Farmacia trasferita per ragioni topografiche: la contestazione degli abitanti è legittima

Legittimo per gli abitanti di una zona contestare, e a ragione, l'autorizzazione al trasferimento della farmacia la cui apertura era stata giustificata da motivazioni topografiche e non dal numero di abitanti.

Il titolare della farmacia può scegliere l’ubicazione dell’esercizio La materia è regolata dagli artt. 104 e seguenti del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. n. 1265/1934, nonché dalla legge n. 475/1968 e dalla legge n. 362/1991 e, ancora, dal regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971 nello specifico l'art. 13 . In particolare, l'art. 1, comma 7 originariamente comma 4 , legge n. 475/1968, dispone che Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona . E’ chiaro che questa disposizione vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti. Infatti, il regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971, art. 13, comma 2, dispone Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona . Ciò significa che, in linea di principio, il titolare è libero di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l'autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona . ma sempre all’interno della zona. Questa limitazione alla libertà dell'iniziativa economica del farmacista inteso come libero imprenditore si giustifica considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio, in quanto è protetto dalla concorrenza da una triplice barriera primo, il numero chiuso” degli esercizi farmaceutici secondo, l'assegnazione di una porzione di territorio zona all'interno della quale gode di un pieno diritto di esclusiva, nel senso che nessun altro farmacista vi si può insediare terzo, il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima, ancorché si trovino all'interno della zona di loro spettanza. Da ciò ne consegue, a giudizio della III Sezione del Consiglio di Stato, che non può invocare la pienezza dei diritti del libero mercato chi, gestendo un servizio di pubblica utilità, usufruisce di tali e tante deroghe ai princìpi del libero mercato. Sulla base di queste premesse, già con sentenza n. 4588/2012 la medesima Sezione aveva giudicato legittimo il diniego opposto dall’amministrazione di un piccolo Comune alla richiesta del titolare dell’unica farmacia di trasferire l’ubicazione dell’esercizio dal capoluogo centro storico ad una frazione maggiormente popolata, ma meglio collegata con altri centri abitati provvisti di farmacia. Nel caso giudicato con la sentenza in esame, la situazione di fatto era alquanto simile a quella considerata nella suddetta sentenza n. 4588/2012, ma se ne differenzia per il fatto che nel caso precedente si discuteva della legittimità del provvedimento di diniego, mentre in questo caso è impugnato da terzi, ovvero dai residenti che si vedono privati della farmacia, il provvedimento con cui il Comune ha accolto la domanda del farmacista al trasferimento. Discrezionalità del Comune. La questione rilevante sulla quale si è soffermata la Sezione è che in realtà la popolazione del Comune di Atina 4.520 abitanti avrebbe consentito, secondo il criterio demografico, l’apertura di una sola farmacia anche dopo la riduzione del quorum stabilita dal decreto legge n. 1/2012 e l’istituzione di una seconda farmacia è stata ed è tuttora possibile solo utilizzando il criterio topografico” di cui all’art. 104 t.u.l.s L’utilizzo del criterio topografico” per l’istituzione della seconda farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri invece degli ordinari 200 e resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge che ovviamente sono stati accertati al momento della istituzione della seconda farmacia . Tali presupposti si compendiano nell’espressione particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità in buona sostanza, l’esistenza, nel territorio del Comune, di due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi. E’ intuitivo che se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola. La legittimazione processuale. In sostanza, la peculiare situazione determinatasi nel Comune di Atina al momento dell’istituzione di una seconda farmacia con il criterio topografico” ha fatto sì, fra l’altro, che la farmacia esistente nel capoluogo è rimasta caratterizzata da una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato. Con la conseguenza che coloro che ivi risiedono, o comunque gravitano topograficamente su quel centro assumono una posizione d’interesse differenziata rispetto a quella degli altri cittadini pure residenti nella zona formalmente assegnata alla prima farmacia ma di fatto gravitanti sull’esercizio istituito nella località secondaria.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20 - 25 novembre 2104, n. 5840 Presidente/Estensore Lignani Fatto e diritto 1. L’appellante è titolare e gestore della prima delle due farmacie esistenti nel Comune di Atina. Egli ha chiesto e ottenuto dal Comune l’autorizzazione a trasferire il suo esercizio da un punto all’altro della zona di sua pertinenza precisamente dalla ubicazione originaria nel centro storico del capoluogo comunale, ad una nuova ubicazione, in via dei Sanniti, inclusa nella località secondaria di Ponte Melfa, o comunque contigua a questa. L’autorizzazione al trasferimento è stata impugnata davanti al T.A.R. Lazio, sezione di Latina, da un gruppo di residenti del capoluogo comunale. I ricorrenti esponevano che, di fatto, la nuova ubicazione, pur essendo compresa nel perimetro della zona assegnata alla prima farmacia, si pone a ridosso del confine con la zona assegnata alla seconda farmacia sicché, in pratica, per effetto del trasferimento, il centro abitato del capoluogo comunale risulta sprovvisto di farmacia, mentre la località secondaria Ponte Melfa maggiormente popolata viene ad essere provvista di due farmacie. 2. Il T.A.R. Latina, con sentenza n. 828/2013, ha accolto il ricorso, rigettando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione. La sentenza è stata impugnata dal titolare della farmacia del cui trasferimento si discute. Una parte dei soggetti già ricorrenti in primo grado si sono costituiti per resistere all’appello. Il Comune di Atina si è costituito, senza proporre a sua volta appello, ma chiedendo l’accoglimento dell’appello del farmacista. In occasione della trattazione della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2014, il Collegio si è riservato di decidere con sentenza immediata tuttavia ha poi pronunciato l’ordinanza istruttoria n. 4653/2014, al fine di verificare se, come dedotto dai ricorrenti in primo grado ora appellati , la seconda farmacia del Comune di Atina sia stata a suo tempo istituita con il criterio c.d. topografico, di cui all’art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie. Gli adempimenti istruttori sono stati effettuati. L’appello viene ora in decisione per il merito. 3. Il Collegio ritiene opportuno sintetizzare, innanzi tutto, i punti essenziali della disciplina del trasferimento di un esercizio farmaceutico da una ubicazione ad un’altra, restando all’interno della zona assegnata dalla pianta organica. In proposito ci si riferisce ai numerosi precedenti di questa Sezione relativi a questioni analoghe in particolare sent. n. 4588/2012 e ancora sent. n. 1858/2013, n. 2019/2013, n. 6810/2011 . 3.1. La materia è regolata dagli artt. 104 eseguenti del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. n. 1265/1934, nonché dalla legge n. 475/1968 e dalla legge n. 362/1991 e, ancora, dal regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971 in particolare l'art. 13 . Merita di essere ricordato l'art. 1, comma settimo originariamente comma quarto della legge n. 475/1968, del seguente tenore Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona . E’ chiaro che questa disposizione vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti. Infatti il regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona . 3.2. Ciò significa che, in linea di principio, il titolare è libero di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l'autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona . 3.3. Questa limitazione alla libertà dell'iniziativa economica del farmacista inteso come libero imprenditore si giustifica considerando che il titolare di farmacia si giova, in realtà, di un sistema di quasi-monopolio, in quanto è protetto dalla concorrenza da una triplice barriera primo, il numero chiuso degli esercizi farmaceutici secondo, l'assegnazione di una porzione di territorio zona all'interno della quale gode di un pieno diritto di esclusiva, nel senso che nessun altro farmacista vi si può insediare terzo, il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima, ancorché si trovino all'interno della zona di loro spettanza. Non può invocare la pienezza dei diritti del libero mercato chi, gestendo un servizio di pubblica utilità, usufruisce di tali e tante deroghe ai princìpi del libero mercato. 3.4. Sulla base di queste premesse, con sentenza n. 4588/2012 questa Sezione ha giudicato legittimo il diniego opposto dall’amministrazione di un piccolo Comune alla richiesta del titolare dell’unica farmacia di trasferire l’ubicazione dell’esercizio dal capoluogo centro storico ad una frazione maggiormente popolata, ma meglio collegata con altri centri abitati provvisti di farmacia. 4. Nel caso ora in esame, la situazione di fatto è alquanto simile a quella considerata nella sentenza n. 4588/2012, ma se ne differenzia per due aspetti. Il primo è che nel caso precedente si discuteva della legittimità del provvedimento di diniego, mentre in questo caso è impugnato da terzi il provvedimento con cui il Comune ha accolto la domanda del farmacista. Sotto questo profilo a parte il problema della legittimazione di cui si parlerà più avanti vengono in rilievo i limiti del sindacato di legittimità sugli atti discrezionali. Il secondo è che si discuteva dello spostamento dell’unica farmacia e perciò si poteva sostenere che tutti gli abitanti del Comune si trovassero in posizione indifferenziata dal punto di vista dell’interesse. In questo caso invece il Comune di Atina è dotato di due sedi farmaceutiche, sicché lo spostamento della prima farmacia dal capoluogo alla frazione dove è già ubicata la seconda produce l’effetto che vi sarà un centro abitato Ponte Melfa servito da due farmacie mentre il capoluogo ne sarà sprovvisto. Ma il punto più rilevante è che in realtà la popolazione del Comune di Atina 4.520 abitanti consentirebbe, secondo il criterio demografico, l’apertura di una sola farmacia anche dopo la riduzione del quorum stabilita dal decreto legge n. 1/2012 e l’istituzione di una seconda farmacia è stata ed è tuttora possibile solo utilizzando il criterio topografico” di cui all’art. 104 t.u.l.s 5. L’utilizzo del criterio topografico” per l’istituzione della seconda farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri invece degli ordinari 200 in questo caso, però, non è stato dedotto un motivo di ricorso riferito alla sua violazione. A parte il vincolo della distanza che in questo caso non viene direttamente in rilievo come tale resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge che ovviamente sono stati accertati al momento della istituzione della seconda farmacia . Tali presupposti si compendiano nell’espressione particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità in buona sostanza, l’esistenza, nel territorio del Comune, di due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi. E’ intuitivo che se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola. 6. Alla luce di queste considerazioni – oltre a confermarsi quanto già deciso dal T.A.R. circa l’illegittimità del trasferimento per eccesso di potere – si risolve anche il problema della legittimazione dei ricorrenti in primo grado. Ed invero, la peculiare situazione determinatasi nel Comune di Atina al momento dell’istituzione di una seconda farmacia con il criterio topografico” ha fatto sì, fra l’altro, che la farmacia esistente nel capoluogo è rimasta caratterizzata da una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato. Con la conseguenza che coloro che ivi risiedono, o comunque gravitano topograficamente su quel centro e non è controverso che i ricorrenti si trovino in tale situazione, almeno in maggioranza assumono una posizione d’interesse differenziata rispetto a quella degli altri cittadini pure residenti nella zona formalmente assegnata alla prima farmacia ma di fatto gravitanti sull’esercizio istituito nella località secondaria. Tale posizione differenziata costituisce base sufficiente per l’interesse a ricorrere contro il trasferimento e per la inerente legittimazione. 7. In conclusione, l’appello del farmacista va respinto e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con una motivazione relativamente modificata. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza rigetta l’appello. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.