Il Ministero non ha ancora provveduto a rilasciare l'autorizzazione all'uso della radio? Impensabile costringere la nave a rimanere in porto

Insomma, ben venga la prassi del rilascio della autorizzazione provvisoria da parte dell'Autorità marittima non espressamente prevista dalla norma primaria, se il fine è quello di evitare il fermo della nave nei tempi tecnici necessari al rilascio della autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Il caso. Il Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni, Ispettorato Campania, ha appellato la sentenza Tar Lazio, in forza del fatto che l’art. 183, d.lgs. 259/03 prevede che tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alla radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’art. 160. Pertanto nel caso in cui alla stazione radioelettrica di bordo venga aggiunto un nuovo apparato, la istanza di aggiornamento, su richiesta della società che gestisce il servizio radioelettrico, ai sensi della sopradetto art. 183, deve essere inoltrata alla autorità marittima portuale di competenza così come previsto dall’art. 176, comma 4, del citato d.lgs. perché l’apparato venga sottoposto a collaudo da parte di funzionari tecnici del Ministero. In caso di collaudo positivo, che deve essere attestato da apposito verbale, la società di gestione è tenuta a chiedere all’Ispettorato competente per territorio del Ministero l’inserimento del nuovo apparato nell’elenco degli apparati già riportati nella licenza di esercizio e, di conseguenza, a richiedere un immediato aggiornamento della licenza senza attendere quindi la scadenza naturale della stessa. La società Telemar che ha ricorso davanti al tar Lazio per ottenere l'annullamento della sanzione amministrativa, a suo dire ingiustamente inflittale, aveva a giudizio dell'ispettorato campano del Mise quindi l’obbligo di inserire il nuovo apparato collaudato nell’elenco di quelli riportati nella licenza numero 5/2005/NA chiedendo un aggiornamento della stessa al Ministero, prima della naturale scadenza fissata al 10 agosto 2008. La licenza provvisoria di esercizio rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Amalfi, dell'agosto 2007, in quanto non contemplata dal codice delle comunicazioni e comunque per sua natura atto provvisorio, avrebbe dovuto essere sostituita sollecitamente dall’atto definitivo, da richiedere all’ufficio competente. Peraltro, il rinnovo della autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a norma dell’art. 112 del codice delle comunicazioni, mentre la Telemar aveva richiesto il rinnovo della licenza il 12.9.2008 ben 33 giorni dopo la naturale scadenza del 10.8.2008. A prescindere dalle questioni connesse alla competenza del giudice amministrativo per la tutela dei diritti soggettivi, trattate dal Tar Lazio e condivise dal Collegio in forza della competenza esclusiva prevista dal Codice delle comunicazioni, in ordine alla questione di merito, ha rilevato la sezione che la sanzione è stata irrogata per abusivo esercizio di apparati radioelettrici in assenza di licenza ex art. 102, comma 2, d.lgs. 259/2003 rectius di aggiornamento della licenza ed è stata applicata, come rilevato dal Tar, sulla base di un verbale di ispezione del 27.10.2008, quando già pendeva la domanda di rinnovo della licenza ormai scaduta e nonostante che la società fosse in possesso della licenza provvisoria di esercizio rilasciata dalla Capitaneria di Porto sino al conseguimento di quella definitiva, secondo un prassi in uso, ritenuta tuttavia dall’Ispettorato Territoriale campano del tutto irrilevante. Via libera al rilascio di licenze provvisorie. Il Ministero appellante aveva incentrato le proprie doglianze sull’asserito ritardo nella richiesta di rinnovo/aggiornamento della licenza di esercizio in scadenza e comunque da aggiornare in relazione al nuovo apparato. Ma tali argomentazioni, a giudizio della sezione, non possono essere considerate condivisibili. Ciò in quanto, dagli atti, risulta che nelle more del rilascio della licenza definitiva veniva rilasciata la licenza provvisoria che tuttavia presupponeva la istanza di licenza definitiva in quanto, in mancanza, l’autorità marittima non avrebbe potuto rilasciare la licenza provvisoria. Sta di fatto che il Mise ha ritenuto non rilevante la circostanza che l’impianto risultasse provvisoriamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Amalfi, affermando che il d.lgs. 259/03 non prevede il rilascio di autorizzazioni da parte di ente diverso dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni e per tale motivo ha sanzionato la società perché priva di autorizzazione. Nella specie, tuttavia, la circostanza che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia messo in discussione la competenza dell’Autorità Marittima a rilasciare licenze provvisorie, non può vanificare il provvedimento fino a considerarlo tamquam non esset in evidente lesione dell’affidamento in esso riposto dal privato. Al più avrebbe potuto spingere il Ministero, in una ottica di trasparenza, di leale collaborazione e di buon andamento, a concordare con la sopradetta Autorità Marittima, una univoca linea di condotta delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei confronti dei soggetti interessati, chiarendo la disciplina applicabile in caso di variazione delle apparecchiature di bordo e conseguente necessità di rinnovo della licenza già rilasciata. In sostanza, la sezione ha condiviso le considerazioni svolte dalla appellata, nel senso che nelle ipotesi di sostituzione degli apparati di telecomunicazione di bordo si deve pur sempre garantire la prosecuzione della attività della nave senza interruzioni essendo inconcepibile costringere la nave ad un fermo in attesa del rilascio della licenza definitiva in specie, come nel caso in esame, quando le apparecchiature siano state collaudate a dimostrazione della loro efficienza e sicurezza. Possibile la prosecuzione dell’attività navale fino al rilascio della licenza aggiornata. Da qui una interpretazione dell’art. 107 comma7 del codice delle comunicazioni rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 41, commi1 e 2, e 97 Cost., nel senso di consentire la possibilità di autorizzazioni provvisorie e comunque la possibilità di prosecuzione dell’attività navale fino al rilascio della licenza aggiornata. Del resto, ha osservato il Collegio, da tempo è in uso la prassi che prevede il rilascio della autorizzazione provvisoria in attesa di quella definitiva introdotta dalla circolare del Ministero della Marina Mercantile del 1° maggio 1971 numero 348135 che stabilisce tutte le licenze provvisorie, sia RT che RTF, abbiano una durata fino alla consegna delle licenze definitive . Nel d.P.R. 13 aprile 1972 numero 488, relativo al particolare settore delle navi da pesca con stazza inferiore a 300 tonnellate viene previsto che in attesa del rilascio della licenza definitiva di esercizio della stazione di bordo, la stessa autorità marittima che ha accettato la domanda rilascerà, sulla scorta dei dati segnaletici risultanti dal verbale della visita di collaudo, una licenza provvisoria di esercizio, la cui validità scadrà al momento della consegna di quella definitiva art. 2, comma 3 . Del resto, più di recente nella circolare 25 giugno 2009 prot. 42239 lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico scriveva si anticipa che lo scrivente ufficio sta valutando la opportunità di modificare il regime relativo al rilascio delle licenze provvisorie di esercizio attualmente di competenza dell’Autorità marittima Capitaneria di porto .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 5 luglio 4 ottobre 2013, numero 4890 Presidente Cirillo – Estensore Capuzzi Fatto e diritto 1. Con ricorso davanti al Tar del Lazio, sede di Roma, la Compagnia Generale Telemar s.p.a., dopo aver premesso di operare nel settore delle telecomunicazioni ad uso pubblico e di essere autorizzata per l’impianto e l’esercizio di servizi di comunicazione radioelettrica di bordo, fornitura di servizi mobili marittimi e via satellite, impugnava l’ordinanza prot. n° 15425 del 19 ottobre 2009 con cui il Direttore dell’Ispettorato Territoriale della Campania del Ministero dello Sviluppo Economico le irrogava la sanzione pecuniaria di euro seicento/00 per esercizio di stazione radio di bordo senza aver conseguito l’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 102, secondo co., del d.lgs. 1° agosto 2003, n° 259. L’impugnativa veniva affidata alle doglianze di violazione e falsa applicazione degli artt. 104, 107, 160 del codice delle comunicazioni elettroniche, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione del principio di affidamento ed eccesso di potere. Il Tar affermava preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. nel testo vigente all’epoca della proposizione del ricorso, i ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell’Autorità, adottati sulla base delle disposizioni del Codice, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma” . Nel merito accoglieva il ricorso sul rilievo che in data 08 agosto 2007, l’Ispettorato territoriale Campania del Ministero delle Comunicazioni aveva effettuato il collaudo del sistema di identificazione automatica AIS installato sulla stazione radioelettrica di cui si controverte -con istanza in data 12 settembre 2008, assunta al protocollo n° 1901/SG/T dell’Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello Sviluppo Economico, la Compagnia Telemar, in forza del contratto tipo A/RTF con l’armatore della predetta motonave, aveva richiesto la licenza definitiva per l’impianto radioelettrico -ai sensi dell’articolo 107, terzo co. del codice delle comunicazioni elettroniche, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario -la suddetta istanza del 12 settembre 2008 era antecedente alla visita ispettiva eseguita nel porto di Amalfi presso la motonave Enza”, di cui all’impugnato verbale del 27 ottobre 2008 -il rilascio del titolo abilitativo era avvenuto dopo un considerevole lasso di tempo dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in data 9 marzo 2009. Concludeva il primo giudice rilevando che, considerata la sussistenza dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività, il generale canone di correttezza imponeva all’amministrazione intimata di considerare il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione generale quale causa di inesigibilità del comportamento dovuto dalla ricorrente pertanto l’impugnata ordinanza era illegittima per aver sanzionato, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, l’esercizio della stazione radioelettrica di bordo in mancanza del conseguimento della prescritta autorizzazione generale. 2. Nell’atto di appello il Ministero dello Sviluppo Economico deduce il difetto di giurisdizione in relazione alla inapplicabilità, alla fattispecie, dell’articolo 9 del d.lgs. 1 agosto 2003, n° 259 e la necessità di applicazione diretta della legge 24 novembre 1981 numero 689 che radica la giurisdizione del giudice ordinario avverso le ordinanze di ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative nella specie non si tratta di un provvedimento amministrativo conclusivo di un procedimento, bensì di un provvedimento sanzionatorio connesso alla violazione di una norma che prevede la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 102 co. del d.lgs. numero 259/03. Verrebbe in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale numero 204 del 2004 che ha riscritto l’articolo 33 del decreto legislativo numero 80/98 statuendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo. 2.1. Nel merito il Ministero appellante richiama l’articolo 183 del d.lgs. 259/03 che prevede che tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alla radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160. Pertanto nel caso in cui alla stazione radioelettrica di bordo venga aggiunto un nuovo apparato, la istanza di aggiornamento, su richiesta della società che gestisce il servizio radioelettrico, ai sensi della sopradetto articolo 183, deve essere inoltrata alla autorità marittima portuale di competenza così come previsto dall’articolo 176, co.4 del citato d.lgs. perché l’apparato venga sottoposto a collaudo da parte di funzionari tecnici del Ministero. In caso di collaudo positivo, che deve essere attestato da apposito verbale, la società di gestione è tenuta a chiedere all’Ispettorato competente per territorio del Ministero l’inserimento del nuovo apparato nell’elenco degli apparati già riportati nella licenza di esercizio e, di conseguenza, a richiedere un immediato aggiornamento della licenza senza attendere quindi la scadenza naturale della stessa. La società Telemar aveva quindi l’obbligo di inserire il nuovo apparato collaudato nell’elenco di quelli riportati nella licenza numero 5/2005/NA chiedendo un aggiornamento della stessa al Ministero, prima della naturale scadenza fissata al 10.8.2008 La licenza provvisoria di esercizio rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Amalfi, del 29.8.2007, in quanto non contemplata dal codice delle comunicazioni e comunque per sua natura atto provvisorio, avrebbe dovuto essere sostituita sollecitamente dall’atto definitivo, da richiedere all’ufficio competente. A ciò dovendosi aggiungersi il fatto che il rinnovo delle autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a norma dell’articolo 112 del codice delle comunicazioni, mentre la Telemar aveva richiesto il rinnovo della licenza il 12.9.2008 ben 33 giorni dopo la naturale scadenza del 10.8.2008. Si è costituita la società Telemar chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto dell’appello. Sono state depositate ulteriori memorie difensive. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 3. Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, rileva la Sezione che l’articolo 9 del codice delle comunicazioni, nella formulazione allora vigente e sopra riportata, non è mai stato dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi a differenza dell’articolo 33 del d.lgs. 80/98 ed è stato abrogato unicamente con la entrata in vigore del codice della giustizia amministrativa pertanto in presenza della norma speciale regolatrice della giurisdizione, comprensiva della tutela di diritti soggettivi e degli interessi legittimi e afferente a tutti gli atti adottati dall’autorità amministrativa in materia di telecomunicazioni, l’azione della società appellata deve ritenersi correttamente proposta davanti al giudice amministrativo. 4. In ordine alla questione di merito, rileva la sezione che la sanzione è stata irrogata per abusivo esercizio di apparati radioelettrici in assenza di licenza ex articolo 102 co.2 del d.lgs. 259/2003 rectius di aggiornamento della licenza ed è stata applicata, come rilevato dal Tar, sulla base di un verbale di ispezione del 27.10.2008, quando già pendeva la domanda di rinnovo della licenza ormai scaduta e nonostante che la società fosse in possesso della licenza provvisoria di esercizio rilasciata dalla Capitaneria di Porto sino al conseguimento di quella definitiva, secondo un prassi in uso, ritenuta tuttavia dall’Ispettorato Territoriale campano del tutto irrilevante. Il Ministero appellante incentra le proprie doglianze sull’asserito ritardo nella richiesta di rinnovo /aggiornamento della licenza di esercizio in scadenza e comunque da aggiornare in relazione al nuovo apparato. 4.1. Tali argomentazioni non sono condivisibili. Infatti in sede di collaudo in data 8.8.2007, in occasione di modifiche degli apparati di bordo, veniva ritirata la licenza di esercizio del 2005 con invito alla società del seguente tenore considerata la necessità di rinnovare la licenza di esercizio radioelettrico viene ritirata quella esistente a bordo e invitata la società concessionaria a volere richiedere il rilascio della licenza definitiva al competente Ispettorato Territoriale per la Campania del Ministero delle Comunicazioni per il tramite dell’Autorità marittima che, ricevuta tale richiesta, è pregata di rilasciare una licenza di esercizio provvisoria per consentire l’esercizio della stazione radioelettrica in attesa di quella definitiva”. E’ evidente che l’Autorità marittima non avrebbe potuto rilasciare la autorizzazione provvisoria se non dopo avere ricevuto la richiesta di quella definitiva da inoltrare all’Ispettorato Territoriale per la Campania del Ministero delle Comunicazioni. La licenza provvisoria rilasciata dalla amministrazione marittima di Amalfi nel 2007 cita poi la istanza avanzata dalla società concessionaria Compagnia Generale Telemar spa in data 28 agosto 2007. In sintesi, dagli atti di cui sopra, risulta che nelle more del rilascio della licenza definitiva veniva rilasciata la licenza provvisoria che tuttavia presupponeva la istanza di licenza definitiva in quanto, in mancanza, l’autorità marittima non avrebbe potuto rilasciare la licenza provvisoria. L’amministrazione ritiene non rilevante la circostanza che l’impianto risultasse provvisoriamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Amalfi, affermando che il d.lgs. 259/03 non prevede il rilascio di autorizzazioni da parte di ente diverso dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni e per tale motivo ha sanzionato la società perché priva di autorizzazione. Nella specie, tuttavia, la circostanza che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia messo in discussione la competenza dell’Autorità Marittima a rilasciare licenze provvisorie, non può vanificare il provvedimento fino a considerarlo tamquam non esset in evidente lesione dell’affidamento in esso riposto dal privato . Al più avrebbe potuto spingere il Ministero, in una ottica di trasparenza, di leale collaborazione e di buon andamento, a concordare con la sopradetta Autorità Marittima, una univoca linea di condotta delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei confronti dei soggetti interessati, chiarendo la disciplina applicabile in caso di variazione delle apparecchiature di bordo e conseguente necessità di rinnovo della licenza già rilasciata. La sezione condivide alcune delle considerazioni svolte dalla appellata nelle ipotesi di sostituzione degli apparati di telecomunicazione di bordo si deve pur sempre garantire la prosecuzione della attività della nave senza interruzioni essendo inconcepibile costringere la nave ad un fermo in attesa del rilascio della licenza definitiva in specie, come nel caso in esame, quando le apparecchiature siano state collaudate a dimostrazione della loro efficienza e sicurezza. Da qui una interpretazione dell’articolo 107 co.7 del codice delle comunicazioni rispettosa dei principi di cui all’articolo 3, 41 co.1.e.2. e 97 Cost., nel senso di consentire la possibilità di autorizzazioni provvisorie e comunque la possibilità di prosecuzione dell’attività navale fino al rilascio della licenza aggiornata. Del resto, da tempo è in uso la prassi che prevede il rilascio della autorizzazione provvisoria in attesa di quella definitiva introdotta dalla circolare del Ministero della Marina Mercantile del 1° maggio 1971 numero 348135 che stabilisce tutte le licenze provvisorie, sia RT che RTF, abbiano una durata fino alla consegna delle licenze definitive”. Nel d.P.R. 13 aprile 1972 numero 488, relativo al particolare settore delle navi da pesca con stazza inferiore a 300 tonnellate viene previsto che in attesa del rilascio della licenza definitiva di esercizio della stazione di bordo, la stessa autorità marittima che ha accettato la domanda rilascerà, sulla scorta dei dati segnaletici risultanti dal verbale della visita di collaudo, una licenza provvisoria di esercizio, la cui validità scadrà al momento della consegna di quella definitiva” articolo 2 co. 3 . Nella recente circolare 25 giugno 2009 prot. 42239 lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico scrive si anticipa che lo scrivente ufficio sta valutando la opportunità di modificare il regime relativo al rilascio delle licenze provvisorie di esercizio attualmente di competenza dell’Autorità marittima Capitaneria di porto ”. E’ evidente quindi che, per quanto non espressamente prevista dalla norma primaria, la prassi del rilascio delle autorizzazioni provvisorie è largamente in uso da parte della Autorità marittima rispondendo ad una precisa esigenza di evitare il fermo della nave nei tempi tecnici necessari al rilascio della autorizzazione definitiva. 5. In conclusione l’appello è infondato e pertanto va rigettato. 6. Sussistono giusti motivi per compensare spese ed onorari del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Â