Il comune tace sull’adozione obbligatoria della Carta dei servizi: sì alla class action

La class action per l’efficienza della pubblica amministrazione è uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo amministrativo, azionabile da associazioni o comitati, nell’interesse dei propri iscritti o da singoli titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori.

La sentenza del Tar Campania-Salerno n. 2054 del 16 ottobre 2013 è una della rare sentenze su questo nuovo giudizio introdotto dal DLgs 198/09 in attuazione dell’art. 4 L. 15/09 CDS 3512/11 sulla mancata attuazione delle norme tecniche e parere CDS 1943/11 sulla differenza tra azioni collettive e di classe civilistiche alla luce della nuova normativa Tar Roma 552/11 sulle classi pollaio e del 28/11/12 per la tutela della bigenitorialità in sede di separazione, Tar Basilicata 478/11 sulla mancata pubblicazione dell’indirizzo PEC sul sito internet istituzionale . Nello specifico si chiedeva al Comune di Salerno di provvedere all’emanazione dell’obbligatoria carta dei servizi e all’adozione di tutti i provvedimenti obbligatori previsti dall’art. 2, comma 461, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e suo regolamento di attuazione e ad astenersi ad avviare procedure di affidamento dei servizi in contrasto con quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 138/2011 convertito, con modificazione in legge 14 settembre 2011, n. 148 . Il caso. Un’associazione per la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi e per la difesa dell’interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti nonché economicità dell’offerta ricorreva al Tar per tale fine azionandola. Il comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dell’associazione e perché, a suo dire, si era già attivato in tal senso. Il Tar l’ha respinta accogliendo il ricorso. La legittimazione della ricorrente. Essendo un’associazione di tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 137 CC iscritta nell’albo nazionale come confermato dal decreto del Ministero dello Sviluppo del 17/12/12 non vi è alcun dubbio che sia legittimata all’azione per quanto sinora esplicato. La class action per l’efficienza della PA. Come detto è uno strumento che si affianca ad altre azioni speciali cautelari previste dal cpa e, come è facilmente desumibile, rafforza lo Statuto dei contribuenti nel perseguire i fini della PA sanciti dallo stesso e dall’art. 97 Cost. nonché il Codice dei consumatori art. 140 bis DLgs 206/05, CC . Può essere esperita dai sopra citati soggetti art. 3 DLgs 198/09 nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 . Se c’è inadempimento alle attività da attuare, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate . Non può essere esperita, però, contro le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri . Può essere proposta solo dopo che, decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida art. 3 comma I , l’ente od il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata Ajello, Ricorso per l’efficienza ed efficienza del ricorso Ministero della Giustizia, Azione di classe risarcitoria Maesano, La class action nei confronti della PA . Differenze con la class action civilistica. Quest’ultima è rivolta contro imprese private ed è volta ad eliminare le lesioni ai diritti dei consumatori e degli utenti in ambito contrattuale ed extracontrattuale nella fornitura di servizi, sì da evitare posizioni dominanti e squilibri nel mercato interno tutela indiretta Santangeli –Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria l’azione di classe dopo le recenti modifiche all’art. 140-bis cod. cons . Quella in esame, invece, interviene sul processo produttivo degli stessi sì da non far gravare sui cittadini il costo, anche economico, dell’inefficienza della PA tutela diretta . L’adozione di linee guida per l’adozione della carta dei servizi non assolve agli oneri di legge. Non possono essere accolte le difese dalla PA sull’essersi adoperata per l’ottemperanza dei suoi oneri circa l’emanazione della Carta dei servizi. In realtà si registra un silenzio sulla diffida ad adempiere dell’associazione, poiché ha semplicemente fornito gli indirizzi all'organo dirigenziale di dare avvio al procedimento amministrativo per l'adozione della richiamata carta dei servizi , non rispettando così i doveri imposti da dette norme. Il Tar ha, quindi, ingiunto al Comune di provvedervi entro 90 giorni usando le menzionate risorse a sua disposizione e già preventivate in bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dell’ente comunale . Decorso tale termine, come detto, scatterà la class action nei suoi confronti.

TAR Campania – Salerno, sez. I, sentenza 13 luglio – 16 ottobre 2013, n. 2054 Presidente Onorato – Estensore Palliggiano Fatto e diritto 1.- Il Movimento difesa del cittadino MDC con atto del 9 novembre 2012, ha diffidato il comune di Salerno ad adempiere al disposto di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007 ed a predisporre, in contraddittorio con la ricorrente associazione, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 138/2011, la carta dei servizi in sede di stipula dei contratti di servizio. Il comune di Salerno non ha dato riscontro alla diffida. Il Movimento ha quindi presentato l’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 198/2009. Si è costituito in comune di Salerno che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto, precedentemente alla notifica dello stesso, l’amministrazione si era già attivata per garantire la piena attuazione della disciplina contenuta nell’art. 2 , comma 461, L. n. 244/2007. Nel replicare con memoria, l’associazione ricorrente ha ribadito la condizione di inadempienza dell’amministrazione comunale. Alla camera di consiglio del 18 luglio 2013, la causa è passata in decisione. 2.- Preliminarmente deve essere vagliata la legittimazione processuale del Movimento difesa del Cittadino MDC . MDC è un’associazione di consumatori iscritta, ai sensi dell’art. 137 d. lgs. 206 del 2005 – il codice del Consumo – nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale, come da decreto di conferma del Ministero dello Sviluppo economico del 17 dicembre 2012. L’art. 2 dello statuto associativo affida al movimento tra le finalità da perseguire con ogni mezzo legittimo, comprese le azioni giudiziarie, tra l’altro - la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche amministrazioni la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi - la difesa dell’interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti nonché economicità dell’offerta. Orbene le caratteristiche soggettive e lo scopo dell’Associazione sono sufficienti per fondare la legittimazione ad agire in giudizio. 3.- Ciò premesso, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti. In attuazione dell’art. 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009 dispone, infatti, che Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 . L’art. 1, comma 1-bis, precisa che, nel giudizio di verifica della lesione per inadempimento alle attività da attuare, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate. L'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 198/2009 chiarisce, inoltre, che Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata Il successivo art. 4 del d. lgs n. 198/2009 così dispone Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'art. 1. comma 1, [.] La class action per l’efficienza della pubblica amministrazione, quindi, costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo amministrativo, azionabile da singoli titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti a tale pluralità. 4.- Ciò premesso, ad oggi il comune di Salerno è inadempiente al disposto di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs n. 198/09 per non aver adottato la carta dei servizi nei termini di legge e comunque per non aver eliminato l'illecita situazione denunciata nel termine di giorni 90 come previsto dal menzionato art. 3 del D.lgs n. 198/2009. Con la delibera del consiglio n. 26/13 pubblicata in data 20 febbraio 2013 , l’ente comunale ha semplicemente fornito gli indirizzi all'organo dirigenziale di dare avvio al procedimento amministrativo per l'adozione della richiamata carta dei servizi. Tuttavia ciò non è sufficiente per ottemperare all’obbligo normativo imposto. Ed invero, la mancata adozione della carta dei servizi nel termine di novanta giorni dalla notifica della diffida di cui all'art. 3 del d. lgs n. 198/2009 è valutabile alla stregua di inadempimento dell’amministrazione pubblica locale. La documentazione allegata dal Comune di Salerno in riferimento alla Carta dei Servizi della Società Salerno Energia, Salerno Mobilità e Salerno Sistemi non è conferente alla richiesta contenuta nella diffida e, quindi, all’odierno ricorso. Ed invero MDC ha diffidato il comune di Salerno ad adottare la propria carta dei servizi e non quella delle società partecipate. 5.- Il ricorso va quindi accolto e pertanto - va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale di Salerno e, di conseguenza, l’inadempimento della stessa per omessa adozione della Carta dei servizi e dei consequenziali adempimenti, di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007 ed all’art. 4 d.l. n. 138/2011. Sussiste quindi l’obbligo del comune di Salerno, in persona del sindaco rappresentante legale pro tempore, a porre immediato rimedio all’inadempimento, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza a tal fine il comune dovrà utilizzare ed organizzare le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dell’ente comunale. 6.- Sussistono giuste ragioni in relazione alla peculiarità ed alla novità della fattispecie, per compensare integralmente le spese tra le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e che quest’ultima ne dia notizia sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 198/2009. Manda alla segreteria di darne comunicazione, successivamente al passaggio in giudicato, alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ed all’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 150/2009, ove istituiti.