Pubblicato il dl per contenere il deficit entro il 3% del PIL

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione . Questo è quanto dispone il d.l. n. 120 pubblicano nella Gazzetta Ufficiale n. 242, del 15 ottobre 2013 Suppl. Ordinario n. 70 . Il deficit, secondo gli impegni assunti con Bruxelles, deve contenuto nella soglia del 3% del PIL.

Il decreto legge n. 120, pubblicato in G.U. n. 242 lo scorso 15 ottobre, si compone di soli 4 articoli, due dei quali contengono le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore. 210 milioni per le esigenze connesse all’immigrazione. L’art. 1 contiene alcune disposizioni in materia di immigrazione. In sostanza, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, è stato previsto uno stanziamento di 210 milioni di euro per far fronte all’emergenza immigrazione. 90 milioni saranno garantiti dal Fondo rimpatri, altri 70 dalle entrate dell’INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati e, infine, altri 50 dalla riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso . Deficit da contenere. Il decreto contiene anche disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali. Tale provvedimento permetterà all’Italia di non venire meno agli impegni assunti con l’Europa per il contenimento del deficit entro la soglia del 3% del PIL, scongiurando così l’apertura di una procedura di infrazione comunitaria. La vendita di immobili di proprietà demaniale pari a 550 milioni di euro e i tagli alle spese dei Ministeri, garantiranno la copertura finanziaria per il rientro del deficit. Totale? 1,6 miliardi di euro.

Decreto Legge 15 ottobre 2013, n. 120 G.U. 15 ottobre 2013, n. 242, Suppl. Ordinario n. 70 Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parametri fissati dall'Unione europea, nonché di introdurre ulteriori misure in materia di finanza locale Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di immigrazione Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Emana il seguente decreto-legge Art. 1 Disposizioni in materia di immigrazione 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, é incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale é istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione é effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. 4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede a quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo b quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109 c quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tabella A - articolo 2 omissis Art. 2 Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b del medesimo comma 380, é riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non é considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. 3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche a dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti 2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento. 2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti. b al comma 5 le parole Per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti Per gli anni 2013 e 2014 . 6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, é consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, é consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. . 7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo é sostituito dal seguente La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, é destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. b all'articolo 1, dopo il comma 10, é inserito il seguente 10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. c all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili , entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. . 8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, il termine del 15 ottobre 2013, é prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio é ridotto a 7 giorni. Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 590 milioni di euro per il medesimo anno. 2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione Ricerca e innovazione e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1 é sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto. Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.