È legittima la bocciatura all’esame di avvocato se i compiti sono privi di segni correttivi?

A questo dubbio amletico, emettendo ordinanze su una serie di cause analoghe, il Tar Catania sez. IV ha dato risposte contrastanti, spesso anche nella medesima composizione collegiale in un caso ha ritenuto che le sole sottolineature non fossero atte a far comprendere l’iter logico della commissione esaminatrice, mentre in un altro il solo voto apposto su compiti privi di correzioni era sufficiente a giustificare l’esclusione delle prove orali.

In questi giorni si stanno svolgendo le prove orali degli esami di avvocato ed il prossimo 16 dicembre inizierà la sessione d’esame del 2014 è noto che tutto è rimesso alla discrezionalità della commissione, il cui giudizio è insindacabile, nella maggior parte dei casi, anche quando i compiti sono letti troppo rapidamente e non presentano alcuna correzione. Sono questi i casi risolti dal Tar Sicilia Catania sez. IV in diverse ordinanze depositate il 14 novembre 2014, con motivazioni da un lato omogenee e dall’altro spesso contrastanti, malgrado emesse dal medesimo collegio in un caso è cambiato un solo componente ha respinto il ricorso di un candidato bocciato con compiti intonsi e/o in cui la valutazione era stata effettuata da supplenti ordd. nnumero 827 e 821 , mentre in un altro caso ha ordinato una nuova correzione degli elaborati aventi solo sottolineature, senza esplicare i motivi della bocciatura numero 811 . I casi. Non si possono ricostruire per carenza d’informazioni sono ricorsi cautelari contro le correzioni effettuate dalle Commissioni della CDA di Lecce durante la sessione del 2013 dell’esame di abilitazione forense. La numero 811 ha ordinato un nuovo vaglio dei compiti di un’aspirante avvocatessa, richiamando alcuni suoi precedenti non meglio precisati, perché le sottolineature non sono di per sé bastevoli a giustificare il giudizio di non idoneità della ricorrente , ma lo stesso identico collegio si è contraddetto ritenendo che questi stessi elementi voto complessivo pari a 75 e compiti privi di sottolineature non costituissero una censura condivisibile no al fumus alla stregua della tuttora prevalente giurisprudenza formatasi sul punto numero 827 , meglio esplicata nella numero 821. In questa lite si contestava la composizione di questa commissione perché formata da titolari e supplenti. Cosa prevede la giurisprudenza sul punto? Nelle sessioni degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato svolte prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore della l. numero 247 del 2012, ai fini della valutazione delle prove scritte vige il principio della sufficienza del voto numerico e, pertanto, non può ritenersi che il voto sia inintelligibile se non accompagnato da criteri maggiormente analitici e correlati specificatamente a punteggi parziali CdS numero 517/2014 . Non sono chiare dette difformità delle annotate ordinanze, né è possibile desumerle dai loro testi. Si potrebbe trovare una spiegazione nelle motivazioni del Tar Sicilia, sez. III, 1645/11 e Lecce 1591/11, che approfondiscono i contrasti sull’onere di motivare la bocciatura C. Cost. nnumero 419/2005, 28/2006 CdS numero 974/2004 Tar Toscana numero 5557/2005, Catania sez. IV numero 146/2006 e Veneto numero 3014/2008 o sul ritenerla implicita nel voto. Questa è la tesi prevalente e conforme ai principi tutelati dalla Costituzione e dal trattato di Lisbona C. Cost. nnumero 12/1972. 175/2011, CdS numero 5998/2010, Tar Napoli numero 8122/2006 e Milano numero 747/2005 . Infatti la correzione avviene secondo criteri prestabiliti e validi per ogni elaborato, sì che il voto è espressione della discrezionalità della commissione ed una sintesi del suo giudizio. Più precisamente ha ad oggetto il valore complessivo dell'elaborato, con la conseguenza che anche la eventuale mancanza di annotazioni, sottolineature, glosse o altri segni grafici a margine non può costituire sintomo di omessa valutazione per altro verso, nessuna norma impone di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati Tar Sicilia cit. . Irrilevante la presenza di supplenti. La valutazione è perfettamente legittima, in base alla giurisprudenza costante perché i componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali, con la conseguenza che, in caso di assenza o di impedimento, essi possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri. Ciò in quanto dall'art. 22, r.d.l. numero 1578 del 1933 che dispone che i supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo si desume il chiaro intento del legislatore di adottare il criterio della piena fungibilità dei componenti della Commissione cfr. Tar Catanzaro numero 1393/2011 . In ogni caso devono essere presenti ex lege cinque commissari, titolari e/o supplenti, sia al vaglio delle prove scritte che di quelle orali, pena il loro annullamento Tar Catania numero 844/2014 che ha accolto il ricorso di un’aspirante avvocatessa bocciata all’orale da una commissione composta da soli quattro membri sussistendo il periculum in mora .

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 13 – 14 novembre 2014, n. 827 Presidente/Estensore Di Paola Considerato che la principale censura in sintesi, voto numerico ed elaborati scritti privi di sottolineature non può condividersi alla stregua della tuttora prevalente giurisprudenza formatasi sul punto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Quarta Respinge la domanda di sospensiva in epigrafe. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 13 – 14 novembre 2014, n. 811 Presidente/Estensore Di Paola Considerato che la preminente censura dedotta in sintesi, sottolineature di per sé non bastevoli a giustificare il giudizio di non idoneità della ricorrente appare condivisibile alla stregua dei precedenti su casi analoghi espressi dalla Sezione, sicché può accogliersi la domanda cautelare, ai fini del rinnovo della valutazione delle prove scritte della candidata stessa, da effettuarsi ad opera di sottocommissione di esami, in diversa composizione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Quarta Accoglie la domanda cautelare in epigrafe, ai fini di cui in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 luglio 2015. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 13 – 14 novembre 2014, n. 821 Presidente Di Paola – Estensore Bruno Considerato che il ricorso non appare sorretto dal necessario fumus di fondatezza, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali I componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali, con la conseguenza che, in caso di assenza o di impedimento, essi possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri. Ciò in quanto dall'art. 22, r.d.l. n. 1578 del 1933 che dispone che i supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo si desume il chiaro intento del legislatore di adottare il criterio della piena fungibilità dei componenti della Commissione” Tar Catanzaro1393/2011 Nelle sessioni degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato svolte prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, ai fini della valutazione delle prove scritte vige il principio della sufficienza del voto numerico e, pertanto, non può ritenersi che il voto sia inintelligibile se non accompagnato da criteri maggiormente analitici e correlati specificatamente a punteggi parziali” Cons. Stato, IV, 517/2014 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Quarta respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.