Il Comune è limitato dai vincoli di finanza pubblica quando sceglie di mantenere un ufficio del giudice di pace soppresso

La nuova geografia giudiziaria disegnata dalla riforma Severino rappresenta uno degli strumenti per tentare di raggiungere la razionalizzazione e una maggiore efficienza della nostra macchina giudiziaria e per far recuperare a quest’ultima, oltre a tempi più ragionevoli, anche una migliore qualità del servizio reso a favore dell’utente finale.

Una riforma - quella contenuta nel d.lgs. 156/2012 - che, incidendo su un assetto storicamente radicato e che sembrava quasi intoccabile, ha inevitabilmente catalizzato - come avviene in questi casi non soltanto in Italia - le critiche di quanti hanno voluto difendere la presenza di un presidio della magistratura nel proprio territorio oppure un metodo di riorganizzazione non fondato esclusivamente su logiche di riduzione di spesa senza una riorganizzazione complessiva del sistema giustizia. Critiche che hanno accomunato, ad esempio, il Consiglio nazionale forense e l’Associazione nazionale comuni d’Italia pur consapevoli della necessità di procedere alla riduzione delle circoscrizioni giudiziarie, ma in presenza di un’indagine dettagliata sui costi sostenuti per il servizio giustizia e di criteri programmatici per la determinazione delle spese . Rivendicazioni talvolta accolte, come ad esempio è avvenuto con riferimento ad alcuni uffici di Procura, talvolta respinte come nel caso, ad esempio, alla soppressione di tutte le sezioni distaccate dei Tribunali e sulle quali già pende una questione di legittimità costituzionale per effetto di un’ordinanza del Tribunale di Pinerolo e all’accorpamento degli uffici dei giudici di pace. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto - quello dell’accorpamento degli uffici del giudice di pace - che è intervenuta la Corte dei Conti della Lombardia in un parere, il n. 522, reso nell’esercizio della sua funzione collaborativa con gli enti locali il 12 dicembre scorso. Ed infatti, il legislatore della riforma, da un lato, ha previsto la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace per contenere e, comunque, razionalizzare le spese incidenti sulla finanza pubblica statale. Se il Comune vuole mantenere il GDP Dall’altro lato, però, a mio avviso in maniera del tutto condivisibile e opportuna, ha consentito di mantenere uffici del giudice di pace in quei Comuni che avessero deciso - da soli o in unione con altri comuni - di mantenere comunque uffici del giudice di pace sul proprio territorio. Ma ciò ad una condizione fondamentale che i Comuni ne sopportassero interamente le spese di funzionamento e, quindi, senza alcun onere da parte dello Stato. Ond’è che spetta ai Comuni una scelta strategica di carattere assolutamente discrezionale direi prettamente politica nel senso più nobile del termine e, cioè, accollarsi l’onere di funzionamento dell’ufficio del giudice di pace pur di mantenerlo sul proprio territorio con effetti sul più comodo accesso alla c.d. giustizia di prossimità sul qual concetto, però, occorrerebbe un meritato approfondimento e sull’indotto economico. lo può fare a sue spese Ecco allora che una volta scelto di voler mantenere l’ufficio del giudice di pace, il Comune deve valutarne la fattibilità economica e non soltanto con riferimento al reperimento dei fondi necessari questione certo non da poco . Ed infatti, gli enti locali, oltre a dover operare in equilibrio di bilancio, sono altresì tenuti a concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’Unione europea art. 119 Cost. rispettando il patto di stabilità e contenendo le spese di personale. Ecco allora che il Sindaco del Comune di Seregno, dopo aver dato il suo assenso di massima al mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Desio, sua circoscrizione di appartenenza , ha condizionato quell’assenso alla possibilità che le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo previste a suo carico siano escluse dal computo del Patto di stabilità e delle spese di personale del Comune. rispettando i vincoli di finanza pubblica. Secondo la sezione regionale per la Lombardia della Corte dei Conti quando il servizio giudiziario viene sussunto nell’alveo dei servizi comunali, al pari di altri servizi pubblici erogati ai cittadini, quanto a funzionamento dell’ufficio e a fabbisogno di personale [] l’amministrazione comunale, oltre a doverne sopportare gli oneri economici a beneficio del Ministero competente, dovrà valutare l’impatto dei pagamenti spesa corrente con il rispetto del Patto di stabilità e con la disciplina vincolistica prevista in materia di personale, sia con riferimento al contenimento della medesima, sia con riferimento al personale amministrativo giudiziario utilizzato dall’ente locale per il mantenimento del servizio . Del resto - osserva sempre la Corte dei Conti - nella legislazione non vi è alcuna norma che permette di derogare al rispetto del patto di stabilità e del contenimento delle spese di personale nel caso di mantenimento da parte di un comune di un ufficio del giudice di pace che insiste nel suo territorio, né tale scelta appartiene al Ministero. Ne deriva l’affermazione di un principio - che a me pare assolutamente condivisibile e che dovrà essere tenuto presente dalle amministrazioni comunali - in base al quale qualora l’amministrazione comunale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, si determini ad assumere il servizio giudiziario onorario, ne dovrà incondizionatamente sopportare gli oneri finanziari ad ogni effetto di legge Patto di stabilità, equilibrio di parte corrente e vincoli di personale .

Corte Conti, sez. contr. Lombardia, parere 12 dicembre 2012, n. 522 Presidente Mastropasqua – Relatore Braghò Premesso che Il sindaco del comune di Seregno MB , mediante nota n. 60.988 del 9 novembre 2012, ha posto un quesito in merito alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio connessi all’ufficio del giudice di pace. Il sindaco premette che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in particolare l’art. 3 commi, 2, 3, 4 e 5 ha revisionato la disciplina delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici del giudice di pace, procedendo ad una serie di soppressioni ed accorpamenti territoriali. In considerazione di tale previsione normativa il Comune di Seregno ha dato il suo assenso di massima al mantenimento dell’Ufficio del giudice di pace di Desio, sua circoscrizione di appartenenza, condizionando tale assenso alla possibilità che le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” previste a suo carico siano escluse dal computo del Patto di stabilità e delle spese di personale del Comune di Seregno ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sindaco pertanto chiede un parere in merito a tale possibilità. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica”. La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata. Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere del comune di Seregno può ritenersi ammissibile, riguardando la corretta interpretazione di norme concernenti il rispetto del Patto di stabilità ed i vincoli generali di contenimento della spesa di personale. Merito La questione proposta impone di inquadrare la disciplina prescritta dall’art. 3 commi 2, 3 4 e 5 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 alla luce dei vincoli di finanza pubblica vigenti per le amministrazioni locali Patto di stabilità e vincoli di contenimento della spesa di personale . La revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha comportato la soppressione e l’accorpamento di talune sedi giudiziarie in cui amministrava la giustizia civile e penale l’ufficio del Giudice di Pace. Il mantenimento della sede giudiziaria, di cui è stata decisa la soppressione o l’accorpamento, può essere proposto dal comune del territorio di riferimento a patto che si accolli le spese di funzionamento della struttura e del personale amministrativo. La richiamata disciplina si limita a determinare i rapporti finanziari fra Stato ed autonomie locali, regolando la spettanza delle spese di funzionamento a carico del comune che ha richiesto il mantenimento della sede da sopprimere. Restano in capo al Ministero della Giustizia le spese per il personale di magistratura onoraria e le spese di formazione del personale amministrativo. In sintesi, la razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie può subire eccezioni, senza oneri per la finanza pubblica statale e sempre che il servizio reso sia compatibile con la disciplina di bilancio e con le regole previste per i comuni in relazione al rispetto del Patto di stabilità e ai vincoli assunzionali. Il servizio giudiziario viene sussunto nell’alveo dei servizi comunali, al pari di altri servizi pubblici erogati ai cittadini, quanto a funzionamento dell’ufficio e a fabbisogno di personale e dunque l’amministrazione comunale, oltre a doverne sopportare gli oneri economici a beneficio del Ministero competente, dovrà valutare l’impatto dei pagamenti spesa corrente con il rispetto del Patto di stabilità e con la disciplina vincolistica prevista in materia di personale, sia con riferimento al contenimento della medesima, sia con riferimento al personale amministrativo giudiziario utilizzato dall’ente locale per il mantenimento del servizio. Venendo al caso di specie, in assenza di norme derogatorie sull’esclusione di tali oneri economici dalla disciplina vincolistica prevista per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità, la richiesta di mantenimento del servizio giudiziario avanzata dall’amministrazione di Seregno non può tollerare condizioni di sorta, atteso che non rientra nella disponibilità ministeriale valutare la condizione di assenso comunale subordinato alla possibilità che le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” previste a suo carico siano escluse dal computo del Patto di stabilità e delle spese di personale del Comune di Seregno ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni”. In conclusione, qualora l’amministrazione di Seregno nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, si determini ad assumere il servizio giudiziario onorario, ne dovrà incondizionatamente sopportare gli oneri finanziari ad ogni effetto di legge Patto di stabilità, equilibrio di parte corrente e vincoli di personale . P.Q.M. nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.