La motivazione dei provvedimenti deliberativi non può fondarsi solo sugli interventi dei consiglieri comunali

È illegittima, per motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, la deliberazione, con la quale il consiglio comunale ha deliberato di non approvare l’istanza di variante urbanistica ex art. 5, d.P.R. 447/1998 ora art. 8, d.P.R. 160/2010 per ampliamento/adeguamento di uno stabilimento industriale, la cui motivazione sia fondata su un mero rinvio agli interventi dei consiglieri, nonostante i pareri tutti favorevoli espressi dagli organi interessati.

E’ quanto statuito dal Tar Lazio, sez. Latina I^, nella sentenza 4 novembre 2013, n. 824, con la quale viene meritoriamente stigmatizzata una prassi motivazionale, rinviante integralmente agli interventi dei consiglieri. La stravagante motivazione. Un’impresa, titolare di uno stabilimento industriale/produttivo per la lavorazione, il confezionamento e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli sito in Sabaudia, presentava al Comune un’istanza di variante urbanistica, volta ad ottenere l’ampliamento e l’adeguamento dell’esistente stabilimento. Il Consiglio comunale, pur a fronte della sussistenza di tutti i previsti pareri e nulla-osta positivi, deliberava di non approvare per le motivazioni emerse durante la discussione a cui si rimanda l’istanza di variante. Siffatta deliberazione veniva impugnata, sulla base della primaria censura di difetto di motivazione, fondata su di un mero rinvio agli interventi dei consiglieri, oltreché perplessa e contraddittoria. L’onere motivazionale . Come noto, grazie all’art. 3, legge n. 241/1990, è stata consacrato l’obbligo, in capo alle Pubbliche amministrazioni, di motivare i propri atti. Precisamente, il comma 1 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, con la precisa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Quindi, la motivazione deve tener conto degli esiti della fase istruttoria, calibrandosi ed articolandosi proprio in base ai medesimi. Orbene, nella concreta vicenda, appare sin da subito evidente che sussiste una vistosa discrasia fra la decisione finale mancata approvazione e gli esiti dell’istruttoria, costituiti da ben tredici pareri e nulla-osta, tutti positivi ! . La possibile motivazione per relationem , ma Come noto, il comma 3 del richiamato art. 3 stabilisce che laddove le ragioni della decisione risultino da un altro atto, richiamato dalla decisione medesima, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama. Si tratta della cd. motivazione per relationem, consistente nel rinvio, nel testo del provvedimento, alle ragioni della decisione contenute in altro atto dell’amministrazione. Quindi, è possibile motivare un atto, facendo riferimento e rinvio alle motivazione di un altro atto non nel caso di rinvio ad atti aventi contenuto politico . Tuttavia, il Tar Lazio, accogliendo il ricorso, denega la possibilità di configurare la motivazione per relationem nella concreta vicenda, sulla base di una corretta analisi della natura degli interventi dei consiglieri comunali. Siffatti interventi presentano un’ovvia e generale valenza politica, che mal si presta a porsi come motivazione di rinvio. Infatti, il complessivo tenore degli interventi e delle dichiarazioni di voto, formulate dai consiglieri comunali, non consente, pena il rischio di arbitrarie riletture e/o interpretazioni dei giudizi formulati, l’estrapolazione di una motivazione finale e di sintesi, a supporto del provvedimento deliberativo. Ciò, sia in ragione delle numerose e svariate sfumature, che le plurime e diversificate opinioni possono assumere nei vari interventi orali, sia per gli intrinseci profili di possibile contraddittorietà, che naturalmente sono contenuti nei dibattiti politici. A tal riguardo, non va dimenticato che il Consiglio comunale costituisce il massimo organo di rappresentanza dei Comuni, caratterizzato da poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Proprio in ragione di tali poteri, è evidente che gli interventi dei consiglieri sono connotati da un più che rilevante tasso di politicità”, cui può accompagnarsi una minore precisione di linguaggio tecnico-giuridico. Pertanto, una deliberazione consiliare non può fondarsi, relativamente al fondamentale presupposto della motivazione, solo su interventi, ma deve avere un proprio nucleo motivazionale autonomo, soprattutto laddove, come nella concreta vicenda, le risultanze dell’istruttoria vadano in senso diametralmente opposto.

TAR Lazio, sez. staccata Latina, sentenza 3 ottobre - 4 novembre 2013, n. 824 Presidente Corsaro – Estensore Bucchi Fatto e diritto 1 Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 14 novembre 2012 e depositato il successivo giorno 22, la società Antonio Ruggiero s.p.a. e il sig. Antonio Ruggiero – premesso di essere titolari dello stabilimento industriale/produttivo per la lavorazione, il confezionamento e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli sito in Sabaudia, loc. Borgo San Donato, e di avere presentato in data 7.7.2008 ulteriore istanza successiva alla variante parziale approvata con deliberazione commissariale n. 25 del 10.5.2007 di variante urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998 ora art. 8 DPR n. 160/2010 per l’ampliamento/adeguamento dello stabilimento industriale in argomento, motivata con l’esigenza di implementare significativamente la capacità produttiva – hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Consiglio Comunale di Sabaudia, dopo avere richiamato i pareri espressi dagli organi interessati - tutti in senso favorevole all’intervento - ha deliberato di non approvare per le motivazioni emerse durante la discussione a cui si rimanda” la domanda in argomento. 2 A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono censure di eccesso di potere e violazione di legge. 2.a La delibera impugnata è viziata da difetto di motivazione, posto che è stata votata in senso difforme rispetto alle risultanze istruttorie una proposta di delibera favorevolmente motivata per l’accoglimento della variante particolare ex art. 5 DPR n. 447/98. Inoltre, la motivazione, fondata su un mero rinvio agli interventi dei consiglieri, è insufficiente oltreché perplessa e contraddittoria. 2.b In ogni caso, nessuna delle motivazioni emerse dal dibattito consiliare sembrano obiettivamente legittimare il diniego, trattandosi di affermazioni ictu oculi errate richiamo alla sentenza del Tar Pescara n. 878/2004, richiamo al parere espresso in conferenza di servizi del 27.1.2010 dalla Regione Lazio , illogiche evidenzianti mere perplessità che avrebbero, al più, potuto giustificare una richiesta di chiarimenti , fondate su elementi inconferenti e apodittici, nonché illogiche per contraddittorietà come quella del Sindaco . 2.c In relazione alla necessità o meno di una preventiva ricognizione dei siti industriali eventualmente disponibili, il Consiglio comunale si è determinato travisando quanto affermato dal Tar Abruzzo Pescara nella sentenza n. 878/04, e senza considerare che ricercare altrove una eventuale area disponibile e delocalizzare l’attuale attività in un diverso sito determinerebbe paradossalmente la dismissione del sito industriale attualmente utilizzato per trasformarlo in un relitto. 3 Con ordinanza n. 11 del 10 gennaio 2013, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare. 4 Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013, la causa è stata riservata per la decisione. 5 Il ricorso è fondato. 6 Colgono nel segno tutte le censure dedotte dai ricorrenti con le quali, in particolare, si contesta l’illegittimità del provvedimento impugnato per motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria. 7 Osserva il Collegio, che il Consiglio Comunale di Sabaudia nell’esaminare la domanda di variante urbanistica ex art. 5 del DPR 447/98, presentata dalla società ricorrente per l’ampliamento della propria azienda industriale al fine di implementarne la capacità produttiva, richiama analiticamente tutti gli atti compiuti nella complessa fase istruttoria e, in particolare, i pareri resi dalle varie amministrazioni e/o organi chiamati ad esprimersi in ragione dei vari interessi coinvolti nel procedimento - parere favorevole espresso dalla competente Commissione congiunta Urbanistica e Attività Produttive” nella seduta del 14.11.2008 Successivamente, nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata per l’esame dell’istanza in argomento - parere favorevole con prescrizioni, espresso in sede di conferenza da parte dell’arch. Demetrio Carini della Regione Lazio – Direzione del Territorio e Urbanistica delegato dal Presidente Regione Lazio a rappresentare l’Amministrazione regionale e ad esprimere il parere unico regionale - parere favorevole con prescrizioni, reso dalla Regione Lazio Area Difesa del Suolo con nota prot. 201406 del 13.10.2009 - nota della Provincia di Latina 6.10.2009 prot. 64851, con cui viene precisato che il lotto in esame non è sottoposto a vincolo idrogeologico - parere di non assoggettabilità dell’intervento a Valutazione di Impatto Ambientale, reso dal Dipartimento Territorio Regione Lazio – Area valutazione impatto ambientale con nota prot. n. 128725 del 24.5.2010 - parere favorevole di conformità ai fini antincendio, reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina con nota 15952 del 30.11.2010 - parere favorevole con condizioni al progetto in variante al PRG, reso dal Settore Urbanistica e Assetto del Territorio con nota prot. 8689 del 24.3.2010 - parere favorevole sanitario di massima, reso dal Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Comprensorio Latina/Pontinia con nota prot. n. 1503/DP del 24.3.2010 - parere favorevole con prescrizioni per gli scarichi delle acque reflue, reso dal Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina con nota prot. 107656 del 23.11.2010 - parere favorevole del Dirigente Area Tecnica per silenzio assenso - nulla osta di servitù di passaggio su fascia frangivento, reso dal Consorzio di Bonifica con nota prot. n. 7064 del 14.1.2010 - parere favorevole della Conferenza dei Servizi del 7.4.2011 - parere favorevole espresso dalla competente Commissione Urbanistica nella seduta del 7.11.2011. 8 Ciò nonostante, a fronte di tutti i pareri favorevoli sopra richiamati, il Consiglio comunale ha deliberato di non approvare per le motivazioni emerse durante la discussione a cui si rimanda”. L’esame della delibera in parola evidenzia, quindi, l’assenza di qualsiasi autonoma argomentazione da parte dell’organo consiliare, eccezion fatta per un rinvio agli interventi di numerosi consiglieri, dal cui contenuto dovrebbero, secondo l’organo consiliare, evincersi le motivazioni a fondamento del rigetto dell’istanza con decisione diametralmente opposta all’esito dell’istruttoria. 9 Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento espresso dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti secondo il quale in disparte l’astratta legittimità di tale tecnica redazionale - in specie nel caso di determinazioni connotate da profili di natura prettamente giuridica piuttosto che da una generale valenza politica - il complessivo tenore delle dichiarazioni di voto formulate dai predetti consiglieri, non consente, pena il rischio di arbitrarie riletture e/o interpretazioni dei giudizi formulati, l’estrapolazione di una motivazione finale e di sintesi a supporto dell’atto, e ciò tanto per le numerose e diverse sfumature che le plurime opinioni assumevano nei vari interventi orali, quanto per gli intrinseci profili di contraddittorietà che emergono fra spunti e suggestioni prettamente politici e richiami di carattere più propriamente tecnico-giuridico, non escluse, fra questi, esplicite ammissioni della correttezza formale del progetto” Tar Puglia Lecce Sez. I 11.11.2004 n. 7972 . 10 La delibera impugnata va dunque reputata priva di motivazione o comunque connotata da una motivazione perplessa, insufficiente e contraddittoria. 11 Il provvedimento e in particolare il motivo di rigetto che si basa sugli interventi di alcuni consiglieri che prospettavano la necessità di verificare se vi fossero o meno altre aree nel territorio comunale già destinate a industria e idonee all’intervento richiesto , inoltre, è contraddittorio rispetto al principio espresso dalla sentenza del Tar Pescara n. 878/2004 ivi richiamato quale preso atto”. Infatti, in tale pronuncia si legge che Come è noto, l’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, dispone che ove il progetto sia in contrasto con lo strumento urbanistico, ma sia conforme con la normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento possa convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, che costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico e sulle quali si pronuncia il consiglio comunale. Ora, questo Tribunale con sentenza 20 maggio 2004, n. 453, ha già avuto modo di interpretare tale normativa, ed ha in merito chiarito, per la parte che qui interessa, che nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo, ove il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, può convocare una conferenza di servizi per la variazione dello strumento urbanistico tale necessità di variare lo strumento urbanistico non deve però contenere una specifica motivazione in ordine alla insufficienza di altre aree disponibili nella zona, ma deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere rinvenuta altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare” TAR Abruzzo Pescara n. 878 del 4.11.2004 . 12 In conclusione, dunque, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 13 Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 940/2012 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Sabaudia alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 tremila . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.