Concorsi pubblici e valutazione titoli da parte della Commissione

Una scuola post laurea di specializzazione deve inevitabilmente comportare un titolo valido nella procedura concorsuale. Soprattutto quando il bando di concorso prevede espressamente la possibilità, qualora i candidati siano in possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione al concorso, di attribuire agli stessi un autonomo punteggio.

Il fatto. Tutto da rifare, quindi, per il Comune la cui commissione di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico aveva ritenuto di non prendere in considerazione il diploma di specializzazione in Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre”, con decisione peraltro avallata dal Giudice di primo grado . Ciò in quanto pur costituendo il diploma di specializzazione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 162/1982, vero e proprio titolo di studio, in applicazione dell’art. 18 del regolamento sulle assunzioni, quello posseduto dal concorrente non avrebbe potuto essere valutato, perché il bando indicava oggetto di valutazione solo i titoli di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso”. E non essendo specificato, all’interno del bando di concorso, il significato da attribuirsi alla locuzione livello pari o superiore”, correttamente la Commissione avrebbe optato per una interpretazione più restrittiva, volta a non assegnare punteggio al titolo posseduto in quanto ritenuto non assorbente” rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla procedura. Sennonché, a fronte di tali titoli, la Commissione aveva attribuito il punteggio relativo alla sola laurea, senza motivare in alcun modo la decisione di non attribuire un ulteriore punteggio al diploma di specializzazione. Da considerare il titolo di specializzazione. Ma la Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza 5626 depositata il 17 novembre, ha ritenuto, invece, che tale titolo avrebbe dovuto essere considerato rilevando peraltro che dalla lettura dei verbali di gara non è dato sapere se la Commissione abbia ritenuto e per quali ragioni di non ricomprendere tale titolo tra quelli ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione al concorso” o, addirittura, se non lo abbia neppure tenuto in considerazione. Ed è di tutta evidenza come, in ogni caso, la decisione assunta dalla Commissione risulti illegittima nel primo caso essendo palese il difetto di motivazione in ordine alla scelta di non attribuire specifico punteggio al diploma, nel secondo ravvisandosi un macroscopico difetto di istruttoria. Di tali profili di illegittimità, specificamente dedotti nel ricorso di primo grado, il Tar non ha tenuto conto, argomentando la propria decisione sull’assunto per cui il diploma di specializzazione non sarebbe stato valutato in quanto non assorbente” rispetto a quello necessario ai fini della partecipazione. Predeterminazione dei criteri. A tale proposito, il Collegio ha osservato, sotto il profilo sostanziale, che anche laddove la Commissione avesse in effetti implicitamente inteso considerare il titolo in questione non valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, in quanto non assorbente”, essa avrebbe comunque dovuto formalizzare detto criterio prima dell’attivazione della procedura selettiva e non certo successivamente, quando ormai erano noti i curricula dei singoli candidati. La predeterminazione dei criteri, infatti, costituisce un principio generale posto a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, consentendo agli esaminati di verificare ex post la correttezza dell’ iter logico seguito dalla Commissione per pervenire all’attribuzione dei punteggi cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747 . Pertanto, non essendo stato validamente formalizzato un criterio di tale genere, illegittimamente la Commissione ha attribuito il punteggio relativo alla sola laurea, senza motivare in alcun modo la decisione di non attribuire un punteggio aggiuntivo al diploma di specializzazione. Peraltro, ha sottolineato ancora la Sezione, un titolo che implica un maggior livello di approfondimento” delle materie affrontate nel percorso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria, non può non essere considerato utile ai fini dell’attribuzione di un punteggio ulteriore, secondo una valutazione che deve necessariamente parametrarsi, in ossequio ai principi di logicità e proporzionalità, all’elevato livello di specializzazione dello stesso.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1 luglio – 17 novembre 2014, n. 5626 Presidente Torsello – Estensore Bianchi Fatto Il Comune di Manfredonia indiceva, con delibera giuntale n. 637 del 2002, un concorso per titoli ed esami volto alla copertura di un posto di Capo Servizio Ingegnere o Architetto. Con Determina n. 95 del dicembre 2010, a conclusione della procedura, veniva approvata la graduatoria finale, che vedeva classificarsi al primo posto il Signor Marco Ferrara, al secondo l’Arch. Antonio Manzella ed al terzo l’Ing. Antonietta Amoruso, la quale si distanziava dal secondo per 0,078 punti. L’Ing. Amoruso impugnava, quindi, gli atti della selezione davanti al Tar Puglia sostenendo che il proprio titolo di specializzazione in Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terreste” conseguito presso l’Università di Napoli, erroneamente non sarebbe stato valutato nell’ambito dei titoli di studio, cui potevano attribuirsi nel complesso fino ad un massimo di 5 punti. Con riguardo alla valutazione dei titoli di servizio, poi, sosteneva che al secondo classificato sarebbero stati illegittimamente attribuiti 0,425 punti per il periodo di lavoro da quest’ultimo precedentemente svolto. La Commissione, infatti, avrebbe erroneamente considerato, ai fini della predetta valutazione, anche un periodo in cui l’Arch. Manzella aveva lavorato in assenza di contratto a tempo determinato o indeterminato. Peraltro, a seguito dello scorrimento della graduatoria, i primi due classificati venivano assunti sicché, con atto di motivi aggiunti, la ricorrente gravava tutti gli atti successivi, ivi compreso quello recante il predetto scorrimento di graduatoria. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Manfredonia, sia i primi due classificati, i quali si opponevano all’accoglimento del gravame. Con sentenza 14 giugno 2013 n. 976, il Tar adito respingeva il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, sulla scorta delle seguenti considerazioni - pur costituendo il diploma di specializzazione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 162/1982, vero e proprio titolo di studio, in applicazione dell’art. 18 del regolamento sulle assunzioni, quello posseduto dall’Ing. Amoruso non avrebbe potuto essere valutato. Ciò in quanto avrebbero potuto essere valutati solo i titoli di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso”. Non essendo specificato, all’interno del bando di concorso, il significato da attribuirsi alla locuzione livello pari o superiore ”, correttamente la Commissione avrebbe optato per una interpretazione più restrittiva, volta a non assegnare punteggio al titolo posseduto dalla ricorrente in quanto ritenuto non assorbente ” rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla procedura - sarebbe risultata smentita documentalmente la circostanza per cui, tra i periodi lavorativi computati dalla Commissione ai fini del calcolo del punteggio da attribuire ai titoli di servizio, sarebbero stati ricompresi anche anni in cui l’Arch. Manzella avrebbe prestato la propria attività in assenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Avverso tale decisione l’Ing. Amoruso ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone la riforma. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Manfredonia ed il controinteressato Arch. Manzella, insistendo per la reiezione del gravame. All’udienza del 1° luglio 2014, fissata per la discussione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Con i primi sei motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale unicità logica, l’Ing. Amoruso deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto corretta la scelta della Commissione di non attribuire alcun punteggio al diploma di specializzazione dalla stessa posseduto. Assume, al riguardo, che il primo giudice avrebbe omesso di rilevare che detta scelta non era supportata da alcuna motivazione né, tantomeno, da alcun criterio di specificazione delle previsioni del bando, individuato prima della valutazione dei titoli dei singoli candidati. 2 . La censura è fondata e merita accoglimento. 3. Ed invero, il bando di concorso prevede espressamente la possibilità, qualora i candidati siano in possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione al concorso, di attribuire agli stessi un autonomo punteggio. L’odierna appellante ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione al concorso, il possesso del titolo di Ingegnere laurea che le permetteva la partecipazione al concorso e del diploma di specializzazione in Infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre”. Sennonché, a fronte di tali titoli, la Commissione ha attribuito il punteggio relativo alla sola laurea, senza motivare in alcun modo la decisione di non attribuire un ulteriore punteggio al diploma di specializzazione. Invero, non essendo neppure indicata nei verbali di gara e nei provvedimenti conseguenti la presenza del diploma, non è dato sapere se la Commissione abbia ritenuto e per quali ragioni di non ricomprendere tale titolo tra quelli ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione al concorso” o, addirittura, se non lo abbia neppure tenuto in considerazione. Ed è di tutta evidenza come, in ogni caso, la decisione assunta dalla Commissione risulti illegittima nel primo caso essendo palese il difetto di motivazione in ordine alla scelta di non attribuire specifico punteggio al diploma, nel secondo ravvisandosi un macroscopico difetto di istruttoria. Di tali profili di illegittimità, specificamente dedotti nel ricorso di primo grado, il Tar non ha tenuto conto, argomentando la propria decisione sull’assunto per cui il diploma di specializzazione non sarebbe stato valutato in quanto non assorbente ” rispetto a quello necessario ai fini della partecipazione. Non essendo però specificato in alcun modo negli atti di gara e tanto meno nei verbali della Commissione il motivo della mancata attribuzione del punteggio, le considerazioni svolte dal primo giudice si risolvono, a tutti gli effetti, in un’autonoma quanto indebita ricostruzione effettuata ex post dell’iter logico ipoteticamente seguito dalla Commissione. A ciò aggiungasi, sotto il profilo sostanziale, che anche laddove la Commissione avesse in effetti implicitamente inteso considerare il titolo in questione non valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, in quanto non assorbente ”, essa avrebbe comunque dovuto formalizzare detto criterio prima dell’attivazione della procedura selettiva e non certo successivamente, quando ormai erano noti i curricula dei singoli candidati. La predeterminazione dei criteri, infatti, costituisce un principio generale posto a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, consentendo agli esaminati di verificare ex post la correttezza dell’iter logico seguito dalla Commissione per pervenire all’attribuzione dei punteggi cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747 . Pertanto, non essendo stato validamente formalizzato un criterio di tale genere, illegittimamente la Commissione ha attribuito il punteggio relativo alla sola laurea, senza motivare in alcun modo la decisione di non attribuire un punteggio aggiuntivo al diploma di specializzazione. 4 . Fermo quanto sopra, va inoltre rilevato come il diploma di specializzazione presentato dall’Ing. Amoruso costituendo, per usare le parole dello stesso Tar, un titolo che implica un maggior livello di approfondimento ” delle materie affrontate nel percorso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria, non può non essere considerato utile ai fini dell’attribuzione di un punteggio ulteriore, secondo una valutazione che deve necessariamente parametrarsi, in ossequio ai principi di logicità e proporzionalità, all’elevato livello di specializzazione dello stesso. 5. Con il settimo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza, laddove non ha accolto la censura con cui si rilevava l’errata attribuzione, all’Arch. Manzella, di un punteggio pari a 0,425 per un periodo di lavoro dichiarato nella domanda di partecipazione come di semplice collaborazione. 6. La censura non può essere accolta. 7. Ed invero, la circostanza per cui l’indicazione dei periodi lavorativi ricompresi fra il 2000 ed il 2002 come semplice collaborazione costituisse, in realtà, un mero errore compilativo da parte del candidato risulta pacifica in atti, atteso che detti periodi sono viceversa supportati da regolari contratti. Sotto il profilo sostanziale,quindi, l’attribuzione del punteggio per il predetto periodo di impiego erroneamente indicato, ripetesi, come di semplice collaborazione, ma invero supportato da contratto deve ritenersi corretta, rispondendo effettivamente ai fatti così come noti al Comune resistente in ragione della documentazione in suo possesso. Non può, pertanto, affermarsi l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione comunale di Manfredonia per avere autonomamente computato il periodo lavorativo di cui trattasi, essendo quest’ultima a conoscenza quale datore di lavoro dell’Arch. Manzella, della reale natura del relativo rapporto. 3. Conclusivamente l’appello va accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 4. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli atti tramite questo impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.