L’ordinanza contingibile ed urgente è valida solo se il pericolo è certo ed imminente, non se è solo probabile

Un negozio di abbigliamento lamentava infiltrazioni nel magazzino dovute alle fogne dei due condomini ospitati nel palazzo ove era sito l’esercizio. Visti i precedenti episodi aveva promosso un ATP in cui fu depositata una CTU che escludeva qualsiasi pregiudizio per gli interventi di ripristino già svolti. L’ASL, malgrado ciò e la palese assenza d’infiltrazioni, chiese al Sindaco di emettere un’ordinanza contingibile ed urgente per risolvere il riscontrato problema igienico –sanitario contro il nudo proprietario del bar ed i due condomini, ritenuti coinvolti nelle concause che lo avevano originato entro 30 giorni avrebbero dovuto ripristinare la rete fognaria condominiale. Il Tar, dato che il rischio di danneggiamento era probabile e non certo, attuale ed imminente, ha annullato l’ordinanza.

È quanto sancito dal Tar Lazio sez. II ter nella sentenza n. 2773 depositata il 18 febbraio 2015. Il caso. Il provvedimento impugnato è del 2010, ma i ricorrenti hanno evidenziato che non poteva esser loro ascritta alcuna responsabilità perché nel 2008 e nel 2009, con lavori urgenti, avevano fatto ripulire le fogne ed eliminato le infiltrazioni nei locali del negozio il magazzino è nel seminterrato del palazzo che ospita i due condomini . Negli anni precedenti erano stati fatti lavori che avevano alterato lo stato dei luoghi senza darne loro preventivo avviso. Infatti, tra il 16.7.2007 ed il 22.02.2008 il Comune di Tivoli effettuava lavori di riqualificazione della via, comprendenti il rifacimento della pavimentazione, dei marciapiedi e della fognatura principale, nonché dei vari allacci delle diramazioni dei condomini che vi si affacciano, inclusi quelli odierni ricorrenti . La ditta X, che aveva locato i locali del negozio, nel 2009 chiese un ATP ed il CTU escluse l’esistenza attuale di fenomeni pregiudiziali alla data degli accessi, stante gli interventi effettuati in precedenza l’AUSL RM G, con rapporto del 10.05.2010, acquisito al prot. gen. n. 8 del 17.05.2010, pur ravvisando l’assenza di infiltrazioni, rappresentava una problematica igienico sanitaria che i ricorrenti lamentano essere indeterminata presso i locali condotti dalla X sollecitando il Sindaco a provvedere mediante ordinanza a danno della società Immobiliare proprietaria dei locali in questione . Da qui l’ordinanza rivolta anche contro i ricorrenti che l’hanno vittoriosamente impugnata per una pluralità di vizi difetto d’istruttoria, abuso di potere, violazione e falsa applicazione della legge etc. . Legittimazione ad agire dei condomini. Secondo la giurisprudenza, il principio della rappresentanza reciproca e della legittimazione sostitutiva dei condomini vale allorché i medesimi si contrappongono globalmente, come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferenziatamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, e non anche quando chi agisce rivesta la veste di parte contrapposta al condominio, o quando si tratti di tutelare interessi individuali e personali, anche se analoghi, di alcuni Consiglio di Stato sez. V 13 maggio 2014 n. 2431 . Stanno in giudizio tramite i rispettivi amministratori quali loro mandatari in virtù dell’incarico ricoperto. È innegabile la loro legittimazione ad agire, essendo rispettati questi criteri. No rischio di danno certo, no ordinanza contingibile ed urgente. L’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/00 disciplina l’ordinanza contingibile ed urgente che può essere emessa solo se sussiste un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem , per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento . Infine, il potere di ordinanza presuppone che la sussistenza di situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo sia suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione Tar Sardegna 681/14, Calabria-Catanzaro 709/13 e CDS 3077/12 . Come detto questi criteri non sono ravvisabili nella fattispecie, perciò l’ordinanza è illegittima. Nel suddetto rapporto dell’ASL, infatti, si afferma che il disagio non si verificava, ma si evidenziavano le tracce delle infiltrazioni sul pavimento e sui muri adiacenti, lasciando intuire che il problema verificatosi in precedenza potrebbe ripetersi . Si attesta, quindi, una probabilità di danno, anziché un rischio certo, attuale ed imminente come imposto ex lege . La menzionata CTU, richiamata espressamente in questo rapporto, escludeva poi i pregiudizi. Infine il presupposto di fatto da cui è scaturita l’ordinanza è troppo generico, sì che non è possibile capire le ragioni che hanno indotto l’ASL ad intervenire nel contesto condominiale descritto, anche in relazione alle differenti e controverse responsabilità tra privati , tanto più che non è stata nemmeno presa in considerazione l’incidenza dei lavori di riqualificazione della via che, secondo i ricorrenti, avrebbero interferito con la rete di scolo esistente.

TAR Lazio, sez. II - ter, sentenza 10 dicembre 2014 – 18 febbraio 2015, n. 2773 Presidente Caponigro – Estensore Gatto Costantino Fatto e diritto Gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento avente gli estremi riportati in epigrafe con il quale il Sindaco del Comune di Tivoli, rilevata con rapporto A.U.S.L. RM G, in data 10.05.2010 acquisito al prot. gen. 28865 del 17.05.2010, una problematica igienico – sanitaria presso i locali uso magazzino dell’attività commerciale Sisley condotto dalla soc. SU.MA srl, sito in Tivoli, via Pacifici nn. 4-6 , ordinava loro di provvedere insieme ad altri e ciascuno per quanto di propria competenza alla esecuzione di tutti quei lavori necessari al ripristino della rete fognatizia privata condominiale ed altre opere edili entro trenta giorni dalla notifica. L’ordinanza impugnata veniva adottata nel presupposto che i Condomini ricorrenti ed il dott. Martella nudo proprietario del locale bar Ai Portici” sito in Tivoli via Pacifici 18/a , fossero soggetti coinvolti nelle presunte concause originanti gli invocati inconvenienti igienico-sanitari citati. Premettono in fatto che, rispettivamente nel 2008 e nel 2009, si erano già verificati degli episodi di infiltrazione nei locali condotti dalla società SU.MA srl, a seguito dei quali i due Condomini avevano svolto interventi di urgenza con esecuzione di lavori idonei all’eliminazione degli inconvenienti igienici ed alla ripulitura della rete fognaria, al solo fine di limitare i danni e senza pregiudizio dell’accertamento delle responsabilità dell’occorso negli anni precedenti tali eventi erano comunque state effettuate operazioni e modifiche che alteravano lo stato dei luoghi, delle quali i ricorrenti non avevano avuto conoscenza tra il 16.7.2007 ed il 22.02.2008 il Comune di Tivoli effettuava lavori di riqualificazione di via Vincenzo Pacifici, comprendenti il rifacimento della pavimentazione, dei marciapiedi e della fognatura principale, nonché dei vari allacci delle diramazioni dei condomini che vi si affacciano, inclusi quelli odierni ricorrenti con ricorso nr. 4337/09 per accertamento tecnico preventivo, la SU.MA srl adiva il Tribunale di Tivoli, il cui CTU nominato con elaborato depositato il 09.03.2010 escludeva l’esistenza attuale di fenomeni pregiudiziali alla data degli accessi, stante gli interventi effettuati in precedenza l’AUSL RM G, con rapporto del 10.05.2010, acquisito al prot. gen. N. 28865 del 17.05.2010, pur ravvisando l’assenza di infiltrazioni, rappresentava una problematica igienico sanitaria che i ricorrenti lamentano essere indeterminata presso i locali condotti dalla SU.MA srl, sollecitando il Sindaco a provvedere mediante ordinanza a danno della società Immobiliare proprietaria dei locali in questione. Seguiva la notifica del provvedimento impugnato, con il quale l’ordine di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie era rivolto anche agli odierni ricorrenti, che lo censurano per articolate ragioni in fatto ed in diritto, con le quali fanno valere I eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti il provvedimento sarebbe generico, privo della indicazione delle condizioni richieste dalla legge per la sua emissione, della esatta e chiara identificazione della problematica igienico – sanitaria, nonché delle cause effettive II violazione e falsa applicazione di legge per difetto di motivazione, sotto diversi profili . Si è costituito il Comune di Tivoli che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. Preliminarmente, va osservato che i due Condomini agiscono nell’odierno giudizio in persona dei rispettivi amministratori. Secondo la giurisprudenza, il principio della rappresentanza reciproca e della legittimazione sostitutiva dei condomini vale allorché i medesimi si contrappongono globalmente, come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferenziatamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, e non anche quando chi agisce rivesta la veste di parte contrapposta al condominio, o quando si tratti di tutelare interessi individuali e personali, anche se analoghi, di alcuni” Consiglio di Stato sez. V 13 maggio 2014 n. 2431 . Il ricorso è dunque ammissibile i Condomini ricorrenti agiscono a tutela di un interesse collettivo, di tipo oppositivo, collegato strutturalmente alla proprietà comune della rete fognaria dei due complessi edilizi, così che la legittimazione attiva degli amministratori, i quali agiscono sostanzialmente nella condizione di mandatari in virtù dell’ufficio ricoperto, non può essere revocata in dubbio non essendo peraltro contestata né la qualità dei ricorrenti, né la loro legittimazione . Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti limiti. La motivazione del provvedimento contingibile ed urgente, emesso ai sensi dell’art. 50 comma 5 del dlgs 267/2000 ed impugnato con l’odierno ricorso, si riferisce, quale presupposto in fatto, all’esistenza di inconvenienti igienici nei locali della controinteressata, che i ricorrenti sono chiamati, per quanto di propria spettanza, ad eliminare. Secondo la giurisprudenza, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento. Il carattere della contingibilità esprime l'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente e a ciò è correlato necessariamente il carattere della provvisorietà, che implica che le misure previste devono avere efficacia temporalmente limitata. Infine, il potere di ordinanza presuppone che la sussistenza di situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo sia suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione” T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. I 25 giugno 2013 n. 709 ex plurimis, v. anche T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I 01 agosto 2014 n. 681, Consiglio di Stato sez. V 25 maggio 2012 n. 3077 . Dunque, affinchè il Sindaco possa esercitare il proprio potere di ordinanza a tutela della salute e della pubblica incolumità è necessario che sia accertato con ragionevole precisione e determinatezza, l’incombente pericolo di un danno grave alla pubblica incolumità, che non sia possibile prevenire o impedire con il ricorso ai normali mezzi apprestati dall’ordinamento. Dall’esame degli atti versati in giudizio, non si evincono né i presupposti di gravità, né l’imprevedibilità e l’imminenza del pericolo, né l’esistenza di ragioni che impediscano il ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento ad esempio, alla possibilità di esperire azioni di tipo civile a tutela della proprietà . Più precisamente, la parte motiva dell’ordinanza premette che con Rapporto in data 2936 del 10/05/2010 acquisito al protocollo generale 28865 del 17/05/2010, l’AUSL RM G Dipartimento di Prevenzione SOC Igiene e Sanità Pubblica di Tivoli, rappresentava una problematica igienico sanitaria presso i locali uso magazzino dell’attività commerciale Sisley.a seguito di infiltrazioni idriche di natura fognaria provenienti dalla rete privata condominiale, in particolar modo durante avversi eventi meteorologici che col medesimo provvedimento l’AUSL RM G richiedeva l’emissione di un’ordinanza di ripristino a carico della proprietà del locale. che in merito alla problematica su rappresentata esiste agli atti d’ufficio copia dell’Accertamento Tecnico Preventivo del CTU commissionato dal Tribunale di Tivoli.da dove si evincono le concause che originano gli inconvenienti sopra citati e gli interventi suggeriti per la definitiva eliminazione degli stessi”. Il Rapporto 2396 del 10/05/2010 erroneamente indicato nell’ordinanza come 2936 , versato in copia in atti, riferisce che, al momento del sopralluogo effettuato dal personale ivi indicato il disagio non si verificava, ma si evidenziavano le tracce delle infiltrazioni sul pavimento e sui muri adiacenti, lasciando intuire che il problema verificatosi in precedenza potrebbe ripetersi. Tutto quanto lamentato potrebbe costituire un serio disagio igienico-sanitario, limitando se non pregiudicando in maniera definitiva la funzione del magazzino, situato al piano interrato ed annesso all’attività commerciale tramite scala interna”. Pertanto, il principale presupposto motivo, determinante l’adozione del provvedimento impugnato, si fonda su una mera probabilità del verificarsi di un inconveniente igienico sanitario, senza nessun accertamento in concreto della sua entità, della ragionevolezza e verosimiglianza del pericolo. Nel caso di specie, dunque, nessuna certezza è dato di evincersi nell’atto di accertamento dell’inconveniente igienico sanitario, ed il presupposto di fatto dal quale scaturisce l’ordinanza impugnata è così generico da non consentire neppure di apprezzare l’esistenza di specifiche ragioni che, in concreto, legittimino l’autorità sanitaria locale ad intervenire nel contesto condominiale descritto, anche in relazione alle differenti e controverse responsabilità tra privati e tutto ciò a tacere della rilevanza del mancato accertamento circa l’incidenza che possano avere avuto i lavori effettuati sulla pubblica via che, secondo i ricorrenti, avrebbero interferito con la rete di scolo esistente . In questo senso, peraltro, il provvedimento impugnato è altresì perplesso nella parte in cui richiama la perizia dell’accertamento tecnico preventivo datata 8.3.2010, dopo gli interventi comunque già posti in essere, e non indica l’esistenza attuale di inconvenienti igienico sanitari, per lo più attestandosi sulla individuazione dei lavori necessari a ripristinare pienamente la funzionalità degli ambienti. Per tutte queste ragioni, dunque, il provvedimento è illegittimo per le censure dedotte e come tale va annullato, nella parte d’interesse dei ricorrenti, in accoglimento del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Ter definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato nella parte d’interesse dei ricorrenti. Condanna il Comune resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da liquidarsi a favore dei ricorrenti in solido tra loro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.