La pubblicità deturpa l'ambiente: nessuna deroga per le FS e le sue concessionarie

Insomma, sarà pur vero che in quell'unico articolo della legge 18 marzo 1959, n. 132 Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato , sono previste specifiche agevolazioni per l'Ente trasporti, ma la deroga, evidentemente, non può essere illimitata.

Pubblicità su beni demaniali. La citata disposizione riserva allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee primo comma e prevede al secondo comma che la pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione . Per l’ipotesi in cui l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della citata legge n. 132/1959 sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche quell’attività pubblicitaria è sottoposta, ai sensi del citato articolo 14, comma 4 septies che regolamenta l'imposta comunale sulla pubblicità, nonchè i diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione , del decreto-legge n. 318/1986, anche all'autorizzazione comunale di cui all'art. 28, ultimo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 vigente alla data del citato provvedimento n. 25160 del 22 novembre 2001 impugnato in primo grado per quanto attiene alle affissioni o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. Il citato art. 14, comma 4 septies, prevede anche una fattispecie di silenzio-assenso, poiché dispone che l'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta. La vicenda. Nel caso in esame, il Comune aveva annullato il silenzio assenso che si era formato sulla domanda di installazione di cassonetti luminosi, rilevando peraltro che i messaggi trasmessi dagli impianti pubblicitari non sarebbero tutti fruibili dall’ambito ferroviario. Perchè si trattava di impianti addossati a muri prospicienti la pubblica via e casualmente e marginalmente visibili da chi percorre la linea ferroviaria. Sicché sarebbe stato inapplicabile l’art. 14, comma 4 septies citato. Ma tale rilievo è stato respinto, come diversi altri, perchè l'area, comunque, rientrava nella proprietà delle Ferrovie real estate spa e rete ferroviaria italiana spa con visibilità dalla linea ferroviaria percorrendo entrambi i sensi della linea medesima. Ed, inoltre, la situazione di visibilità che rilevava, ai fini della competenza comunale sulla pubblicità e dunque sulla applicabilità del silenzio-assenso , ha osservato il Collegio, era evidentemente quella dei soggetti che si trovino in vie o piazze pubbliche”, poiché è nella percepibilità da parte degli utenti delle vie o piazze pubbliche” che – come per la consueta pubblicità in esse e non nell’ambito ferroviario collocata - risiede la ratio legislativa della competenza autorizzatoria del Comune sugli impianti pubblicitari per i percettori di messaggio pubblicitario che si trovino in ambito comunale nessuna differenza sussiste, quanto alla ricezione di quel messaggio, che quest'ultimo provenga o meno da ambito ferroviario. Nessuna deroga per le FS se la pubblicità deturpa l’ambiente. Il Collegio ha, comunque, accolto l'appello in quanto ha ritenuto che, contrariamente alle asserzioni del Tar Liguria, l'atto di annullamento era adeguatamente motivato. In sostanza, ha errato il Tar nel confutare il motivo di ricorso del Comune ritenendo che il forte impatto nelle viste panoramiche indicato nel provvedimento comunale è formulato in relazione a contesti che, in assenza di specifici rilievi, non appaiono di particolare pregio poiché, come emerge dai rilievi fotografici depositati dalle parti e secondo quanto evidenziato nella relazione del tecnico incaricato dalla ricorrente , sono caratterizzati dall’attraversamento della linea ferroviaria, da muri e da recinzioni. Per cui non risulta di immediata percezione un contrasto con i richiamati interessi di natura panoramica né con l’art. 18 bis del Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari il quale richiede genericamente che gli stessi devono armonizzarsi col contesto circostante . L'affermazione del Giudice di primo grado, in sostanza, non è stata ritenuta condivisibile perché, proprio dall’esame della documentazione, anche fotografica, in atti - e in considerazione della circostanza che si tratta di siti prossimi al mare e alla via Aurelia, che nella zona risulta presentare scorci panoramici e urbanistici di rilievo - la revoca dell'assenso tacito era fornita di motivazione adeguata, nonché priva di gravi vizi logici e/o palesi gravi carenze valutative quanto alla valutazione dell'impatto, e altresì –quanto agli impianti posti in zona soggetta al vincolo di cui al decreto legislativo n. 490/1999 - ampiamente esaustiva.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 novembre 2012 - 19 settembre 2013, n. 4675 Presidente Baccarini – Estensore Luttazi Fatto e diritto 1. - La qui appellata Europroject & amp Seaproject srl in prosieguo, per brevità, Europroject ha presentato, in data 14 agosto 2001, domanda di autorizzazione per n. 6 impianti pubblicitari del tipo a messaggio variabile”, collocati su suolo ritenuto dalla Europroject in ambito ferroviario v. infra . Decorsi 30 giorni la Europroject ha segnalato al Comune l’avvio - a seguito della formazione del silenzio assenso ex art. 14, comma 4 septies , del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 9 agosto 1986, n. 488 - dei relativi lavori per l’installazione. Il provvedimento comunale impugnato in primo grado provvedimento n. 25164 del 22 novembre 2001, emesso del Dirigente della Direzione risorse finanziarie – Settore tributi – Ufficio pubblicità del Comune di Genova ha respinto l’istanza così motivando pur tenuto conto che sono carenti alcune informazioni e documentazioni in ordine alla direzione del messaggio la stessa contrasta con l’art. 18 del Regolamento in quanto gli impianti pubblicitari di misura pari a metri 6 x 3 hanno spessore e impatto rilevante . via Cinque Maggio ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 e . gli impianti richiesti emergono dal muro che contorna la via Aurelia con forte impatto nelle viste panoramiche ” precisando altresì che l’atto era da considerarsi non solo quale diniego ma anche come revoca” del silenzio assenso eventualmente maturato ed invitando la Europroject alla spontanea rimozione degli impianti eventualmente già installati. La Europroject ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tar per la Liguria, il quale con l’appellata sentenza n. 760/2002 ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento comunale. Il Tar, accogliendo i rilievi Europroject, ha ravvisato la formazione del silenzio-assenso, e ha ritenuto la revoca” meglio qualificata dal Tar come annullamento del conseguente provvedimento implicito di assenso viziata perché sorretta da motivazione imprecisa e carente. Il Comune propone appello, denunciando 1 Violazione di legge. Difetto di istruttoria. Erroneità ed insufficienza della motivazione 2 Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 318/1996 sotto altro profilo 3 Erroneità ed illogicità della motivazione. Violazione del Regolamento. Violazione di legge ed eccesso di potere giurisdizionale. La Europroject si è costituita con controricorso, resistendo all’appello e ribadendo i motivi proposti in primo grado ivi compreso il secondo di essi, che è stato assorbito dal primo giudice e che denunciava che la revoca o annullamento del silenzio assenso non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio procedimentale. Il motivo è riproposto per il caso in cui fosse accolto l’appello del Comune. Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti. Con ordinanza n. 6723/2011 e con ordinanza n. 2497/2012 sono stati disposti incombenti istruttori. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 27 novembre 2012. 2.0.0 - L'appello è fondato in parte. 2.0.1- La legge 18 marzo 1959, n. 132 reca in un articolo unico Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato ”. Essa riserva allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ” primo comma e prevede al secondo comma che la pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione ”. Per l’ipotesi in cui l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ” ai sensi della citata legge n. 132/1959 sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche ” quell’attività pubblicitaria è sottoposta, ai sensi del citato articolo 14, comma 4 septies , del decreto-legge n. 318/1986, anche all'autorizzazione comunale di cui all'art. 28, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 vigente alla data del citato provvedimento n. 25164 del 22 novembre 2001 impugnato in primo grado per quanto attiene alle affissioni o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. Il suddetto articolo 14, comma 4 septies , prevede anche una fattispecie di silenzio-assenso, poiché dispone che l'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta. Ciò – ha affermato il Tar accogliendo il ricorso Europroject - è quanto avvenuto nel caso di specie. E ha rilevato altresì il primo giudice che l'atto di ritiro di quell’autorizzazione implicita, pure disposto con l’atto impugnato in prime cure, deve ritenersi viziato da motivazione imprecisa e carente. 2.1 - Il Comune, come già fatto nelle difese del primo grado, contesta nel primo motivo d’appello che quella normativa sul silenzio assenso fosse applicabile alla fattispecie i messaggi trasmessi dagli impianti pubblicitari di cui si tratta non sarebbero fruibili dall’ambito ferroviario si tratterebbe di impianti estranei alla sede ferroviaria perché addossati a muri prospicienti la pubblica via e casualmente e marginalmente visibili da chi percorre la linea ferroviaria. Sicché sarebbe inapplicabile l’art. 14, comma 4 septies citato. Ma il rilievo è da respingere. Dagli adempimenti istruttori risulta che i tre impianti pubblicitari già sei alla data del ricorso di primo grado risultano tutti ricadere in fogli del catasto terreni del Comune di Genova foglio 6, particelle 2051, intestata a Rete ferroviaria italiana spa , e 2359, intestata a Ferrovia reaL estate spa e foglio 44, particella 197/198 intestata a Ferrovia dello Stato società di trasporti e servizi per azioni né risultano contestate queste fisiche collocazioni. Sicché non può revocarsi in dubbio che esse siano in ambito ferroviario”. Quanto alla casuale e marginale visibilità da parte chi percorre la linea ferroviaria si osserva quanto segue. Il ripetuto articolo 14, comma 4 septies , del decreto-legge n. 318/1986 recita testualmente L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'art. 28 ultimo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta ”. L' ambito ferroviario” considerato dalla disposizione deve ritenersi, come rilevato dall’appellata sentenza, attinente alla situazione di collocazione dell’impianto pubblicitario su beni demaniali e/o patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, indipendentemente dalle caratteristiche di visibilità da parte di soggetti che in quell’ambito ferroviario si trovino. La situazione di visibilità che invece rileva, ai fini della presente competenza comunale sulla pubblicità e dunque sulla applicabilità del silenzio-assenso in esame , è evidentemente quella dei soggetti che si trovino in vie o piazze pubbliche”, poiché è nella percepibilità da parte degli utenti delle vie o piazze pubbliche” che – come per la consueta pubblicità in esse e non nell’ambito ferroviario collocata - risiede la ratio legislativa della competenza autorizzatoria del Comune sugli impianti pubblicitari per i percettori di messaggio pubblicitario che si trovino in ambito comunale nessuna differenza sussiste, quanto alla ricezione di quel messaggio, che quest'ultimo provenga o meno da ambito ferroviario. L'appello richiama, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte costituzionale 2-6 maggio 1985, n. 131, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata legge n. 132/1959, ma il richiamo non appare pertinente. La Corte ha affermato la conformità a Costituzione della riserva allo Stato del diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle ferrovie anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee. Ciò nella considerazione che la ratio della disposizione oggetto di vaglio costituzionale, e di tutte le altre disposizioni correlate, risiede nella necessità di garantire il massimo di sicurezza alla circolazione su strada, ordinaria o ferrata. Quanto alle competenze comunali, la sentenza della Corte, pur ravvisando le possibili interferenze della legge n. 132/1959 con le competenze comunali in tema di pubblicità, ha escluso che la suddetta riserva allo Stato comporti la non assoggettabilità della pubblicità ad autorizzazione comunale affermando invece che il regime attuale consente la possibilità di tutelare adeguatamente i vari interessi pubblici che si affacciano nella materia. La sentenza della Corte appare dunque piuttosto confermare che escludere la competenza del Comune - e dunque l’applicabilità del silenzio assenso di cui si discute - nelle fattispecie in cui, come nel caso in esame, il messaggio pubblicitario sia posto in ambito ferroviario ma sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche”. Il Comune afferma altresì – contestando la sentenza appellata - che è da escludere l’ascrivibilità alle Ferrovie dello Stato della pubblicità in argomento, perché non esisterebbe alcuna coincidenza fra il Dopolavoro ferroviario di Genova concedente nel contratto di concessione pubblicitaria prodotto dall'appellata e le Ferrovie dello Stato spa, cui la legge riserva il monopolio pubblicitario in ambito ferroviario e perché le Ferrovie dello Stato hanno affidato in esclusiva l'esercizio della pubblicità ferroviaria, mediante apposita convenzione, alla Viacom spa già Mafer spa . Anche questo assunto è infondato, giacché sia il testo letterale dell’art. 14, comma 4 septies che si riferisce, con termine di ampia portata applicativa, alla attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato” , sia la stessa ratio della disposizione che - evidentemente informata a disciplinare l’intervento procedimentale del Comune su qualsiasi impianto pubblicitario nell’ambito ferroviario che sia visibile anche su vie o piazze pubbliche – nessun rilievo può attribuire al soggetto che di fatto gestisce quella pubblicità escludono la limitazione applicativa prospettata dal Comune. 2.2 – Il Comune appellante sostiene altresì che il Tar avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere l'incompletezza della domanda del ricorrente in primo grado e l'inidoneità della stessa - in quanto incompleta - a far maturare l'autorizzazione mediante silenzio assenso, così come già rilevato in sede amministrativa dall'ufficio procedente e in sede giurisdizionale dalle difese del Comune. Il Tar, invece, illegittimamente avrebbe preso in esame e valutato documenti istruttori non conosciuti dall'Amministrazione sulla scorta di atti che la società ricorrente non si sarebbe mai curata di far pervenire all’Amministrazione. Anche questa censura è infondata. I presupposti procedimentali previsti dall’art. 14, comma 4 septies , perché si realizzasse il silenzio-assenso richiesta di autorizzazione comunale decorso dei trenta giorni senza riscontro da parte dell’Amministrazione si erano concretati e le asserite carenze documentali riferite dal Comune prospettate alla pag. 2 dell’appello non risultano tali da incidere sulla completezza della domanda, così da privare cosi la richiesta di autorizzazione di un requisito essenziale per la formazione del silenzio assenso v. per tutte C.d.S., Sez. V, 2 febbraio 2012, n. 578 lo stesso Comune v. p. 3 dell'appello afferma che la richiesta Europroject è stata istruita, con richiesta dei pareri all’Ufficio estetica urbana e alla Commissione comunale sulla pubblicità sicché trattavasi di richiesta tale da poter attivare il procedimento. Per altro verso quelle asserite carenze documentali non sono state oggetto di richiesta interlocutoria nei termini, e dunque non risultano in procedimento atti interlocutori tali da interrompere il termine per la formazione del silenzio. Quanto agli specifici presupposti di collocazione e visibilità degli impianti, pure richiesti dall’art. 14, comma 4 septies e considerati nel capo 2.1 che precede ambito ferroviario”, visibilità da vie o piazze pubbliche la relativa documentazione risulta regolarmente depositata nel giudizio di primo grado in data 30 aprile 2002 nei termini dell’allora vigente articolo 23, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza , e dunque nella disponibilità dell’allora resistente Comune di Genova costituito nel giudizio di primo grado in data 8 marzo 2002 . La pronuncia del Tar, dunque, supera anche questa censura. 2.3 - Risulta invece fondato il terzo motivo dell'appello comunale. Esso contesta l'assunto dell'appellata sentenza secondo il quale l'atto di ritiro dell’autorizzazione implicita per silenzio-assenso, pure disposta con l’atto impugnato in prime cure, deve ritenersi viziata da motivazione imprecisa e carente. Il motivo va condiviso, poiché il provvedimento comunale risulta sufficientemente motivato. La revoca rectius l’annullamento in autotutela, come correttamente precisato dal Tar dell’assenso per silentium impugnata in primo grado è così motivata pur tenuto conto che sono carenti alcune informazioni e documentazioni in ordine alla direzione del messaggio la stessa contrasta con l’art. 18 del Regolamento in quanto gli impianti pubblicitari di misura pari a metri 6 x 3 hanno spessore e impatto rilevante via Cinque Maggio ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 e gli impianti richiesti emergono dal muro che contorna la via Aurelia con forte impatto nelle viste panoramiche ”. L’appellata sentenza afferma il vizio motivazionale in base a rilievi non condivisibili. In particolare - il rilievo del Tar secondo cui la revoca” sarebbe mal motivata perché formulata unitariamente in relazione a impianti da collocarsi in aree differenti e in zone opposte della città non è condivisibile perché la considerazione dell'atto impugnato in prime cure secondo cui ” sono carenti alcune informazioni e documentazioni in ordine alla direzione del messaggio . la stessa contrasta con l’art. 18 del Regolamento in quanto gli impianti pubblicitari di misura pari a metri 6 x 3 hanno spessore e impatto rilevante ” appare sufficientemente motivata per tutti i sei ora tre impianti pubblicitari salva la facoltà del soggetto interessato di contestare l’esistenza dei fattori ostativi indicati dall’Amministrazione - il seguente successivo rilievo del Tar Dei suddetti impianti, inoltre, solo 2 risultano ubicati in area quella di via Cinque Maggio soggetta a vincolo ex d. lgs. 490/99 ” non è un condivisibile rilievo di carenza motivazionale, perché per quei due impianti collocati in zona vincolata ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 a maggior ragione risultano sufficientemente motivati i rilievi di spessore e impatto rilevante” esposti nell'atto comunale - il rilievo del Tar secondo cui il forte impatto nelle viste panoramiche indicato nel provvedimento comunale è formulato in relazione a contesti che, in assenza di specifici rilievi, non appaiono di particolare pregio poiché, come emerge dai rilievi fotografici depositati dalle parti e secondo quanto evidenziato nella relazione del tecnico incaricato dalla ricorrente , sono caratterizzati dall’attraversamento della linea ferroviaria, da muri e da recinzioni Per cui non risulta di immediata percezione un contrasto con i richiamati interessi di natura panoramica né con l’art. 18 bis del Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari il quale richiede genericamente che gli stessi devono armonizzarsi col contesto circostante ” non è condivisibile perché, proprio dall’esame della documentazione, anche fotografica, in atti - e in considerazione della circostanza che si tratta di siti prossimi al mare e alla via Aurelia, che nella zona risulta presentare scorci panoramici e urbanistici di rilievo - la revoca dell'assenso tacito appare fornita di motivazione adeguata, nonché priva di gravi vizi logici e/o palesi gravi carenze valutative quanto alla valutazione dell'impatto, e altresì –quanto agli impianti posti in zona soggetta al vincolo di cui al decreto legislativo n. 490/1999 - ampiamente esaustiva. 3. – Il secondo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal primo giudice e riproposto in questa sede d’appello da Europroject nell’ipotesi di accoglimento dell’appello comunale, denuncia che la revoca o annullamento del silenzio assenso non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il motivo è infondato, poiché l’atto impugnato in prime cure risulta preceduto da una serie di atti prodromici i quali dimostrano che la conoscenza del procedimento era avvenuta aliunde , sì da rendere superflua quella comunicazione procedimentale confr., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1318 . 4. – In conclusione, correttamente il primo giudice ha ritenuto essersi concretato il silenzio assenso sulla domanda Europroject del 14 agosto 2001 ma per contro, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, l'atto impugnato in prime cure appare adeguatamente motivato circa la revoca rectius annullamento di quel silenzio assenso. Pertanto l'appello va accolto quanto a questo profilo, con conseguente parziale riforma della sentenza appellata. La vicenda amministrativa e processuale concreta giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso in primo grado. Compensa le spese di entrambi gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.