Matematici off limits nella dirigenza dei comuni

Legittima la decisione del Comune di pretendere, per i propri dirigenti, il diploma di laurea in discipline giuridiche e amministrative ed escludere la laurea in matematica.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 82, depositata il 16 gennaio 2015. L’amministrazione può andare più nello specifico. Sbaglia, quindi, il candidato a ritenere che il riferimento generico al possesso del diploma di laurea, previsto dalla norma art. 28, comma 2, lett. a d.lgs. n. 29/1993 in assenza di adeguate motivazioni, possa consentire limitazioni in ordine al titolo di studio necessario a fini dell’ammissione alla procedura. Nel prevedere tra i requisiti per l'ammissione al concorso per dirigenti il possesso del diploma di laurea fissa, infatti, un principio generale e astratto, suscettibile di specificazione da parte delle singole amministrazione ai fini dell’individuazione del tipo di laurea più confacente al posto messo a concorso. Il caso. Nel caso di specie l’amministrazione, pertanto, aveva esercitato la propria discrezionalità in modo congruo, come dimostrato dalla coerenza tra lo svolgimento di funzioni amministrative e il possesso di una laurea in una disciplina giuridica, economica, sociale o umanistica. E non c'è equipollenza che possa essere chiamata in causa. Ciò in quanto le equipollenze sono solo quelle stabilite dalla legge con norme di carattere eccezionale, di cui, specie in situazioni caratterizzate da profonda eterogeneità, va esclusa l’applicazione analogica. Niente da fare, quindi, per l'aspirante dirigente che aveva confidato anche nelle deroghe previste in materia di selezioni interne, trattandosi di principi non estensibili ai concorsi pubblici aperti all’esterno, che rimangono assoggettati alla propria normativa regolatrice anche laddove sia prevista una quota di riserva per i candidati interni. Nessuna possibilità neppure di appellarsi all'art. 28 d.lgs. n. 29/1993, che, nel testo integrato e modificato dal d.lgs. n. 80/1998 e dal d.lgs. n. 387/1998, prevede che ai concorsi di cui alla lett. a possono partecipare, oltre agli originari destinatari della norma, anche coloro che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi dirigenziali, indipendentemente dal tipo di laurea posseduto. Detta norma, infatti, estendendo la platea dei soggetti ammessi al concorso, ha soltanto equiparato al possesso del titolo culturale il requisito equipollente, dell’esperienza maturata per lungo tempo nell’espletamento di incarichi dirigenziali.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 novembre 2014 – 16 gennaio 2015, n. 82 Presidente Pajno – Estensore Caringella Fatto e diritto 1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso gli atti relativi alla procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 17 posizioni dirigenziali di area amministrativa, bandito con delibera della Giunta comunale 28 dicembre 2000, pubblicata sulla G.U. - IV Serie speciale n. 8 del 26.01.2001, nel corso della quale la ricorrente era stata esclusa per difetto del requisito culturale dato dal possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche e amministrative. Con il ricorso in epigrafe specificato l’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure. Resiste il Comune di Napoli. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’illustrazione delle rispettive tesi difensive. All’udienza del 18 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione. 2.L’appello non è meritevole di accoglimento. 2.1.Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso con cui si deduce che l’ art. 28, comma 2, lettera a del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ratione temporis vigente, richiedeva genericamente il possesso del diploma di laurea, in guisa da rendere inammissibile, in assenza di adeguate motivazioni, la previsione di limitazioni in ordine al titolo di studio necessario a fini dell’ammissione alla procedura. Merita conferma, infatti, il costante orientamento giurisprudenziale a tenore del quale la norma in esame, nel prevedere tra i requisiti per l'ammissione al concorso per dirigenti il possesso del diploma di laurea, fissa un principio generale e astratto, suscettibile di specificazione da parte delle singole amministrazione ai fini dell’individuazione del tipo di laurea più confacente al posto messo a concorso. Nel caso di specie l’amministrazione ha esercitato la propria discrezionalità in modo congruo, come dimostrato dalla coerenza tra lo svolgimento di funzioni amministrative e il possesso di una laurea in una disciplina giuridica, economica, sociale o umanistica. Per converso l’eterogeneità culturale tra il corso di laurea in matematica e il profilo professionale attinente all’area amministrativa dimostra la ragionevolezza dell’esclusione dell’appellante dalla procedura concorsuale in parola. Si deve aggiungere che le equipollenze sono solo quelle stabilite dalla legge con norme di carattere eccezionale, di cui, specie in situazioni caratterizzate da profonda eterogeneità, va esclusa l’applicazione analogica Cons. Stato, sez. VI, 26 aprile 2000 n. 2492 . 2.2.Parimenti infondate sono le censure tese all’applicazione dei criteri previsti dalla normativa contrattuale in materia di selezioni interne, trattandosi di principi non estensibili ai concorsi pubblici aperti all’esterno, che rimangono assoggettati alla propria normativa regolatrice anche laddove sia prevista una quota di riserva per i candidati interni. 2.3. Non meritano, poi, positiva valutazione le censure che fanno perno sul disposto dell’articolo 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, che, nel testo integrato e modificato dal d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 e dal d.lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998, prevede che ai concorsi di cui alla lettera a possono partecipare, oltre agli originari destinatari della norma, anche coloro che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi dirigenziali, indipendentemente dal tipo di laurea posseduto. Detta norma, infatti, estendendo la platea dei soggetti ammessi al concorso, ha equiparato al possesso del titolo culturale il requisito equipollente, non posseduto dall’appellante, dell’esperienza maturata per lungo tempo nell’espletamento di incarichi dirigenziali. In assenza del titolo culturale e di quello professionale normativamente richiesti, la Sezione può prescindere all’approfondimento della questione relativa all’effettivo possesso del requisito dei cinque anni di servizio in posizioni funzionali di area amministrativa, in quanto, alla stregua delle considerazioni fin qui formulate, il mancato possesso del diploma di laurea richiesto è motivo sufficiente a sorreggere l'impugnata esclusione. 2.3. Va infine confermata la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza dei motivi volti a contestare la disciplina regolamentare che fissa i requisiti di ammissione alla procedura, posto, per un verso, che si tratta di normativa meramente riproduttiva dei requisiti fissati con la precedente deliberazione di G.C. n. 4903/97 la quale, parimenti, prescriveva il possesso del diploma di laurea in scienze giuridiche, economiche, sociali o umanistiche per i concorsi di accesso alla qualifica dirigenziale e che, per altro verso, le considerazioni fin qui svolte hanno dato atto della conformità di detti criteri alla legislazione regolatrice della materia. 3. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso. Le spese seguono la soccombenza nei termini specificati in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 3.000//00 tremila//00 . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.