Ecco come funziona l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013, che stabilisce le modalità di gestione e di accesso all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC attraverso specifici parametri di ricerca tutti i cittadini potranno così acquisire uno specifico indirizzo PEC.

Caratteristiche e suddivisione dell’INI-PEC. L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal Ministero dello Sviluppo Economico MISE , che si avvale della società Infocamere, ed è incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del Codice dell’amministrazione digitale e del Sistema pubblico di connettività, che rende disponibili gli indirizzi PEC tramite il Portale telematico. L'INI-PEC è suddiviso in due sezioni la Sezione Imprese, contenente le informazioni su provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione e indirizzo PEC, e la Sezione Professionisti, che riporta le informazioni riguardanti provincia, ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo e indirizzo PEC. Costituzione e trasmissione dei dati. La Sezione Imprese, in questa prima fase, è realizzata attraverso l’estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC per realizzare la Sezione Professionisti, invece, Ordini e Collegi professionali trasferiscono in via telematica ad Infocamere gli indirizzi PEC detenuti. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC, che ne assicura l'immediata pubblicazione. I dati trasmessi restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio, con riferimento alle imprese, e degli Ordini e Collegi professionali, con riferimento ai professionisti. Aggiornamenti. Nella prima fase di applicazione gli aggiornamenti avverranno ogni trenta giorni, mentre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto Infocamere provvederà alle operazioni di aggiornamento con frequenza giornaliera. Modalità di accesso. L'accesso all'INI-PEC è consentito, senza necessità di autenticazione, alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico. Per accedere ai dati contenuti, si deve utilizzare uno di questi parametri di ricerca per le imprese, il codice fiscale o, in alternativa, la provincia e la ragione sociale/denominazione per i professionisti, il codice fiscale o, in alternativa, la provincia e l’Ordine o Collegio professionale, più il nominativo. Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo. Infine, il decreto prevede che presso il MISE si costituisca un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC, formato da otto componenti, con compiti di definizione delle linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché poteri di impulso e di coordinamento nei confronti dei soggetti tenuti a cooperarvi.

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 19 marzo 2013, G.U. 9 aprile 2013, n. 83 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti INI-PEC IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente Codice delle amministrazione digitale , introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti INI-PEC Visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto art. 6-bis, in base ai quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese e definisce con proprio decreto le modalità operative di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che introduce Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Visti in particolare i commi 6 e 7 del predetto art. 16, che hanno introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini Collegi professionali di appartenenza Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che ha espresso il proprio parere con nota n. 1881 dell'11 marzo 2013 Adotta il presente decreto Art. 1 Definizioni 1. Nell'ambito del presente decreto si intende per a PEC posta elettronica certificata b Codice dell'amministrazione digitale CAD il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni c INI-PEC Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d Portale telematico portale WEB tramite il quale sono resi disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC e MISE il Ministero dello Sviluppo Economico f Camere di commercio.- le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 g InfoCamere Società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio h Registro delle Imprese il pubblico registro istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 i Ordini e Collegi professionali le istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato l Formato aperto il formato dei dati con cui è realizzato l'INI-PEC, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lettere a e b del Codice dell'amministrazione digitale m IPA Indice delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 57-bis del CAD n SPC il sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del CAD. Art. 2 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto stabilisce a la modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonché le modalità di accesso allo stesso b le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza. Art. 3 Caratteristiche, realizzazione e gestione operativa 1. L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MISE che si avvale di InfoCamere ed è incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico. 2. L'INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, Sezione Imprese e Sezione Professionisti , ciascuna riportante le seguenti informazioni a Sezione imprese provincia codice fiscale ragione sociale/denominazione indirizzo PEC b Sezione professionisti provincia ordine o collegio professionale codice fiscale nominativo indirizzo PEC 3. La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché le regole di accesso al Portale telematico, garantiscono l'acquisizione e la fruizione delle informazioni di cui al comma 2 in formato aperto. Art. 4 Modalità tecniche di costituzione e aggiornamento dell'INI - PEC 1. La Sezione Imprese di cui all'art. 3, comma 2, lett. a è realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC in attuazione dell'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2. Infocamere provvede, con frequenza stabilita nell'art. 5, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a imprese già presenti nell'INI-PEC imprese di nuova costituzione imprese cessate. 3. La Sezione Professionisti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, in attuazione dell'art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 germaio 2009, n. 2. 4. Il trasferimento telematico di cui ai commi 1 e 3 avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 5. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all'art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale. 6. La comunicazione telematica da parte degli Ordini o Collegi professionali, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti dell'INI-PEC, avviene, garantendo la tracciatura delle operazione di trasmissione, tramite un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalità e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD un servizio fruibile in modalità web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini ed ai Collegi interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalità tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD. 7. Infocamere e gli Ordini e Collegi professionali sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, della corretta trasmissione dei dati all'INI-PEC che ne assicura l'immediata pubblicazione. 8. I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio con riferimento alla imprese e di titolarità degli Ordini e Collegi professionali con riferimento ai professionisti. Art. 5 Termini di aggiornamento dell'INI-PEC 1. In fase di prima applicazione, con le modalità definite all'art. 4, gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni. 2. In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni. 3. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera. 4. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo. 5. L'INI-PEC rende immediatamente disponibili per la consultazione gli aggiornamenti ricevuti da InfoCamere e dagli Ordini e Collegi professionali. Art. 6 Modalità di accesso all'INI-PEC e di fruizione del dato indirizzo PEC 1. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione. 2. L'accesso ai dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso uno dei seguenti parametri di ricerca a per le imprese - codice fiscale o, in alternativa, - provincia + ragione sociale/denominazione b per i professionisti - codice fiscale o, in alternativa, - provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo. 3. Il Portale telematica consente ai soggetti di cui al comma 1, attraverso i parametri di ricerca di cui al comma 2, di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC. 4. Alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA è inoltre consentita, l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-bis del CAD. 5. Al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni. Art. 7 Attività di monitoraggio 1. Il MISE, attraverso gli strumenti informatici resi disponibili da InfoCamere, procede ad attività di monitoraggio per verificare il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Art. 8 Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC 1. Presso il MISE è costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'INI-PEC formato da otto componenti di cui tre in rappresentanza del MISE, tre in rappresentanza del sistema camerale, uno del Ministero della Giustizia in rappresentanza degli Ordini e Collegi professionali, uno in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia digitale. 2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché poteri di impulso e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione e gestione dell'INI-PEC. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.