Quali danni sono risarcibili per la ritardata assunzione se non è impugnato tempestivamente l’atto di immissione in ruolo?

Un agente penitenziario, escluso illegittimamente dal Corso di formazione per diventare allievo della polizia penitenziaria, è stato assunto in ritardo non avrà alcun diritto alla ricostruzione della carriera sotto il profilo previdenziale – assicurativo, perché non ha impugnato tempestivamente la nomina, ma dovrà essere risarcito ex art. 2043 c.c.

È quanto ha stabilito il Tar Basilicata, sez. I, n. 157 del 28 ottobre 2013, chiarendo le modalità ed i termini per richiedere la ricostruzione della carriera e/o l’indennizzo in caso di mancata o ritardata assunzione. Il caso . Il ricorrente è un agente della polizia penitenziaria alle dipendenze del Ministero di giustizia. La sua nomina è arrivata all’esito di una controversia giudiziaria che lo ha visto dapprima escluso dalle procedure di assunzione poste in essere dal Ministero sulla base d’uno sfavorevole verdetto medico a carico del proprio visus naturale e poi ammesso alle citate procedure, in virtù della sentenza n. 673 del 27/8/01 di questo TAR, con cui, esperita la verificazione attestante l’idoneità del detto visus, veniva definitivamente annullato l’atto di esclusione decreto del 24/3/01 . In ottemperanza era ammesso al Corso di Formazione n. 150, mentre gli altri colleghi, non esclusi, avevano frequentato il 148 è stato assunto con nove mesi di ritardo. Con due Decreti del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 6 e del 18/3/03 si stabiliva la decorrenza giuridica e lavorativa dal 27/12/01 regolare ammissione al Corso , ma, poi, quest’ultima era rinviata al 12/04/02. Con domanda del 04/02/04 l’istante chiedeva all’amministrazione la ricostruzione della carriera agli effetti giuridici, economici e contributivi, che veniva rigettata. Ha perciò deciso di ricorrere al Tar per ottenerla o, in alternativa, per essere risarcito ex artt. 1176, 1218 e 2043 cc., ma gli è stato concesso solo questo indennizzo. Responsabilità della PA per la mancata o ritardata assunzione. In caso di mancata assunzione dei vincitori sorge a carico della p.a. una responsabilità contrattuale o anche extra contrattuale per inadempimento con obbligo di risarcire il danno. La responsabilità della p.a. sarebbe rinvenibile nell’errato accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità e per il mancato riesame degli stessi. Ne conseguirebbe per il ricorrente che la decorrenza ai fini giuridici ed economici dovrebbe a questo punto retroagire al tempo dell’illegittima esclusione . Per far valere questo diritto, però, avrebbe dovuto impugnare anche i due citati decreti. Infatti la decadenza dall’impugnazione e la conseguente inoppugnabilità degli atti hanno portato a diverse conclusioni in ordine alle richieste attoree. No alla ricostruzione della carriera senza l’impugnazione della nomina. Ergo in questo caso il ricorrente ha perso tale diritto a far valere detta decorrenza anticipatoria al rimborso degli emolumenti ed ai contributi previdenziali-assicurativi di cui avrebbe goduto se assunto subito. Del resto è noto che, l’immissione in ruolo, essendo provvedimento a carattere autoritativo ed avente efficacia costitutiva del rapporto di pubblico impiego, incide su posizioni di interesse legittimo, sicché, una volta decorso il termine decadenziale di legge, il relativo provvedimento diviene inoppugnabile e non può essere richiesto alcun indennizzo Tar Basilicata 272/12 e Lecce 4353/01 . Sì all’altra tutela risarcitoria. Il Tar, però, può accordare la refusione del danno da ritardata assunzione. È riscontrabile, quindi, una responsabilità extracontrattuale della PA fonte di risarcibilità dei diritti patrimoniali consequenziali, collegati al rapporto di lavoro con un nesso derivante dalla violazione dei doveri che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Tar Calabria n. 1771/06, Molise n. 665/03 CDS n. 5174/02 Cass. n. 1324/00 . È palese che nella fattispecie sussistano tutti i presupposti per riconoscere il danno da ritardata immissione in ruolo 9 mesi l’evento lesivo, cioè un evento che abbia causato la lesione del bene della vita costituente il lato interno della posizione giuridica soggettiva - l’ingiustizia del danno, cioè il danno prodotto in assenza di cause di giustificazione a quanto di lesivo operato dalla Pubblica amministrazione - la responsabilità dell’Amministrazione, cioè la riferibilità del danno ad una condotta colpevole della p.a. . Modalità di calcolo dell’indennizzo. Secondo i parametri, per la liquidazione in via equitativa, sanciti dalla giurisprudenza costante, sarà pari al 50% di ciascun rateo retributivo mensile percepito dai colleghi assunti tempestivamente CGAR Sicilia 892/08 . Tale somma dovrà essere ulteriormente diminuita per la tardività del ricorso art. 1227 c.c. e perché nel periodo di inattività ha potuto svolgere altre occupazioni e/o curato altri interessi familiari , impiegando così le proprie risorse per altri fini.

TAR Basilicata, sez. I, sentenza 17 28 ottobre 2013 numero 157 Presidente Perrelli Estensore Pennetti Fatto Premette il ricorrente di prestare servizio, quale agente di Polizia Penitenziaria, alle dipendenze del Ministero della Giustizia. Precisa che la sua nomina è arrivata all’esito di una controversia giudiziaria che lo ha visto dapprima escluso dalle procedure di assunzione poste in essere dal Ministero sulla base d’uno sfavorevole verdetto medico a carico del proprio visus naturale e poi ammesso alle citate procedure, in virtù della sentenza numero 673 del 27/8/01 di questo TAR, con cui, esperita la verificazione attestante l’idoneità del detto visus, veniva definitivamente annullato l’atto di esclusione decreto del 24/3/01 . In esecuzione di detto decisum” giurisdizionale soltanto il 27/12/01 cioè nove mesi dopo i colleghi dello scaglione di appartenenza egli sarebbe stato ammesso quale allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria al corso di formazione propedeutico alla nomina da agente di ruolo. Con domanda del 4/2/04 l’istante chiedeva all’amministrazione la ricostruzione della carriera agli effetti giuridici, economici e contributivi ma perveniva la nota del 4/3/04 prot. numero 84860 di reiezione dell’istanza. Col presente gravame, notificato il 16/3/04 e depositato il 27/3/04 si deduce che in caso di mancata assunzione dei vincitori sorge a carico della p.a. una responsabilità contrattuale o anche extra contrattuale per inadempimento con obbligo di risarcire il danno. La responsabilità della p.a. sarebbe rinvenibile nell’errato accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità e per il mancato riesame degli stessi. Ne conseguirebbe per il ricorrente che la decorrenza ai fini giuridici ed economici dovrebbe a questo punto retroagire al tempo dell’illegittima esclusione. Si chiede quindi la completa ricostruzione della carriera di cui si è detto in epigrafe. In subordine, si richiede la tutela risarcitoria per equivalente per inadempimento contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c. In ulteriore subordine, stante una situazione ante costituzione del rapporto di pubblico impiego, si ritiene esperibile la tutela risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c. con determinazione del quantum nella entità delle retribuzioni spettanti ove l’assunzione fosse avvenuta regolarmente e del valore delle contribuzioni previdenziali che l’amministrazione avrebbe dovuto versare all’ente di previdenza anche con determinazione dei criteri. Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste. Con ordinanza collegiale numero 122/13 sono stati disposti incombenti istruttori cui l’amministrazione ha dato esecuzione in data 8/5/13. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013 i ricorso è stato ritenuto per la decisione. Diritto Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione sollevata, in sede di udienza del 10/1/13 e verbalizzata nella stessa data dall'Avvocatura Statale con cui si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto di immissione in ruolo. L’eccezione va condivisa. Invero, una completa reintegrazione della posizione giuridico economica del ricorrente avrebbe dovuto passare attraverso la tempestiva impugnazione del decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 6/3/03 e del decreto, sempre della medesima autorità, del 18/3/03 recante la sua nomina nel ruolo degli agenti e assistenti del C.P.P. Col primo provvedimento il ricorrente veniva nominato agente in prova con decorrenza giuridica dal 27/12/01 ed economica dalla data di presentazione presso la sede di svolgimento del Corso di Formazione col secondo il medesimo veniva nominato in ruolo con decorrenza giuridica dal 12/4/02 . Viceversa, come emerso dall’esito dell’istruttoria, in caso di immediata ammissione, l’istante avrebbe conseguito la medesima decorrenza giuridica dei colleghi appartenenti allo scaglione in cui era inizialmente incluso prima dell’esclusione e cioè dal 22/3/01 per la nomina ad agente in prova e dalla data del 22/6/01 per la decorrenza della nomina in ruolo. Inoltre, avrebbe partecipato al 148° corso di formazione anziché al 150°, godendo in tal modo di un ulteriore periodo di retribuzione e di sistemazione assicurativo previdenziale. Senonchè, come detto, gli atti con cui si è cristallizzato lo status giuridico economico del ricorrente quale pubblico dipendente sono divenuti inoppugnabili e non vale nè l’aver sostanzialmente impugnato la nota del 4/3/04 di reiezione della istanza del 5/2/04 -vòlta peraltro sopratutto a rivendicare il trattamento economico per il servizio non prestato a causa dell’illegittima esclusione né la proposizione dell’azione di accertamento del diritto all’assunzione con decorrenza anticipata. Del resto è noto che, l’immissione in ruolo, essendo provvedimento a carattere autoritativo ed avente efficacia costitutiva del rapporto di pubblico impiego, incide su posizioni di interesse legittimo, sicché, una volta decorso il termine decadenziale di legge, il relativo provvedimento diviene inoppugnabile. cfr. TAR Basilicata numero 272/12 e TAR Puglia, Lecce, numero 4353 27 luglio 2001 . Tutto ciò però non impedisce al Tribunale di accedere alla domanda risarcitoria atteso chè, nella fattispecie, è comunque configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione riconducibile al ritardo illegittimo, per quanto a suo tempo sancito da questo Tribunale con sentenza numero 673/01 con cui la stessa ha prima ammesso alla procedura di reclutamento e, poi, instaurato il rapporto di impiego e l’immissione in ruolo del ricorrente con attività, quindi, fonte di risarcibilità dei diritti patrimoniali consequenziali, collegati al rapporto di lavoro con un nesso derivante dalla violazione dei doveri che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6.12.2006, numero 1771 T.A.R. Molise, 1.9.2003, numero 665 Cons. Stato, V, 2.10.2002, numero 5174 Cass.Civ., SS.UU., 21.12.2000, numero 1324 . Nella fattispecie, per la precisione, premesso che, in base alle norme, i soggetti reclutati venivano nominati agenti in prova con lo stesso trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo, il periodo lavorativo illecitamente sottratto al ricorrente coincide con quello compreso fra la data del 25 marzo 2001, vigilia -e quindi presumibilmente data di presentazione dell’agente alla Scuola sede del corso dell’inizio del 148° corso che il ricorrente avrebbe frequentato ove non fosse stato illegittimamente escluso e quella del 27 dicembre 2001 in cui è invece concretamente iniziata la frequenza del corso del ricorrente in base alla nota di convocazione numero 1994/1.400 del 19/11/01 del Ministero. Sussistono nella specie dunque i presupposti giustificativi di tale responsabilità che sono -l’evento lesivo, cioè un evento che abbia causato la lesione del bene della vita costituente il lato interno della posizione giuridica soggettiva -l’ingiustizia del danno, cioè il danno prodotto in assenza di cause di giustificazione a quanto di lesivo operato dalla Pubblica amministrazione -la responsabilità dell’Amministrazione, cioè la riferibilità del danno ad una condotta colpevole della p.a Il risarcimento del danno conseguente alla ritardata assunzione e immissione in ruolo, ad avviso del collegio, può coincidere con un importo corrispondente alle retribuzioni con ciascun rateo mensile dimezzato del 50%, cioè con un abbattimento in via equitativa conforme all´indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo TAR Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia numero 892 del 4 novembre 2008 Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2002 numero 5174 , che l'interessato avrebbe fruito per l’arco temporale corrispondente al periodo da ultimo indicato ove avesse lavorato nella qualifica che gli è stata poi attribuita. Difatti, la corresponsione integrale delle retribuzioni non percepite comporterebbe la totale reintegrazione economica come se si trattasse di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in atto nel caso in esame tale quantificazione non risulterebbe corretta, dovendosi tener conto del fatto che, seppure per cause non imputabili alla ricorrente, in detto periodo l’interessato non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell’Amministrazione e che invece sono state rivolte o allo svolgimento di altre attività ovvero alla cura di altri interessi, per esempio familiari. Su tale importo vanno poi liquidati i crediti accessori di legge e cioè la rivalutazione delle somme annualmente dovute secondo indice ISTAT, nonché gli interessi legali. Va infine rigettata la domanda di ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale, ritenendo che non possa essere accolta relativamente a somme liquidate a titolo risarcitorio. Senza contare che, stante l’omesso tempestivo ricorso dell’interessato all’impugnazione del provvedimento di immissione in ruolo, deve trovare applicazione il principio giuridico di cui all’art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione del risarcimento. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e condanna il Ministero intimato al risarcimento del danno in favore del ricorrente nei sensi e limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.