Raggruppamento: il recesso nelle aggiudicazioni è possibile?

Una impresa che ha partecipato ad una gara in RTI può decidere di recedere dal raggruppamento senza che ciò condizioni l'aggiudicazione. Tuttavia, sulla questione riguardante le modificazioni soggettive dei raggruppamenti temporanei di impresa, la giurisprudenza non si è pronunciata univocamente.

Immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche Secondo un orientamento più restrittivo, l'immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, preordinata a garantire l'Amministrazione appaltante in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, non consente altre modifiche se non quelle ammesse tassativamente dall'art. 37, commi 18 e 19, d.lgs. n. 163/2006 CdS, Sez. IV, n. 6446/2012 e, di recente, n. 3344/2014 . o mutamento soggettivo? Secondo un altro orientamento, più estensivo, le modifiche soggettive elusive del divieto posto dall’articolo 37, comma 9, del codice dei contratti, sono quelle riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di imprese, rispetto a quelle indicate al momento di partecipazione alla gara e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento o consorzio. In tal caso, infatti, l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità tecnica e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, con la conseguenza che i rischi che il divieto posto dal citato comma 9 dell’art. 37 del codice dei contratti mira ad impedire non potrebbero verificarsi Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 842/2010, Sez. V, n. 6546/2010 . No all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti. Sulla questione si è espressa quindi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 8 del 4 maggio 2012. L’Adunanza Plenaria ha preliminarmente ricordato che il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti. Ciò posto, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che le modifiche soggettive che si pongono in contrasto con il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento in tal caso, infatti, le esigenze di effettuare una verifica preliminare dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti non risultano frustrate poiché l'Amministrazione, al momento del recesso, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi. L’Adunanza Plenaria ha tuttavia aggiunto che il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può valere a sanare una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Il divieto di modificazione soggettiva, di cui all’art. 37 del codice dei contratti, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, non ha, quindi, l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara ma il rigore della disposizione deve essere temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente, ha aggiunto la Plenaria, che le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi . Per l’AVCP è ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento. Dopo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici AVCP si è espressa sulla questione, con la Determinazione n. 4/2012 contenente indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4- bis, e 46, comma 1- bis , del Codice dei contratti pubblici e con la Determinazione n. 5/2013, con la quale ha approvato le Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”. L’AVCP, richiamando espressamente le conclusioni raggiunte dall’Adunanza Plenaria, ha affermato, con la Determinazione suddetta che anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate, deve ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento e non l’aggiunta o la sostituzione , a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata Cons. St., Ad. Plen. n. 8/2012 a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede . In altri termini, il recesso dell’impresa componente, nel corso della procedura di gara, non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura in ragione della esistenza, a suo carico, di cause di esclusione . Con la successiva Determinazione n. 5/2013, l’AVCP ha ribadito di dover condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale più estensivo ritenendo ammissibile il solo mutamento soggettivo in senso riduttivo del raggruppamento, con assunzione del servizio in capo al/ai rimanenti componenti dello stesso, previa verifica che tale operazione non sia stata effettuata per eludere la disciplina di gara e che l'esecutore sia singolarmente in possesso dei requisiti indicati nella lex specialis per l'esecuzione della prestazione . Nessuna violazione della par condicio dei concorrenti. La Sezione, quindi, ha ritenuto che l’interpretazione delle citate disposizioni fornita dall’Adunanza Plenaria e dalla AVCP debba essere seguita anche perché tiene conto delle frequenti modificazioni soggettive che si verificano nel mondo delle imprese e dell’interesse che è anche delle amministrazioni di non escludere dalle procedure solo a causa dell’intervenuto recesso di una partecipante RTI che potrebbero essere aggiudicatari di una gara ed in grado di eseguire comunque l'appalto. Peraltro l’indicata soluzione, come ha affermato l’Adunanza Plenaria non determina una violazione della par condicio dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 maggio – 21 novembre 2014, n. 5752 Presidente Cacace – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- Coopservice Soc. Coop p. A., di seguito Coopservice, è risultata aggiudicataria della procedura ristretta per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto per il conferimento allo smaltimento dei rifiuti sanitari, in acquisto unificato tra la Azienda U.L.S.S. n. 17 di Monselice, la Azienda U.L.S.S. n. 15 Alta padovana e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Coopservice si è, infatti, classificata al primo posto nella relativa graduatoria con punti 96,07/100 39,93/40 punti per la qualità e 56,14/60 punti per il prezzo . 2.- La società Saste Servizi Ecologici, di seguito Saste, classificatasi al secondo posto nella relativa procedura con punti 89,54/100 33,93/40 punti per la qualità e 55,61/60 punti per il prezzo , ha impugnato davanti al T.A.R. per il Veneto la deliberazione n. 712 del 5 agosto 2013 con la quale l’Azienda U.L.S.S. n. 17 ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio in questione, nonché la deliberazione, n. 776 del 2 settembre 2013, con la quale l’Azienda ha rinnovato l'aggiudicazione definitiva dopo aver rettificato alcuni errori materiali emersi nella precedente delibera. La società Saste ha, in particolare, lamentato che illegittimamente l'Amministrazione aveva aggiudicato la procedura in favore della sociètà Coopservice avendo la stessa partecipato alla gara in costituendo RTI con la società Hafner Service che era venuta meno all'impegno preso, dopo aver richiesto il concordato preventivo ed aver ceduto il ramo d'azienda interessato, in violazione dell'art. 37 del d. lgs. n. 163 del 2006 che vieta qualsiasi modificazione nei raggruppamenti temporanei di impresa fatta eccezione per i casi indicati nei commi 18 e 19. 3.- Il T.A.R. per il Veneto, con sentenza della Sezione I, n. 1253 del 13 novembre 2013, ha accolto il ricorso. Secondo il T.A.R., infatti, una volta che un raggruppamento abbia partecipato ad una gara e ne abbia ottenuto l'aggiudicazione, non è possibile alcuna modifica della composizione dichiarata in sede di domanda di partecipazione con la conseguenza che nel caso di componente rinunciatario l'Amministrazione deve procedere ai sensi dell'art. 37, X comma del codice dei contratti annullando l'aggiudicazione o dichiarando la nullità del contratto, fermo ogni ulteriore profilo di eventuale responsabilità dell'impresa nei confronti della stazione appaltante . Con la precisazione che nel caso di specie non vi era stata solo una modifica soggettiva della costituendo ATI successivamente all'aggiudicazione provvisoria, ma la mancata costituzione dell'ATI stessa da parte delle due imprese aggiudicatarie, che in tal senso si erano formalmente impegnate . 4.- La società Coopservice ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea. In particolare, Coopservice ha sostenuto che erroneamente il T.A.R. non aveva applicato il principio di diritto, affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 8 del 2012 richiamata dalla stessa Amministrazione in fase di aggiudicazione , secondo cui il venir meno di una partecipante ad un RTI non determina l'esclusione dell'impresa rimasta se la stessa ha i requisiti per poter svolgere, anche nella ridotta composizione, l'appalto, ed a condizione che la riduzione della compagine non sia stata fatta al solo scopo di evitare la sanzione dell'esclusione dalla gara per la mancanza dei requisiti. 4.1.- All’appello si oppone la società Saste che ha anche riproposto gli altri motivi di ricorso che aveva sollevato nei confronti dell’aggiudicazione della gara in favore di Coopservice e che il T.A.R. non ha esaminato perché assorbiti. Si è costituita in giudizio anche l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 17 per chiedere l’accoglimento dell’appello. 5.- Con ordinanza n. 336 del 23 gennaio 2014, questa Sezione ha sospeso in via cautelare gli effetti della sentenza appellata. All’Udienza Pubblica dell’8 maggio 2014 l’appello è passato in decisione. 6.- Premesso che è inammissibile l’atto di costituzione ad adiuvandum dell’Azienda Sanitaria che in quanto soccombente in primo grado avrebbe dovuto proporre autonomo appello, la questione posta con il gravame in esame riguarda l’ammissibilità del recesso di una impresa da un raggruppamento temporaneo RTI in un caso che non è espressamente disciplinato dall'articolo 37, commi 18 e 19 del codice dei contratti pubblici. 6.1.- L'articolo 37, comma 9, del codice dei contratti, prevede che salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta . 6.2.- I commi 18 e 19 dell’art. 37 prevedono poi la possibile prosecuzione del rapporto in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario e, quindi, nel caso di fallimento dell’impresa, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia. 7.- Nella fattispecie, l’aggiudicataria Coopservice mandataria aveva partecipato alla gara per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto per il conferimento allo smaltimento dei rifiuti sanitari, bandita dall’Azienda U.L.S.S. n. 17 del Veneto, in costituendo RTI con la mandante Hafner Service. Prima dell’aggiudicazione definitiva, il 1 agosto 2013, Coopservice ed Hafner Service avevano però congiuntamente comunicato alla stazione appaltante che Hafner Service intendeva recedere dall'impegno preso alla costituzione del RTI, per una sopravvenuta difficoltà gestionale ed organizzativa, e che Coopservice intendeva provvedere comunque in proprio, avendo i requisiti, allo svolgimento delle prestazioni oggetto della procedura. L'Amministrazione, rilevato che al momento della presentazione della domanda di partecipazione entrambe le imprese possedevano i requisiti per la partecipazione alla gara ha ritenuto, il 5 agosto 2013, di poter assegnare il servizio a Coopservice, richiamando i contenuti della citata decisione dell'Adunanza Plenaria n. 8 del 2012 e rilevando che Coopservice aveva comunque i requisiti per svolgere da sola il servizio. Tale determinazione era stata poi confermata con la deliberazione, n. 776 del 2 settembre 2013, con la quale l'ULSS n. 17 ha rinnovato l'aggiudicazione definitiva in favore di Coopservice dopo aver rettificato alcuni errori materiali emersi nella precedente delibera. 8.- Sulla questione riguardante le modificazioni soggettive dei raggruppamenti temporanei di impresa, la giurisprudenza non si è pronunciata univocamente. Secondo un orientamento più restrittivo, l'immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, preordinata a garantire l'Amministrazione appaltante in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, non consente altre modifiche se non quelle ammesse tassativamente dall'art. 37, commi 18 e 19 del d. lgs. n. 163 del 2006 Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2012 n. 6446 e, di recente, 3 luglio 2014 n. 3344 . Secondo un altro orientamento, più estensivo, le modifiche soggettive elusive del divieto posto dall’articolo 37, comma 9, del codice dei contratti, sono quelle riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di imprese, rispetto a quelle indicate al momento di partecipazione alla gara e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento o consorzio. In tal caso, infatti, l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità tecnica e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, con la conseguenza che i rischi che il divieto posto dal citato comma 9 dell’art. 37 del codice dei contratti mira ad impedire non potrebbero verificarsi Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 842 del 16 febbraio 2010, Sez. V, n. 6546 del 10 settembre 2010 . 9.- Sulla questione si è espressa quindi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 8 del 4 maggio 2012. L’Adunanza Plenaria ha preliminarmente ricordato che il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti. Ciò posto, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che le modifiche soggettive che si pongono in contrasto con il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento in tal caso, infatti, le esigenze di effettuare una verifica preliminare dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti non risultano frustrate poiché l'Amministrazione, al momento del recesso, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi. 9.1.- L’Adunanza Plenaria ha tuttavia aggiunto che il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può valere a sanare una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. 9.2.- Il divieto di modificazione soggettiva, di cui all’art. 37 del codice dei contratti, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, non ha, quindi, l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara ma il rigore della disposizione deve essere temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente, ha aggiunto la Plenaria, che le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi . 10.- Dopo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici AVCP si è espressa sulla questione, con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 contenente indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici e con la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, con la quale ha approvato le Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”. 10.1.- L’AVCP, richiamando espressamente le conclusioni raggiunte dall’Adunanza Plenaria, ha affermato, con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, che anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate, deve ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento e non l’aggiunta o la sostituzione , a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 8/2012 a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede In altri termini, il recesso dell’impresa componente, nel corso della procedura di gara, non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura in ragione della esistenza, a suo carico, di cause di esclusione . 10.2.- Con la successiva Determinazione 6 novembre 2013, n. 5, l’AVCP ha ribadito di dover condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale più estensivo ritenendo ammissibile il solo mutamento soggettivo in senso riduttivo del raggruppamento, con assunzione del servizio in capo al/ai rimanenti componenti dello stesso, previa verifica che tale operazione non sia stata effettuata per eludere la disciplina di gara e che l'esecutore sia singolarmente in possesso dei requisiti indicati nella lex specialis per l'esecuzione della prestazione . 11.- Questa Sezione ritiene che l’interpretazione delle citate disposizioni fornita dall’Adunanza Plenaria e dalla AVCP debba essere seguita anche perché tiene conto delle frequenti modificazioni soggettive che si verificano nel mondo delle imprese e dell’interesse che è anche delle amministrazioni di non escludere dalle procedure solo a causa dell’intervenuto recesso di una partecipante RTI che potrebbero essere aggiudicatari di una gara ed in grado di eseguire comunque l'appalto. 12.- Peraltro l’indicata soluzione, come ha affermato l’Adunanza Plenaria non determina una violazione della par condicio dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti . 13.- Secondo la società Saste, tuttavia, anche a volere ammettere un possibile recesso di una componente di un RTI in corso di gara, comunque, nella fattispecie, il recesso della società Hafner Service avrebbe dovuto determinare l’esclusione del RTI Coopservice poiché tale recesso risultava volto a sanare ex post una situazione che avrebbe condotto all’esclusione dalla procedura del RTI Coopservice a causa del venir meno dei requisiti, sia generali che tecnici, che dovevano essere posseduti per la partecipazione alla gara. Infatti la società Hafner Service non era in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara già prima della aggiudicazione provvisoria ed ovviamente dell’aggiudicazione definitiva , avendo, sin dal 17 dicembre 2012, ceduto il ramo di azienda riguardante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento rifiuti ad altra società la Mistral FVG S.r.l. e sin dal 20 dicembre 2012 chiesto al Tribunale di Bolzano di essere ammessa al concordato preventivo. Secondo la società Saste, il RTI Coopservice doveva, quindi, essere escluso dalla gara in virtù del consolidato principio secondo il quale i requisiti di partecipazione devono sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e permanere fino alla stipula del contratto. 14.- In proposito si deve però osservare che l’Adunanza Plenaria, come si è già ricordato, ha ritenuto che i requisiti di ammissione, nell’ipotesi di recesso di una partecipante ad un RTI, devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al RTI compreso quella che recede al momento della presentazione dell’offerta, pena la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Mentre, evidentemente, non ha più rilievo, per l’Amministrazione e non viola il principio della par condicio , la sorte dell’impresa che al momento della domanda di partecipazione era in possesso dei requisiti di partecipazione e che ha poi esercitato il recesso nel corso della procedura anche eventualmente per aver perso i requisiti di partecipazione , per ragioni legate all’evoluzione delle attività imprenditoriali che prescindono dalla singola gara, come ad esempio nel caso di cessione del ramo di azienda. 14.1.- Fermo restando che i requisiti morali e tecnici devono essere posseduti fino alla stipula del contratto dall’impresa o delle imprese del RTI che, avendone la capacità, hanno assunto l’onere di eseguire il contratto nella sua interezza secondo le modalità contenute nell’offerta. Nel rispetto del principio secondo il quale i requisiti di partecipazione devono sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e permanere fino alla stipula del contratto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 101 del 14 gennaio 2014 . 15.- Applicando tali principi al caso di specie anche l’indicata censura sollevata della società Saste deve ritenersi infondata. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, quando il RTI formato da Coopservice mandataria e Hafner Service mandante ha presentato l’offerta per la partecipazione alla gara non sussisteva una causa di possibile esclusione della mandante Hafner Service che solo successivamente, in data 17 dicembre 2012, ha ceduto il ramo di azienda riguardante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento rifiuti ad altra società la Mistral FVG S.r.l. e poi il 20 dicembre 2012 ha chiesto al Tribunale di Bolzano di essere ammessa al concordato preventivo. Peraltro la società Saste non ha sostenuto che la Hafner Service al momento della presentazione dell’offerta non fosse in possesso di tutti i requisiti di carattere morale e tecnico per partecipare alla procedura ed eseguire l’appalto. 16.- La società Saste ha anche sostenuto che l’offerta del RTI aggiudicatario è stata valutata ed ha ricevuto un punteggio dalla Commissione di gara presupponendo una determinata metodologia del servizio che prevedeva una gestione integrata delle attività ed ha aggiunto che con il recesso di una delle due imprese del RTI non è possibile affermare che la valutazione di quel servizio sarebbe stata la medesima ottenuta in sede di gara. 16.- Sul punto si deve però replicare che l’offerta presentata da un RTI deve considerarsi unitaria e ciò vale a maggior ragione se il servizio è stato proposto in modo integrato. Ed unitaria è stata evidentemente la valutazione dell’offerta fatta dalla Stazione appaltante. In ogni caso, come si è detto, la società Coopservice, avendone la capacità, si è impegnata a svolgere il servizio esattamente nelle modalità contenute nell’offerta. 17.- Alla luce di tutte le esposte considerazioni l’appellata sentenza del T.A.R. per il Veneto non può essere condivisa e deve essere quindi riformata. 18.- La società Saste ha anche riproposto in appello gli altri motivi del ricorso di primo grado sui quali il T.A.R. non si è pronunciato avendo ritenuto assorbente il rilevato profilo di illegittimità dell’aggiudicazione a Coopservice della gara in questione. 18.1.- Con un primo motivo Saste ha sostenuto che Coopservice doveva essere esclusa per aver presentato l’offerta tecnica in modalità diverse da quelle consentite. Infatti la Stazione appaltante aveva previsto, alla pagina 8 della lettera di invito, per la Busta B Documentazione tecnica”, la compilazione per un massimo di 70 pagine solo fronte, font Arial, dimensione 12, interlinea singolo, ivi inclusi gli allegati brochure o depliant illustrativi , ed aveva poi precisato, con apposito chiarimento, che le pagine complessive dovevano essere massimo 70 ma che si poteva stampare in fronte retro per un totale d 140 pagine , mentre il RTI Coopservice ha prodotto una relazione tecnica di 139 pagine, peraltro non in formato Arial, e ulteriori schede tecniche per un totale di 214 pagine, in violazione del principio della par condicio fra i concorrenti. La società Saste ha citato, a conforto della fondatezza della sua censura, una recente sentenza del T.A.R. per il Lazio Sez. II bis n. 10568 del 9 dicembre 2013 nella quale si è affermato il principio secondo cui il mancato rispetto del limite di pagine della relazione tecnica posto dalla stazione appaltante, determinando un indebito vantaggio per la concorrente, deve essere sanzionato con l’esclusione dalla gara. 18.2 – La censura deve ritenersi tuttavia infondata. Infatti la presentazione della relazione e di schede tecniche in un numero di pagine eccedenti il limite posto nella lettera di invito non era, nella fattispecie, sanzionata con l’esclusione dalla gara dell’impresa che eventualmente avesse ecceduto. Peraltro la sentenza del T.A.R. per il Lazio citata dalla società Saste è stata di recente riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione V, n. 5123 del 14 ottobre 2014. In tale decisione il Consiglio di Stato ha, fra l’altro, affermato che in assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando che preveda espressamente l’esclusione ed a prescindere dalla legittimità di una tale clausola , la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l’offerente, il quale ha però tutto l’interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate, ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto. Infatti, può essere un pregio della relazione tecnica proprio la manifestata dote di sintesi, che evidenzi con immediatezza se del caso rinviando ad allegati i suoi punti caratterizzanti tale pregio può comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo e cioè sia in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine al buon andamento dei lavori dell’organo amministrativo. La Sezione V ha poi aggiunto, nella citata decisione, che rientra quindi nell’ambito dei poteri tecnico-discrezionali della commissione verificare se lo scritto vada considerato prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti e dunque meritevole di conseguire un basso punteggio , ovvero valutare se la lunghezza dell’esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione. 19.- Con il secondo motivo la società Saste ha sostenuto che, come si evince dal verbale n. 8 della Commissione giudicatrice, Coopservice non ha fornito l’attestazione del produttore dei sacchi circa l’aderenza dei contenitori a quanto previsto dalla normativa UNI 7315 1989 2000, richiesta dall’art. 5 del Capitolato speciale, lettera H paragrafo VI, con riferimento ai Contenitori rigidi per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 19.1.- Anche tale censura non è fondata tenuto conto che, a prescindere dalla circostanza che la mancata annotazione di tale attestazione nei verbali di gara non ne prova l’effettiva mancata esibizione in sede di gara, anche la mancata allegazione del documento attestante la conformità dei sacchi proposti dalla Coopservice alla normativa UNI 7315 1989 2000 non era sanzionata con l’esclusione dalla gara dell’impresa. Peraltro la conformità dei sacchi alla normativa UNI 7315 1989 2000 risultava facilmente accertabile anche in una fase successiva della procedura mentre la società Saste non ha provato che, in concreto, i sacchi proposti da Coopservice non hanno il requisito richiesto. 20.- La società Saste ha, infine, sostenuto che dall’esame del verbale n. 8 della Commissione giudicatrice emergono palesi errori in danno della società riguardanti l’asserita carenza della documentazione di conformità alla norma BS7320, per il rapporto di prova per le taniche da 5, 10 e 20 lt. che non risultava scaduto e per il fusto da 60 litri che risultava pertinente , con la conseguente illogica assegnazione del punteggio, per tale voce di 3,60/6. Anche tale censura è infondata tenuto conto che, anche a voler ammettere la presenza di alcuni errori nelle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, gli errori indicati non appaiono rilevanti e comunque tali da incidere in modo decisivo sulle valutazioni complessive espresse dalla Commissione giudicatrice sull’offerta presentata, come si evince proprio dalla lettura del verbale n. 8, in data 12 aprile 2013 pagg. 13 e 14 . Peraltro, anche qualora la società Saste avesse ottenuto, per la voce dell’offerta in questione, il punteggio massimo di 6/6 invece di quello assegnato di 3,60/6 egualmente non sarebbe risultata prima in graduatoria e quindi aggiudicataria della gara in questione. Infatti all’offerta tecnica della società Saste era stato assegnato il complessivo punteggio di 28,40/40 poi riparametrato in 33,93/40 , mentre a Coopservice era stato assegnato il complessivo punteggio di 32,42/40 poi riparametrato in 39,93/40 . 21.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello proposto dalla società Coopservice deve essere accolto e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 1253 del 13 novembre 2013, deve essere respinto il ricorso di primo grado. 22.- Considerate anche le oscillazioni giurisprudenziali evidenziate sulla questione principale esaminata, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 1253 del 13 novembre 2013, respinge il ricorso di primo grado. Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.