I capelli bianchi non fanno venir meno l'obbligo formativo

E' illegittimo il regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine Territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova il quale prevede l’esenzione dalla frequenza ai corsi, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la formazione professionale e continua adottato dal Consiglio stesso, nella parte in cui prevede l'esenzione dall'obbligo di aggiornamento, per coloro i quali hanno superato il sessantacinquesimo anno di età ed hanno, inoltre, superato il trentesimo anno di iscrizione all’Ordine.

L’art. 12, lett. r , d.lgs. n. 139/2005, infatti, prevede che il Consiglio dell’Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi , ma non consente al Consiglio dell’Ordine di derogare agli obblighi specifici e ai requisiti particolari che le fonti, primarie e secondarie, prevedono in questa materia, per peculiari e inderogabili ragioni pubblicistiche, ai fini del’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Il Consiglio dell’Ordine non può cioè legittimamente esonerare, nemmeno nella regolazione della formazione professionale, i propri iscritti dalla frequentazione dei corsi che il regolamento ministeriale ha contemplato quale necessario presupposto all’iscrizione all’elenco dei revisori contabili degli enti locali. Regolazione dell’attività formativa Il termine regolazione dell’attività formativa, di cui all’art. 12, lett. r , d.lgs. n. 139/2005, non significa né comporta, in altri termini, una potestà normativa degli ordini professionali che possa derogare alle fonti, primarie e secondarie, che disciplinano i requisiti formativi per l’iscrizione in appositi elenchi, come quello dei revisori dei conti degli enti locali, introducendo diversità di disciplina e disparità di trattamento, in melius o in peius , per i singoli iscritti. Al concetto di regolazione , indubbiamente, è sottesa una fondamentale e, per certi versi, insostituibile potestà di autorganizzazione e di disciplina dei collegi nell’attività formativa, che mira a valorizzare il particolare bagaglio di esperienza e le specifiche competenze degli ordini professionali nella formazione e nell’aggiornamento dei propri iscritti. Ma tale potestà formativa non può certo essere esercitata in deroga o addirittura in contrasto con gli specifici requisiti di qualificazione professionale dettati dall’ordinamento per l’iscrizione in appositi e speciali elenchi, come quello dei revisori di conti degli enti pubblici, attesa anche la delicata funzione di rilievo pubblicistico che questi sono chiamati a svolgere. Il Ministero dell’Interno può organizzare corsi e seminari. Tale potestà dell’ordine professionale, peraltro, non è nemmeno esclusiva, dato che, come prevede l’art. 3, comma 5, decreto n. 23/2012, del Ministero dell’Interno, lo stesso Ministero può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi . Anche la disposizione da ultimo citata dimostra come il conseguimento del requisito di una specifica qualificazione professionale, che può essere assicurato direttamente dal Ministero e consiste nei 10 crediti formativi, sia imprescindibile per ottenere l’inserimento dell’elenco dei revisori contabili, sicché nessuna potestà, men che mai di carattere esclusivo, può essere riconosciuta all’ordine professionale nell’esonerare un qualsivoglia iscritto dalla frequentazione del corso previsto per il necessario ottenimento dei crediti. E del resto, lo stesso Consiglio di Stato, nel rendere, ai sensi dell’art. 15 l. n. 205/2000, il parere n. 81/2012 sullo schema del regolamento, aveva del resto già rilevato come esso dia particolare risalto al requisito del possesso di specifica qualificazione, prevedendo il conseguimento di almeno 10 crediti formativi.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 6 marzo – 9 aprile 2014, n. 1698 Presidente Cirillo – Estensore Noccelli Fatto e diritto 1. Il rag. Paolo Mariani, iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal 1962 e al registro dei revisori contabili dal 21.4.1995, ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria per ottenere l’annullamento del provvedimento ministeriale, n. 0064751 dell’8.8.2012, con il quale è stata respinta la sua domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – fascia 1 – nonché del D.M. 15.2.2012, n. 23, e dell’Avviso di cui all’art. 7, comma 3, dello stesso D.M. e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’iscrizione. 2. A seguito dell’emanazione del D.M. 15.2.2012, n. 23, attuativo dell’art. 12, comma 25, del d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011, istitutivo dell’elenco dei revisori dei conti degli entri locali, il predetto aveva deciso di attivare la procedura per l’iscrizione in tale elenco e, più precisamente, nella fascia 1 degli enti locali”, per la quale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato D.M., sono richiesti i seguenti requisiti a iscrizione, da almeno 2 anni, nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili b conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a costi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 3. Il rag. Mariani, titolare del requisito di cui alla lettera a e di formale esonero dalla formazione permanente e continua FPC , assumeva di avere diritto a detta iscrizione, ma la sua domanda, dapprima presentata in via telematica e poi mediante raccomandata, veniva respinta dal Ministero sull’assunto che essa fosse stata presentata con modalità diverse da quelle tassativamente previste. 4. Si costituiva nel giudizio di prime cure il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso. 5. Con sentenza n. 534 del 27.3.2013 il T.A.R. Liguria accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati. 6. Ha impugnato tale sentenza il Ministero dell’Interno, deducendo tre motivi di censura, e ne ha chiesto la riforma. 7. Si è costituito nel presente grado di giudizio l’appellato, chiedendo la reiezione dell’avversario gravame. 8. Nella camera di consiglio del 28.11.2013, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza proposta in corso di giudizio dal Ministero, il Collegio, su accordo delle parti, rinviava la causa, per la discussione del merito, alla pubblica udienza del 6.3.2014. 9. In tale udienza il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 10. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, proposta dal Ministero appellante. 10.1. Assume infatti il Ministero dell’Interno che il ricorrente in prime cure, odierno appellato, avrebbe dovuto notificare il ricorso a tutti gli altri professionisti, che hanno richiesto l’inserimento nell’elenco dei revisori contabili degli enti locali, i quali si vedrebbero affiancare un soggetto che si è sottratto al sistema informatizzato previsto nel D.M. e nell’Avviso. 10.2. Si tratta di assunto non condivisibile, perché tali soggetti non vedrebbero compromessa la propria situazione sostanziale dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, ove si riconoscesse che l’esonero del ricorrente dalla frequentazione dei corsi per il conseguimento dei crediti formativi avrebbe dovuto consentirgli l’iscrizione all’albo dei revisori contabili degli enti locali. 10.3. L’eccezione, pertanto, è infondata e deve essere disattesa. 11. L’appello, ciò premesso, è meritevole di accoglimento. 11.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la normativa di rango comunitario e nazionale abbia demandato agli ordini professionali le modalità di svolgimento e di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale degli iscritti. 11.2. In particolare il T.A.R. ligure ha ritenuto che l’art. 12, lett. r , del d. lgs. 139/2005, attuando in subiecta materia la delega all’istituzione dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, abbia demandato ai collegi professionali la funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’ente genovese ha previsto che l’anzianità anagrafica e di iscrizione del ricorrente lo esonerassero dalla frequenza dei corsi che vengono organizzati, ponendo il professionista nella stessa situazione dei colleghi che sono invece tenuti a tale incombente. 11.3. Da tale fondamentale rilievo il primo giudice ha tratto la conclusione che sarebbe illegittimo il diniego opposto dal Ministero all’iscrizione richiesta dall’odierno appellato e, più specificamente, che sarebbe illegittima la procedura esclusivamente telematica, dal Ministero predisposta, in modo tale da negare la possibilità di rappresentare situazioni legittime, come quella del rag. Mariani, non contemplate dal modulo e costituenti altrettante ipotesi di esenzione. 11.4. Alla base di tale ragionamento riposa l’assunto che al ricorrente in prime cure, nel caso di specie, legittimamente fosse stata riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine Territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova l’esenzione dalla frequenza ai corsi, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la formazione professionale e continua adottato dal Consiglio stesso, per aver il rag. Mariani superato il sessantacinquesimo anno di età e per avere superato, altresì, il trentesimo anno di iscrizione all’Ordine. 11.5. Si tratta, ad avviso del Collegio, di un assunto giuridicamente infondato. 11.6. L’art. 12, lett. r , del d. lgs. 139/2005, infatti, prevede che il Consiglio dell’Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi”, ma non consente al Consiglio dell’Ordine di derogare agli obblighi specifici e ai requisiti particolari che le fonti, primarie e secondarie, prevedono in questa materia, per peculiari e inderogabili ragioni pubblicistiche, ai fini del’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. 11.7. Il Consiglio dell’Ordine non può cioè legittimamente esonerare, nemmeno nella regolazione” della formazione professionale, i propri iscritti dalla frequentazione dei corsi che il regolamento ministeriale ha contemplato quale necessario presupposto all’iscrizione all’elenco dei revisori contabili degli enti locali. 12. Il termine regolazione” dell’attività formativa, di cui all’art. 12, lett. r , del d. lgs. 139/2005, non significa né comporta, in altri termini, una potestà normativa degli ordini professionali che possa derogare alle fonti, primarie e secondarie, che disciplinano i requisiti formativi per l’iscrizione in appositi elenchi, come quello dei revisori dei conti degli enti locali, introducendo diversità di disciplina e disparità di trattamento, in melius o inpeius, per i singoli iscritti. 12.1. Al concetto di regolazione” appena richiamato, indubbiamente, è sottesa una fondamentale e, per certi versi, insostituibile potestà di autorganizzazione e di disciplina dei collegi nell’attività formativa, che mira a valorizzare il particolare bagaglio di esperienza e le specifiche competenze degli ordini professionali nella formazione e nell’aggiornamento dei propri iscritti. 12.2. Ma tale potestà formativa” non può certo essere esercitata in deroga o addirittura in contrasto con gli specifici requisiti di qualificazione professionale dettati dall’ordinamento per l’iscrizione in appositi e speciali elenchi, come quello dei revisori di conti degli enti pubblici, attesa anche la delicata funzione di rilievo pubblicistico che questi sono chiamati a svolgere. 12.3. Tale potestà dell’ordine professionale, nel caso di specie, non è nemmeno esclusiva, dato che, come prevede l’art. 3, comma 5, del decreto 15 febbraio 2012, n. 23, del Ministero dell’Interno, lo stesso Ministero può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi”. 12.4. Anche la disposizione da ultimo citata dimostra come il conseguimento del requisito” di una specifica qualificazione professionale, che può essere assicurato direttamente dal Ministero e consiste nei 10 crediti formativi, sia imprescindibile per ottenere l’inserimento dell’elenco dei revisori contabili, sicché nessuna potestà, men che mai di carattere esclusivo, può essere riconosciuta all’ordine professionale nell’esonerare un qualsivoglia iscritto dalla frequentazione del corso previsto per il necessario ottenimento dei crediti. 12.5. Questo stesso Consiglio, nel rendere, ai sensi dell’art. 15 della l. 205/2000, il parere n. 81/2012 sullo schema del regolamento, ha del resto già rilevato come esso dia particolare risalto al requisito del possesso di specifica qualificazione, prevedendo il conseguimento di almeno 10 crediti formativi. 12.6. L’appellato ha rilevato, nella propria memoria pp. 5-6 , che il Ministero non avrebbe espressamente impugnato i capi nei quali la sentenza del T.A.R. Ligure ha ritenuto che l’anzianità anagrafica e di iscrizione all’albo avrebbero sicuramente l’effetto di porre il professionista nella stessa situazione dei colleghi che sono invece tenuti alla formazione prevista dal regolamento. 12.7. In nessuna parte del gravame, sostiene l’appellato, si contesterebbero specificamente i capi della sentenza che riconoscono l’equiparazione senza limiti di sorta tra professionisti esonerati e non esonerati, sanciti dal T.A.R., e nulla sarebbe stato dedotto in ordine alle ragioni che giustificherebbero il trattamento deteriore riservato ai professionisti maggiormente qualificati rispetto a colleghi più giovani e meno esperti in relazione alla mera possibilità, da parte di questi ultimi, di certificare 10 crediti formativi, possibilità, invece, preclusa agli esonerati non più interessati ad ottenere e/o conservare le certificazioni attestative della loro presenza a corsi ed eventi di formazione. 12.8. Si tratta di un rilievo infondato, perché al contrario il Ministero appellante, con il terzo motivo di impugnazione, ha specificamente dedotto che il credito formativo richiesto al revisore dei conti negli enti locali non configura un requisito per l’accesso alla professione, ma un requisito per lo svolgimento di una funzione pubblicistica specifica, che non può soggiacere alle stesse previsioni contemplate per la formazione di coloro che esercitano la formazione di ragionieri e dottori commercialisti, in particolare per quanto riguarda il regime degli esoneri, non previsti in alcun modo per i revisori dei conti degli enti locali. 13. Ebbene, tutto ciò doverosamente premesso, si deve conclusivamente escludere che la previsione dei crediti formativi necessari per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i quali svolgono una delicata funzione pubblicistica, possa nel caso di specie essere derogata dall’ordine professionale mediante esenzione. 13. Ne discende che non può considerarsi illegittima, come ha invece ritenuto il primo giudice, la procedura informatizzata di iscrizione nell’elenco dei revisori contabili, sulla base della previsione del D.M. e dell’Avviso, nella misura in cui ha condotto all’automatica esclusione dell’odierno appellato, poiché essa è stata calibrata in modo da consentire l’accesso ai soli istanti in possesso dei requisiti in astratto prescritti dal regolamento ministeriale, requisiti non derogabili ad personam nemmeno per effetto dell’esenzione concessa dall’Ordine. 13.1. Il sistema ministeriale ha funzionato correttamente, nel caso di specie, dato che ha respinto, in base alla procedura informatizzata, le richieste di un soggetto – l’odierno appellato – che, non avendo conseguito i crediti formativi e non potendo esserne legittimamente esonerato dall’Ordine , non possedeva i requisiti minimi prescritti dalla normativa in subiecta materia. 14. In conclusione l’appello del Ministero deve essere accolto e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado. 15. Ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., le spese di entrambi i gradi del giudizio, attesa la particolare specificità e la peculiare complessità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in prime cure da Paolo Mariani. Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.