L’installazione di doppie finestre non è manutenzione ordinaria se viola i regolamenti edilizi e l’estetica del condominio

Chi vuole meglio proteggere il proprio appartamento, prima di sostituire i vecchi serramenti od aggiungerne di nuovi, deve sempre tenere conto dell’estetica del palazzo e dei regolamenti edilizi, pena la loro rimozione coatta. Nella fattispecie la ricorrente era stata l’unica nel suo condominio a decidere di installare doppie finestre a protezione delle aperture del suo appartamento, ma la scelta dei materiali e del colore delle cromature derogava a quanto prescritto da dette norme e ledeva il decoro dello stabile. Da tutti questi rilievi il TAR ha negato che questo intervento rientrasse negli interventi di ordinaria manutenzione per i quali non sono necessarie le autorizzazioni del Comune e dell’assemblea condominiale.

È questa la massima ricavabile dal TAR Liguria sez. II n. 1785 depositata il 3 dicembre 2014. Il caso. La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Genova le ingiungeva di togliere un numero non individuato di porte finestre esterne ai serramenti, che consistono in doppie finestre a protezione delle aperture dell’appartamento di proprietà , ripristinando l’antecedente stato. Più precisamente ha ritenuto che solo l’installazione delle doppie finestre violasse le disposizioni del regolamento edilizio vigente e ledesse il decoro architettonico e, quindi, l’armonia dello stabile era una scelta non comune agli altri appartamenti del condominio ed il loro colore stonava con quello del condominio. Confermata la decisione presa nel giudizio cautelare dal TAR Liguria ord. 563/05. Quando la sostituzione o l’apposizione di nuovi serramenti non è una manutenzione ordinaria? Nella fattispecie non può essere considerata tale, perché le scelte sono assolutamente contrastanti con quelle effettuate dagli altri condomini e con le citate norme regolamentari. Questa deroga e la lesione dell’estetica del palazzo escludono nettamente che le opere rientrino nell’ordinaria manutenzione ed è irrilevante la produzione di vecchie fotografie attestanti la presenza di finestre che si aprono sul balcone la contestazione mossa dal comune che non riguarda la natura lignea od avvolgibile dei serramenti, bensì l’installazione della doppia finestra che avrebbe alterato il decoro dell’insieme abitato . Si noti come questo sia il punto focale della decisione in esame gli interventi di ordinaria manutenzione non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del condominio e/o del Comune. Concetto di decoro architettonico. Non è analizzato in sentenza, ma per una migliore comprensione è bene notare come la recente giurisprudenza costante ne indichi una sua evoluzione da un lato strettamente connessa a quella della moderna tecnologia GdP Grosseto 1038/11, Trib. Varese del 25/02/11, Cass. Civ. 25460/02 , ma dall’altro indica come questo concetto spesso esuli anche dal rispetto dello stile architettonico dello stabile e dai gusti dei singoli condomini, soprattutto quando le opere sono state autorizzate dal Comune Cass, Civ. 8775 e 10048/13 . La Cass. Civ. 2441/14 ha poi fornito una definizione di alterazioni architettoniche chiarendo a chi spetti la legittimazione passiva in giudizio. Infine, decidendo un caso analogo a quello in esame, ha rilevato come l’amministratore sia legittimato ad agire per la loro rimozione anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale Cass. Civ.26849/13 . Fatale fu la violazione del regolamento edilizio. Gli artt. 62 e 63 di questo Regolamento inibiscono l’installazione di serramenti non composti di vetro o cristallo e coloramenti delle fronti delle case che possono deturpare l’estetica del palazzo. Irrilevanza della data del parere dell’ufficio di estetica urbana e sua insindacabilità. Il TAR rileva come sia obbligato ad attenersi all’apprezzamento fatto da questo ufficio su come la tinta della doppia imposta sia dissonante rispetto all’armonia del restante fabbricato , comprovato da alcune immagini fotografiche che documentano la diversità cromatica tra l’intelaiatura del doppio vetro installato e i serramenti che coprono le bucature degli altri appartamenti . Essendo un parere motivato, infatti, sfugge al sindacato del Tar. È, perciò, irrilevante se l’opinione è stata espressa prima o dopo il deposito della memoria procedimentale del 13/08/04 il parere cui si riferisce la Corte è del 19/11/04, ma la donna sostiene che era stato espresso anteriormente al suo intervento procedimentale , perché con questa azione giudiziaria la ricorrente non tocca in alcun modo l’apprezzamento estetico formulato dalla commissione comunale .

TAR Liguria, sez. II, sentenza 20 novembre – 3 dicembre 2014, n. 1785 Presidente Caruso – Estensore Peruggia Fatto e diritto La signora A. R. F. si ritiene lesa dall’atto indicato in epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l’atto 11.11.2005, depositato il 16.11.2005, con cui denuncia violazione degli artt. 6 e 3 comma 1 lett. a del dpr 6.6.2001, n. 380, eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto dell’istruttoria. Violazione degli artt. 62 e 63 del regolamento edilizio, dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria Violazione dell’art. 10 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento. Il comune di Genova si è costituito in giudizio con memoria. Con ordinanza 15.12.2005, n. 563 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta. Le parti hanno depositato documenti e difese. E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione civica ha disposto che l’interessata rimetta nel pristino stato un numero non individuato di porte finestre esterne ai serramenti, che consistono in doppie finestre a protezione delle aperture dell’appartamento di proprietà ubicato in via san Barnaba 19/10 il collegio osserva che dalla letterale formulazione del provvedimento gravato si ritrae che quanto è stato ritenuto contrastante con le norme regolamentari applicate è solo l’installazione delle doppie finestre a protezione dei serramenti preesistenti. Non hanno pertanto rilievo ai fini del presente decidere le produzioni con cui l’interessata rappresenta suoi ritratti giovanili a cui fanno da sfondo delle finestre in legno. Le istantanee riprodurrebbero l’interessata decenni addietro in posa sul balcone su cui si aprono le finestre ora schermate dai doppi vetri, e sono intese ad offrire la prova che la situazione attuale preesiste da molto tempo. Il collegio non condivide tale assunto, proprio in considerazione della contestazione mossa dal comune che non riguarda la natura lignea od avvolgibile dei serramenti, bensì l’installazione della doppia finestra che avrebbe alterato il decoro dell’insieme abitato. In tal senso devono ritenersi irrilevanti le allegazioni indicate. Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sul procedimento che è necessario rispettare per conseguire l’autorizzazione all’installazione dei manufatti contestati a tenore dell’atto introduttivo della lite la condotta sanzionata sarebbe rubricabile come manutenzione ordinaria, come tale non abbisognevole di determinazione alcuna o della previa presentazione di domande all’autorità. Il tribunale osserva che non si tratta dell’installazione o della sostituzione dei serramenti quanto dell’apposizione di una doppia finestra, cosa non comune agli altri appartamenti del condominio, e come tale in grado di modificare l’estetica del fabbricato ne consegue che quanto posto in essere non può essere qualificato alla stregua di una semplice manutenzione, sì che la censura è infondata. Con il secondo motivo si lamenta la carente istruttoria che avrebbe indotto l’amministrazione a fare applicazione dell’art. 62 del regolamento edilizio vigente più esattamente dell’art. 63 , che inibisce l’installazione di serramenti non composti di vetro o cristallo l’art. 62 è stato invece posto a fondamento della determinazione gravata in quanto vieta i coloramenti delle fronti delle case che possono deturpare l’estetica . Si tratta di un apprezzamento squisitamente di merito che l’amministrazione ha rimesso all’ufficio estetica urbana, che rilasciò il parere 19.11.2004 considerando dissonante la tinta della doppia imposta rispetto all’armonia del restante fabbricato. A tale proposito non può condividersi la critica mossa dalla censura, che denuncia la carente istruttoria la p.a. ha raccolto alcune immagini fotografiche che documentano la diversità cromatica tra l’intelaiatura del doppio vetro installato e i serramenti che coprono le bucature degli altri appartamenti. Si tratta di un apprezzamento giustificato che sfugge al sindacato di questa istanza di giustizia, sì che il motivo è infondato e va respinto. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 10 della legge 7.8.1990, n. 241 in quanto l’ufficio estetica urbana espresse il suo avviso in epoca anteriore al deposito della memoria procedimentale 13.8.2004. Il collegio rileva che l’intervento procedimentale dell’interessata non tocca in alcun modo l’apprezzamento estetico formulato dalla commissione comunale, sì che la rilevata discrasia è irrilevante nell’economia della decisione assunta dalla p.a. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Le spese possono essere compensate, dato il tempo trascorso dai fatti per cui è lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda . Respinge il ricorso a spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.