Allegato mancante, promozione rifiutata

Non sempre, infatti, è invocabile il principio generale per cui la P.A. non può richiedere al dipendente la produzione di documenti di cui abbia già il possesso. Perché, se i documenti non si trovano, l'interessato deve collaborare consegnandone copia.

Il caso. Accade in Campania, dove il personale proveniente dallo Stato, dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti inquadrato nel ruolo della Giunta Regionale, che fosse in possesso, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 27/1984, del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, e con almeno 3 anni di servizio complessivo prestato in detto livello, ovvero fosse in possesso del titolo di studio previsto per il livello in godimento, ma anche di atti di conferimento posti in essere dai responsabili degli Uffici relativi a mansioni proprie del livello superiore a quello d’appartenenza svolte per tre anni, avrebbe potuto essere inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello di inquadramento, dietro domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e previo superamento di un accertamento qualitativo. Nella graduatoria formata dalla Regione in applicazione dell' art. 2 di detta L.R. la ricorrente ed appellante venne stata inclusa tra il personale non ammesso a causa del mancato possesso dei requisiti richiesti dalla legge, per non avere prodotto la documentazione, pur richiestale dall’Amministrazione, comprovante la titolarità dei requisiti in questione titolo di studio e attestazione delle mansioni superiori asseritamente svolte . L'esclusione, tuttavia, venne impugnata davanti al Tar deducendo la violazione degli artt. 28, 97 e 98 Cost., la violazione della L.R. n. 7/1992 e l’eccesso di potere. Ciò in quanto, a giudizio dell'interessata, ci si troverebbe di fronte ad un tipico caso di Pubblica Amministrazione che adotta un atto di esclusione per l’assenza di documenti che la stessa ha invece già a propria disposizione. Sicché non vi sarebbe stato alcun obbligo per l’interessata di produrli. Ma il Giudice ha accolto la tesi difensiva della Regione, in quanto la ricorrente non aveva mai fornito alcun principio di prova a sostegno dell’ipotesi che la documentazione di cui si tratta fosse stata prodotta a corredo della sua domanda di inquadramento ex art. 2 L.R. n. 7/1992 del settembre 1992, nel cui testo mancava, del resto, qualsiasi riferimento ad una qualsivoglia produzione documentale contestuale o pregressa. Analogamente, una precedente istanza di inquadramento recava solo un riferimento del tutto indeterminato ad una allegata documentazione” e, oltretutto, poiché l’istanza si richiamava unicamente alle mansioni svolte dalla richiedente, nessun elemento potrebbe autorizzare a supporre che in tale occasione fosse stata prodotta una copia del suo titolo di studio. In sostanza, l’inerzia dell’interessata nel riscontrare i solleciti rivoltile dalla Regione risultava priva di giustificazione, che del resto non era stata nemmeno rappresentata a tempo debito. La Regione avrebbe potuto procurarsi la documentazione mancante per altra via? Peraltro, non erano stati forniti neppure elementi idonei a dimostrare che la Regione potesse procurarsi per altra via la documentazione mancante, sol che si tenga conto che la ricorrente non aveva specificato, al tempo, nemmeno la natura del proprio titolo di studio. In sostanza, non esistendo alcuna certezza che i documenti in questione effettivamente esistessero, era – ed è rimasto – indimostrato l’assunto di base che la Regione ne avesse la disponibilità. In definitiva, dinanzi all’ingiustificata inerzia dell’interessata, non essendo stata posta nella condizione di verificare la titolarità dei requisiti in discussione, la Regione non poteva che disporre l’esclusione dalla graduatoria che, successivamente, è stata impugnata.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 ottobre – 17 novembre 2014, n. 5624 Presidente Pajno – Estensore Gaviano Fatto e diritto La sig.ra A. M. R., dipendente della Regione Campania inquadrata nel VI livello funzionale con decorrenza dal 1°.2.1981 e proveniente dall’INADEL, dove aveva prestato servizio fino al 1°.6.1980 per essere indi comandata alla Regione, impugnava la propria esclusione dalla graduatoria formata ex art. 2 della L.R. n. 7 del 22 luglio 1992 ai fini dell’accesso alla qualifica superiore, dalla quale era stata esclusa per non aver prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso articolo di legge titolo di studio e attestazione delle mansioni superiori svolte . A sostegno dell’impugnativa la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 28, 97 e 98 della Costituzione, la violazione della L.R. n. 7/1992 e l’eccesso di potere. La Regione Campania resisteva al ricorso opponendone l’infondatezza e chiedendone il conseguente rigetto. All’esito il Tribunale adìto, con la sentenza n. 7797/2003 in epigrafe, respingeva il ricorso, reputatolo infondato. Da qui l’appello dinanzi a questa Sezione della soccombente, che insisteva sulle proprie doglianze ed argomentazioni e, quindi, sulla illegittimità della propria esclusione, chiedendo, in riforma della sentenza del primo Giudice, l’accoglimento del ricorso introduttivo. La Regione resisteva alle contestazioni avversarie anche in questo secondo grado di giudizio. Nelle more processuali, con decreto n. 2260 del 2012 l’appello veniva dichiarato perento. Tale declaratoria veniva tuttavia di lì a poco revocata, dinanzi alla dichiarazione di parte del persistente interesse alla trattazione della causa, con il successivo decreto n. 3022 del 2012, con il quale veniva disposta la reiscrizione dell’affare sul ruolo di merito. Con successiva memoria la Regione avversava le deduzioni dell’interessata, deducendone l’infondatezza, e concludeva per la reiezione dell’appello. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. L’appello è infondato. Ai fini di causa vengono in rilievo le previsioni dell’art. 2 della L.R. n. 7 del 1992. Questo disponeva che il personale proveniente dallo Stato, dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti inquadrato nel ruolo della Giunta Regionale, che fosse in possesso, alla data di entrata in vigore della L.R. 23.5.1984, n. 27, del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, e con almeno tre anni di servizio complessivo prestato in detto livello, ovvero fosse in possesso del titolo di studio previsto per il livello in godimento, ma anche di atti di conferimento posti in essere dai responsabili degli Uffici relativi a mansioni proprie del livello superiore a quello d’appartenenza svolte per tre anni, avrebbe potuto essere inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello di inquadramento, dietro domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e previo superamento di un accertamento qualitativo. Nella graduatoria formata dalla Regione in applicazione del detto art. 2 L.R. cit. la ricorrente è stata inclusa tra il personale non ammesso a causa del mancato possesso dei requisiti richiesti dalla legge, per non avere essa prodotto la documentazione, pur richiestale dall’Amministrazione, comprovante la titolarità dei requisiti in questione titolo di studio e attestazione delle mansioni superiori asseritamente svolte . La doglianza di fondo mossa dalla sig.ra A. avverso il provvedimento impugnato è che ci si troverebbe di fronte ad un tipico caso di Pubblica Amministrazione che adotta un atto di esclusione per l’assenza di documenti che la stessa ha invece già a propria disposizione. Sicché non vi sarebbe stato alcun obbligo per l’interessata di produrli. L’infondatezza di tale impostazione traspare, però, con sufficiente evidenza sin dalla mera ricapitolazione degli eventi effettuata dal primo Giudice. La ricorrente, pur presentando la domanda nel termine suddetto, non allegava ad essa la documentazione richiesta, costituita dal titolo di studio e dagli atti di conferimento delle mansioni superiori svolte per almeno tre anni. La Commissione provvedeva a richiedere alla ricorrente con nota n. 23845 del 4.7.1995 detti documenti, specificando di non averli rinvenuti nel fascicolo personale. A tale nota l’interessata dava riscontro in data 25.7.1995, assicurando di rimettere la documentazione. Stante l’ulteriore inadempimento da parte della ricorrente, la Commissione, con nota del 20.9.1995, n. 31054, inviata con raccomandata n. 6239 del 21.9.1995, sollecitava, a pena di esclusione, l’invio dei documenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della nota stesa. Ciò nonostante, la ricorrente, pur essendo stata sollecitata dalla Commissione, per ben due volte, ometteva di inviare quanto richiesto, per cui veniva esclusa dalla graduatoria di merito.” Alla luce di quanto esposto emerge, dunque, che l’interessata - è stata sollecitamente resa edotta del fatto che agli atti del suo fascicolo personale non era stata rinvenuta la documentazione riguardante i requisiti da dimostrare - è stata invitata dalla Regione per ben due volte a fornire la documentazione stessa, nel secondo caso con espressa avvertenza della natura perentoria del termine assegnatole per la bisogna. La dipendente è stata quindi ampiamente posta nelle condizioni di poter produrre gli atti necessari per l’accesso da parte sua ai benefici di cui alla L.R. n. 7/1992, e tuttavia è rimasta al riguardo del tutto inerte. Da qui la corretta conclusione del Tribunale che in un caso così connotato non fosse invocabile il principio generale per cui la P. A non può richiedere al dipendente la produzione di documenti di cui abbia già il possesso, onde l’interessata legittimamente era stata esclusa dalla graduatoria. A conferma della legittimità del provvedimento impugnato vale soggiungere, anche alla luce delle controdeduzioni della difesa regionale - che la ricorrente non ha mai fornito alcun principio di prova a sostegno dell’ipotesi che la documentazione di cui si tratta fosse stata prodotta a corredo della sua domanda di inquadramento ex art. 2 L.R. n. 7/1992 del settembre 1992, nel cui testo mancava, del resto, qualsiasi riferimento ad una qualsivoglia produzione documentale contestuale o pregressa - che osservazione simile va estesa alla sua precedente istanza di inquadramento superiore del 23 febbraio 1987 questa recava solo un riferimento del tutto indeterminato ad una allegatadocumentazione” e, oltretutto, poiché l’istanza si richiamava unicamente alle mansioni svolte dalla richiedente, nessun elemento potrebbe autorizzare a supporre che in tale occasione fosse stata prodotta una copia del suo titolo di studio - che l’inerzia dell’interessata nel riscontrare i solleciti rivoltile dalla Regione risultava priva di giustificazione, che del resto non era stata nemmeno rappresentata a tempo debito - che non sono stati forniti neppure elementi idonei a dimostrare che la Regione potesse procurarsi per altra via la documentazione mancante ai fini di cui si tratta, sol che si tenga conto che la ricorrente non aveva specificato, al tempo, nemmeno la natura del proprio titolo di studio - che, a monte, non esistendo alcuna certezza che i documenti in questione effettivamente esistessero, era – e rimane – indimostrato l’assunto di base della sunnominata che la Regione ne avesse la disponibilità - che l’Amministrazione, in definitiva, dinanzi all’ingiustificata inerzia dell’interessata, non essendo stata posta nella condizione di verificare la titolarità dei requisiti in discussione non poteva che disporre l’esclusione impugnata. In conclusione, il presente appello deve essere respinto in quanto infondato. Nella peculiare vicenda si rinvengono, tuttavia, ragioni tali da giustificare una equitativa compensazione delle spese processuali del presente grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.