Amministrazione lumaca: il processo lo deve pagare lei

L’inerzia dell’Amministrazione non può essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata e, quindi, il cittadino pakistano al quale è stato riconosciuto il diritto di avere una risposta formale alla sua richiesta di cittadinanza con l’obbligo della Prefettura competente di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di concessione della cittadinanza italiana attivato ex art. 9, comma 1, lettera f , l. n. 91/1992 non può essere fatto carico delle spese processuali.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3682, depositata il 14 luglio 2014. Procedimento di cittadinanza lumaca Il Ministero dell'Interno paghi almeno le spese processuali. La cronica carenza di personale dello Stato non è motivo sufficiente per giustificare i ritardi della PA. Insomma, l’inerzia dell’Amministrazione non può essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata e, quindi, il cittadino pakistano al quale è stato riconosciuto il diritto di avere una risposta formale alla sua richiesta di cittadinanza con l’obbligo della Prefettura competente di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di concessione della cittadinanza italiana attivato ex art. 9, comma 1, lettera f , l. n. 91/1992 non può essere fatto carico delle spese processuali. Discrezionalità nelle spese. L’appello proposto dallo straniero, in sostanza, concerneva la compensazione delle spese di lite, disposta dal TAR in dichiarata applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 26, comma 1, c.p.a., senza che, secondo l’appellante, siano state indicate o comunque siano desumibili dalla motivazione gravi ed eccezionali ragioni idonee a consentire la deroga al principio della soccombenza, non apparendo tale ma, anzi, contraddetta dal rilievo secondo cui nonostante la formale costituzione in giudizio, l’Amministrazione non ha prodotto contributi documentali utili al fine di poter giustificare il mancato completamento dell’istruttoria , posto alla base dell’accoglimento del ricorso l’unica giustificazione della compensazione, riferita alla rilevante mole di lavoro che grava sulle Amministrazioni competenti in ragione dell’elevato numero di procedimenti avviati al fine di ottenere il rilascio della cittadinanza italiana . Relativamente a tale aspetto, il Collegio ha ritenuto di seguire l’orientamento secondo cui nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio. Tale discrezionalità, ha sottolineato il Collegio, è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall’altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio i giusti motivi , in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2013, n. 5789 III, 9 maggio 2013, n. 2508 . I termini del procedimento. Nel caso posto all'attenzione della Sezione è stato considerato che per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza, l’art. 3 d.P.R. n. 362/1994 prevede un termine di 730 giorni cioè due anni, senza considerare i bisestili , mentre dalla presentazione della domanda di cittadinanza alla data della camera di consiglio del giudizio di primo grado erano trascorsi inutilmente circa tre anni e nove mesi. Da tali dati il Collegio ha desunto che la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal TAR come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell’Amministrazione in ordine all’entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all’esperimento di forme di comunicazione ed informazione all’istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell’Amministrazione tanto più che, anche a seguito dell’iniziativa giudiziaria, è mancata qualsiasi sollecitazione della conclusione del procedimento.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 maggio – 14 luglio 2014, n. 3682 Presidente Romeo – Estensore Ungari Fatto e diritto 1. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata II-quater, n. 9831/2013 , ha accolto il ricorso dell’appellante, cittadino pakistano, dichiarando l’obbligo della Prefettura – U.T.G. di Macerata di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di concessione della cittadinanza italiana attivato ex art. 9, comma 1, lettera f , della legge 91/1992. 2. L’appello proposto dallo straniero concerne la compensazione delle spese di lite, disposta dal TAR in dichiarata applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 26, comma 1, cod. proc. amm., senza che, lamenta l’appellante, siano state indicate o comunque siano desumibili dalla motivazione gravi ed eccezionali ragioni idonee a consentire la deroga al principio della soccombenza, non apparendo tale ma, anzi, contraddetta dal rilievo secondo cui nonostante la formale costituzione in giudizio, l’Amministrazione non ha prodotto contributi documentali utili al fine di poter giustificare il mancato completamento dell’istruttoria”, posto alla base dell’accoglimento del ricorso l’unica giustificazione della compensazione, riferita alla rilevante mole di lavoro che grava sulle Amministrazioni competenti in ragione dell’elevato numero di procedimenti avviati al fine di ottenere il rilascio della cittadinanza italiana”. 3. Il Ministero dell’interno, anche in questo grado, si è costituito in giudizio con memoria meramente formale. 4. L’appello merita di essere accolto. Il Collegio ritiene di seguire l’orientamento secondo cui, anche se nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall’altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio i giusti motivi”, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2013, n. 5789 III, 9 maggio 2013, n. 2508 . Nel caso in esame, occorre considerare che per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza, l’art. 3 del d.P.R. 362/1994 prevede un termine di settecentotrenta giorni cioè due anni, senza considerare i bisestili , mentre dalla presentazione della domanda di cittadinanza alla data della camera di consiglio del giudizio di primo grado erano trascorsi inutilmente circa tre anni e nove mesi. Ciò posto, sembra evidente che la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal TAR come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell’Amministrazione in ordine all’entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all’esperimento di forme di comunicazione ed informazione all’istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell’Amministrazione tanto più che, anche a seguito dell’iniziativa giudiziaria, è mancata qualsiasi sollecitazione della conclusione del procedimento. Altrimenti, l’inerzia dell’Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata. 5. Il Collegio ritiene pertanto di condannare l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore dell’appellante, e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 2.000,00 duemila/00 , oltre agli accessori di legge, per le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.