La spending review ed il deficit finanziario salvano le ASL dal pagare l’astreinte, ma non dal ripianare i loro debiti

Questa sentenza s’inserisce in un filone giurisprudenziale che obbliga le ASL commissariate e/o in grave deficit a pagare i loro debiti la C. Cost. n. 186/2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 51, l. n. 220/2010, che sospendeva, in questi casi, la tutela esecutiva non è applicabile neanche la l. n. 64/2013. È legittimo il giudizio di ottemperanza di un decreto ingiuntivo, ma la loro difficile situazione finanziaria ed i tagli al SSN impediscono il riconoscimento dell’astreinte, la penalità di mora dovuta in analoghi casi di ritardato pagamento.

È questa la massima ricavabile dal Tar Lazio sez. 3Q n. 10092 depositata il 1° ottobre 2014. Si noti che tra il 25/09 n. 9980/14 e tale data il Tar Lazio ha emesso decine di sentenze e di sentenze brevi perfettamente sovrapponibili a questa. Affronta l’annoso problema del recupero crediti dalle ASL con buchi economici sinora la legge ne impediva il saldo, ma la recentissima giurisprudenza, come sopra detto, ha rovesciato questo trend negativo, consentendolo. Il caso. Una nota holding farmaceutica americana otteneva dal tribunale di Velletri l’ingiunzione n. 221/12 per un ingente credito verso l’ASL RM/C, comprendente anche le spese di lite e gli interessi ex d.lgs. n. 231/02. Il debito era parzialmente pagato dopo la notifiche del decreto e del precetto. È tuttora debitrice di un’ingente somma ed il Tar ha, perciò, accolto il ricorso nei termini esplicati in epigrafe, visto che la PA non ha dimostrato di aver eseguito questi provvedimenti giudiziari. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per i decreti ingiuntivi. Infatti ai sensi dell’articolo 112 cpa è ammissibile se non sono opposti o se confermati in sede di opposizione. il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza C.d.S. n. 2234/12, n. 5045/11 e Tar Pescara n. 310/13 . Alt allo stop dell’esercizio delle azioni esecutive. La L. 220/10 sospendeva la tutela esecutiva per il recupero dei crediti dalle ASL deficitarie, ma la C.Cost. 186/12 ha dichiarato incostituzionale questo impedimento in quanto, sospendendo prolungatamente di proroga in proroga la tutela esecutiva, non solo vanificava gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle Aziende sanitarie locali, ma determinava anche disparità di trattamento tra le parti . L’abrogazione ha efficacia ex tunc sì che è possibile, in questi casi, agire in ottemperanza C.d.S. nn. 5888 e 6237/13 . Inopponibilità della L. n. 64/13. Fissa regole per l’ordinato saldo dei debiti del SSN, ma non impedisce dette azioni esecutive. Non può parimenti sostenersi che il Commissario ad acta nominato dal giudice non potrebbe in ogni caso procedere al pagamento, dovendo essere seguito l’ordine di priorità dei crediti stabiliti dalla Regione . Ruolo del Commissario ad acta. È un ausiliare del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 114 ed è titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione ne deriva che detto organo è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione . Questa esigenza di svincolarlo dagli obblighi procedurali ordinari dell’azione amministrativa, comprensivi anche di quelli relativi all’emissione del mandato di pagamento, si fonda sull’attuazione dei principi di pienezza, effettività della tutela e di equità processuale sanciti dagli artt. 24 Cost., 6 e 13 Cedu. La corretta attuazione di detti principi suggerisce, infatti, l’approdo ad una soluzione esegetica che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa C.d.S. n. 3124/13, n. 1194/12 e Tar Milano n. 2713/13 . Se la PA non pagherà i suoi debiti, compresi gli interessi ex d.lgs. n. 231/02, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione di questa sentenza, sarà nominato detto commissario che, entro lo stesso termine, dovrà effettuare il pagamento a carico ed a spese dell’ASL inadempiente che dovrà pagare anche le spese di questa lite ed il suo compenso nei limiti fissati dal collegio a conclusione dell’incarico. No all’astreinte. La spending review e le difficili condizioni economiche sono condizioni ostative alla refusione di questa penalità di mora, tanto più che così viene a mancare uno dei presupposti previsti dall’articolo 114 cpa il giudice deve fissare l’importo dovuto dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative Tar Lazio n. 10156/12, Umbria n. 405/12, Marche n. 622/12 e Puglia n. 1599/12 .

Tar Lazio, sez. III quater , sentenza 15 luglio – 1 ottobre 2014, n. 10092 Presidente Riggio – Estensore Tomassetti Fatto e diritto In data 15 febbraio 2012 il Tribunale di Velletri emetteva il decreto ingiuntivo n. 221/2012, depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012, con il quale veniva ingiunto alla Azienda ASL RM/C di pagare alla ricorrente la somma di Euro 60.078,85 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, nonché la somma di Euro 350,00 a titolo di spese, Euro 600,00 per competenze ed Euro 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato alla ASL RM/C in data 10 aprile 2012 in data 14 giugno 2012 veniva dichiarata l’esecutorietà dello stesso decreto ed in data 2 agosto 2012 veniva apposta la relativa formula esecutiva. In data 2 ottobre 2012 veniva notificata alla Azienda ASL RM/C, una copia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 221/2012 e l’Azienda provvedeva ad effettuare un pagamento parziale risultando così un residuo pari ad Euro 56.596,71. In data 23 settembre 2013 veniva notificato alla Azienda atto di precetto per l’importo di Euro 87.258,04, comprensivo dell’importo capitale residuo pari ad Euro 56.596,71, degli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati sino al 9 settembre 2013 e pari ad Euro 28.076,77, del totale delle spese legali e degli interessi. Nelle more della avviata procedura esecutiva, la Azienda ASL RM/C effettuava ulteriori pagamenti parziali dell’importo capitale, ad oggi residuando un saldo importo capitale pari ad Euro 27.225,26. L’Azienda ASL RM/C, non provvedeva altresì al pagamento degli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, maturati al 9 settembre 2013 e pari ad Euro 28.076,77, né delle spese legali pari ad Euro 2.584,56, così come specificate in precetto. Il ricorso deve essere accolto, non avendo l’Azienda sanitaria provveduto a dimostrare l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali indicati in epigrafe. Occorre, peraltro, rilevare che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c , c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334 . Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045 Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310 . Né potrebbe ritenersi che il pagamento del decreto ingiuntivo sia nel caso all’esame del Collegio impedito dall’art. 3, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che tali disposizioni, pur essendo state dettate per regolare l’ordinato pagamento dei debiti delle Amministrazioni sanitarie, non impediscono l’esercizio di azioni esecutive, rese poi possibili dalla richiamata sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010, n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente di proroga in proroga la tutela esecutiva, non solo vanificava gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle Aziende sanitarie locali, ma determinava anche disparità di trattamento tra le parti. Effetto tipico della sentenza n. 186 del 2013 è il venir meno con efficacia ex tunc della disposizione di legge incriminata e, con esso, dell’impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza Cons. St., sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6237 id. 10 dicembre 2013, n. 5888 . Non può parimenti sostenersi che il Commissario ad acta nominato dal giudice non potrebbe in ogni caso procedere al pagamento, dovendo essere seguito l’ordine di priorità dei crediti stabiliti dalla Regione. Sul punto vale osservare che il Commissario ad acta è un ausiliare del giudice ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d , c.p.a. , titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione ne deriva che detto organo è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione. L’esigenza di svincolare l’azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU. La corretta attuazione di detti principi suggerisce, infatti, l’approdo ad una soluzione esegetica che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa Cons. St., sez. III, 7 giugno 2013, n. 3124 Id., sez. V, 1 marzo 2012, n. 1194 Tar Milano, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 2713 . Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo della predetta A.S.L. Roma C di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 221/12 emesso dal Tribunale di Velletri in data 15 febbraio 2012, reso in favore della ricorrente, notificato alla ASL RM/C in data 10 aprile 2012, dichiarato esecutivo in data 14 giugno 2012 e con apposizione della formula esecutiva in data 2 agosto 2012, nei limiti di quanto indicato nel ricorso. Il tutto oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 sino al saldo effettivo entro il termine di 60 sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il Direttore generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, o un funzionario della Direzione Generale predetta da lui delegato, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 sessanta dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento. Non può essere invece accolta l’istanza di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’astreinte. La penalità di mora, prevista dal’art. 114, comma 1, lett. e, c.p.a., non è infatti applicabile nel caso in cui le oggettive condizioni economiche in cui versa la Pubblica amministrazione debitrice, debitamente documentate, nonché la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica onde evitare la paventata insolvenza degli enti pubblici, inducano a ravvisare la ricorrenza di ragioni ostative all’applicazione della norma sanzionatoria in tal caso, infatti, difetta, uno dei presupposti necessari per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, in quanto l’art. 114 c.p.a. prevede espressamente che il giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative Tar Lazio, sez. III quater, 5 dicembre 2012, n. 10156 Tar Umbria 4 ottobre 2012, n. 405 Tar Marche 14 settembre 2012, n. 622 Tar Bari, sez. III, 27 agosto 2012, n. 1599 . Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra indicati. L’Amministrazione sanitaria deve essere condannata alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo della A.S.L. Roma C di dare esecuzione, entro il termine di 60 sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, al decreto ingiuntivo n. 221/2012 emesso dal Tribunale di Velletri in data 15 febbraio 2012 nei limiti della somma ancora dovuta dalla parte ricorrente e pari ad Euro 57.886,59, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 sino al saldo effettivo. Respinge la domanda di condanna della Amministrazione al pagamento della somma ex art. 114 c.p.a. Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta sentenza provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Direttore generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, o un funzionario della Direzione Generale predetta da lui delegato, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato. Condanna l’ASL Roma C al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.500,00 millecinquecento oltre IVA e CPA. Pone a carico della stessa Amministrazione anche il compenso spettante a detto Commissario ad acta, nella misura che il Collegio si riserva di quantificare a conclusione dell’incarico affidatogli Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con