Il padre può accedere alla documentazione fiscale della figlia maggiorenne per rifiutarle gli alimenti?

Sì, il diritto di difesa prevale sulla privacy, tanto più che i documenti attestanti le posizioni fiscali di terzi non rientrano nei casi di esclusione del diritto di accesso ex art. 24 L. n. 241/90, non essendo dati sensibili art. 4 d.lgs. n. 196/03 , tanto più se è pendente una lite come nella fattispecie. L’uomo, infatti, con essi voleva dimostrare l’autonomia economica della figlia, vincitrice di una borsa di studio pari ad euro 15.000 annui, legittimando il rifiuto di mantenerla.

E’ questo il peculiare caso di esercizio del diritto di accesso risolto dal Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 599 del 19 novembre 2014. Il caso. Il ricorrente chiedeva, nel giugno 2014, questi documenti con due istanze alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati SISSA , ente erogante detta borsa di studio sin dal 2009, sia in proprio che nella duplice veste di genitore dell’interessata e patrocinatore legale in relazione ad una causa civile presso il Tribunale di Trieste, RGE 271/2014 il cui oggetto era appunto la percezione da parte della figlia di un reddito sufficiente a renderla economicamente autonoma ed il mancato saldo degli alimenti dal 2009 al 2012. Visto il diniego ricorreva al Tar eccependo una violazione degli artt. 3, 22, 24, commi VII e XXV L. n. 241/90, 1, 3, 5, 26 d.lgs. n. 33/13, 24 e 97 Cost. ad avviso suo e del Tar ciò costituiva un’illecita deroga ai principi di trasparenza, del giusto processo ed una manifesta ingiustizia. I diritti di difesa prevalgono sulla privacy. I principi da applicarsi, secondo una pacifica e consolidata giurisprudenza, sono i seguenti l’accesso non può essere negato qualora la richiesta sia motivata con la necessità di difendersi in giudizio tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato a decidere sul diritto di accesso è l’amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo . Non vi è dubbio che ricorrano questi criteri stante il contenzioso con l’ex moglie per il mancato mantenimento e che i documenti erano volti a provare le ragioni di tale blocco. Non è un dato sensibile. Tutti i documenti ed i provvedimenti che attestano l’erogazione di somme di denaro, a qualsiasi titolo borse di studio e similia a favore della donna non rientrano tra i dati sensibili ex art. 4, d.lgs. n. 196/03 e quindi tra i casi di esclusione di tale diritto. Il rifiuto è ingiustificato ed illegittimo la Scuola ha ora 30 giorni, dalla notifica o dalla comunicazione di questa sentenza, per esibirli ed è stata condannata alle care spese di lite. Altri casi di applicazione di questo principio. Le sentenze dei Tar Palermo nn. 452/09 e 14304/10 e Lazio 35020/10 sono state le prime a stabilire il diritto di accesso ai Cud, ai 730, 740 etc. per avere contezza dei redditi, anche soggetti a tassazione separata e di tutte quelle entrate non ricavabili da questi documenti indennità per le quali non sussiste l’onere di dichiarazione, risarcimenti danni, usufrutto etc. percepiti da un soggetto con cui è instaurando od è stato avviato un contenzioso. Si riferivano alle fasi iniziali della separazione o di un divorzio o di revisione degli accordi. Ciò è stato ribadito anche dal Trib. Foggia nell’ordinanza del 26/6/13 sempre in una separazione coniugale , specificando che la loro acquisizione deve avvenire prima dell’instaurazione del giudizio e comunque entro i termini di legge per la produzione delle prove il richiedente deve assolvere all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., perciò la PA od il soggetto obbligato all’esibizione non può opporsi, tanto più che, come detto, non sono dati sensibili. Non si può neanche pretendere che il giudicante ordini un’indagine sui redditi anche avvalendosi della polizia tributaria. L’accesso e l’estrazione di copia sono finalizzati a dimostrare o negare l’esistenza di diritti vantati dalle parti in causa ed assolvono ad una palese difesa delle rispettive posizioni opposte in giudizio. Come recentemente esplicato, poi, dal Tar Parma 370/14 CdS n. 5047/12, Tar Brescia n. 535/14 e Lazio n. 879/13 questo principio può essere opposto anche da chi vanta crediti, al di là dei suddetti casi, nei giudizi per il risarcimento danni o di esecuzione coatta o più semplicemente ogni qualvolta che la loro esibizione è finalizzata a curare o difendere i propri interessi giuridici. È pacifica la sua importanza stante l’aumento di pozioni debitorie per la crisi. Infine ciò è stato ribadito implicitamente anche dalla riforma del c.p.c. attuata dalla L. n. 162/14 artt. 17-20 d.l. n. 132/14 novellati ha introdotto l’art. 492 bis , c.p.c. in cui il giudice può autorizzare l’UG ad accedere telematicamente, oltre che alle banche dati della PA, anche all'anagrafe tributaria, all'archivio dei rapporti finanziari, al PRA ed agli archivi degli enti previdenziali per ottenere tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e di crediti da sottoporre a esecuzione, compresi i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datore di lavoro o committenti .

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 19 novembre 2014, n. 599 Presidente/Estensore Zuballi Fatto e diritto Il ricorrente, che agisce in proprio, chiede l’annullamento del diniego alle istanze di accesso dallo stesso formulate alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati SISSA . Fa presente che la signora Claudia Bognolo, in qualità di genitore della figlia convivente Paola Mengotti, agiva tramite precetto nei confronti del ricorrente per il mancato pagamento dell’assegno alimentare per il periodo dal 1 marzo 2009 al 11 novembre 2012. Contestualmente gli vennero notificati alcuni atti di pignoramento. Il ricorrente presentava opposizione eccependo che la figlia aveva raggiunto l’indipendenza economica, percependo una borsa di studio di 15.000 euro annui dalla SISSA. Per acquisire la relativa prova, il ricorrente formulava in data 5 giugno 2014 alla SISSA una richiesta di accesso alla documentazione relativa alla borsa di studio, richiesta reiterata in data 18 giugno 2014 precisando che la richiesta veniva formulata nella duplica veste di genitore dell’interessata e patrocinatore legale in relazione ad una causa civile presso il Tribunale di Trieste, RGE 271/2014 il cui oggetto era appunto la percezione da parte di Paola Mengotti di un reddito sufficiente. La SISSA in data 30 giugno 2014 negava formalmente l’accesso con la motivazione che la controinteressata aveva negato il suo assenso. In via di diritto il ricorrente deduce la violazione degli articoli 22, 24 comma 7 e 25 della legge 241 del 1990, violazione art 3 della stessa legge per motivazione insufficiente ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi in materia di accesso, violazione art 24 della Costituzione e del diritto alla difesa, ingiustizia manifesta. Deduce poi la violazione degli articoli 1, 3, 5 e 26 del D Lgs 33/13, dell’art 97 Cost, dei principi di trasparenza e del giusto processo e ingiustizia manifesta. Cita a favore una copiosa giurisprudenza. Conclude chiedendo, oltre all’annullamento del diniego, che venga ordinata alla SISSA l’esibizione degli atti richiesti. La SISSA resiste in giudizio osservando che, stante il motivato dissenso dell’interessata Paola Mengotti all’esibizione dei documenti, la SISSA ha negato l’accesso richiesto. In successiva memoria depositata il 31 ottobre 2014 il ricorrente osserva che dalla documentazione acquisita risulta provata la percezione da parte della figlia di redditi erogati dalla SISSA. Ribadisce le proprie tesi concludendo per l’accoglimento del ricorso per l’accesso. Nella camera di consiglio del 19 novembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione. Il presente ricorso per l’accesso merita accoglimento. I principi da applicarsi, secondo una pacifica e consolidata giurisprudenza, sono i seguenti l’accesso non può essere negato qualora la richiesta sia motivata con la necessità di difendersi in giudizio tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di difesa in giudizio prevale la seconda qualora si tratti di dati non sensibili l’accesso non può essere negato a decidere sul diritto di accesso è l’amministrazione che si trova in possesso dei documenti, laddove l’interessato può solo esprimere il suo motivato avviso a riguardo. Nel caso in esame il ricorrente sia nella sua richiesta alla SISSA sia in ricorso motiva la necessità di acquisire la documentazione relativa al reddito percepito dalla figlia dalla SISSA per potersi difendere in giudizio. Si tratta di dati non sensibili. L’amministrazione poi non ha motivato adeguatamente il diniego, rifacendosi pedissequamente alla posizione della figlia del ricorrente, senza un’autonoma valutazione. Il presente ricorso per l’accesso va pertanto accolto con annullamento del diniego impugnato e con l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta. Si ordina pertanto alla SISSA di esibire al ricorrente, tramite visione ed estrazione di copia, i documenti riguardanti tutti i provvedimenti o atti che hanno previsto l’erogazione di somme di denaro a favore della dottoressa Paola Mengotti, a qualsiasi titolo incluse borse di studio e simili , dal 1 marzo 2009 al 1 novembre 2012, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Le spese della presente causa fanno carico alla SISSA e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per l’accesso e per l’effetto annulla il diniego impugnato accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta ordina alla SISSA di esibire al ricorrente, tramite visione ed estrazione di copia, i documenti riguardanti tutti i provvedimenti o atti che hanno previsto l’erogazione di somme di denaro a favore della dottoressa Paola Mengotti, a qualsiasi titolo incluse borse di studio e simili , dal 1 marzo 2009 al 1 novembre 2012, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Condanna la resistente amministrazione alla rifusione a favore del ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 3.000 oltre agli oneri accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.