Per contestare l’intervento urbanistico, presuntivamente impattante in materia ambientale, occorre dimostrare il danno anche potenziale, oltre che la vicinanza

La legittimazione a ricorrere dei cittadini in materia ambientale è connessa al noto criterio della vicinitas, il quale rileva non di per sé, ma come indizio da cui desumere la fondata possibilità di un pregiudizio, che dagli atti impugnati deriverebbe alla propria esistenza quotidiana, in particolare all’ambito spaziale nel quale essa si svolge. Nel caso di impugnazione di atti relativi ad insediamenti, di cui non si dimostri un carattere di per sé particolarmente impattante, è necessario, almeno in termini presuntivi, la prova specifica di un potenziale pregiudizio di qualche entità, cui il ricorrente potrebbe andare incontro, perché, in mancanza, si introdurrebbe in via di fatto una sorta di azione popolare, sconosciuta come tale al nostro ordinamento.

E’ quanto significativamente statuito dal TAR Lombardia, sez. Brescia I, nella sentenza n. 426 del 21 marzo 2015. Le contestazioni dei cittadini. Il Comune di Izano, attraverso l’approvazione di un piano attuativo in variante al PGT Piano di Governo del Territorio ed al PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale , disponeva la trasformazione di un’area agricola in industriale, con realizzazione di un capannone di circa 28mila mq ed opere connesse. Un gruppo di cittadini del Comune, qualificatisi come tali e come proprietari di immobili in zona, impugnavano la predetta trasformazione, avanzando diverse contestazioni. Fra queste, la violazione dell’art. 34/2015, d.lgs. n. 267/2000, in quanto, secondo la loro prospettazione, lo strumento dell’accordo di programma, mediante il quale si è assentito l’intervento, non si potrebbe utilizzare in relazione ad un’opera privata come l’insediamento industriale in questione, da realizzare su aree pur esse private. Inoltre, sussisterebbe una violazione in materia di legislazione ambientale, in quanto la variante adottata si sarebbe dovuta sottoporre a valutazione ambientale strategica VAS e non a semplice verifica di assoggettabilità, come concretamente avvenuto. Si costituisce in giudizio il Comune e, preliminarmente, avanza una precisa questione di ammissibilità del proposto ricorso. Il Comune evidenzia che i ricorrenti cittadini sembrano ritenere, sebbene non l'abbiano neppure apertamente affermato, che i residenti o proprietari di immobili abbiano sempre interesse a censurare le scelte urbanistiche insistenti sul territorio di pertinenza, ancorché non direttamente incidenti su aree di loro proprietà, in quanto queste per definizione sarebbero idonee a pregiudicarli, a prescindere dalla maggiore o minore entità del mutamento territoriale che prefigurano. La legittimazione processuale dei cittadini. Il TAR Brescia focalizza la sua attenzione sulla delicata questione della legittimazione processuale dei cittadini, aventi la volontà di contestare, in termini di tutela ambientale, precise scelte urbanistico-edilizie del Comune di residenza. Come noto, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti, che incidono negativamente sull’ambiente, è riconosciuta direttamente dal Legislatore alle associazioni di dimensione nazionale ed ultraregionale, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente artt. 13 e 18, comma 5, legge n. 348/1986 . Siffatta disposizione normativa, però, non contempla le associazioni rappresentative di piccole realtà locali e, neppure, gruppi isolati di cittadini pur residenti in zona. Per quanto concerne le predette associazioni, il vuoto normativo è stato colmato in via pretoria dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare provvedimenti lesivi dell’ambiente anche a quelle associazioni locali, che, sebbene non siano iscritte nel predetto elenco, perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area ricollegabile al luogo, in cui si trova il bene ambientale a fruizione collettiva, che si assume leso. È bene sottolineare che tutti i predetti criteri sono cumulativi e, quindi, debbono sussistere contemporaneamente da ultimo TAR Lombardia, sez. Brescia n. 668/2014 . Viceversa, per quanto concerne i singoli cittadini, non coagulatisi in non riconosciute associazioni locali, la giurisprudenza radica la loro legittimazione a ricorrere in base al noto criterio della vicinitas, al quale va attributo il senso non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere. In una significativa pronuncia del Tar Veneto sez. III, n. 803/2011 , è stato correttamente ricordato che la legittimazione delle persone fisiche ricorrenti deve essere riconosciuta solo a quelle che possono lamentare in concreto un danno per effetto dei provvedimenti impugnati, sempre che abbiano la residenza in zona e, non semplicemente, la proprietà di un fondo agricolo, il domicilio o lo studio. Ancora, il TAR Toscana sez. I, n. 822/2011 ha ben precisato che la qualifica di meri residenti nel comune non legittima i ricorrenti alla proposizione del ricorso, difettando una qualifica specifica, in rapporto al territorio interessato, tale da giustificare un interesse reale . Tale importante considerazione prescinde anche dall'assunto che l'interesse andrebbe comunque considerato in rapporto all'interesse pubblico, che in questo caso è senza dubbio prevalente. Più recentemente, il Tar Veneto sentenza n. 469/2013 , dopo aver precisato come la mera vicinitas di un fondo, o di un’abitazione, all’area oggetto di intervento, non sia di per sé sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso, ha statuito che la legittimazione attiva sussiste ogni qual volta il progettato intervento urbanistico-edilizio, pur concernente un’area non di appartenenza del ricorrente, incida negativamente sul bene di proprietà o in godimento del vicino sì da comprometterne la fruizione o il valore. Quindi, per le persone fisiche residenti in comune, che intendano contestare un preciso intervento edilizio, devono dimostrare la sussistenza dei seguenti due precisi presupposti - la vicinitas con il luogo interessato” legittimazione ad agire , al fine di evitare che, un’eccessiva dilatazione del concetto di interesse ad agire , applicato ai piani urbanistici, consenta l’impugnativa anche a soggetti titolari di un interesse di mero fatto in tal senso TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 383/2011 - un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti ed ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica interesse a ricorrere . Pertanto, devono ritenersi titolati all’impugnativa solo i soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione dell’intervento. L’analisi del Tar Brescia. I giudici amministrativi bresciani sono pienamente consapevoli di tale orientamento e concentrano la loro attenzione sul fatto che i cittadini ricorrenti, in sede di impugnazione, si sono limitati a dichiarare di essere cittadini del Comune di Izano ivi residenti e/o proprietari di immobili in loco tutto qui! . Al riguardo, il TAR, dopo aver ricordato i due predetti presupposti, procede ad un importante chiarimento in relazione al secondo il pregiudizio certo e concreto . Se si contesta la realizzazione di impianti industriali notoriamente suscettibili di ingenerare un impatto considerevole sul territorio e di indurre rischi anche gravi sulla salute degli abitanti di ampie zone dello stesso, la sola vicinitas potrebbe essere sufficiente, in quanto non appare necessaria la prova rigorosa dell'effettività del danno, che si potrebbe subire. Viceversa, nel caso di impugnazione di atti relativi ad insediamenti di cui non si dimostri un carattere di per sé particolarmente impattante, [ ] è richiesta, almeno in termini presuntivi, la prova specifica di un potenziale pregiudizio di qualche entità, cui il ricorrente potrebbe andare incontro, perché in mancanza si introdurrebbe in via di fatto una sorta di azione popolare, sconosciuta come tale al nostro ordinamento . Venendo alla concreta fattispecie, il TAR, dichiarando inammissibile il ricorso, afferma che non sussiste l’interesse a ricorrere, in quanto non è stato dimostrato il danno, che si presume di ricevere dal contestato intervento. Precisamente si deve escludere che l’insediamento in questione rivesta un carattere particolarmente impattante, trattandosi di attività molto simile a quella di un magazzino all’ingrosso, oltretutto non di nuovo insediamento. Riprova, non sono provati impatti sull’ambiente diversi da quelli ordinariamente connessi a un nuovo insediamento”. Invero, anche il presupposto della vicinitas sembra difettare, in quanto diversi ricorrenti vivono in varie zone del paese, anche ad una certa distanza con l’area considerata, e nessuno di loro è nemmeno al confine con la stessa. Inoltre v. docomma 1 ricorrenti pag. 7 appare non privo di significato che i ricorrenti agiscano in questa sede ad esclusivo titolo personale, là dove la partecipazione al procedimento era avvenuta mediante un comitato, le cui successive vicende non constano . Fra l’altro appare suggestiva, in termini di sconfessione dei presupposti di azione, quanto afferma il TAR per giustificare la compensazione delle spese Le spese decisione possono essere compensate, in ragione della particolarità del caso, che appare trasposizione in sede giurisdizionale di problematiche della locale dialettica politica fra cittadini e istituzione ! . Orbene, alla luce della corretta analisi del TAR tenuto conto della riportata giurisprudenza, appare possibile affermare che a la legittimazione delle semplici persone fisiche i cittadini presuppone la dimostrazione di un concreto danno subito b ai fini della legittimazione, occorre la residenza in prossimità delle aree e non la mera dichiarazione di essere residenti o proprietari di immobili in loco c non sussiste legittimazione per quei soggetti che non hanno la residenza in zona, ma hanno semplicemente la proprietà di un fondo agricolo, il domicilio, lo studio d in ogni caso, la qualifica di meri residenti nel comune non legittima i ricorrenti alla proposizione del ricorso e deve essere dimostrato, ad ogni modo, un reale pregiudizio, quale possibile diminuzione di valore del proprio immobile o peggiore qualità ambientale.

TAR Lombardia, sez. I – Brescia, sentenza 4 – 21 marzo 2015, n. 426 Presidente De Zotti – Estensore Gambato Spisani Fatto Gli odierni ricorrenti, allegando v. ricorso, p. 4 prime due righe di essere cittadini del Comune di Izano ovvero proprietari di immobili ivi situati, hanno impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali, in sintesi, è stato assentita la trasformazione di un’area agricola in industriale, con realizzazione di un capannone di circa 28 mila mq ed opere connesse, mediante un piano attuativo in variante al PGT e al PTCP a vantaggio di un’impresa locale, l’odierna controinteressata FIMI S.p.a. v. per il fatto storico, comunque non controverso in causa, le pp. 4-5 del ricorso e il docomma 1 ricorrenti, copia della delibera 24/2013 impugnata . A sostegno, deducono sette censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti sette motivi - con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 5 dell’atto e alla prima parte della sesta a p. 16, deducono violazione dell’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000 n°267, perché a loro avviso lo strumento dell’accordo di programma, mediante il quale si è assentito l’intervento, non si potrebbe impiegare per assentire un’opera privata come l’insediamento industriale in questione, da realizzare su aree che oltretutto nemmeno sarebbero di proprietà della FIMI ricorso, p. 9 prima riga - con il secondo motivo, corrispondente alla prima parte della seconda censura a p. 9 dell’atto, deducono ulteriore violazione del citato art. 34, perché comunque mancherebbe l’effettivo accordo delle amministrazioni interessate in dettaglio, la Provincia avrebbe semplicemente approvato, con la delibera 10/2013, alcune modifiche alla cartografia del PTCP, l’ARPA e l’Asl avrebbero invece semplicemente espresso un parere ricorso, p. 11 dal decimo rigo - con il terzo motivo, corrispondente alla seconda parte della seconda censura a p. 10 dell’atto e alla seconda parte della sesta a p. 19, deducono ancora violazione del citato art. 34, perché l’accordo, stipulato dal Sindaco il 1 luglio 2013 docomma 1 ricorrente, cit. p. 4 ultimo § , si sarebbe dovuto ratificare dal Consiglio entro trenta giorni, termine ritenuto di decadenza, e quindi il 31 agosto successivo, data della relativa delibera 24/2013, sarebbe stato ratificato tardivamente - con il quarto motivo, riferito in modo specifico alla deliberazione 10/2013 della Provincia e corrispondente alla terza censura a p. 11 dell’atto, deducono violazione dell’art. 34 del PTCP, per esser stata a loro avviso illegittimamente operata la modifica del PTCP stesso - con il quinto motivo, corrispondente alla quarta censura a p. 12 dell’atto e alla parte terza della sesta a p. 21, deducono violazione dell’art. 4 della l. r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12, perché a loro avviso la variante adottata si sarebbe dovuta sottoporre a valutazione ambientale strategica – VAS, e non a semplice verifica di assoggettabilità - con il sesto motivo, corrispondente alla censura quinta a p. 13 dell’atto, deducono eccesso di potere per falso presupposto, elencando quindici presunte carenze del progetto. In particolare punti a, b e c si tratterebbe di un progetto già bocciato nel 2011 da Provincia e Comune perché ritenuto troppo vicino alle abitazioni, e comunque punto o sbilanciato a favore degli interessi privati, tanto che punto m non si darebbe conto della dichiarata nuova occupazione indotta non si sarebbero considerate localizzazioni alternative, in particolare l’area industriale esistente, e non si sarebbe riequilibrato il consumo di suolo agricolo punti e, g, l . Inoltre, non si sarebbero tenute in conto le problematiche del traffico e del rumore indotti punti f, i j, k , mancherebbe una considerazione, anche mediante rendering, dell’impatto sul paesaggio e su un vicino santuario punto h e la nuova isola ecologica prevista dal progetto non sarebbe correttamente collocata punto n - con il settimo motivo, corrispondente alla settima censura a p. 22 dell’atto, deducono infine ulteriore violazione dell’art. 4 della l. r. Lombardia 12/2005, per mancata separazione fra la autorità procedente e l’autorità competente per la VAS, che a loro dire andrebbe individuata al di fuori dell’ente. Da ultimo, chiedevano disporsi CTU su quanto sopra. Hanno resistito il Comune di Izano, con memoria formale 18 dicembre 2013, la Provincia di Cremona, con memoria formale 21 gennaio 2014, e la Regione Lombardia, con memoria formale 27 febbraio 2014, chiedendo la reiezione del ricorso. Con memoria 29 gennaio 2015, i ricorrenti in merito alla loro legittimazione illustravano la documentazione prodotta, con la quale davano atto dell’esatta ubicazione delle rispettive residenze ovvero proprietà docomma ti ricorrenti da 15 a 17, copie carte identità e visure catastali, nonché planimetria ribadivano poi come l’insediamento industriale per cui è causa vada a occupare un’area agricola attualmente libera, mentre si sarebbe meglio potuto collocare, evitando un inutile consumo di suolo, in aree già lottizzate e non ancora edificate sottolineavano ancora la sostanziale assenza di vantaggi ricavabili per la collettività dal progetto, a loro avviso ispirato solo dall’esigenza, da parte dell’amministrazione, di recuperare il danaro necessario per far fronte ai maggiori costi sorti nella realizzazione della palestra comunale. Le amministrazioni costituite articolavano compiute difese nelle memorie 30 gennaio 2015, per il Comune e la Provincia, e 2 febbraio 2015, per la regione, in cui - in via preliminare memoria Comune p. 9 dal sesto rigo e memoria Provincia p. 8 deducono la irricevibilità del ricorso perché tardivo rispetto a tutti gli atti diversi dalla delibera consiliare di Izano 24/20013, in particolare quanto alla variante al PTCP - sempre in via preliminare memoria Comune p. 4 e memoria Provincia p. 10 deducono la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti - ancora in via preliminare memoria Provincia p. 13 deducono ulteriore inammissibilità del ricorso perché asseritamente generico rispetto ai provvedimenti provinciali - nel merito, ne chiedevano infine la reiezione, sottolineando in particolare memoria Provincia p. 14 la correttezza della procedura seguita per variare il PTCP, prevista proprio dall’art. 34 delle norme relative per modifiche come quella per cui è causa, ritenuta non sostanziale. Per parte sua, la Regione, con memoria 2 febbraio 2015, ribadiva la correttezza delle proprie scelte in tema di VAS. Con replica 11 febbraio 2015, i ricorrenti ribadivano la propria asserita legittimazione proponevano poi istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte UE per la questione sottesa al settimo motivo con repliche in pari data, Provincia e Comune ribadivano le precedenti difese. La Sezione, all’udienza del giorno 4 marzo 2015 fissata nei termini suddetti, tratteneva infine il ricorso in decisione. Diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, accogliendo secondo il principio della ragione più liquida” – su cui per tutte Cass. civ. SS. UU. 12 dicembre 2014 n°26242- la relativa eccezione formulata dalla Provincia e dal Comune, nei termini di cui in narrativa. 2. In tema di legittimazione al ricorso in materia collegata all’uso del territorio ampiamente inteso, vanno richiamati i principi già affermati da questo Tribunale nella sentenza sez. I 29 marzo 2011 n°483, che contiene ampie ulteriori citazioni, ed è in ogni caso conforme anche a successiva giurisprudenza del Giudice di appello per tutte, C.d.S. sez. IV 18 dicembre 2013 n°6082. 3. In termini del tutto generali, si dice allora che la legittimazione di singoli soggetti ad impugnare atti amministrativi i quali appunto in qualche modo interessino l’ambiente ovvero il territorio, è riconosciuta in giurisprudenza in base al noto criterio della cd. vicinitas, definita in termini sintetici – fra le molte, si veda C.d.S. sez. V 18 agosto 2010 n°5819- come il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione” dell’intervento di che trattasi. 4. Dalla stessa giurisprudenza, risulta poi, per implicito, ma in modo inequivoco, che la vicinitas rileva non di per sé, ma come indizio dal quale desumere la fondata possibilità di un pregiudizio che dagli atti impugnati deriverebbe alla propria esistenza quotidiana, in particolare all’ambito spaziale nel quale essa si svolge. La necessità di tale pregiudizio discende poi principio generale dell’interesse, per cui per proporre una azione in giudizio è necessario che dalla stessa possa derivare all’attore una qualche concreta utilità, sotto il profilo di un vantaggio sperato ovvero di un danno evitato. 5. In forza di ciò, si comprende l’affermazione che è pure costante in giurisprudenza, per cui la vicinitas è un criterio in qualche modo elastico conduce non a individuare regole valide per qualsiasi situazione, ma a valutarla caso per caso, in rapporto al carattere e alle dimensioni dell’intervento di cui si controverte apprezzati in base a comune esperienza, come ritenuto ad esempio, fra le decisioni recenti, da C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6554. 6. In tali termini, la legittimazione fondata sulla vicinitas sarà da riconoscere in via tendenzialmente assai ampia ad esempio nel caso di impugnazione degli atti relativi alla realizzazione di impianti industriali in senso proprio, notoriamente suscettibili di ingenerare un impatto considerevole sul territorio e di indurre rischi anche gravi sulla salute degli abitanti di ampie zone dello stesso. In tal caso, non sarà necessaria la prova rigorosa dell'effettività del danno che si potrebbe subire così ad esempio in motivazione C.d.S. sez. V 18 agosto 2010 n° 5819 in una fattispecie relativa ad un termovalorizzatore, nonché, nella giurisprudenza della Sezione, sez. I 11 marzo 2011 n°298, concernente una acciaieria di rilievo nazionale. 7. A conclusioni opposte, invece, si deve pervenire nel caso di impugnazione di atti relativi ad insediamenti di cui non si dimostri un carattere di per sé particolarmente impattante in tal caso, è richiesta, almeno in termini presuntivi, la prova specifica di un potenziale pregiudizio di qualche entità cui il ricorrente potrebbe andare incontro, perché in mancanza si introdurrebbe in via di fatto una sorta di azione popolare, sconosciuta come tale al nostro ordinamento. 8. Alla luce dei principi appena delineati, nel caso di specie la legittimazione in capo ai ricorrenti manca. 9. Di contro, i ricorrenti stessi, il che, nei termini visti, comporta che promuovano in realtà una azione uti cives, come tale inammissibile. In linea di fatto, il piano attuativo per cui è causa riguarda, come si è detto, il nuovo insediamento di una ditta già presente nel Comune, la FIMI, la quale, come si desume dai documenti prodotti, poiché nel ricorso non ci si sofferma in merito in termini espliciti, produce e commercializza prodotti chimici per l’idraulica, il riscaldamento e il condizionamento. Nella specie, peraltro, la produzione” si riduce ad una attività di miscelazione di materie prime e semilavorati acquistati altrove, poiché le sostanze stesse non subiscono reazioni chimiche, ma sono solo diluite e confezionate, sì che non vi sono scarti di lavorazione docomma 6 ricorrenti, copia adozione piano, p. 18, ove si descrive il ciclo produttivo” . 10. In tali termini, si deve escludere che l’insediamento in questione rivesta un carattere particolarmente impattante, trattandosi di attività molto simile a quella di un magazzino all’ingrosso, oltretutto non di nuovo insediamento. Riprova, non sono provati impatti sull’ambiente diversi da quelli ordinariamente connessi a un nuovo insediamento. 11. Di contro, i ricorrenti hanno provato loro docomma ti da 15 a 17 la loro residenza a Izano e, per taluni di loro, la proprietà di immobili risulta però dalla planimetria prodotta sub 17 che essi vivono in varie zone del paese, anche ad una certa distanza con l’area considerata, e che nessuno di loro è nemmeno al confine con la stessa. Inoltre v. docomma 1 ricorrenti pag. 7 appare non privo di significato che i ricorrenti agiscano in questa sede ad esclusivo titolo personale, là dove la partecipazione al procedimento era avvenuta mediante un comitato, le cui successive vicende non constano. 12. In proposito, in sede di discussione pubblica, la loro difesa ha sostenuto che ciò in definitiva non rileverebbe, perché in forza delle nuove norme urbanistiche – in Lombardia, la l.r. 11 marzo 2005 n°12- le quali sono volte a contenere il consumo del suolo come bene comune, ogni cittadino sarebbe in sostanza legittimato a insorgere contro previsioni asseritamente contrarie a tale contenimento. E’però agevole replicare che in tal modo si introdurrebbe nell’ordinamento una azione popolare eccezionale rispetto ai principi, e che ciò non si potrebbe ritenere senza una norma esplicita in tal senso. 13. E’appena il caso di sottolineare, per completezza, come il carattere processuale della decisione privi di rilevanza la questione, pure sollevata dai ricorrenti, della conformità con il diritto dell’Unione delle norme in materia di VAS di cui in narrativa, questione relativa al merito. 14. Le spese decisione possono essere compensate, in ragione della particolarità del caso, che appare trasposizione in sede giurisdizionale di problematiche della locale dialettica politica fra cittadini e istituzione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.