Il patteggiamento della pena non osta all’iscrizione all’albo degli avvocati

L’iscrizione era stata rigettata perché l’istante aveva patteggiato in un processo in cui era accusato ex articolo 10 quater d.lgs. n. 74/2000 e, quindi, il COA di Agrigento contestò la carenza di una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. Questo requisito è ravvisabile automaticamente solo nei casi di una condanna per i reati di cui all’articolo 17, L. n. 247/12 Lett. G, mentre negli altri casi il COA esprime una valutazione discrezionale circa la sussistenza del requisito in rapporto alla complessiva situazione in cui versa il richiedente, che presuppone la formulazione di un giudizio circa l’incidenza dei fatti emersi nel corso del procedimento penale rispetto alla integrità ed affidabilità del soggetto che aspira all’iscrizione nell’albo professionale. Nella fattispecie ciò non era avvenuto e, quindi, il TAR, ravvisando in tutto ciò un difetto di motivazione, ha annullato il diniego.

È questo il principio di diritto sancito dalla sentenza del TAR Sicilia, sez. III, numero 653 depositata il 12 marzo 2015. Il caso. Il ricorrente impugnava, per vari motivi, il rifiuto del COA ad iscriverlo all’albo degli avvocati perché il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 09/10/13, lo aveva condannato per il reato ex articolo 10 quater indebita compensazione d.lgs. numero 74/2000, pena patteggiata. Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto, anche sotto forma di risarcimento in forma specifica, ad essere iscritto al menzionato albo professionale . Nelle more del processo il COA provvedeva, il 27/03/14, all’iscrizione sub iudice . Nel frattempo, con l’ordinanza collegiale numero 3369/14, è stato rilevato dal TAR un profilo di potenziale inammissibilità del ricorso in relazione alla giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di questione vertente sull’ottenimento dell’iscrizione nell’albo degli Avvocati, che in base alle norme della Legge forense sarebbe attratta nella competenza giurisdizionale del CNF . Le parti sono state invitate a presentare memorie su questo punto. Il TAR, per i motivi esplicati in epigrafe, ha annullato il provvedimento impugnato ed ordinato rectius convalidato l’iscrizione del richiedente all’albo. Giurisdizione in materia. Il CdS numero 1405/12 ha decretato la competenza del G.A. anche in materia di iscrizione in albi professionali e indipendentemente dalla presenza di norme di giurisdizione speciale in favore dei relativi ordini professionali , quando l’interessato prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un’ipotesi di silenzio significativo in proprio favore TAR Catania 1956/13 . Nella fattispecie il ricorrente mira ad ottenere l’iscrizione in forza dell’articolo 45 d.lgs. numero 59/10 che prevede la formazione del silenzio-assenso ex articolo 20 L. 241/1990 trascorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate . L’articolo 45, infatti, è finalizzato a garantire un trattamento uniforme a tutte le domande di iscrizione agli albi per l’esercizio di professioni regolamentate e si applica anche alla professione forense, pure in assenza di un espresso richiamo del suo contenuto nella nuova disciplina dell’ordinamento forense L. numero 247/2012 , che non ha riprodotto al suo interno una norma analoga a quella di cui all’articolo 31, comma 6, del R.D.L. 1578/33 . Ergo la lite rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A, perché l’articolo 133, comma 1, Lett. A bis cpa gli devolve le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20, L. numero 241/90 come quella in esame. Accertamento del diritto all’iscrizione. Questa domanda non può essere accolta perché il COA ha provveduto all’iscrizione, in forza dell’ordinanza cautelare numero 210/14 sul punto è così cessata la materia del contendere e non è stato adottato un provvedimento espresso entro il termine di 2 mesi ex articolo 45 e non si è, perciò, perfezionato il meccanismo del silenzio-assenso ivi previsto. La formazione del silenzio assenso sostituisce il precedente rifiuto. Ciò, però, non esclude che in seguito, in autotutela, dopo un accurato bilanciamento degli interessi privati e pubblici sottesi alla funzione pubblica la funzione sollecitatoria del silenzio assenso non può pregiudicare questo dovuto vaglio , il COA possa adottare un nuovo provvedimento di diniego. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, l’adozione di tale provvedimento successivo non è subordinata pedissequamente alla sussistenza degli stessi limiti procedimentali e di contenuto applicabili agli atti di ritiro CdS numero 1767/13 . Annullamento del diniego. È questo l’unico punto su cui si è focalizzato il TAR, decretando l’annullamento del provvedimento impugnato per i motivi in epigrafe, supportati anche dalla decisione del CNF numero 125/13.

TAR Sicilia, sez. III, sentenza 26 febbraio – 12 marzo 2015, n. 653 Presidente Monteleone – Estensore Brancatelli Fatto Il ricorrente, con istanza n. prot. 3017 del 4 novembre 2013, ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento di essere iscritto al relativo albo professionale con il provvedimento impugnato in epigrafe, adottato il 16 gennaio 2014, il Consiglio dell’Ordine rigettava la domanda in relazione all’assenza del requisito della condotta irreprensibile, per l’avvenuta applicazione al ricorrente di una pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000, a seguito della sentenza del Tribunale di Agrigento del 9.10.2013. Il ricorrente ha impugnato il surriferito diniego formulando censure relative alla violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 6, R.D.L. n. 1578/1933, dell’art. 45 d.lgs. n. 59/2010, dell’art. 17 L. 247/2012, degli artt. 3, 10 e 10 bis L. 241/1990 nonché all’eccesso di potere sotto diversi profili. Oltre all’annullamento degli atti di diniego impugnati, chiede il riconoscimento del proprio diritto, anche sotto forma di risarcimento in forma specifica, ad essere iscritto al menzionato albo professionale. Il Ministero della giustizia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, regolarmente intimati, si sono costituiti in giudizio. Il Ministero resistente ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla controversia, trattandosi di decisione prese dal Consiglio dell’Ordine. Quest’ultimo ha presentato memoria difensiva, contestando la fondatezza delle censure rappresentate nel ricorso. In esito alla camera di consiglio del 4 marzo 2014 è stato disposto, con l’ordinanza n. 210/2014, l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione in relazione alla censura di difetto di motivazione. Con delibera 27.3.2014, versata in atti, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento ha deliberato l’iscrizione del ricorrente nell’Albo degli Avvocati, con riserva di ogni determinazione all’esito del giudizio pendente avanti al Tar”. A seguito della pubblica udienza del 2 dicembre 2014, il Collegio ha rilevato un profilo di potenziale inammissibilità del ricorso in relazione alla giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di questione vertente sull’ottenimento dell’iscrizione nell’albo degli Avvocati, che in base alle norme della Legge forense sarebbe attratta nella competenza giurisdizionale del C.N.F E’ stata conseguentemente adottata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’ordinanza n. 3369/2014, concedendo termine alle parti per presentare memorie su questo unico punto. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente detta memoria, con la quale ha formulato osservazioni volte a confermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla vicenda dedotta in giudizio. A seguito della camera di consiglio del 26 febbraio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto Preliminarmente, in punto di giurisdizione, il Collegio ritiene di non discostarsi da quanto affermato dal Consiglio di Stato Sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1405 in una decisione relativa a una vicenda simile a quella oggetto della presente controversia. In tale sentenza è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo anche in materia di iscrizione in albi professionali e indipendentemente dalla presenza di norme di giurisdizione speciale in favore dei relativi ordini professionali , quando l’interessato prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un’ipotesi di silenzio significativo in proprio favore” in termini, anche T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 2 luglio 2013, n. 1956 . Nel caso di specie, il ricorrente mira ad ottenere l’iscrizione nell’albo degli avvocati in forza del disposto dell’art. 45 d.lgs. n. 59/2010, che prevede la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/1990 trascorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate. L’art. 45 d.lgs. n. 59/2010, che mira a garantire un trattamento uniforme a tutte le domande di iscrizioni in albi per l’esercizio di professioni regolamentate, deve considerarsi applicabile anche nell’ipotesi di iscrizione all’Albo degli Avvocati e ciò pure in assenza di un espresso richiamo del suo contenuto nella nuova disciplina dell’ordinamento forense Legge 247/2012 , che non ha riprodotto al suo interno una norma analoga a quella di cui all’art. 31, comma 6, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578. Ne consegue che la presente controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a bis cod. proc. amm., che devolve alla cognizione del g.a. le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241”. Tanto premesso, osserva innanzitutto il Collegio che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non può ritenersi che la delibera del Consiglio dell’Ordine del 27.3.2014 adottata in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare presentata innanzi a questo Tribunale abbia determinato una cessazione della materia del contendere in ordine alla vicenda de quo. Infatti, dal tenore letterale del provvedimento si evince che esso è stato adottato in conseguenza dell’adozione dell’ordinanza cautelare di accoglimento e come tale produce effetti di carattere interinale, il cui protrarsi è subordinato all’esito del presente giudizio. Passando all’esame delle domande formulate nel gravame in epigrafe, non può essere accolta quella relativa all’accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell’Albo degli Avvocati in ragione della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine di due mesi di cui all’art. 45 d.lgs. n. 59/2010 e del conseguente perfezionamento del meccanismo del silenzio-assenso ivi previsto. Il Consiglio dell’Ordine di Agrigento, infatti, seppure con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine previsto, ha esitato con provvedimento del 16 gennaio 2014 l’istanza presentata dal ricorrente e si è determinato nel senso di rigettare la domanda di iscrizione all’Albo del ricorrente. Come noto, la formazione del silenzio-assenso non consuma definitivamente il potere del soggetto competente ad adottare un successivo provvedimento espresso di diniego, che sostituisce il provvedimento di tacito assenso e che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della legge 241 del 1990, costituisce esercizio del potere di autotutela. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, l’adozione di tale provvedimento successivo non è subordinata pedissequamente alla sussistenza degli stessi limiti procedimentali e di contenuto applicabili agli atti di ritiro. La funzione sollecitatoria a cui si ispira l'istituto del silenzio-assenso non può, infatti, spingersi sino a pregiudicare la possibilità di un pieno e ponderato esercizio dell'attività di valutazione e comparazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti dall'esercizio della funzione amministrativa conseguentemente, in sede di annullamento d'ufficio di un silenzio assenso deve essere restituito integro il potere-dovere di compiere, per la prima volta, quelle valutazioni che a suo tempo l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto porre a fondamento dell'esercizio della funzione istituzionale di primo grado ad essa spettante in termini, Cons. Stato, 13 gennaio 2014, n. 1767 . Conseguentemente, alla luce della sostituzione del provvedimento formatosi per silentium con quello, espresso, di diniego, l'oggetto del giudizio va focalizzato sulla fondatezza della domanda di annullamento di detto diniego, impugnato in relazione a vizi propri che lo contraddistinguerebbero. Sul punto il ricorso va accolto in ragione della fondatezza dell’assorbente censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il diniego all’iscrizione all’albo professionale è motivato in ragione del mero richiamo alla sussistenza di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, laddove per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati è richiesto, ai sensi dell’art. 17 della L. 247/2012, all’infuori delle condanne per uno dei reati di cui alla lett. g dell’articolo la cui presenza è automaticamente preclusiva all’iscrizione , di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense” cfr. art. 17, lett. h legge 247/2012 . Trattasi di previsione che impone all’Ordine professionale di esprimere una valutazione discrezionale circa la sussistenza del requisito in rapporto alla complessiva situazione in cui versa il richiedente valutazione che non può essere riconnessa automaticamente alla presenza di un precedente penale ma che presuppone la formulazione di un giudizio circa l’incidenza dei fatti emersi nel corso del procedimento penale rispetto alla integrità e affidabilità del soggetto che aspira all’iscrizione nell’albo professionale in termini analoghi, anche C.N.F., 20 luglio 2013, n. 125 . Poiché nel caso in esame il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento ha omesso di effettuare una simile verifica, il diniego all’iscrizione all’Albo professionale risulta viziato per l’assenza di un congruo supporto motivazionale. In conclusione, il ricorso deve accolto nei limiti di quanto sopra affermato e per l’effetto va annullato il diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio dell’Ordine di Agrigento. Alla luce della complessità e della novità delle questioni dedotte, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.