Il fai da te, nei processi, è consentito soltanto in casi eccezionali

Il laureato in giurisprudenza resta a bocca asciutta, ma fa comunque una esercitazione pratica, seppure senza crediti.

L’art. 22, comma 2, del Codice del processo amministrativo, infatti, dispone che per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, non discostandosi dalla giurisprudenza di della Sezione sent. n. 2398/2012 , il Collegio, con la sentenza n. 5104/2014, accertato che l’appello è stato sottoscritto da persona non fornita della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, ha dovuto constatare la mancanza di una valida instaurazione del rapporto processuale per nullità dell’atto difensivo. La laurea non basta. In sostanza, il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non consente, infatti, di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato e iscritto al previsto albo professionale, fatta eccezione per i giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Diritto – non assoluto - di difendersi da sé. Il diritto di stare in giudizio personalmente non trova neppure fondamento nell’art. 24 Cost. o nell’articolo 6, n. 3, lett. c Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che, come bene è stato evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel disciplinare i casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e ha stabilito, riguardo alla citata norma della Convenzione europea, che ad essa non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di un diritto limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni relative alla necessità della presenza di un avvocato davanti ai tribunali ord. n. 460/2006 e sent. n. 188/1980 .

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 luglio – 14 ottobre 2014, numero 5104 Presidente Severini – Estensore Mosca Fatto e diritto 1. Dagli atti risulta che l’attuale appellante e originario ricorrente adiva il Tribunale amministrativo Emilia-Romagna per l’annullamento della lettera del 15 novembre 2010, con cui l’Azienda regionale ER-GO gli comunicava la sua posizione di rinunciatario all’alloggio in ragione del mancato versamento della preconferma ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del bando di concorso ai servizi residenziali, nonché della determinazione numero 496 del 1 dicembre 2010, recante l’approvazione della graduatoria predefinitiva degli studenti richiedenti la borsa di studio 2010-2011 e del provvedimento di esclusione del ricorrente per motivi di merito. L’annullamento veniva anche richiesto per il bando ER-GO sede territoriale di Bologna e Romagna 2010-2011 per la concessione di borse di studio, servizi residenziali, ristorativi ed altro, bando approvato con delibera numero 33 dell’8 giugno 2010 e della delibera della Giunta regionale numero 788 del 3 giugno 2009. Venivano, infine, chiesti la declaratoria del diritto ad essere ammesso nelle graduatorie definitive e comunque l’erogazione della borsa di studio prevista per gli studenti fuori sede, la assegnazione dell’alloggio singolo e l’accesso agevolato ai servizi ristorativi, oltre alla concessione del prestito fiduciario ai sensi dell’ articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2007 Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione . Nella circostanza, venivano dedotte plurime censure per violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, della legge 2 dicembre 1991, numero 390 Norme sul diritto agli studi universitari , della citata legge regionale numero 15/2007, della delibera di Giunta regionale numero 788/2009 e del citato bando di concorso, nonché, infine, della legge 7 agosto 1990, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi , per eccesso di potere sotto vari profili, difetto di istruttoria e travisamento in fatto e diritto. 2. Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado respingeva il ricorso per l’infondatezza delle doglianze in quanto a. l’articolo 9 del citato bando regolante la procedura della preconferma dell’alloggio rende automatica l’esclusione dello studente che abbia omesso il tempestivo versamento della somma per l’accettazione dell’alloggio, considerandolo come rinuncia al servizio. La previsione non vanifica la tutela del diritto allo studio, in quanto soddisfa l’esigenza di regolamentare la predetta assegnazione anche al fine di fare eventualmente subentrare, in caso di rinuncia, altri studenti b, circa il requisito del merito, esso è richiesto conformemente al disposto dell’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 9 aprile 2001, recante disposizioni in materia di uniformità' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della citata legge 2 dicembre 1991, numero 390. Conseguentemente, non vi è ragione per distinguere gli studenti, a seconda che provengano da altri atenei o proseguano l’attività formativa nello stesso ateneo ed ininfluente è il regime per gli studenti decaduti” c. dall’articolo 12 del predetto bando non si evince alcuna preclusione ad intervenire d’ufficio da parte dell’ente il quale ha l’obbligo di provvedere alle rettifiche necessarie per la corretta redazione della graduatoria, prima che questa assuma il carattere della definitività d. la disposizione sull’omessa comunicazione di cui all’ articolo 10 bis della predetta legge numero 241/90 non trova applicazione nella procedura concorsuale e comunque l’esclusione del ricorrente è il risultato di un’attività vincolata per cui opera il disposto dell’articolo 21 octies, comma 2 della stessa legge numero 241/90 e. in base all’art. 1, comma 2 del citato d.P.C.M. del 9 aprile 2001, le norme ivi previste continuano ad essere efficaci, anche dopo la scadenza della vigenza triennale, sino all’emanazione del successivo decreto presidenziale in materia di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari. Conseguentemente, la specifica disciplina poteva essere applicata. 3. Avverso la citata sentenza del Tribunale amministrativo, ha proposto, in proprio, appello l’originario ricorrente che ha invocato l’autodifesa, lamentando plurime censure di violazione di legge da parte del giudice di primo grado e in particolare, tra l’altro, la violazione dell’articolo 55 del Codice del processo amministrativo, l’omessa valutazione di elementi rilevanti, il difetto di valide motivazioni, la violazione del giusto procedimento, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e il diniego di giustizia. L’appellante ha, infine, invocato una misura risarcitoria. L’appellata Regione ha eccepito, con nota del 24 luglio 2013, l’inammissibilità del gravame per mancata valida instaurazione del rapporto processuale e per inesistente notifica. 4. Il Collegio, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, accertati i presupposti previsti dall’articolo 60 del Codice del processo amministrativo che consentono l’assunzione di una decisione di merito con sentenza in forma semplificata, ha avvertito le parti presenti, che non hanno eccepito alcunché, dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito. 5. L’articolo 22, comma 2 del Codice del processo amministrativo dispone che per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, non discostandosi dalla giurisprudenza di questa Sezione ex multis, sentenza del 23 aprile 2012, numero 2398 , il Collegio, accertato che l’appello è stato sottoscritto da persona non fornita della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, deve constatare la mancanza di una valida instaurazione del rapporto processuale per nullità dell’atto difensivo. Il mero possesso della laurea magistrale in giurisprudenza non consente, infatti, di stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato e iscritto al previsto albo professionale, fatta eccezione per i giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il diritto di stare in giudizio personalmente non trova neppure fondamento nell’articolo 24 della Costituzione o nell’articolo 6, numero 3, lett. c della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che, come bene è stato evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel disciplinare i casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e ha stabilito, riguardo alla citata norma della Convenzione europea, che ad essa non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di un diritto limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni relative alla necessità della presenza di un avvocato davanti ai tribunali per tutte, ordinanza numero 460/2006 e sentenza numero 188/1980 . 6. L’appello è quindi inammissibile e sussistono, comunque, sufficienti ragioni per dichiarare compensate le spese del presente grado di giudizio P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , pronunciando sull’appello in epigrafe ricorso numero 3226 del 2013 , lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.