Atto notarile batte dichiarazione sostitutiva di notorietà

E' un rudere e non un fabbricato utilizzabile è legittima, quindi, la revoca del contributo concesso per i lavori di ricostruzione post-terremoto disposta dal Comune perché a nulla rileva il fatto siano state presentate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà se, sul fronte opposto, l'ente locale esibisce atti notarili che contraddicono lo stato degli immobili dichiarato.

Insomma, il problema non è quello, già di per se atipico, del responsabile del procedimento per la concessione dei contributi che è lo stesso soggetto che se ne era agevolato ciò in quanto è lo stato dell'immobile che non corrisponde alla legge di finanziamento per i danni post-terremoto e quindi lo preclude. Secondo la giurisprudenza amministrativa nessun rilievo possono avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà né della parte interessata e né di terzi. Dette dichiarazioni, infatti, non hanno alcun valore certificativo o probatorio nei confronti della P.A. e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo, come peraltro è stato recentemente affermato dal Consiglio di Stato sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782 . Anche volendo attribuire alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà un valore probatorio, afferma la sentenza n. 4360 depositata lo scorso 27 agosto, esse non possono che rappresentare un principio di prova che non preclude certamente all'Amministrazione la possibilità di raccogliere, nel corso del procedimento, elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su di essa l'onere di fornire la prova contraria a quella dichiarata in detta dichiarazione. Tale principio, che è stato ripetuto dalla giurisprudenza amministrativa secondo un indirizzo ormai consolidato in campo edilizio e, in specifico, in relazione alla data di ultimazione dei lavori, è naturalmente estensibile a tutti i casi di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive nell’ambito del procedimento amministrativo, per evidente omogeneità e analogia di situazioni. Semplificare gli oneri di documentazione. Il principio generale, quindi, è che tali dichiarazioni non hanno efficacia probatoria verso la P.A. e consentono comunque la possibilità di raccogliere in sede istruttoria procedimentale altre e diverse prove, di segno diverso e ragionevolmente più convincenti, come si è verificato del resto, nel caso posto all'attenzione della Quinta Sezione. Infatti, essendo la funzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo la ratio sottesa alla riferita disciplina, quella di semplificare gli oneri di documentazione, la relativa efficacia probatoria resiste solo ed esclusivamente fino ad un’eventuale prova contraria. A fronte di elementi acquisiti dall'Amministrazione idonei ad evidenziare una diversa rappresentazione dei fatti, l'istante è quindi gravato dall'onere di provare, attraverso altri ed ulteriori dati ed elementi certi, gli elementi di fatto a sostegno della sua domanda. Sulla base di tali principi, è evidente che costituisce prova contraria l’atto di compravendita, trattandosi di atto pubblico in forma notarile, avente un’idoneità probatoria sicuramente superiore rispetto alla semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia per la garanzia che connota tale tipologia di atto, sia per la qualità della figura professionale che è competente a confezionarlo. Il fatto che tale atto sia del 1990, quindi successivo al terremoto, a seguito del quale vennero finanziati i lavori di ricostruzione non incide sull’idoneità probatoria dello stesso, atteso che anche la dichiarazione sostitutiva di notorietà è stata firmata in pari anno dal precedente proprietario dell’immobile e richiedente del contributo, quindi in pari data e relativamente a fatti antecedenti. Peraltro, le caratteristiche di rudere erano emerse anche sulla base di un ulteriore atto notarile che risaliva al 1983 e che, dunque, è di molto precedente alle suddette dichiarazioni di notorietà e che dimostra ulteriormente, con efficacia probatoria privilegiata, quanto aveva asserito il Comune. In sostanza, due atti notarili sono dotati di efficacia probatoria indubbiamente maggiore rispetto delle mere dichiarazioni sostitutive, idonei a rappresentare circostanze del tutto in contraddizione con le risultanze delle dichiarazioni sostitutive stesse le quali, quindi, non possono potevano avere alcuna efficacia probatoria nel caso di specie.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1 luglio – 27 agosto 2014, n. 4360 Presidente Torsello – Estensore Lotti Fatto Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la sentenza 8 luglio 2004, n. 378, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della delibera della Giunta Municipale n. 2017 del 24 luglio 1997, con cui viene disposta la revoca di un contributo post terremoto 1984” pari a lire 179.391.312 assegnato con precedente delibera n. 311 del 31 gennaio 1991 con il conseguente recupero dell’anticipazione già erogata lire 89.695.656 . TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che - la correlazione fattuale tra la posizione societaria” dell’ing. Boccali e la sua qualifica di dipendente comunale operante proprio nell’ufficio terremoto e controfirmatario della pratica istruttoria di contributo di cui è causa non può di per sé costituire la prova inconfutabile dell’illegittima erogazione del contributo medesimo, benché la posizione di socio di maggioranza dell’ing. Boccali nella Agricola Contignano” s.a.s. imponesse a quest’ultimo di astenersi da qualsiasi intervento nella istruttoria riguardante la pratica di contributo di cui sarebbe stata poi beneficiaria detta società - l’ing. Boccali non solo è intervenuto nell’istruttoria della pratica, ma ha anche controfirmato la relazione finale da sottoporre poi alla firma del Capo Sezione, con ciò stesso creando una situazione di sospetta anomalia meritevole di speciale attenzione - a seguito di approfondimento istruttorio sulla base del rogito di compravendita a firma del notaio Cavalaglio di Perugia reg. n. 29869 del 1990 e del precedente rogito di compravendita a firma del notaio Marchetti di Gubbio reg. n. 78155-21673 del 1983 si è potuto accertare che gli immobili erano ruderi” inabitabili ed inagibili di un fabbricato rurale con annessi agricoli come tali esistenti già prima del terremoto del 1984 - tali caratteristiche di assoluto degrado del fabbricato principale e dei relativi annessi erano evidentemente decisive per escludere la concessione del contributo, secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 1057 del 22.2.1983 - le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dal sig. Luciano Lucaroni, dante causa della società ricorrente ed all’epoca istante per la concessione del contributo e da Rosario Platoni, asseritamene utilizzatore del fabbricato rurale in questione negli anni 1989-1990 per esigenze agricole sue e di sua figlia affittuaria del predio, sono state ritenute ininfluenti rispetto a detti atti pubblici - la delibera impugnata appare più che a sufficienza motivata ed altresì logica e giusta in base alle risultanze dei predetti atti pubblici di compravendita, i quali sono dotati di una forza probatoria privilegiata che, nella fattispecie, non può ritenersi minimamente scalfita dalle predette allegazioni documentali e dagli argomenti difensivi della ricorrente. Infine, per il TAR, l’ing. Boccali quale socio di maggioranza della società destinataria del contributo giustifica la sua autonoma legittimazione ad agire. L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo che - l’ing. Boccali non ha partecipato attivamente all’istruttoria volta all’emanazione del provvedimento amministrativo - il potere di revoca è stato illegittimamente esercitato sia perché gli atti notarili sono contraddetti dalle predette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, sia perché i lavori sono stati eseguiti e, quindi, la ratio del contributo è stata rispettata. Con l’appello in esame, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado. Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto dell’appello. All’udienza pubblica del 1° luglio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione. Diritto In via di fatto, si deve rilevare che la questione oggetto del giudizio attiene alla disposizione da parte del Comune di Perugia della revoca di un contributo post terremoto 1984” pari a lire 179.391.312 assegnato con precedente delibera n. 311 del 31 gennaio 1991 con il conseguente recupero dell’anticipazione già erogata lire 89.695.656 in favore della Società agricola odierna appellante per fare fronte ai lavori di ristrutturazione di un immobile danneggiato dal sisma del 1984, con conseguente e correlativo recupero dell’anticipazione già erogata nei limiti del 50% ed effettivamente utilizzata per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dell’immobile. A fondamento di tale determinazione, il Comune assumeva la circostanza che l’immobile non era abitato o comunque utilizzato per finalità produttive all’epoca del sisma, ma era allo stato di rudere, difettando così uno dei requisiti essenziali per l’accesso al beneficio del finanziamento. La questione verte, quindi, sulla correttezza dell’istruttoria procedimentale relativa all’accertamento dello stato dell’immobile, per verificare se esso fosse o meno effettivamente utilizzato a scopo abitativo o produttivo all’epoca del sisma. Sotto questo profilo, si deve rilevare che secondo la giurisprudenza amministrativa nessun rilievo possono avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà nella specie, le dichiarazioni rese dal sig. Luciano Lucaroni e Rosario Platoni che l’appellante evoca a suo favore , né della parte interessata e né di terzi dette dichiarazioni, infatti, non hanno alcun valore certificativo o probatorio nei confronti della P.A. e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782 . Anche volendo attribuire alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà un valore probatorio, esse non possono che rappresentare un principio di prova che non preclude certamente all'Amministrazione la possibilità di raccogliere, nel corso del procedimento, elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su di essa l'onere di fornire la prova contraria a quella dichiarata in detta dichiarazione cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, 4075 . Tale principio, che è stato ripetuto dalla giurisprudenza amministrativa secondo un indirizzo ormai consolidato in campo edilizio e, in specifico, in relazione alla data di ultimazione dei lavori, è naturalmente estensibile a tutti i casi di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive nell’ambito del procedimento amministrativo, per evidente omogeneità e analogia di situazioni. Il principio generale, quindi, è che tali dichiarazioni non hanno efficacia probatoria verso la P.A. e consentono comunque la possibilità di raccogliere in sede istruttoria procedimentale altre e diverse prove, di segno diverso e ragionevolmente più convincenti, come si verifica nel caso di specie. Infatti, essendo la funzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo la ratio sottesa alla riferita disciplina, quella di semplificare gli oneri di documentazione, la relativa efficacia probatoria resiste solo ed esclusivamente fino ad un’eventuale prova contraria. A fronte di elementi acquisiti dall'Amministrazione idonei ad evidenziare una diversa rappresentazione dei fatti, l'istante è quindi gravato dall'onere di provare, attraverso altri ed ulteriori dati ed elementi certi, gli elementi di fatto a sostegno della sua domanda. Sulla base di tali principi, è evidente che costituisce prova contraria l’atto di compravendita del Notaio Dott. Cavalaglio, trattandosi di atto pubblico in forma notarile, avente un’idoneità probatoria sicuramente superiore rispetto alla semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia per la garanzia che connota tale tipologia di atto, sia per la qualità della figura professionale che è competente a confezionarlo. Il fatto che tale atto sia del 1990, quindi successivo al terremoto, non incide sull’idoneità probatoria dello stesso, atteso che anche la dichiarazione sostitutiva di notorietà doc. ricorrente nel fasc. I grado , è firmata in data 24.7.1990 dal sig. Luciano Lucaroni, precedente proprietario dell’immobile e richiedente del contributo, quindi in pari data e relativamente a fatti antecedenti. Peraltro, le caratteristiche di rudere sono emerse anche sulla base di un ulteriore atto notarile rogito di compravendita a firma del notaio Marchetti di Gubbio reg. n. 78155-21673 che risale al 1983 e che, dunque, è di molto precedente alle suddette dichiarazioni di notorietà e che dimostra ulteriormente, con efficacia probatoria privilegiata, quanto asserito dal Comune convenuto. E’ naturale, inoltre, che la condizione di inagibilità deve essere accertata e non può essere presunta se i ricorrenti avessero dimostrato che sussisteva tale condizione il contributo non poteva essere negato. Tuttavia, nel caso di specie, sussistono due atti notarili, come detto, dotati di efficacia probatoria indubbiamente maggiore, idonei a rappresentare circostanze del tutto in contraddizione con le risultanze delle dichiarazioni sostitutive le quali, quindi, non possono più avere alcuna efficacia probatoria nel caso di specie. Infine, deve evidenziarsi che l’incompatibilità rilevata dal TAR, basata sul fatto che l’ing. Boccali è socio della società richiedente, è elemento indiziario ad ulteriore sostegno della legittimità della revoca benché non ne sia la ragione fondamentale, atteso che la revoca impugnata, come detto, è legittima sulla base dell’efficacia probatoria dell’atto notarile di cui sopra. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune, spese che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.