Le annotazioni al momento saranno limitate a pochi casi

Dal 4 dicembre scatteranno le prime sanzioni per gli utilizzatori abituali di veicoli intestati a terzi senza annotazione ma queste severe disposizioni non riguarderanno la generalità dei mezzi pesanti e i veicoli aziendali in uso casa lavoro o come fringe benefit. E neppure i veicoli in comodato gratuito a familiari conviventi. In ogni caso le formalità saranno obbligatorie solo per gli atti successivi al 3 novembre 2014.

Lo ha ribadito il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014. Formalmente già da qualche anno chi ha la disponibilità non occasionale di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni deve informare la motorizzazione per non incorrere in pesanti sanzioni, ovvero 705 euro di multa con ritiro della carta di circolazione. Il riformulato art. 94/4- bis del codice stradale stabilisce infatti che è obbligatorio effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione quando viene modificata la tracciabilità dei veicoli. Identificare il soggetto responsabile della circolazione. La conseguente modifica al regolamento stradale che ha innestato il nuovo articolo 247- bis , procede quindi ad individuare la casistica operativa che consente di identificare il soggetto responsabile della circolazione anche in caso di fusioni societarie, comodati e noleggi a lungo termine. Nel testo vengono elencati tutti i casi in cui gli utenti devono obbligatoriamente comunicare alla motorizzazione i dati del soggetto utilizzatore. Innanzitutto in caso di variazione formale della denominazione dell’ente o del soggetto proprietario del veicolo gli interessati dovranno richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Per quanto riguarda invece il comodato d’uso tra parenti saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento solo i componenti del nucleo familiare purché conviventi. Per il resto comodato e locazione senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni richiederanno sempre l’aggiornamento almeno del ced della motorizzazione. Però solo il comodato del mezzo aziendale inteso come dazione in uso esclusivo personale e gratuito del veicolo anche ai soci e ai collaboratori dell’azienda dovrà essere annotato. Tutte le altre forme di utilizzo del mezzo in pratica la generalità come le assegnazioni a titolo di fringe benefit , l’uso promiscuo casa lavoro ecc. non saranno soggette alle nuove formalità. L’aggiornamento del libretto dovrà essere attivato anche in ipotesi di intestazione del mezzo a soggetti incapaci o nel caso di qualsiasi altro passaggio di possesso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. Risultano esentati da queste operazioni gli utilizzatori di veicoli professionali che circolano con titoli ad hoc iscrizione al ren, all’albo degli autotrasportatori, con licenza di trasporto in conto proprio, taxi, ncc ecc. . E se il veicolo è intestato a persona deceduta? Tra i numerosi casi operativi esplicati dalla nota è meritevole di approfondimento quello del veicolo intestato a persona deceduta. Nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi se il mezzo viene utilizzato da uno di questi per un periodo superiore a 30 giorni sarà infatti opportuno procedere con una intestazione temporanea, a prescindere dall’accettazione dell’eredità. Una curiosità riguarda le variazioni della toponomastica per soppressione o istituzione di nuovi Comuni o Province. In questo caso non potrà essere richiesta alcuna formalità ai cittadini e l’aggiornamento dei documenti sarà graduale ed automatico. Come specificato nella circolare della Fondazione studi consulenti del lavoro del 27 ottobre, infine, prima del 3 novembre sarebbe opportuno fornire di data certa gli atti posti in essere precedentemente che resteranno così esentati dal nuovo obbligo formale.

PP_AMM_14MinTrasp23743_manzelli_s PP_AMM_14FondazioneStudi_manzelli_s