Barrare un foglio ed apporre un asterisco per rinviare alla brutta copia, dichiarandolo pubblicamente, non viola l’anonimato nei concorsi

Concorso con tre candidati e nessun vincitore per il TAR Umbria barrare un foglio ed inserire un asterisco con un rinvio alla brutta, avvertendo di ciò tutti i presenti, non presuppone un’intenzionalità di rendere riconoscibile il proprio elaborato, violando così le regole di riservatezza e di par condicio dei concorrenti.

La sentenza del Tar Umbria n. 585 depositata il 3 dicembre 2014 ha chiarito che questa condotta è ordinaria durante i concorsi pubblici e gli esami di abilitazione professionale quello forense inizierà il 16 p.v. . Il caso. L’Università per Stranieri di Perugia aveva bandito un concorso per titoli ed esami due prove scritte ed un orale per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese” . Partecipavano solo 3 concorrenti ed all’esito delle prove concorsuali, la commissione non poteva nominare alcun vincitore. Infatti, aveva dovuto annullare un compito al ricorrente ed ad un'altra candidata per un’asserita violazione dell’anonimato, per aver rispettivamente dichiarato in pubblico di aver barrato un foglio e di aver apposto un asterisco su un foglio al fine di segnalare il rinvio alla brutta copia . Secondo la Commissione i segni e le dichiarazioni indicavano una chiara volontà di farsi riconoscere, come è successo all’abbinamento degli elaborati alle buste contenenti il nome dei concorrenti. Il ricorrente ha impugnato tutti gli atti concorsuali ed il Decreto del Rettore, pubblicato nella G.U. n. 20/13 con cui si comunicava l’impossibilità di decretare un vincitore. Censurava la mancanza d’intenzionalità di farsi riconoscere ex d.p.r. nn. 686/57, 487/94 e 117/00, confermata da dette dichiarazioni pubbliche, la carenza di avvertimenti della bocciatura per tale motivo e il non aver rinnovato la gara come previsto da questi d.p.r. e dalla lex specialis che regolava il concorso l’annullamento di una sola prova, infatti, non impediva l’espressione di un giudizio complessivo e la proclamazione di un vincitore. Il TAR ha accolto queste doglianze annullando gli atti impugnati e condannando l’ente a saldare € 2.500 di spese di lite. È un pericolo astratto? La sentenza del CdS n. 2687/14, riportando un’ampia casistica di segni di riconoscimento apposti sui compiti, ha invece riconosciuto in questo comportamento una chiara intenzionalità di farsi riconoscere in violazione dei suddetti principi. Infatti si deve tener conto del contesto in cui si svolge la gara, rilievo condiviso anche dal TAR Umbria la prova della trasgressione doveva essere più rigorosa, cfr. TAR Sardegna 127/13 . Per ravvisarla è sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza Sez. VI, n. 3747/13 Sez. II, parere n. 213/11 . La violazione dell’anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta, insomma, un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionata dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull’effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione A.P., n. 26/13, cit. . La fattispecie, come detto, ha mutato questa tesi. Assenza degli elementi che denotato questo rischio. Tutto ciò è desunto se ricorrono due criteri l'idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale CdS n. 202/14, n. 6113/11, Tar Lazio n. 4733/14, Toscana n. 1789/11, Campania n. 3141/13 e Salerno n. 568/12 , assenti nel nostro caso. Infatti il primo presuppone l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo” rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato . Il secondo, non essendo la violazione in re ipsa , dovrà essere provata inequivocabilmente la volontà di farsi riconoscere CdS n. 2025/11 e Tar Umbria n. 75/14 . Le pubbliche dichiarazioni la escludono e per il resto, come ricordato, è una prassi comune, perciò non è idonea a concretizzare tale rischio. Divieto di comunicazioni solo tra i candidati. Proprio queste dichiarazioni avrebbero dovuto spingere la Commissione a prevenire eventuali deroghe all’anonimato per i principi di par condicio , favor partecipationis , buon andamento ed imparzialità della PA. Non solo non vi è accenno nei verbali impugnati, ma l’articolo 6 d.p.r. n. 686/57 vieta unicamente le comunicazioni tra i candidati, ma non già dei candidati con la Commissione, a cui è di norma sempre possibile rivolgersi per chiarimenti . La Commissione dovrà non solo valutare detti compiti, ma anche esprimere il giudizio comparativo finale a doverosa conclusione del concorso avviato, pur con salvezza delle ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui in motivazione .

TAR Umbria, sez. I, sentenza 8 ottobre – 3 dicembre 2014, numero 585 Presidente Lamberti – Estensore Amovilli Fatto 1. L’odierno ricorrente ha partecipato, unitamente a soli altri due candidati, alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di numero 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese” indetta dall’Università' per Stranieri di Perugia con D.R. numero 46 del 20.2.2013. La procedura concorsuale in questione prevedeva dopo la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, l’effettuazione di due prove scritte e la prova orale. La Commissione giudicatrice rilevando segni di riconoscimento sia nell’elaborato del ricorrente che in quello di altra candidata Valeria Petrocchi , ha stabilito di dover escludere i relativi elaborati dalla valutazione complessiva per violazione della regola dell’anonimato. E’ infatti accaduto che durante l’espletamento della prima prova scritta, all’atto della consegna dell’elaborato, il ricorrente ha dichiarato ad alta voce di aver barrato un foglio mentre l’altra candidata Petrocchi ha dichiarato, sempre pubblicamente, di apporre asterisco su un foglio al fine di segnalare il rinvio alla brutta copia tali segni, unitamente alle dichiarazioni rese dai candidati, sono state ritenute dalla Commissione idonei a determinare l’identificabilità degli autori degli elaborati, come poi confermato in sede di successivo abbinamento delle buste contenenti i nominativi dei candidati. La Commissione ha quindi deciso di proseguire i lavori, pur avendo escluso dalla valutazione complessiva gli elaborati della prima prova scritta di tutti i candidati, non prevedendo il bando il superamento di tutte le prove per accedere all’orale infine, la Commissione ha ritenuto non potersi procedere a formulare il giudizio complessivo comparativo finale, necessario all'individuazione del vincitore. L’odierno istante impugna tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa di che trattasi, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui affermano che non è valutabile la prima prova scritta del ricorrente nonché la decisione di non procedere a formulare il giudizio complessivo comparativo finale, necessario all'individuazione del vincitore. Deduce le seguenti articolate censure, così riassumibili I. Violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine al principio di anonimato violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 686/1957, del D.P.R. numero 487/1994, del D.P.R. numero 117/2000 e dei principi giurisprudenziali in materia di anonimato i fogli che componevano il primo elaborato non recherebbero segni oggettivi di riconoscimento, dovendosi evincere la violazione del principio di anonimato, posto a garanzia del principio di imparzialità, dal duplice concorrente elemento dell'idoneità del segno di riconoscimento e del suo utilizzo intenzionale nella fattispecie mancherebbero entrambi gli elementi, poiché l’aver barrato un foglio non avrebbe di per sé carattere anomalo e poiché l’intenzionalità sarebbe radicalmente esclusa dall’aver il ricorrente pubblicamente dichiarato l’apposizione di tal segno durante l’espletamento della prima prova scritta del tutto illegittimo sarebbe stato il comportamento posto in essere dal Presidente della Commissione, che avrebbe semmai dovuto informare i candidati circa la possibile esclusione. Il ricorrente si duole, pertanto, oltre che della mancata valutazione della prima prova scritta, della mancata espressione del giudizio finale. In via del tutto subordinata lamenta la violazione del D.P.R. 686/1957, del D.P.R. 487/1994, del D.P.R. 117/2000 nonché della lex specialis poiché nella denegata ipotesi in cui la prima prova scritta dovesse ritenersi non valutabile, la Commissione avrebbe dovuto arrestare l’iter concorsuale e procedere alla rinnovazione della prova sarebbe del tutto contraddittorio l’operato della Commissione, la quale avrebbe prima deciso di proseguire l’iter concorsuale nonostante l’affermata non valutabilità della prima prova per poi decidere, per la stessa ragione, di non esprimere il giudizio comparativo finale. Si è costituita l’Università per Stranieri di Perugia, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2013 l'istanza cautelare è stata abbinata” al merito. Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza dell’ 8 ottobre 2014, in cui la difesa del ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 2 ottobre 2014 indi la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 2. E’ materia del contendere la legittimità degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di numero 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese” indetta dall’Università' per Stranieri di Perugia con D.R. numero 46 del 20 febbraio 2013, a cui il concorrente è stato ammesso unitamente ad altri due candidati. Lamenta l’odierno ricorrente, anzitutto, la mancata valutazione da parte della Commissione giudicatrice della prima prova scritta per violazione del principio di anonimato. 3. Preliminarmente deve dichiararsi irricevibile la memoria difensiva depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia soltanto il 2 ottobre 2014, in quanto palesemente tardiva in riferimento al termine perentorio Consiglio di Stato sez. V, 19 luglio 2013, numero 3940 di cui all’art. 73 cod. proc. amm 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la regola dell'anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi, posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, deve dirsi violata soltanto allorquando ricorrano due concorrenti elementi ovvero l'idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale ex multis T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 7 maggio 2014, numero 4733 Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, numero 202 Quanto alla prima delle due condizioni l'idoneità del segno di riconoscimento , ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo” rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato T.A.R. Lazio Roma sez. III, 7 maggio 2014, numero 4733 Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, numero 202 id. sez. V, 11 gennaio 2013, numero 102 T.A.R. Campania - Salerno 26 marzo 2012, numero 568 . Quanto alla seconda delle due condizioni, invece, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato T.A.R. Lazio Roma sez. III, 7 maggio 2014, numero 4733 T.A.R. Umbria 29 gennaio 2014, numero 75 Consiglio di Stato sez. V, 1 aprile 2011, numero 2025 . Muovendo dalle suesposte considerazioni, da cui il Collegio non ha ragioni per discostarsi, è da escludersi nel caso di specie la violazione del principio di anonimato. Anzitutto, lo sbarramento di un foglio così come del resto il richiamo per la prosecuzione della lettura dell'elaborato alla c.d. bella copia alla minuta, non risulta di per sè anomalo ovvero idoneo a rappresentare la volontà del candidato di rendersi riconoscibile dalla Commissione. Trattasi invero di segni non di rado apposti dai candidati in sede di stesura degli elaborati, finalizzati alla speditezza e alla precisione delle operazioni di correzione, senza alcun carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. Quanto poi all’elemento dell’intenzionalità, osserva il Collegio come l’aver il candidato comunicato pubblicamente e ad alta voce l’apposizione della barratura di un foglio è comportamento incompatibile con la suddetta intenzionalità, la quale presuppone al contrario un comportamento percepibile solo dai componenti della Commissione e non dagli altri candidati. Non può pertanto desumersi da tale circostanza alcuna intenzionalità di rendere riconoscibile il proprio elaborato. Se è vero che in un concorso quale quello in esame caratterizzato dalla partecipazione di pochissimi concorrenti tre la valutazione del c.d. segno di riconoscimento deve effettuarsi con maggior rigore T.A.R. Sardegna sez. II, 13 febbraio 2013, numero 127 non emergono elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato. Tali dichiarazioni pubbliche avrebbero invece dovuto sollecitare l’intervento di cui non vi è traccia nei verbali impugnati della Commissione al fine di prevenire eventuali possibili segni di riconoscimento, a tutela dell’imparzialità, della parcondicio e del favor partecipationis si da meritare adesione sul punto anche le ulteriori doglianze avverso l’operato della Commissione poiché dalla normativa in materia di concorsi pubblici vedi in particolare l’art. 6 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 il divieto di comunicazione concerne unicamente le comunicazioni tra i candidati, ma non già dei candidati con la Commissione, a cui è di norma sempre possibile rivolgersi per chiarimenti. Ne consegue l’illegittimità dell’operato della Commissione, con conseguente obbligo per la medesima di procedere alla correzione della prova scritta del ricorrente nonché di esprimere il giudizio comparativo finale a doverosa conclusione del concorso avviato, pur con salvezza delle ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui in motivazione. 5. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, come da motivazione. Condanna l’Università' per Stranieri di Perugia alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di 2.500,00 euro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.