La commissione di gara non può aprire anticipatamente i plichi

Deve ritenersi illegittima una gara di appalto nel caso in cui l’apertura dei plichi esterni contenenti la documentazione di gara Buste A e le offerte Buste B , sia stata effettuata con due ore di anticipo nella specie, alle ore 10,00 rispetto all’orario previsto dal bando nella specie ore 12,00 del giorno indicato nella lex specialis, senza alcuna preventiva comunicazione nei confronti dei tre operatori partecipanti, alla sola presenza del personale della Commissione ed in assenza del presidente oltre che del segretario verbalizzante. Infatti, tale modus procedendi ha palesemente violato il fondamentale principio di pubblicità delle sedute di gara, strettamente correlato all’esigenza di garantire che la documentazione inserita nei plichi delle offerte trovi regolare ingresso nella procedura di evidenza pubblica, in ossequio alla par condicio tra concorrenti e rispetto dell’interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.

E’ quanto statuito dal Tar Umbria, nella sentenza n. 113 del 14 marzo 2015. L’anticipata apertura senza preavviso. L’istituto Comprensivo di Gualdo Tadino indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di fornitura delle merende fresche per gli anni scolastici 2014/15, 2015/2016 e 2016/2017, in relazione a n. 5 plessi scolastici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente, l’istituto, quale stazione appaltante, disponeva un’integrazione del bando di gara, stabilendo che, in considerazione del numero dei potenziali fruitori del servizio, le offerte economiche dovevano essere formulate per ciascuno dei 5 plessi, considerando valide anche le offerte riferite ad uno o più plessi, senza tuttavia modificare l’originaria modulistica di gara. L’impresa G.S. srl, partecipante alla gara, veniva esclusa, in quanto, secondo la prospettazione della stazione appaltante, aveva presentato un’offerta non corretta, non essendo possibile evincere se si riferisce a tutti i cinque i plessi, ad alcuni o ad uno soltanto, ed eventualmente quale . Avverso tale decisione, l’impresa presenta ricorso al Tar, avanzando, fra l’altro, la seguente precisa censura violazione dell’art. 2 del Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 163/2006 , in quanto risulterebbe totalmente pregiudicato il principio di pubblicità delle sedute di gara, dal momento che si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara in seduta segreta, anticipando di due ore l’orario indicato per la prevista apertura in seduta pubblica, peraltro in assenza del presidente. Precisamente, l’apertura dei plichi sarebbe stata disposta con due ore di anticipo alle ore 10.00, rispetto alle previste ore 12.00 , in assenza del presidente e del segretario verbalizzante e, soprattutto, senza alcuna preventiva comunicazione in favore delle imprese partecipanti alla gara. Si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, non contestando la censurata anticipazione dell’apertura dei plichi, ma evidenziando che non è stata posta in essere alcuna violazione del principio di pubblicità, in quanto, con l’apertura medesima, si sarebbe solo constatato la presenza delle due buste contenenti l’offerta economica e tecnica, le quali sarebbero rimaste integre e conservate in cassaforte. Il principio di pubblicità nei contratti pubblici. Occorre osservare che il principio di pubblicità delle operazioni di gara costituisce, invero, un corollario del principio di trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. Infatti, non vi può essere vera trasparenza, se non attraverso la messa in pubblicità dell’azione amministrativa, volta alla scelta del miglior contraente. La pubblicità delle sedute di gara costituisce, dunque, un principio generale, riconducibile ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., oltre che espressamente riconosciuto dall’art. 2 del Codice. Infatti, rappresenta non solo la principale manifestazione del principio di trasparenza amministrativa nelle pubbliche gare, ma, soprattutto, un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti. La centralità del principio è, fra l’altro, attestata dal fatto che esso trova applicazione anche se la pubblicità delle operazioni di gara non fosse eventualmente prevista dalla lex specialis , come da tempo statuito dalla giurisprudenza Il principio di pubblicità delle sedute trova immediata applicazione, indipendentemente da una sua espressa previsione nell'ambito della lex specialis di gara, atteso che costituisce una regola generale, riconducibile direttamente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di cui all'articolo 97 Cost. Tar Sardegna n. 1609/2009 . Quindi, la pubblicità costituisce la principale manifestazione della trasparenza amministrativa, dando luogo ad una imprescindibile garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come giusto” e rispettoso della par condicio, mentre la verbalizzazione opera su di un piano eminentemente probatorio, derivandone l’irrilevanza di quest’ultima in tutte le ipotesi in cui sia stato violato il principio di pubblicità. Ne deriva che la violazione del principio di pubblicità costituisce vizio insanabile della procedura, il quale si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti o manipolazione della documentazione prodotta in tal senso CdS n. 1856/2008 Tar Basilicata n. 72/2008 . Lo sviluppo del principio in tema di apertura dei plichi di gara. Il Tar Umbria esamina prioritariamente la censura ora avanzata, in ragione della sua pregiudizialità. Infatti, tale censura, essendo rivolta ad ottenere una rinnovazione della gara, mira alla demolizione totale della medesima. I fatti, come già detto sono incontestati, ed i giudici amministrativi di primo grado evidenziano i seguenti importanti elementi - l’apertura dei plichi è avvenuta con due ore di anticipo - l’apertura è avvenuta in assenza del presidente e del segretario verbalizzante, cioè con una commissione di gara dimidiata, cioè palesemente incompleta - l’anticipazione dell’orario di apertura ha avuto luogo in totale assenza di una preventiva comunicazione in favore degli operatori economici. Non vi è dubbio che tale ultimo elemento sia quello decisivo, in quanto il mancato avviso preventivo ha impedito agli operatori di essere presenti, vulnerando il principio di pubblicità. Ora, non occorre dimenticare che la pubblicità delle sedute di gara nell’aggiudicazione dei contratti pubblici, è espressamente prevista, in termini generali, dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice d.P.R. n. 27/2010 , ove all’art. 117, si stabilisce espressamente quanto segue Nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche . Quindi, l’indicata regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte, implica necessariamente l’obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta. Fra l’altro, occorre rilevare che, già da tempo, il Consiglio di Stato ha rimarcato l’importanza di una preventiva comunicazione in tal senso, anche laddove la lex specialis introduca una diversa prescrizione Né può ritenersi condivisibile l'interpretazione dell'articolo 5 della lettera invito, proposta dall'appellante, secondo cui la previsione della seduta pubblica non comporterebbe il dovere di convocazione dei partecipanti alla gara, dal momento che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell'integrazione del carattere di pubblicità della seduta, il quale si perfeziona in modo compiuto soltanto con la comunicazione ai concorrenti del giorno ed ora della seduta della Commissione di gara, salvo che tali notizie non fossero già indicate nel bando di gara o lettera di invito, ipotesi che nella fattispecie non viene in rilievo CdS n. 3471/2004 . Il Tar Umbria, nel porre giustamente in enfasi il principio di pubblicità, accogliendo il ricorso ricorda che il Legislatore, nel 2012 art. 12, d.l. n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012 , ha espressamente imposto la pubblicità anche per il momento di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. Invero, tale approdo legislativo costituisce il tangibile segno di riconoscimento della nota statuizione giurisprudenziale, cui pervenne l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 13/2011 , secondo cui la verifica dell’integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara. Precisamente L’operazione di apertura dei plichi contenenti le offerte tecnico-qualitative, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale e, quindi, richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento. Di conseguenza, si impone la seduta pubblica anche in tale fase . Infine, il Tar Umbria respinge, in modo fortemente convincente, le suggestioni difensive, poste in essere dall’Avvocatura dello Stato in favore del Ministero, secondo cui la conservazione, indubbiamente comprovata, dei plichi in cassaforte sino alle ore 12.00, costituisce ineludibile garanzia della regolarità e trasparenza della procedura, quale forma sostanzialmente equipollente all’omessa pubblicità. A fronte di siffatte asserzioni suggestive, i giudici umbri evidenziano che l’apertura dei plichi riveste un carattere essenziale a garanzia della regolarità e trasparenza delle operazioni di gara. Infatti, in caso contrario, non vi è certezza in merito alla presenza o meno delle buste contenenti l’offerta economica e l’offerta tecnica ed alla eventuale manomissione da parte della Commissione o di terzi . Tali argomentazioni appaiono fortemente persuasive e solide, in ragione anche del fatto che le irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, costituiscono una delle categorie di tassatività delle cause di esclusione, così come previste dall’art. 46, comma 1- bis del Codice.

TAR Umbria, sez. I, sentenza 28 gennaio – 14 marzo 2015, numero 113 Presidente Lamberti – Estensore Amovilli Fatto 1. L’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura delle merende fresche per gli anni scolastici 2014/15, 2015/2016 e 2016/2017 indetta dall’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino per 5 plessi scolastici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 28 luglio 2014 il suddetto Istituto ha provveduto ad effettuare una integrazione del bando di gara stabilendo che, in considerazione del numero dei potenziali fruitori del servizio, le offerte economiche dovevano essere formulate per ciascuno dei 5 plessi, considerando valide anche le offerte riferite ad uno o più plessi, senza tuttavia modificare l’originaria modulistica di gara. A seguito dell’esperimento della gara, la ricorrente è stata esclusa ritenendo l’offerta da essa presentata non formalmente né sostanzialmente corretta, non essendo possibile evincere se si riferisce a tutti i cinque i plessi, ad alcuni o ad uno soltanto, ed eventualmente quale”. Con determinazione prot. numero 567/B15 del 26.09.2014 è stata disposta l’aggiudicazione alla Società C& amp P s.numero comma di Anastasi C. e Mariucci P. dei plessi Primario Tittarelli, Primaria Cartiere e Scuola Secondaria di 1° grado, e alla ditta Bar dello Sport di Pieretti Matteo del plesso Primaria Cerqueto. Successivamente, il 12 ottobre 2014 è stato pubblicato nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio in esame per il solo plesso Primario S. Rocco sempre per il triennio 2014 – 2017 rimasto non aggiudicato con la prima gara. L’odierna ricorrente impugna tutti gli atti del procedimento di aggiudicazione in epigrafe indicati, segnatamente l’atto di integrazione del bando, l’esclusione e l’aggiudicazione parziale del servizio nei confronti delle due controinteressate, oltre che l’atto di indizione della nuova gara, deducendo censure così riassumibili I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, 64 e 74 del Codice Contratti pubblici e 264 del d.P.R. 5 ottobre 2010 numero 207, della lex specialis eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA desumibili dall’art. 97 Cost. violazione del principio di par condicio tra i partecipanti la stazione appaltante avrebbe del tutto trasformato e stravolto l’oggetto dell’affidamento, suddividendolo in lotti per ogni plesso scolastico, pur non essendovi alcuna incertezza sul contenuto del bando, peraltro senza le dovute forme di pubblicità II. violazione della lex specialis eccesso di potere per travisamento ed illogicità manifesta l’impugnata esclusione sarebbe illegittima in via derivata per effetto dei denunziati vizi inerenti l’integrazione del bando III. violazione della lex specialis violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 Codice contratti pubblici eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA desumibili dall’art. 97 Cost. in via derivata sarebbe illegittima la stessa aggiudicazione disposta nei confronti degli operatori economici controinteressati IV. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241 del 1990 e degli artt. 2 e 30 del D.lgs. 163/2006 eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento risulterebbe violato il necessario principio di pubblicità delle sedute della commissione di gara, sancito dapprima in via pretoria e poi normativa, dal momento che il seggio di gara avrebbe provveduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara in seduta segreta, anticipando di due ore l’orario indicato per la prevista apertura in seduta pubblica, peraltro in assenza del Presidente, con ciò inficiando la validità dell’intera gara V. violazione della lex specialis, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinques della legge 241/1990, eccesso di potere per violazione dei principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa nonché di imparzialità e buon andamento sarebbe in via derivata del tutto illegittima anche la determinazione della stazione appaltante di effettuare una nuova gara per l’affidamento del servizio nei plessi scolastici non aggiudicati con la prima gara. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e la Direzione Didattica D. Tittarelli Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando - il potere della stazione appaltante di modificare il bando non sarebbe necessitato dalla sola esigenza di apportare chiarimenti in ipotesi di contenuto ambiguo, bensì esercitabile in tutte le ipotesi di ravvisata inopportunità di una o più clausole, con il solo limite della pubblicità con le stesse forme del bando, come avvenuto nel caso di specie - il contenuto dell’offerta economica della ricorrente sarebbe affetto da incertezza assoluta, non risultando conforme alle modalità stabilite con l’atto di integrazione all’originario bando - il pieno rispetto da parte della Commissione del principio di trasparenza, avendo essa soltanto anticipato di due ore, rispetto all’orario previsto per la seduta pubblica, l’apertura dei soli plichi generali esterni, constatando al loro interno la presenza delle due buste contenenti l’offerta economica e tecnica, le quali sarebbero rimaste integre e conservate in cassaforte - l’inammissibilità dell’ultimo motivo di gravame per mancata impugnazione del nuovo bando di gara relativo all’affidamento del servizio nella sola scuola primaria San Rocco. Non si sono costituiti in giudizio gli operatori economici controinteressati. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2014 l'istanza cautelare, su istanza delle parti, è stata abbinata” al merito. Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 28 gennaio 2015, nella quale la causa è passata in decisione. Diritto 2. E’ materia del contendere la legittimità della procedura aperta inerente l’affidamento del servizio di fornitura delle merende fresche per gli anni scolastici 2014/15, 2015/2016 e 2016/2017 indetta dall’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino per 5 plessi, da cui l’odierna ricorrente è risultata esclusa per incertezza sul contenuto dell’offerta in relazione alle modifiche introdotte in sede di integrazione dell’originario bando. La ricorrente si duole della suddetta esclusione per illegittimità derivata dall’atto di integrazione del bando, dell’aggiudicazione parziale del servizio nei confronti delle controinteressate, e della stessa illegittimità dell’intera gara per violazione del principio di pubblicità delle sedute. Tutte le doglianze dedotte mirano alla tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, non avendo l’odierno istante dato prova del conseguimento, in assenza delle denunziate illegittimità, dell’aggiudicazione del servizio, neppure in termini di chance. 3. In attesa che l’Adunanza Plenaria risolva il contrasto sorto in merito all ordo quaestionum” nel rito appalti Cons. St. ord. 22 dicembre 2014, numero 6204 ritiene il Collegio prioritario, in senso logico, l’esame delle censure di cui al IV motivo - in assenza di una graduazione da parte del ricorrente - le quali evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento, comunque idonee, ove accolte, a soddisfare l'interesse strumentale dedotto in giudizio in questo senso Consiglio Stato sez. V, 6 aprile 2009, numero 2143 id. sez. V sent. 11 gennaio 2012, numero 82 T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 10 giugno 2010, numero 2297 T.A.R. Lazio - Roma sez II, 28 gennaio 2012, numero 93 atteso che non si può ottenere un'aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida. 4. Ciò premesso, le doglianze di cui al IV motivo meritano condivisione. 4.1. La stazione appaltante ha previsto nel bando di gara l’apertura dei plichi esterni contenenti la documentazione di gara Busta A e le offerte Busta B alle ore 12 00 del giorno 3 settembre 2014. In tal giorno, senza alcuna preventiva comunicazione nei confronti dei tre operatori partecipanti, i plichi esterni sono stati aperti alle ore 10 00, quindi con un anticipo di due ore rispetto all’orario prefissato, alla sola presenza del personale della Commissione Acquisti” ed in assenza del Presidente oltre che del segretario verbalizzante, come da verbale depositato in giudizio. In buona sostanza quindi la Commissione, peraltro a composizione dimidiata, ha provveduto all’apertura dei plichi generali esterni contenenti la busta B offerta economica e la Busta A documentazione di gara in seduta non pubblica, non avendo di fatto consentito ai partecipanti di presenziare alle operazioni, come da verbale della Commissione. 4.2. Tale modus procedendi ha palesemente violato il fondamentale principio di pubblicità delle sedute di gara, oggi codificato dall’art. 12 del D.L.7 maggio 2012 numero 5 convertito in L. 6 luglio 2012, numero 84, strettamente correlato all'esigenza di garantire che la documentazione inserita nei plichi delle offerte trovi regolare ingresso nella procedura di evidenza pubblica, in ossequio alla par condicio tra concorrenti, ai quali deve essere sempre permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere la sicurezza che non siano intervenute indebite alterazioni, e rispetto dell'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato ex multis Consiglio di Stato, Ad. Pl. 28 luglio 2001, numero 13 id. sez. V, 17 settembre 2010, numero 6939 id. 10 novembre 2010, numero 8006 id. 4 marzo 2008, numero 901 id. sez. VI, 22 aprile 2008, numero 1856 id. sez. V, 3 dicembre 2008, numero 5943 id. sez. IV, 11 ottobre 2007, numero 5354 id. sez. V, 18 marzo 2004, numero 1427 T.A.R. Lazio sez. III, 3 giugno 2014 numero 5874 T.A.R. Umbria 11 luglio 2012, numero 274 . Ed invero, l’iniziale e fondamentale operazione di apertura dei plichi esterni contenenti le due buste si è svolta in una seduta non pubblica, della quale, peraltro, nessun concorrente aveva avuto formale avviso da parte della stazione appaltante. 4.3. Giova ribadire che il principio di pubblicità delle sedute di gara, quale espressione del principio di trasparenza, trova sicura applicazione anche nei settori esclusi Consiglio di Stato sez. V, 5 ottobre 2011, numero 5454 ovvero nelle concessioni di servizi pubblici - a cui è pacificamente riconducibile il servizio de quo ex multis T.A.R. Lazio Latina 7 marzo 2012, numero 195 - dovendo la scelta del concessionario avvenire, tra l’altro, nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità art. 30 comma 3, Codice contratti pubblici . 4.4. Né meritevoli di alcun pregio si palesano gli argomenti spesi dall'Avvocatura erariale per sostenere che la documentata conservazione dei plichi in cassaforte sino alle ore 12 00 costituisca garanzia della regolarità e trasparenza della procedura, quale forma sostanzialmente equipollente all’omessa pubblicità. L’apertura dei soli” plichi generali esterni, infatti, riveste carattere fondamentale a garanzia della regolarità e trasparenza delle operazioni di gara poiché, in caso contrario, non vi è certezza in merito alla presenza o meno delle buste contenenti l’offerta economica e l’offerta tecnica e alla eventuale manomissione da parte della Commissione o di terzi, senza necessità - ai fini della legittimità della gara - della prova della effettiva manipolazione della documentazione prodotta ex multis T.A.R. Abruzzo L’Aquila 28 febbraio 2013, numero 176 . Mette conto rilevare poi la assoluta rilevanza della verifica dell’integrità dei plichi anche ai sensi del principio di c.d. tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del Codice contratti pubblici, poiché costituiscono motivo tipizzato di esclusione, tra l’altro, le irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte” irregolarità che non sono appunto apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi. In tale situazione non si comprende quale garanzia di regolarità e trasparenza per le operazioni di gara possa essere ravvisata, laddove nessun concorrente ha avuto la possibilità di conoscere l’effettiva ora di svolgimento della seduta nella quale i plichi esterni sono stati aperti. 5. L'accertata fondatezza del IV motivo di gravame, di natura chiaramente assorbente, comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti del procedimento di gara impugnati, ivi compreso il nuovo bando, parimenti impugnato, per l’affidamento del servizio nel plesso Primario S. Rocco, ad essi consequenziale. 6. Deve essere accolta anche la domanda di declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente già stipulati dall'Amministrazione con i controinteressati. Come già rilevato dall’adito Tribunale T.A.R. Umbria 30 gennaio 2013, numero 61 in caso di annullamento dell’intera gara, con conseguente necessità di rinnovare la procedura, consegue l’inefficacia del contratto, senza che occorra una specifica valutazione comparativa degli elementi stabiliti dall’art. 122 cod. procomma amm. a tutela anche dell’interesse pubblico alla conservazione del contratto Cons. Stato, Ad. Plenumero , 28 luglio 2011, numero 13 in termini anche T.A.R. Lazio, Latina, 7 giugno 2012, numero 448 . 5. Deve essere invece respinta l'azione di risarcimento danni proposta dalla ricorrente sia per mancata prova della spettanza nemmeno in termine di chance dell’aggiudicazione sia perché la portata integralmente demolitoria della presente pronuncia appare pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente medesima. 6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto a annulla gli atti di gara impugnati b dichiara inefficaci i contratti eventualmente stipulati dall’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino c respinge la domanda risarcitoria. Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, in misura di complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.