I lavori edilizi per realizzare due parchi fotovoltaici sono stati preceduti da Scia: quali le conseguenze?

I lavori edilizi relativi alla realizzazione di due parchi fotovoltaici sono stati preceduti da una semplice Scia e non dalla autorizzazione unica, nonostante quanto espressamente prevede l’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità . Rimane insoddisfatta, tuttavia, la segnalazione inviata al Comune interessato da parte del proprietario di una Masseria il quale aveva diffidato il Comune a disporre l’immediata sospensione dei lavori. Ciò in quanto non c'è stato un effettivo silenzio inadempimento del Comune intimato a fronte della denuncia presentata dall’appellante, perchè lo stesso ha ritenuto corretta la procedura.

Il ricorso avverso il silenzio, ha osservato il Collegio, presuppone che, in presenza di un obbligo di provvedere, l’amministrazione non abbia concluso il procedimento amministrativo mediante l’adozione del provvedimento finale nel termine previsto dalla legge art. 31 cod. proc. amm. . Nei procedimenti ad iniziativa d’ufficio, un terzo, titolare di un interesse legittimo oppositivo al rilascio di un determinato provvedimento, può diffidare l’amministrazione ad adottare atti di controllo e sanzionatori. In questi casi, l’autorità competente, se ritiene sussistente un effettivo dovere di provvedere, deve concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. In presenza di una d.i.a. oggi segnalazione certificata di inizio attività, s.c.i.a. l’art. 19, legge n. 241/1990, nel testo modificato dall’art. 6, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, prevede che gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio. Il caso. Nella fattispecie all'esame della Sezione la Masseria aveva diffidato il Comune, in ragione dell’asserita illegittimità delle d.i.a., ad adottare i necessari provvedimenti sanzionatori. Tra l'altro, la stessa, aveva anche notificato un esposto al Gestore dei servizi energetici, rilevando, che in ragione dell’abusiva realizzazione degli impianti, non avrebbero potuto essere concessi i previsti incentivi finanziari. Tale gestore, come risulta dagli atti acquisiti all’esito dell’istruttoria, aveva informato il Comune della diffida ricevuta, chiedendo che lo stesso si pronunciasse in ordine alla legittimità delle d.i.a. E così è stato. Nel senso che il Comune aveva formalmente comunicato che le d.i.a. in questione erano da considerarsi vigenti a tutti gli effetti di legge ed hanno idoneità, validità ed efficacia giuridica . E questo atto, ha precisato la Sezione, costituisce idoneo provvedimento conclusivo del procedimento, con conseguente insussistenza dell’inadempimento prospettato. In sostanza, non è necessario che l’atto finale, essendo adottato all’esito di un procedimento ad iniziativa d’ufficio, costituisca una risposta” alla diffida specificamente notificata all’amministrazione dalla parte. E’ sufficiente, infatti, che l’amministrazione, resa edotta delle possibili illegittimità degli atti, concluda il procedimento mediante l’adozione di una determinazione espressa. Nella specie, l’appellante ha notificato due diffide, con cui venivano denunciate talune illegittimità dei lavori edilizi, indirizzate al Comune e al GSE, che, a sua volta, ha informato il Comune stesso. L’autorità competente è, pertanto, venuta a conoscenza, sia direttamente” sia indirettamente”, dell’esposto dell’appellante e delle ragioni dell’asserita invalidità delle d.i.a. e ha, in relazione ad esso, emanato un provvedimento con il quale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per sanzionare l’attività in questione. In definitiva, a prescindere dall’applicazione ratione temporis, dell’art. 6, d.l. n. 138/2011, l’adozione di un atto espresso esclude la sussistenza della violazione del dovere di provvedere. I precedenti. Collegata a questa problematica, ovvero dei procedimenti soggetti a Scia o ad autorizzazione, vale la pena precisare che la Regione, nè tantomeno il Comune, possono prevedere la procedura semplificata della Scia, se la direttiva comunitaria contempla l’accertamento dei criteri prescritti ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Fermo restando che il vigente regime di liberalizzazione delle attività economiche, introdotto con l’art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche del dl 138/2011, conv. l. 148/2011 e completato dal dl 201/2011 riafferma la competenza statale in tema di disciplina ed utilizzazione delle procedure semplificate”. E’ quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 244/2012 nel decidere su un ricorso presentato dalla Regione Toscana e relativo all’attività di utilizzazione e/o immissione in commercio delle acque minerali e di sorgente. L’art. 34, cit. d.l. n. 201/2011 dispone infatti che, ha osservato il Giudice delle leggi, la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità comma 2 e che l’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità comma 4 . Da ciò consegue che la procedura semplificata prevista dalla disciplina regionale non è conforme alla direttiva 2009/54/CE, la quale prevede la previa verifica dei parametri prescritti. In sostanza, ha precisato la Corte, ben può il legislatore comunitario, nell’esercizio della propria discrezionalità normativa, ritenere prevalente, rispetto a quella della semplificazione amministrativa dei procedimenti, la finalità di assicurare la tutela della salute dei consumatori di acque minerali. Nell’ordinamento nazionale analoga finalità costituisce un interesse generale, costituzionalmente rilevante, che, nel caso di specie, è anche pienamente conforme alla regola introdotta dal legislatore comunitario.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 maggio - 30 luglio 2013, n. 4017 Presidente Baccarini – Estensore Lopilato Fatto 1.– La Masseria Curti Vecchi s.a.s., con atto del 23 novembre 2011, ha diffidato il Comune di Specchia a disporre l’immediata sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di due impianti fotovoltaici da parte della Ren Power dante causa” di Cm Energy s.r.l. e Cm Energy 2 s.r.l. , oggetto di due denunce di inizio attività d.i.a. del 1° agosto 2008 n. 6535 e del 12° agosto 2008, n. 6747. In particolare, si è rilevato che i lavori edilizi relativi alla realizzazione dei due parchi fotovoltaici sarebbero abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità , è necessario il rilascio non della d.i.a. ma dell’autorizzazione unica regionale. A fronte del silenzio dell’amministrazione comunale, la predetta Masseria ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo della Puglia che, con sentenza 21 giugno 2012, n. 1108, lo ha dichiarato infondato. In particolare, il primo giudice ha rilevato che il Comune, con la nota del 14 febbraio 2012, avesse già provveduto, ritenendo che le d.i.a. fossero vigenti a tutti gli effetti di legge ed avessero idoneità, validità ed efficacia giuridica . 2.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo che la stessa sarebbe erronea in quanto 1 la nota del 14 febbraio 2012 non è presente nel fascicolo processuale 2 non attesterebbe il doveroso riscontro del Comune di Specchia sull’atto di diffida notificatogli . 2.1.– Si sono costituite in giudizio Cm Energy s.r.l. e Cm Energy 2 s.r.l., dante causa delle odierne appellate, chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta. Le parti intimate hanno, inoltre, fatto presente che le due denunce di inizio attività, che vengono in rilievo, sono state impugnate con autonomo ricorso innanzi allo stesso Tribunale che, con sentenza 21 giugno 2012, n. 1111, non passata in giudicato ed oggetto di ulteriore gravame, ha dichiarato il ricorso irricevibilità per tardività. 2.2.– Con ordinanza 29 aprile 2013, n. 2345 questa Sezione ha ritenuto necessario che le parti del giudizio depositassero la comunicazione del 26 gennaio 2012 del Gestore dei servizi energetici d’ora innanzi solo GSE , richiamata dalla nota del 14 febbraio 2012, e gli eventuali atti o esposti ai quali tale comunicazione si riferisce. 2.3.– L’appellante ha depositato in giudizio l’esposto da essa indirizzato al GSE e le società controinteressate la comunicazione del 26 gennaio 2012. Diritto 1.– La questione posta con l’atto di appello presuppone che si accerti la sussistenza di un effettivo silenzio inadempimento del Comune intimato a fronte della denuncia presentata dall’appellante. 2.– Il ricorso avverso il silenzio presuppone che, in presenza di un obbligo di provvedere, l’amministrazione non abbia concluso il procedimento amministrativo mediante l’adozione del provvedimento finale nel termine previsto dalla legge art. 31 cod.proc. amm. . Nei procedimenti ad iniziativa d’ufficio, un terzo, titolare di un interesse legittimo oppositivo al rilascio di un determinato provvedimento, può diffidare l’amministrazione ad adottare atti di controllo e sanzionatori. In questi casi, l’autorità competente, se ritiene sussistente un effettivo dovere di provvedere, deve concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. In presenza di una d.i.a. oggi segnalazione certificata di inizio attività, s.c.i.a. l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo modificato dall’art. 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede che gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio. 3.– Nella fattispecie in esame l’appellante, con atto del 23 novembre 2011, ha diffidato il Comune, in ragione dell’asserita illegittimità delle d.i.a. rilasciate, ad adottare i necessari provvedimenti sanzionatori. Con atto del 26 novembre 2011 la stessa appellante ha notificato un esposto al GSE, rilevando, che in ragione dell’abusiva realizzazione degli impianti, non avrebbero potuto essere concessi i previsti incentivi finanziari. Il GSE, come risulta dagli atti acquisiti all’esito dell’istruttoria, ha informato, con nota del 26 novembre 2011, il Comune della diffida ricevuta, chiedendo che lo stesso si pronunciasse in ordine alla legittimità delle d.i.a. Il Comune, con atto del 14 febbraio 2012 indirizzato al GSE, ha fatto presente che le d.i.a. in questione sono vigenti a tutti gli effetti di legge ed hanno idoneità, validità ed efficacia giuridica . Questo atto costituisce idoneo provvedimento conclusivo del procedimento, con conseguente insussistenza dell’inadempimento prospettato. Né varrebbe rilevare che si tratta di un provvedimento non risultante agli atti del processo di primo grado e che lo stesso non ha costituito risposta alla specifica diffida notificata dall’appellante. In relazione al primo profilo, è sufficiente rilevare che l’atto in questione, anche qualora non fosse stato prodotto nel giudizio di primo grado, rappresenta un documento indispensabile ai fini della decisione e quindi può essere prodotto anche in sede di appello art. 104, secondo comma, cod. proc. amm. . In relazione al secondo profilo, non è necessario che l’atto finale, essendo adottato all’esito di un procedimento ad iniziativa d’ufficio, costituisca una risposta” alla diffida specificamente notificata all’amministrazione dalla parte. E’ sufficiente, infatti, che l’amministrazione, resa edotta delle possibili illegittimità degli atti, concluda il procedimento mediante l’adozione di una determinazione espressa. Nella specie, l’appellante ha notificato due diffide, con cui venivano denunciate talune illegittimità dei lavori edilizi, indirizzate al Comune e al GSE, che, a sua volta, ha informato il Comune stesso. L’autorità competente è, pertanto, venuta a conoscenza, sia direttamente” sia indirettamente”, dell’esposto dell’appellante e delle ragioni dell’asserita invalidità delle d.i.a. e ha, in relazione ad esso, emanato un provvedimento con il quale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per sanzionare l’attività in questione. In definitiva, a prescindere dall’applicazione ratione temporis , dell’art. 6 del decreto-legge n. 138 del 2011, l’adozione di un atto espresso esclude la sussistenza della violazione del dovere di provvedere. 4.– L’appello, per le ragioni sin qui esposte, deve essere rigettato. 5.– Sussistono, in ragione del contenuto della decisione adottata, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando a rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe b dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.