Barba e capelli a caro prezzo per il finanziere che non rispetta le regole

Insomma, l'individualismo costa caro, perchè se anche è stato annullato il provvedimento sanzionatorio della consegna” di un giorno, per aver disatteso le norme che vietano l’uso di acconciature irregolari folta capigliatura e barba eccessivamente lunga , le spese sono state compensate tra le parti.

Ciò in quanto il Giudice può decidere in relazione alla forma e alla sostanza. Non sussiste, infatti, una specifica copertura costituzionale che impedisca al giudice di fare luogo alla compensazione delle spese qualora ricorrano speciali circostanze, anzichè porle a carico della parte soccombente. Potere discrezionale nel liquidare le spese di giudizio. In sostanza, il giudice di primo grado è titolare di un proprio potere discrezionale nella liquidazione delle spese di giudizio, sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro che sia necessario indicare specificamente le ragioni di tale decisione cfr. Cons. Stato n. 828/2013 n. 1645/2011 n. 1335/2011 ecc. . Ciò naturalmente sempreché non ricorrano statuizioni macroscopicamente irragionevoli o illogiche, come ad es. la condanna alle spese della parte vittoriosa cfr. Cons. Stato n. 2388/2013 n. 2169/2013 n. 1057/2013 . Applicazione meccanicistica del principio della soccombenza. In tale prospettiva, ha osservato il Collegio, l’applicazione meccanicistica del principio della soccombenza potrebbe infatti portare a conseguenze negative per l’esito dei giudizi in tutte quelle situazioni o nelle quali è molto sottile il confine tra la ragione ed il torto, o le ragioni del ricorrente sono molto labili oppure il giudice – come nel caso in questione –ritenga di poter dare rilievo a profili esclusivamente formalistici senza entrare veramente nella sostanza delle questioni alla sua attenzione. Possibili le conseguenze negative. Ed, in fondo, è questa la ragione profonda per cui la compensazione delle spese viene pronunciata e si giustifica in tutti quei casi in cui la soccombenza di una parte non abbia carattere sostanziale o ancora sia fondata su ragioni molto opinabili. Nel caso specifico posto all'attenzione della Sezione, non solo la determinazione del primo giudice di far luogo alla compensazione delle spese è appare del tutto ragionevole, ma anche l’annotazione della sussistenza delle ragioni di equità” è apparsa nella sostanza una motivazione del tutto ragionevole. Alla luce degli elementi concreti del contendere, in sostanza, le gravi ed eccezionali ragioni” utilizzate come parametro per la compensazione erano implicitamente riconducibili alla natura formalistica della decisione del Tar che – prescindendo del tutto dalla fondatezza delle ragioni sostanziali su cui poggiava la sanzione inflittagli – era affidata solo al convincimento della sussistenza di carenze procedimentali.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25 giugno - 26 settembre 2013, numero 4765 Presidente Branca – Estensore Realfonzo Fatto e diritto Con il presente gravame l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del Tar Lecce nella parte in cui vennero compensate, per ragioni di equità ”, le spese di giudizio. Il Tar, nell’annullare -- per violazione del diritto di difesa e dei principi del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione -- la sanzione disciplinare del consegna” di un giorno, per aver disatteso le norme che vietano l’uso di acconciature irregolari folta capigliatura e barba eccessivamente lunga , inflittagli del Comandante del Primo Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Bari, aveva ritenuto di compensare le spese senza alcuna motivazione. L’appello è affidato alla denuncia della violazione dell’articolo 91 e 92 c.p.c. e dell’articolo 26 del d.lgs. 2 luglio 2010 numero 104 che impongono la regola della soccombenza e la statuizioni sulle spese. L’amministrazione non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio. Chiamata all’udienza pubblica di discussione, non ricorrendo la presenza di difensori, la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio. L’appello è infondato L’appellante lamenta che, in presenza di decisioni fondate su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati, la condanna alle spese di giudizio sarebbe un’opzione consequenziale alla luce del parametro inconfutabile della soccombenza e rappresenterebbe un bilanciamento dell’onere dell’anticipazione delle spese. Il principio della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese sarebbe un canone di carattere costituzionale, riconducibile alla completa attuazione del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione. Inoltre la modifica dell’articolo 92 secondo comma c.p.c. di cui all’articolo 2 della L. numero 263/2005 secondo cui i giusti motivi” o le ragioni di equità” per i quali vengono compensate,in tutto o in parte, le spese di lite devono essere esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza. L’innovazione era stata fatta proprio per evitare la prassi dei giudici di dichiarare compensate le spese di giudizio. Avendo il TAR di Lecce fatto ricorso ad una mera clausola di stile,l’appellante conclude chiedendo l’annullamento della sentenza, in parte qua, per violazione dell’articolo 92 c.p.c. II° comma. L’assunto va respinto. In primo luogo deve escludersi che sussista una specifica copertura costituzionale che impedisca al giudice di fare luogo alla compensazione delle spese qualora ricorrano speciali circostanze. Il giudice di primo grado è titolare di un proprio potere discrezionale nella liquidazione delle spese di giudizio, sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro che sia necessario indicare specificamente le ragioni di tale decisione cfr. Consiglio di Stato sez. IV 12 febbraio 2013 numero 828 Consiglio Stato , sez. IV, 16 marzo 2011, numero 1645 Consiglio Stato , sez. IV, 02 marzo 2011 , numero 1335 ecc. . Ciò naturalmente sempreché non ricorrano statuizioni macroscopicamente irragionevoli o illogiche, come ad es. la condanna alle spese della parte vittoriosa cfr. Consiglio di Stato sez. V 02 maggio 2013 numero 2388 Consiglio di Stato sez. IV 18 aprile 2013 numero 2169 Consiglio di Stato sez. IV 20 febbraio 2013 numero 1057 . In tale prospettiva l’applicazione meccanicistica del principio della soccombenza potrebbe infatti portare a conseguenze negative per l’esito dei giudizi in tutte quelle situazioni o nelle quali è molto sottile il confine tra la ragione ed il torto, o le ragioni del ricorrente sono molto labili oppure il giudice – come nel caso in esame –ritenga di poter dare rilievo a profili esclusivamente formalistici senza entrare veramente nella sostanza delle questioni alla sua attenzione. Ed, in fondo, è questa la ragione profonda per cui la compensazione delle spese viene pronunciata e si giustifica in tutti quei casi in cui la soccombenza di una parte non abbia carattere sostanziale o ancora sia fondata su ragioni molto opinabili. Nel caso, non solo la determinazione del primo giudice di far luogo alla compensazione delle spese appare del tutto ragionevole, ma anche l’annotazione della sussistenza delle ragioni di equità” appare nella sostanza una motivazione del tutto ragionevole. Alla luce degli elementi concreti del contendere, qui le gravi ed eccezionali ragioni” della compensazione erano implicitamente riconducibili alla natura formalistica della decisione del Tar che – prescindendo del tutto dalla fondatezza delle ragioni sostanziali su cui poggiava la sanzione inflittagli – era affidata solo al convincimento della sussistenza di carenze procedimentali. In conseguenza qui appare, nel merito, esatto il richiamo nella motivazione, all’equità come fondamento logico della compensazione delle spese. Di qui l’infondatezza del ricorso che conseguentemente va respinto con l’integrale conferma della decisione impugnata. In assenza della costituzione dell’Amministrazione non vi è luogo a consegna sulle spese. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto. 2. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.