Insegnante di sostegno solo per poche ore: c'è danno per la minore disabile

Ma il risarcimento del danno non patrimoniale deve sempre essere dimostrato. Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell’ an che nel quantum , il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un’ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato.

Il danno non patrimoniale, quindi, anche quando, come nel caso di specie, di cui si è occupato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4781, depositata il 22 settembre 2014, discende dalla violazione di diritti fondamentali della persona, non è mai in re ipsa , ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Il caso. Nel caso posto all'attenzione della Sezione, non risultava che gli originari ricorrenti avessero assolto l’onere di allegazione e di prova delle concrete conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite, nella sua sfera non patrimoniale, dalla minore disabile a causa dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle dovute. Sta di fatto che il TAR, comunque, in difetto di tale prova, aveva risarcito un danno in re ipsa , con ciò violando i principi più volte affermati in giurisprudenza in ordine alla necessità della prova del danno c.d. conseguenza. Onere di allegazione. Nell’accogliere, pertanto, l'appello del Ministero competente, la Sezione ha rilevato l'impossibilità di invocare in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all’impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell’an. Un danno-conseguenza, in altri termini, la cui concreta ed effettiva verificazione fosse stata, comunque, oggetto di allegazione e di prova.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 giugno – 26 settembre 2014, n. 4781 Presidente Patroni Griffi – Estensore Giovagnoli Fatto e diritto 1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha appellato, chiedendone in via incidentale la sospensione cautelare, la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dai signori Fabrizio Giannotti e Paola Caccioppoli, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, sulla minore Gaia Giannotti, liquidando in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 3.000, oltre alle spese di giudizio. Il T.a.r., in particolare, ha ritenuto che l’Amministrazione abbia colposamente omesso di procedere alla corretta determinazione del numero di ore di sostegno da attribuire alla minore disabile considerando insufficienti le 11 ore di sostegno concesse rispetto alle 25 ore di frequenza scolastica settimanale . Da qui il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito dalla minore per la lesione inferta al diritto fondamentale della persona allo sviluppo educativo, terapeutico e riabilitativo, danno liquidato, appunto, in via equitativa, nel complessivo importo di € 3.000. 2. Il Ministero appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza, evidenziando in particolare che nel caso di specie, in assenza di qualsiasi prova o anche solo allegazione di un danno-conseguenza, il T.a.r. avrebbe illegittimamente riconosciuto un danno in re ipsa. 3. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2014, il Collegio, accertata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. 4. L’appello del Ministero merita accoglimento. 5. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell’an che nel quantum, il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un’ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26792 Cass. Sez. III, 24 settembre 2013, n,, 21865 Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 34 . Il danno non patrimoniale, quindi, anche quando, come nel caso di specie, discende dalla violazione di diritti fondamentali della persona, non è mai in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Nel caso di specie, non risulta che gli originari ricorrenti abbiano assolto l’onere di allegazione e di prova delle concrete conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite, nella sua sfera non patrimoniale, dalla minore disabile a causa dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle dovute. Il T.a.r., quindi, in difetto di tale prova, ha risarcito un danno in re ipsa, con ciò violando i principi più volte affermati in giurisprudenza in ordine alla necessità della prova del danno c.d. conseguenza. Né può invocarsi in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all’impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell’an. Un danno-conseguenza, in altri termini, la cui concreta ed effettiva verificazione sia stata, comunque, oggetto di allegazione e di prova. 6. Le considerazioni che precedono consentono di accogliere l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, di respingere il ricorso di primo grado. Sussistono i presupposti, anche in considerazione della peculiarità della vicenda e della riconosciuta illegittimità dell’attività svolta dall’Amministrazione scolastica nel determinare le ore di sostegno, per compensare le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.