“Pronti! Ai blocchi! Via..” con l’espulsione dell’aspirante giudice: i codici commentati, pur se vidimati dalla commissione, sono sempre vietati

Capita, anche durante gli esami di abilitazione forense, che la commissione vidimi sentenze od altro materiale assolutamente proibito dalla legge che regola il concorso. In questo caso, come denunciato spesso dai media, la concorrente era stata trovata in possesso di codici commentati con la giurisprudenza espressamente vietati dall’art. 7, r.d. n. 1860/25, perciò, malgrado la vidimazione, è stata espulsa, pur non essendo ancora iniziato il concorso, perché non era stato dettato il primo compito dura lex, sed lex .

Se avesse continuato a sostenere le prove, per il Tar, ci sarebbe stata anche una palese violazione della par condicio dei candidati. Si noti la rilevanza di questa pronuncia anche per il nuovo esame di abilitazione forense, il cui debutto è stato posticipato di altri 2 anni, modulato sulla falsa riga del concorso in magistratura. È quanto deciso dal Tar Lazio, sez. I quater , nella sentenza n. 3146 depositata il 23 febbraio 2015. Il caso. Durante lo svolgimento del concorso indetto nel 2013, una candidata ad uno dei 365 posti di magistrato ordinario era espulsa prima ancora che fosse dettata la prima traccia. Un membro della commissione, che pur li aveva vidimati, e quindi ammessi nell’aula, notava sul banco della ricorrente 4 codici commentati con la giurisprudenza esplicitamente vietati per legge, cosa nota a tutti. Il Tar, proprio per questo motivo, ha legittimato l’espulsione, respingendo il ricorso della donna. Ignorantia non excusat, nemmeno se è la commissione ad ammettere testi illeciti! L’espulsione della ricorrente dalla procedura selettiva risulta essere stata disposta in ragione della detenzione all’interno dell’aula d’esame di 4 codici commentati con la giurisprudenza e come tali vietati ai sensi dell’art. 7, r.d. n. 1860/1925, a norma del quale È vietato ai concorrenti di portare appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del Corpus iuris e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica . Il concorso è finalizzato a selezionare personale particolarmente qualificato e con un alto grado di preparazione tecnica è questa anche la ratio del divieto. Ciò, evidentemente, in quanto le stesse le annotazioni con la giurisprudenza e/o con la dottrina, n.d.a. implicherebbero una alterazione della leale concorrenza tra i candidati e, dunque, una inammissibile violazione di una disposizione di legge, ora riferita, la quale, in quanto pienamente conoscibile dai partecipanti alla selezione, non potrebbe in alcun modo ritenersi derogabile o esser vanificata dagli esiti di un accertamento sui codici o testi di legge da ammettere in aula di concorso, demandato alla commissione d’esame o da personale da questa delegato . Sono mancate la proporzionalità e la gradualità dell’iter sanzionatorio? No. Infatti l’art. 10, r.d. n. 1860/25, proprio per tutelare questa par condicio e la trasparenza della gara, espressamente prevede che sia sanzionata con l’esclusione dalla procedura selettiva ogni contravvenzione o violazione alle disposizioni disciplinanti lo svolgimento degli esami, nel caso di specie ictu oculi rinvenibili . È stata, perciò, legittimata la condotta della commissione. A titolo personale, però, si noti come entrambe abbiano sbagliato la ricorrente a volersi avvalere di testi notoriamente proibiti e la commissione a non vigilare meglio sul materiale cui consentiva l’ingresso in aula e la consultazione, tanto più che questi problemi si ripresentano quasi ad ogni concorso, come riportato dalle cronache dei media e che, in genere, il materiale illecito viene sequestrato senza conseguenze per chi lo deteneva, anche dopo ripetuti appelli alla consegna spontanea si sarebbe potuta adottare questa soluzione meno drastica, dato che la prova formalmente non era ancora iniziata, non avendo la commissione proceduto alla dettatura della prima prova scritta, sì che non era stata ancora lesa la par condicio dei concorrenti.

TAR Lazio, sez. I – quater, sentenza 6 novembre 2014 – 23 febbraio 2015, n. 3146 Presidente Orciuolo – Estensore Mattei Fatto e diritto Con atto n. 12790/2014 la dott.ssa Raffaela MANSUETI adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento di espulsione in data 26 giugno 2014 dalla partecipazione al concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 38 del 2013, nonché del sotteso verbale della commissione di concorso, in quanto trovato in possesso di quattro codici commentati con la giurisprudenza in violazione di quanto prescritto dal bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2013. Espone di aver provveduto alla preventiva consegna dei codici e dei testi di legge per la preventiva verifica da parte della commissione d’esame, secondo quanto espressamente previsto dal succitato bando di concorso, i quali sono stati, secondo quanto dalla medesima riferito, vidimati ed ammessi all’interno dell’aula destinata allo svolgimento delle prove scritte. Riferisce che la commissione d’esame prima della dittatura della traccia della prova scritta, dopo essersi avvicinata alla sua postazione, decideva la sua espulsione per presunte irregolarità. Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure a l’espulsione dalla procedura selettiva sarebbe stata disposta sulla base di codici commentati con la giurisprudenza i quali erano stati consegnati, ai fini della valutazione di ammissibilità alle prove, la settimana prima degli esami presso la sede del concorso si sarebbe trattato, in sostanza, di materiale di consultazione ammesso dalla medesima commissione d’esame, all’esito della rituale attività di controllo dei testi di legge B l’espulsione non poteva essere disposta sulla base di codici già ammessi dalla commissione medesima. C l’espulsione sarebbe stata disposta illegittimamente prima della dettatura della prova scritte quindi dello svolgimento della traccia, con conseguente assenza di gradualità e proporzionalità dell’iter sanzionatorio. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze. Il ricorso infondato e pertanto va respinto. Osserva, al fine del decidere, il Collegio che l’espulsione della ricorrente dalla procedura selettiva risulta essere stata disposta in ragione della detenzione all’interno dell’aula d’esame di quattro codici commentati con la giurisprudenza e come tali vietati ai sensi dell’articolo 7 del regio decreto 1860 del 1925, a norma del quale È vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del Corpus iuris e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica”. Orbene, rilievo preminente assume, anche rispetto agli esiti dell’attività di verifica e di controllo svolta dalla commissione di concorso dei testi di legge e dei codici da ammettere nell’aula d’esame, destinati alla consultazione da parte dei candidati, quanto previsto ai sensi della riferita edizione normativa riguardo ai testi di legge da poter consultare. Difatti, la locuzione utilizzata dal legislatore, ossia l’ammettere alle prove scritte i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello stato.” altro non può che far ritenere ammissibili - ai fini dello svolgimento delle prove di un concorso pubblico, come quello in questione, finalizzato a selezionare personale pubblico particolarmente qualificato poiché destinato a funzioni delicate e rilevanti, quali quelle giurisdizionali, per le quali è richiesto un alto grado di preparazione giuridica - testi di legge o codici non contenenti annotazioni giurisprudenziali o dottrinarie. Ciò, evidentemente, in quanto le stesse implicherebbero una alterazione della leale concorrenza tra i candidati e, dunque, una inammissibile violazione di una disposizione di legge, ora riferita, la quale, in quanto pienamente conoscibile dai partecipanti alla selezione, non potrebbe in alcun modo ritenersi derogabile o esser vanificata dagli esiti di un accertamento sui codici o testi di legge da ammettere in aula di concorso, demandato alla commissione d’esame o da personale da questa delegato. Decisivo rilievo deve, altresì, essere riconosciuto nella direzione della legittimità delle determinazioni assunte dalla commissione di concorso, oggetto di impugnativa, anche con riguardo al richiamato principio di gradualità e proporzionalità, quanto espressamente previsto a norma dell’art. 10 del regio decreto sopra indicato, il quale espressamente prevede che sia sanzionata con l’esclusione dalla procedura selettiva ogni contravvenzione o violazione alle disposizioni disciplinanti lo svolgimento degli esami, nel caso di specie ictu oculi rinvenibili. Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio compensate tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.