Perito agrario non sempre è meno di agronomo

Il contenuto dei bandi va interpretato in senso letterale con la conseguenza che se la legge di concorso, contenente i requisiti di ammissione, prevede la necessità del possesso da parte dei candidati, quale titolo di studio, del diploma di perito agrario e dell’abilitazione all’esercizio della relativa professione con l’iscrizione all’Albo, e se nell’ultima parte dello stesso articolo è stabilito che l’eventuale possesso del titolo di studio superiore non può assorbire il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva, l'agronomo non dispone di titolo idoneo se iscritto soltanto all'albo dei dottori agronomi e non anche a quello dei periti agrari.

Secondo il Consiglio di Stato che si è pronunciato con la sentenza 3266 depositata il 30 giugno scorso, è condivisibile e convincente l’assunto della Provincia che aveva appellato la sentenza del Giudice di primo grado, favorevole al dottore agronomo, secondo cui la richiesta del titolo di studio di perito agrario non potesse essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale, in tal senso non potendo disconoscersi, sotto un profilo meramente letterale, la rilevanza della connessione letterale complessiva del requisito richiesto, né potendo sottacersi il significato lessicale dei termini, utile per distinguere realtà diverse. Agronomo e perito agrario Da un lato, infatti, l’agronomo è un soggetto che si occupa di agronomia, studiandola come scienza pura o applicandola. Come figura professionale è in possesso di laurea in scienze agrarie o similari, può essere impiegato nelle aziende, nell’industria agraria, in ambito ambientale o agroalimentare. Opera prevalentemente nell’ambiente rurale con particolari applicazioni anche in ambiti urbani e più, in particolare, l’agronomo applica le proprie competenze tecniche per guidare gli interventi dell'uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione agricola e zootecnica oppure può interessarsi anche degli aspetti economici ed ecologici legati all'ambiente urbano ed extra-urbano dall’altro il perito agrario si occupa tendenzialmente di gestione di aziende agrarie o zootecniche, si occupa dell’assistenza della stipulazione dei contratti agrari e dei costi di produzione in materia, può progettare, dirigere o collaudare opere di miglioramento fondiario, adoperarsi nelle divisioni di fondi rustici, di aziende agricole o di vari tipi di frazionamento catastali o topografici L. n. 54/1991 . L’iscrizione all’Albo dei periti agrari non è possibile se non si è in possesso del diploma di perito agrario. Si tratta con evidenza di due professionalità diverse nelle quali la prima può contenere la seconda che ne è fondamentalmente una delle specializzazioni e del resto la partecipazione all’esame per l’iscrizione all’Albo dei periti agrari non è possibile se non si è in possesso del diploma di perito agrario e la laurea in Dottore agronomo non è considerata succedanea. Anche il d.P.R. n. 328/2001, il quale da ultimo ha ridisegnato le singole figure professionali, ha tracciato profili diversi delle due tipologie e comunque solo l’iscrizione all’Albo costituisce quella certificazione necessaria che definisce la competenza professionale di un determinato soggetto. Di conseguenza, la fissazione del requisito in esame, che notoriamente rientra nell’ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione, non risulta essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale. In pratica, titolo di studio e relativa iscrizione all'albo costituiva un requisito complessivo unico, il cui mancato possesso impediva la stessa partecipazione alla procedura concorsuale, imponendo pertanto la immediata impugnazione della relativa clausola che, in quanto immediatamente lesiva, doveva essere impugnata immediatamente, cosa che pacificamente non è avvenuta.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 maggio – 30 giugno 2014, n. 3266 Presidente Saltelli – Estensore Prosperi Fatto e diritto Con determinazione n. 157 del 29 settembre 2010, il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari bandiva una procedura selettiva pubblica per esami per il conferimento di un posto nel profilo professionale di istruttore tecnico perito agrario”, a tempo pieno ed indeterminato, stabilendo la necessità del possesso del titolo di studio di perito agrario e dell’abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo e precisando altresì il mancata assorbimento dell’assenza di detti requisiti con il possesso di titolo di studio superiore. Il dott. Giovanni Mauro Idini, perito agrario ed iscritto all’Albo dei dottori agronomi, partecipava alla selezione, risultando collocato al terzo posto, ma veniva escluso perché non iscritto all’Albo dei periti agrari. Egli impugnava tale determinazione davanti al TAR della Sardegna il quale, con sentenza n. 5 del 9 gennaio 2012, accoglieva il ricorso ritenendolo tempestivo, al di là dell’apparente immediata lesività della clausola che imponeva il requisito dell’iscrizione all’Albo dei periti agrari e fondato, perché l’unica interpretazione ragionevole del bando risiedeva nell’intendere il possesso della laurea in agronomia non equipollente esclusivamente in relazione al possesso del diploma di perito agrario, ma del tutto utile a superare la mancanza di abilitazione all’esercizio della stessa professione con iscrizione all’Albo altra interpretazione avrebbe reso la clausola di bando irragionevole, non intravedendosi un interesse giuridicamente rilevate dell’Amministrazione a che il concorrente, pur dotato di titolo superiore, fosse in possesso anche dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo. Con appello notificato il 6 luglio 2012 la Provincia di Sassari ha impugnato la sentenza di primo grado, sollevando le seguenti censure -Inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione del bando e per violazione dell’art. 40 co. 1 lett. c c.p.a. Il TAR della Sardegna ha rigettato l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando di concorso sollevata dalla Provincia, data la formulazione non univoca della clausola inerente la necessità dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo sennonché detti requisiti erano strettamente connessi al possesso del diploma di perito agrario non solo letteralmente ed in maniera del tutto chiara del resto la stessa sentenza giunge all’interpretazione della equipollenza del diploma di laurea rispetto ai requisiti in controversia perché unica interpretazione ragionevole, argomentazione tra l’altro nemmeno sostenuta dallo stesso ricorrente. - Infondatezza nel merito del ricorso. Il Tar ha affermato che tra le attività connesse all’iscrizione all’Albo dei dottori agronomi vi sono ricomprese quelle ammesse dall’iscrizione all’Albo dei periti agrari e dunque non vi può essere alcuna logicità nell’escludere i primi dal concorso al contrario la Provincia di Sassari nell’ambito della sua discrezionalità aveva richiesto quella e non altra iscrizione e dunque non vi erano valide argomentazioni giuridiche nell’individuare altri albi similari o analoghi e quindi estendere il campo degli ammessi al concorso al di là dell’univoca clausola che non ammetteva interscambiabilità. L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese. L’appellato si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione. L’appello della Provincia di Sassari deve essere accolto, stante l’assorbente fondatezza del primo motivo, concernente la necessità dell’immediata impugnazione del bando di concorso in ragione della immediata lesività della clausola in questione, di carattere escludente. L’art. 1 del bando, contenente i requisiti di ammissione, aveva infatti previsto la necessità del possesso da parte dei candidati, quale titolo di studio, del diploma di perito agrario e dell’abilitazione all’esercizio della relativa professione con l’iscrizione all’Albo nell’ultima parte dello stesso articolo era stabilito che l’eventuale possesso del titolo di studio superiore non avrebbe potuto assorbire il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva. Ora, è pacifico che il concorrente Giovanni Mauro Idini fosse in possesso del titolo di perito agrario, laureato in agronomia ed iscritto all’albo dei dottori agronomi ed in possesso della sola abilitazione professionale di perito agrario, ma difettasse dell’iscrizione a tale ultimo Albo. E’ condivisibile e convincente l’assunto della Provincia appellante secondo cui la richiesta del titolo di studio di perito agrario non potesse essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale, in tal senso non potendo disconoscersi, sotto un profilo meramente letterale, la rilevanza della connessione letterale complessiva del requisito richiesto, né potendo sottacersi il significato lessicale dei termini è utile per distinguere realtà diverse. Da un lato, infatti, l’agronomo è un soggetto che si occupa di agronomia, studiandola come scienza pura o applicandola. Come figura professionale è in possesso di laurea in scienze agrarie o similari, può essere impiegato nelle aziende, nell’industria agraria, in ambito ambientale o agroalimentare. Opera prevalentemente nell’ambiente rurale con particolari applicazioni anche in ambiti urbani e più, in particolare, l’agronomo applica le proprie competenze tecniche per guidare gli interventi dell'uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione agricola e zootecnica oppure può interessarsi anche degli aspetti economici ed ecologici legati all'ambiente urbano ed extra-urbano dall’altro il perito agrario si occupa tendenzialmente di gestione di aziende agrarie o zootecniche, si occupa dell’assistenza della stipulazione dei contratti agrari e dei costi di produzione in materia, può progettare, dirigere o collaudare opere di miglioramento fondiario, adoperarsi nelle divisioni di fondi rustici, di aziende agricole o di vari tipi di frazionamento catastali o topografici cfr. L. 21 febbraio 1991 n. 54 Si tratta con evidenza di due professionalità diverse nelle quali la prima può contenere la seconda che ne è fondamentalmente una delle specializzazioni e del resto la partecipazione all’esame per l’iscrizione all’Albo dei periti agrari non è possibile se non si è in possesso del diploma di perito agrario e la laurea in Dottore agronomo non è considerata succedanea. Anche il d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, il quale da ultimo ha ridisegnato le singole figure professionali, ha tracciato profili diversi delle due tipologie e comunque solo l’iscrizione all’Albo costituisce quella certificazione necessaria che definisce la competenza professionale di un determinato soggetto. Giova aggiungere che la fissazione del requisito in esame, che notoriamente rientra nell’ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione, non risulta essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale. Si deve pertanto concludere per la correttezza dell’assunto interpretativo proposto dall’appellante, secondo, quello in esame, costituiva un requisito complessivo unico, il cui mancato possesso impediva la stessa partecipazione alla procedura concorsuale, imponendo pertanto la immediata impugnazione della relativa clausola che, in quanto immediatamente lesiva, doveva essere impugnata immediatamente, cosa che pacificamente non è avvenuta. A ciò consegue l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso di primo grado. Le spese di giudizio possono essere compensate per ambedue i gradi per ragioni equitative. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.