L’alunno copia agli esami di Stato? L’espulsione non è scontata

L’alunno che copia agli esami di Stato, utilizzando il palmare, non sempre va espulso. Sebbene l’art. 12, comma 5, dell’ordinanza ministeriale 41/2012 lo preveda espressamente, tale sanzione va applicata motivatamente. E quindi, prima di espellere l’alunno colto in fallo, è necessario considerare anche la carriera scolastica.

Lo ha stabilito la VI sezione del Consiglio di stato con la sentenza breve n. 4834, depositata il 12 settembre scorso. Sentenza con la quale la sezione ha rivisto in senso opposto l’orientamento precedentemente espresso con la sentenza breve n. 391 del 27 gennaio scorso dalla medesima sezione sebbene in diversa composizione . Il copiato una tantum non invalida l’esame. Dunque, la norma che prevede la sanzione espulsiva per chi copia c’è. Ma non va presa alla lettera. Perché anche se c’è scritto che chi viene beccato a copiare deve essere espulso, l’esame di stato non è un concorso. E le sanzioni espulsive sono comunque da prendere con le molle. Perché non servono ad impedire che qualcuno venga assunto nella Pubblica amministrazione senza che sappia nulla di quello che scrive. Ed hanno comunque una valenza educativa. Va punito solo il copiatore abituale. Pertanto, se un alunno si è sempre comportato bene e, magari per un vuoto di memoria, consulta il palmare, qualche volta si può chiudere un occhio. Che non significa lasciar correre, quanto, invece, ragionarci su e vedere se è il caso di punirlo oppure no. I giudici a questo proposito hanno parlato di obbligo di motivazione. E in tale obbligo hanno fatto rientrare anche quello di tenere conto della condotta dell’alunno durante il corso di studi. Vigilare è obbligatorio, punire è discrezionale. La sentenza non spiega, però, quale sia la condotta che debba tenere la commissione quando becca un alunno che copia durante le prove. Né indica quale sia la procedura per acquisire gli elementi necessari a motivare la chiusura dell’occhio e i relativi termini. Resta il fatto che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’alunno ordinando all’amministrazione di cancellare la sanzione. Ma la sentenza tardiva non comporta la reiterazione dell’esame. Nel frattempo, però, l’alunno aveva sostenuto gli esami nella sessione suppletiva. E quindi non potrà comunque giovarsi della decisione. In più, sebbene l’ordinamento preveda espressamente che le spese legali debba pagarle chi perde la causa, il collegio ha deciso di compensarle. Il tutto senza indicare i gravi ed eccezionali motivi che il codice pone come condizione necessaria alla compensazione. Ora non resta che vedere se il Ministero deciderà di recepire la sentenza oppure no.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 11 – 12 settembre 2012, n. 4834 Presidente Severini – Estensore De Michele Fatto e diritto Con atto di appello notificato in data 8.8.2012 è stata impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, n. 3726/12 del 6.8.2012, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla studentessa Maria Grazia Iavarone avverso la propria esclusione dalla prosecuzione delle prove dell’esame di Stato, conclusive dei corsi di istruzione secondaria per l’anno scolastico 2011/2012. Detta esclusione risultava disposta in quanto, alle ore 14.30, la candidata risultava sorpresa a copiare da un telefono cellulare palmare”, con conseguente assunzione dei provvedimenti, di cui all’art. 12, comma 5, dell’O.M. n. 41 del 2012. Nella citata sentenza si afferma, in primo luogo, l’applicabilità agli esami di stato delle sanzioni previste per i pubblici concorsi, in caso di violazione delle regole per lo svolgimento della prova, con particolare riguardo all’art. 13 del d.P.R. n. 323/1998 e conseguente carattere vincolato del provvedimento nella fattispecie assunto dalla Commissione, senza che potesse invocarsi alcuna carenza di istruttoria, in presenza di una situazione non contestata in fatto, ed anche in assenza di puntuale annotazione nei verbali di formale avviso ai candidati, circa le conseguenze di condotte come quella sopra descritta. In sede di appello si sottolinea, viceversa, l’assenza di una normativa di rango primario, che esplicitamente preveda la sanzione di cui trattasi, con incidenza negativa sul diritto allo studio e sull’intero percorso scolastico dell’interessata, pure rilevante ai fini della valutazione conclusiva. Nella situazione in esame, inoltre, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado risulta intervenuta ordinanza cautelare presidenziale n. 917 del 29.6.2012, di ammissione dell’attuale appellante a prove scritte suppletive, in esito alle quali la medesima affrontava anche le prove orali, con esito pienamente positivo punti 75/100 circostanza, quest’ultima, che avrebbe dovuto essere ritenuta causa di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa. Premesso quanto sopra – e ritenuti sussistenti i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata – il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le argomentazioni difensive, riferite al carattere non vincolante della misura repressiva, di cui al citato art. 12, comma 5 dell’O.M. n. 41/2012 ed alla conseguente esigenza che la condotta sanzionabile trovasse più approfondita valutazione, in rapporto alle circostanze di fatto in concreto rilevabili ed all’intero curriculum scolastico della candidata, pacificamente rilevante in sede di esame di maturità, come confermato dall’art. 13, comma 1 del d.P.R. 23.7.1998, n. 323, secondo cui il superamento dell’esame di stato costituisce attestazione delle competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite”, tenuto conto dei cosiddetti crediti formativi, acquisiti nel corso degli studi. Nella sentenza appellata, in effetti, si riconduce agli esami di stato, di cui alla norma sopra citata, il contenuto dell’art. 13, comma 4 del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, per i quali il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, è anche necessario presidio della par condicio” dei concorrenti. Quanto sopra non esclude che anche per gli esami di stato possa prevedersi sanzione espulsiva per i candidati che incorrano in condotte fraudolente, come appunto prevede ad avviso del Collegio legittimamente, tenuto conto delle regole e dei principi generali vigenti in materia l’art. 12, comma 5, della citata O.M. n. 41/2012 detta norma, tuttavia, non esclude che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano il cosiddetto esame di maturità cfr., in particolare, la legge n. 425 del 10.12.1997, il cui art. 3 precisa come la prova sia finalizzata accertare le competenze e le conoscenze acquisite.in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato”. Non potevano dunque ignorarsi, nel caso di specie, il brillante curriculum scolastico della candidata ammessa all’esame con un giudizio che ne evidenziava le notevoli capacità, il personale vivace interesse e il costante costruttivo impegno” , né le peculiari circostanze, che caratterizzavano il fatto contestato svolgimento di una delle tracce previste per la prova di italiano e solo al termine di tale prova inizio di un nuovo elaborato, con l’ausilio appunto del palmare, per uno stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute, attestati nella nota conclusiva del dirigente scolastico n. prot. 4481 de3l 13.7.2012 . In assenza di tale compiuta valutazione del pur grave episodio contestato, correttamente era stata disposta – col già ricordato decreto del Presidente della IV sezione del TAR Campania n. 717/12 – l’ammissione con riserva della studentessa in questione a prove suppletive, in esito alle quali la medesima risultava promossa con votazione ampiamente superiore alla sufficienza 75/100 . Tale esito non giustificava una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa, come sostenuto dall’appellante, dovendo ritenersi nonostante isolati precedenti giurisprudenziali di opposto segno ed in assenza di disposizioni normative eccezionali che qualunque ammissione con riserva, disposta in sede giurisdizionale, sia condizionata al conclusivo esame di merito dell’impugnativa. Nel caso di specie tale esame non poteva quindi non essere effettuato nella presente sede, come già in precedenza esposto, con riconoscimento delle ragioni difensive dell’appellante, riferite alla possibilità di consentire una rivalutazione della condotta sanzionabile, in rapporto alla complessiva personalità ed all’effettiva preparazione della candidata. Detta rivalutazione risulta effettuata, con ampia ed esaustiva motivazione nella già citata nota del dirigente scolastico n. 4481/12, in cui si delinea il profilo di una studentessa corretta, disciplinata e rispettosa delle regole”, in grado di conseguire risultati sempre più lusinghieri, mettendo in luce uno spiccato spirito critico e originalità nella rielaborazione e nell’approfondimento delle conoscenze” non manca, peraltro, un esplicito richiamo allo spiacevole episodio” verificatosi in occasione della prima prova di italiano, in rapporto al quale l’Autorità scolastica riferisce come l’alunna – profondamente e sinceramente pentita del suo comportamento” – abbia affrontato con dignità le prove suppletive”, riportando una valutazione del tutto positiva, che deve ritenersi frutto di ampio e ragionevole riesame dell’atto originariamente impugnato. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo quanto alle spese giudiziali, tuttavia, la natura degli interessi coinvolti induce il Collegio stesso a disporne la compensazione per i due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando, accoglie l’appello specificato in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, annulla il verbale n. 6 del 20.6.2012, nella parte in cui veniva disposta l’esclusione della ricorrente dalle prove dell’esame di stato, conclusive dell’anno scolastico 2011/2012. Compensa le spese dei due gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.