicazione dell’appalto. Inoltre, il dato sistematico enucleabile dalla disciplina di gara, atteso che il requisito della centrale costituiva il requisito minimo richiesto expressis verbis ai fini della proficua ammissione, e non una condizione da soddisfare successivamente all’aggiudicazione per la proficua gestione del servizio. L'iscrizione in camera di commercio. Altra questione contestata dalla impresa esclusa è stata quella della carenza di altri requisiti di ammissione in capo alle ditte esecutrici dei servizi oggetto di appalto in caso di aggiudicazione in particolare, non sarebbero state iscritte alla CCIAA per lo specifico servizio che avrebbero dovuto rendere, né avrebbero posseduto adeguata iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Peraltro, sosteneva che la relazione predisposta dall'aggiudicataria sarebbe stata generica e comunque non rispondente alle previsioni dell'art. 4 del bando e che la Commissione avrebbe attribuito i punteggi alle offerte delle concorrenti in maniera del tutto illogica. L'appalto in questione, osserva il Collegio, riguarda il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Ciò posto, ha osservato la Sezione, l'oggetto sociale della società facente parte del gruppo affidatario, ossia il soccorso stradale, non rappresenta – diversamente da quanto sostenuto dal Tar – un segmento” dell'oggetto dell'appalto, bensì una attività estranea alla gara, che riguarda unicamente operazioni ripristinatorie successive ad un sinistro. In sostanza, non si poteva ritenere che il capitolato d'oneri abbia previsto unicamente che le società esterne di cui la concorrente poteva avvalersi siano iscritte alla CCIAA, senza specificare alcunché in merito all'oggetto di tale iscrizione. Invero, se così fosse, il requisito richiesto dalla stazione appaltante sarebbe sostanzialmente privo di significato, consentendo a qualsivoglia imprenditore di gestire il servizio indipendentemente dalla specifica professionalità posseduta, ciò che non si può ragionevolmente ammettere. Pertanto, considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio risponde all'esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non v’è dubbio come l’oggetto dell’iscrizione stessa debba essere congruente con quello dell’appalto.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 novembre 2014 – 14 aprile 2015, n. 1874 Presidente Maruotti – Estensore Bianchi Fatto Con la determinazione dirigenziale n. 2442 del 12 dicembre 2013, il Comune di Ascoli Piceno indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'esito delle operazioni di gara, l'appalto, con la determinazione n. 756 del 17 aprile 2014, veniva aggiudicato alla s.r.l. Pissta Group nel prosieguo, Pissta , mentre la società Sicurezza e Ambiente S.p.a. nel prosieguo, Sicurezza si posizionava al secondo posto in graduatoria. La società Sicurezza impugnava quindi dinnanzi al Tar Marche la determinazione lesiva, chiedendone l’annullamento e richiedendo altresì il subentro nel servizio, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. La ricorrente sosteneva in giudizio che si sarebbe dovuta escludere dalla gara la società Pissta i poiché essa non possedeva uno dei requisiti di ammissione, ossia una centrale dedicata alla gestione degli interventi oggetto del servizio, operativa 24h/24 e 365 giorni/anno. Tale mancanza, secondo la ricorrente, sarebbe stata comprovata dal fatto che la società non impiegava alcun dipendente alla data di presentazione dell'offerta ii per carenza di altri requisiti di ammissione in capo alle ditte indicate da Pissta quali esecutrici dei servizi oggetto di appalto in caso di aggiudicazione in particolare, le ditte Capocasa Group e la s.r.l. Italservizi non sarebbero state iscritte alla CCIAA per lo specifico servizio che avrebbero dovuto rendere, né avrebbero posseduto adeguata iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. La società Sicurezza sosteneva, poi, che la relazione predisposta dall'aggiudicataria sarebbe stata generica e comunque non rispondente alle previsioni dell'art. 4 del bando e che la Commissione avrebbe attribuito i punteggi alle offerte delle concorrenti in maniera del tutto illogica, avvantaggiando Pissta a suo scapito. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Ascoli Piceno, sia la società Pissta, chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito del giudizio, con sentenza 23 luglio 2014, n. 728, il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo, da un lato, che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente non deve necessariamente possedere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione tutta l'organizzazione di impresa dedicata all'appalto e, dall'altro, che il bando di gara si è limitato a chiedere ai concorrenti di indicare come avrebbero inteso costituire la struttura centrale operativa per il caso in cui avessero vinto ottenuto l’aggiudicazione. Anche gli altri motivi dei ricorso venivano poi reputati privi di fondamento, atteso in sintesi che - l'iscrizione alla CCIAA di Casagroup e Italservizi sarebbe stata sufficiente ai fini di gara, comprendendo attività che costituirebbero un segmento del servizio da appaltare - l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali delle due società sarebbe stata idonea - l'offerta tecnica dell'aggiudicataria sarebbe stata formulata in modo conforme a quanto previsto dall'art. 4 del bando e la scelta di attribuzione dei punteggi alle due società non sarebbe stata illogica e, pertanto, non censurabile dal Giudice Amministrativo. Avverso la sentenza del TAR, la Sicurezza ha quindi interposto l’appello in esame, chiedendo che in sua riforma sia accolto il ricorso di primo grado. Si sono costituite in giudizio sia la stazione appaltante che la società controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato. Nelle more del giudizio, il Comune di Ascoli Piceno ha stipulato il contratto d'appalto con la società Pissta. Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell’atto d’appello, formulata dal Comune di Ascoli Piceno, attesa la sua palese infondatezza. 1.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione, infatti, l'appello della società Sicurezza non si limita affatto ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, ma contiene al contrario specifiche censure avverso i singoli capi della sentenza impugnata, oggettivamente ricavabili, in ogni caso, dalla complessiva lettura dell'atto. 2. Con il primo mezzo di censura, la Sicurezza deduce l’erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che Pissta non sarebbe stata tenuta in linea di principio a disporre, già al momento di partecipazione alla gara, di una centrale operativa dotata di personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale 24h/24 e 365 giorni all’anno. Ad avviso dell'appellante, infatti, vigerebbe in materia il principio esattamente opposto, cui si sarebbe uniformata anche la lex specialis di gara, che avrebbe richiesto, all'art. 10 del bando e all'art. 4 del capitolato speciale d'oneri, lo specifico possesso dell'organizzazione aziendale già in sede di presentazione dell'offerta. Pertanto, atteso che Pissta non occupava alcun dipendente al momento della presentazione dell'offerta, il Tar avrebbe dovuto accogliere la censura formulata al riguardo in primo grado. 3. Ritiene la Sezione che la doglianza è meritevole di favorevole apprezzamento. 4. Ed invero, l'art. 4 del capitolato speciale d'oneri - per il caso in cui la gestione del servizio avvenga attraverso aziende operative esterne, così come ha dichiarato di voler operare Pissta, attraverso l'ausilio delle ditte Capocasa Group e Italservizi – prevede, da un lato, una serie di requisiti di ammissione che deve possedere il concessionario nel caso di specie Pissta e, dall'altro, una serie di requisiti che devono possedere le aziende esterne nel caso di specie, le menzionate Capocasa Group e Italservizi . Tra i requisiti che la concessionaria deve soddisfare in proprio e cioè a prescindere dal fatto che la gestione del servizio sia affidata a terzi, vi è espressamente quello di garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno . Analoga previsione è contenuta all'art. 10 del bando di gara, laddove sono appunto elencati i requisiti minimi di ammissione . 5. Nella fattispecie in esame, come emerge sia dalla documentazione amministrativa presentata in sede di gara cfr. pag. 4 della domanda di partecipazione sia dalla visura camerale, Pissta non possiede tale requisito di ammissione, non avendo personale alle proprie dipendenze e, tanto meno, personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Né in proposito può sostenersi, come assume Pissta, che la lex specialis di gara abbia inteso acquisire unicamente la disponibilità del concorrente di predisporre, successivamente all'aggiudicazione, una centrale operativa avente le caratteristiche sopra specificate. In senso contrario, infatti, depongono le seguenti oggettive circostanze - il dato letterale della clausola del bando e del capitolato atteso che, come per tutti gli altri requisiti, la stazione appaltante ha utilizzato quale tempo verbale l'indicativo, richiedendo quindi al concorrente, già al momento della partecipazione, il possesso della centrale operativa e non già l'impegno a predisporla successivamente all’aggiudicazione dell’appalto - il dato sistematico enucleabile dalla disciplina di gara, atteso che il requisito di cui trattasi costituisce il requisito minimo richiesto espressis verbis ai fini della proficua ammissione, e non una condizione da soddisfare successivamente all’aggiudicazione per la proficua gestione del servizio. 6. Con ulteriore mezzo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha ritenuto l'adeguatezza dell'iscrizione alla CCCIA con riguardo alle società Capocasa Group e Italservizi. 7. Anche tale censura è fondata. 8. L'appalto in questione riguarda il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Ciò posto, osserva il collegio come l'oggetto sociale della società Capocasa Group, ossia il soccorso stradale, non rappresenta – diversamente da quanto sostenuto dal Tar – un segmento” dell'oggetto dell'appalto, bensì una attività estranea alla gara, che riguarda unicamente operazioni ripristinatorie successive ad un sinistro. E’ evidente anche l'inconferenza, rispetto all'appalto di cui trattasi, dell'oggetto dell'iscrizione alla CCIAA della società Italservizi, atteso che l'attività di compattazione di carta, cartone e plastica di recupero non ha nulla a che fare con le operazioni ripristinatorie e di reitegra sopra specificate. 9. Né può ritenersi – come dedotto da Pissta - che il capitolato d'oneri abbia previsto unicamente che le società esterne di cui la concorrente può avvalersi siano iscritte alla CCIAA, senza specificare alcunchè in merito all'oggetto di tale iscrizione. Invero, se così fosse, il requisito richiesto dalla stazione appaltante sarebbe sostanzialmente privo di significato, consentendo a qualsivoglia imprenditore di gestire il servizio indipendentemente dalla specifica professionalità posseduta, ciò che non si può ragionevolmente ammettere. Pertanto, considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio risponde all'esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non v’è dubbio come l’oggetto dell’iscrizione stessa debba essere congruente con quello dell’appalto. E ciò a maggior ragione nel caso di specie, atteso che nell'intenzione di Pissta sarebbero state solo ed esclusivamente Capocasa Group e Italservizi a svolgere concretamente il servizio. 10. La fondatezza dei motivi di gravame sopra delibati comporta l’irrilevanza delle restanti censure dedotte. 11. Conclusivamente l'appello va accolto siccome fondato e, in riforma della gravata decisione, va accolto il ricorso proposto dalla Sicurezza in primo grado e vanno annullati gli atti impugnati. 12. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 122 del c.p.a., va altresì dichiarata l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra Pissta ed il Comune di Ascoli Piceno e, conseguentemente, va disposto il subentro dell'appellante Sicurezza quale seconda graduata nel contratto medesimo, previe le verifiche di legge che la stazione appaltante dovrà svolgere entro il termine di 60 sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della presente pronuncia. 6. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto,in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto dalla Sicurezza in primo grado ed annulla gli atti tramite questo impugnati. Dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra Pissta Group s.r.l. ed il Comune di Ascoli Piceno e dispone il subentro della s.p.a. Sicurezza e Ambiente quale seconda graduata nel contratto medesimo, previo l'espletamento delle verifiche di legge che la Stazione Appaltante dovrà effettuare entro 60 sessanta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia. Spese compensate dei due gradi. Dispone che il Comune di Ascoli Piceno e la società Pissta, in solido tra loro, restituiscano quanto effettivamente pagato dall’appellante a titolo di contributo unificato nel corso dei due gradi del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.