Spetta all’ATER emettere il provvedimento di rilascio dell’immobile di edilizia popolare abusivamente occupato

Solo in questo caso avrà valore di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p. La Legge Regionale può inserire una norma processuale in tal senso perché rientra tra i suoi poteri riconosciuti dall’articolo 117 Cost., ma l’ente legittimato ad emettere questi provvedimenti è l’ATER e non il Comune.

È quanto sancito nell’ordinanza n. 325, emessa dalla Corte Costituzionale l’11 dicembre 2013, depositata il 23, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , promosso dal Tribunale di Melfi all’interno della lite tra un cittadino ed un comune sul reclamo ex art. 669 terdecies contro il rigetto dell’istanza di sospensione del rilascio dell’immobile di edilizia popolare, abusivamente occupato dall’attore. Il caso. Il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l , della Costituzione, questione di legittimità dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , il quale prevede che al provvedimento con cui l’Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica , disposizione che, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio . Riteneva che questa fosse una norma processuale e come tale rientrante tra le competenze legislative dello Stato e non della Regione ai sensi dell’art. 117 Cost. In realtà ha travisato la norma poiché, essendo attinente all’edilizia popolare, la Regione ha piena facoltà di legiferare in materia. Ammissibilità della questione e motivi del rigetto del ricorso. In via preliminare è ammissibile perché il procedimento cautelare è ancora in corso ed il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi sentenze n. 172/2012 e n. 161/2008 ordinanza n. 307/2011 . Il ricorso, però, è stato rigettato per inammissibilità della questione di legittimità perché l’ordinanza era carente nel motivare le ragioni della incostituzionalità delle norme censurate C. Cost. 173 e 269/13 . Nessuna equivalenza tra Comune ed ATER. La norma in esame è inserita nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, la quale – come riconosciuto da questa Corte – sebbene non espressamente contemplata dall’art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi , il terzo dei quali, rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale sentenze n. 121/2010 e n. 94/2007 . Da quanto specificato in altre disposizioni della LR Basilicata 24/07, si desume che l’ATER può essere considerato ente gestore , mentre non lo è il Comune perché l’ambito giuridico, quello soggettivo e le funzioni sono differenti, sì che non ci può essere alcuna equivalenza tra questi enti. Solo l’ATER, di conseguenza, è legittimato ad emettere il provvedimento di rilascio dell’immobile, abusivamente occupato dal titolare o da terzi, avente efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 11 DPR 1035/72. Infatti ha il compito di provvedere a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale art. 4, comma 1, lett. d, legge regionale n. 29/1996 . Il Comune non ha alcuna legittimazione ad emetterlo e sarà perciò nullo ed illegittimo, sì che, per quanto sinora esplicato, la norma in questione è inapplicabile ai provvedimenti emessi dallo stesso. Per tutti questi motivi è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Corte Costituzionale, ordinanza 11 – 23 dicembre 2013, n. 325 Presidente Mazzella - Redattore Amato Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , promosso dal Tribunale di Melfi nel procedimento vertente tra R. D. T. e il Comune di Rapolla con ordinanza del 28 febbraio 2013, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l , della Costituzione, questione di legittimità dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , il quale prevede che al provvedimento con cui l’Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica , disposizione che, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio che il Tribunale rimettente ha riferito di essere stato investito della decisione in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di rilascio emesso il 9 agosto 2012 dal Sindaco del Comune di Rapolla nei confronti dell’occupante abusivo di un immobile, nell’ambito di un procedimento di reclamo proposto ai sensi dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile avverso l’ordinanza con cui il giudice monocratico del medesimo Tribunale aveva rigettato la medesima istanza di sospensione che a fondamento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di rilascio la parte reclamante ha posto la carenza di titolo esecutivo, attesa la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge Reg. Basilicata n. 24 del 2007, nella parte in cui rinvia all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972 che il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, nella parte in cui – attraverso il rinvio all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972,– attribuisce al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore la natura di titolo esecutivo che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la disciplina di cui al dodicesimo comma dell’art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, equiparabile a quella di cui all’art. 474, secondo comma, cod. prov. civ. contenente un elenco dei principali titoli esecutivi sentenze, scritture private autenticate, cambiali, atti ricevuti da notaio andrebbe qualificata come norma processuale, rispetto alla quale sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l , Cost. che, ad avviso del Tribunale di Melfi, la questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata sarebbe rilevante, poiché il suo accoglimento varrebbe ad escludere l’efficacia esecutiva dell’ordine di rilascio emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla e, conseguentemente, a giustificare la sospensione dell’esecuzione richiesta dalla parte reclamante che la disposizione censurata della legge regionale avrebbe ecceduto dalle competenze regionali e a questa e alle precedenti argomentazioni il Tribunale riconduce la non manifesta infondatezza della questione che pertanto, ravvisando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il Tribunale ha accolto provvisoriamente – sino alla ripresa del giudizio dopo l’incidente di legittimità costituzionale – l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio emesso dal Comune di Rapolla, disponendo altresì la sospensione del procedimento a quo e la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato che il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l , della Costituzione, questione di legittimità dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che la norma regionale in oggetto prevede che al provvedimento con cui l’Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che tale disposizione, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio che secondo il Tribunale di Melfi, la norma regionale censurata – stabilendo che il provvedimento del legale rappresentante dell’Ente gestore che dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l , Cost., in riferimento all’art. 474, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui rinvia alla legge l’individuazione dei titoli ai quali è attribuita efficacia esecutiva, poiché, eccedendo dalle competenze legislative regionali, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali che, in via preliminare, va ribadito che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata nell’ambito di un procedimento avente natura cautelare anche laddove il giudice conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce sentenze n. 176 del 2011 e n. 161 del 2008 ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006 che, nel caso in esame, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Melfi è, dunque, ammissibile, perché il procedimento cautelare è ancora in corso ed il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi sentenze n. 172 del 2012 e n. 161 del 2008 ordinanza n. 307 del 2011 che tuttavia la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta carente sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata rispetto alla fattispecie sottoposta all’esame del giudice rimettente che invero, nel caso portato all’attenzione del Tribunale di Melfi, il provvedimento di rilascio di cui si contesta l’efficacia esecutiva è stato emesso dal Sindaco del Comune di Melfi, mentre l’art. 34 della legge regionale n. 24 del 2007 si riferisce espressamente al provvedimento emesso dal legale rappresentante dell’ Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che non può essere condiviso l’assunto, sotteso alla prospettazione del Tribunale rimettente, relativo ad una sostanziale equivalenza dei due ambiti soggettivi quello dell’Ente gestore e quello del Comune , dovendo escludersi che nella nozione di Ente gestore di cui all’art. 34 in esame rientri anche il Comune che, infatti, tale interpretazione contrasta con il tenore letterale di altre disposizioni del medesimo testo normativo v. articoli 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 32, 33 e 42 , le quali distinguono chiaramente le rispettive attribuzioni di ciascuno dei due soggetti, così evidenziando – anche attraverso un trattamento giuridico differenziato – il diverso ambito soggettivo e la diversità delle rispettive funzioni che la norma in esame è inserita nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, la quale – come riconosciuto da questa Corte – sebbene non espressamente contemplata dall’art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi , il terzo dei quali, rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale sentenze n. 121 del 2010 e n. 94 del 2007 che già in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , con legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica , la Regione Basilicata ha disciplinato il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, disponendo la trasformazione degli stessi enti in Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica A.T.E.R. , con il compito di provvedere a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale art. 4, primo comma, lettera d, della legge regionale n. 29 del 1996 che, all’esito di tale evoluzione normativa, sussiste piena coincidenza soggettiva tra l’attuale Ente gestore, previsto dalla norma regionale impugnata quale soggetto legittimato all’emissione dell’ordine di rilascio, e il precedente Istituto autonomo case popolari, legittimato all’emissione di ordini di rilascio aventi efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, pertanto, la norma censurata – in quanto espressamente riferita agli ordini di rilascio emessi dall’Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – non è applicabile a provvedimenti emessi da soggetti diversi, ed in particolare dal Comune, come è avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Melfi che la mancata considerazione, nell’ambito dell’ordinanza di rimessione, dei profili sopra evidenziati si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa ordinanze n. 269 e n. 173 del 2013 . Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica , sollevata, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l , Cost., dal Tribunale di Melfi, con l’ordinanza indicata in epigrafe.