La “concessione” della cittadinanza, lo dice il termine stesso, non è atto dovuto

Nemmeno quando la cittadina somala è in Italia da 40 anni. Soprattutto quando l'attività svolta di call-center e di money trasfer pongono un velo di dubbio sulla persona e sul suo effettivo inserimento nella società.

E’ stato così deciso nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 5572 del 12 novembre 2014. La discrezionalità amministrativa nel concedere la cittadinanza. La giurisprudenza amministrativa ha ormai unanimamente riconosciuta l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, nella valutazione della concessione o meno della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi del citato art. 9 comma 1, lett. f , della legge n. 91/1992. I requisiti della concessione. Di conseguenza, nel caso specifico, è legittimo il diniego in relazione al fatto che devono essere prese in considerazione la comparazione con l’interesse pubblico, le oggettive finalità e le implicazioni d’ordine politico-amministrativo sottese alla concessione e volte comunque al conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica che consente l’inserimento a pieno titolo nel nostro ordinamento e nella società di persone che devono essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere per l’appunto tale concessione” pendenze e precedenti penali attività svolta e reddito con l’osservanza dei doveri fiscali legami familiari e integrazione sociale, assenza di minacce alla sicurezza nazionale e quindi essere titolare dei diritti e dei doveri connessi alla cittadinanza. Del resto, sul piano più generale, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare che la sicurezza dello Stato costituisce interesse sostanziale, insopprimibile della collettività, con potere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca l’esistenza stessa dello Stato” n. 86/1977 . Nel caso specifico, il T.A.R. aveva peraltro ritenuto di acquisire, con le cautele del caso trattandosi di corrispondenza riservata”, la documentazione istruttoria che aveva supportato il provvedimento impugnato, convenendo con l’inaffidabilità dell’interessato, per l'attività dalla medesima svolte e a nulla peraltro rilevava la successiva archiviazione della denuncia della Guardia di Finanza per il reato ex art. 648 c.p. Ciò in quanto il fatto era stato considerato ad abundantiam .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23 ottobre – 12 novembre 2014, n. 5572 Presidente Cirillo – Estensore Stelo Fatto e diritto 1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma – Sezione Seconda Quater, con sentenza n. 7884 del 10 luglio 2012 depositata il 19 settembre 2012, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla signora Habida Omar Matan Ghedi, cittadina somala, avverso il decreto n. K10/12486/R del 14 giugno 2010 con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f , della legge n. 91/1992. Il T.A.R., a seguito dell’acquisizione di chiarimenti e documenti da parte del Ministero e in particolare della nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione in data 21 giugno, ha ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale, basato su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica tali da” gestione di call center con trasferimento di valuta per la Somalia ad opera di due società finanziarie e inoltre denuncia della Guardia di Finanza perché destinataria di più documenti falsi e quindi su una valutazione discrezionale di fatti accertati in sede istruttoria immune da travisamento dei fatti ed illogicità e quindi adeguatamente motivata. 2. L’interessata, con atto notificato il 24 gennaio 2013 e depositato l’8 febbraio 2013, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, e ha dedotto l’erronea valutazione degli elementi evidenziati dal Ministero e ripresi dal T.A.R., ma non supportati da alcun elemento probatorio nonché l’omessa disamina delle argomentazioni prodotte a suo favore, posto che la predetta denuncia, per il reato ex art. 648 c.p.a. ricettazione non attinente alla sicurezza dello Stato, è stata archiviata dal G.I.P. di Roma in data 9 marzo 2004 ribadisce l’estraneità all’attività di trasferimento di valuta e l’incompletezza della istruttoria e della motivazione riguardo ad altre circostanze quali l’assenza di precedenti penali, la ultraquarantennale permanenza in Italia, il possesso di reddito adeguato. 3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con mero atto formale dell’Avvocatura generale depositato il 18 febbraio 2013. 4. La Sezione, con ordinanza n. 649 del 22 febbraio 2013, ha respinto l’istanza cautelare, non venendo comunque meno il permesso di soggiorno e non essendo stato argomentato il danno grave e irreparabile. 5. La causa, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione. 6.1. L’appello è infondato, concordandosi con le puntuali ed esaurienti argomentazioni già svolte dal T.A.R 6.2. Si premette che la giurisprudenza amministrativa ha ormai unanimamente riconosciuta l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, nella valutazione della concessione o meno della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi del citato art. 9. Vengono invero in considerazione la comparazione con l’interesse pubblico, le oggettive finalità e le implicazioni d’ordine politico-amministrativo sottese alla concessione e volte comunque al conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica che consente l’inserimento a pieno titolo nel nostro ordinamento e nella società di persone che devono essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere per l’appunto tale concessione” pendenze e precedenti penali attività svolta e reddito con l’osservanza dei doveri fiscali legami familiari e integrazione sociale, assenza di minacce alla sicurezza nazionale e quindi essere titolare dei diritti e dei doveri connessi alla cittadinanza, dovendo comunque l’eventuale diniego essere assistito da idonea motivazione cfr., fra le altre, Cons. Stato – Sezione I nn. 3145 e 2254/98 Ad. Gen. n. 9/99 IV n. 1474/99 III n. 4159/2011, nn. 1378 e 4528/2013, n. 1154/2014 . È bene rammentare che, sul piano più generale, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la sicurezza dello Stato costituisce interesse sostanziale, insopprimibile della collettività, con potere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca l’esistenza stessa dello Stato” n. 86/1977 . 6.3. Nella fattispecie il T.A.R. ha ritenuto di acquisire, con le cautele del caso trattandosi di corrispondenza riservata”, la documentazione istruttoria che ha supportato il provvedimento impugnato e ha quindi convenuto con l’inaffidabilità dell’interessato, come evidenziatasi dalle attività informative” che hanno evidenziato in particolare la gestione di call-center e la connessa attività finanziaria con trasferimento di valuta all’estero, con conseguente apprezzamento dell’Amministrazione non sindacabile perché immune da travisamento dei fatti e da illogicità. Non rileva quindi la successiva archiviazione della denuncia della Guardia di Finanza per il reato ex art. 648 c.p., che, nella nota ministeriale, veniva citata per così dire in aggiunta”, posta invece la rilevanza dell’altro citato elemento di giudizio sul quale si è soffermato il T.A.R Né l’appellante adduce elementi in contrasto con la predetta nota ministeriale, limitandosi ad affermare apoditticamente la propria estraneità dall’attività finanziaria contestata e l’insussistenza del pericolo per la sicurezza nazionale con affermazioni tautologiche e ininfluenti ai fini suddetti. 7. Ne consegue che l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, fatti alvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione su un’eventuale ulteriore aggiornata istanza. La particolarità del caso e il tempo trascorso inducono a disporre la compensazione delle spese del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.