Nessuna discrezionalità per la stazione appaltante in odore di mafia

Quando l'interdittiva proviene direttamente dalla valutazione del Prefetto, infatti, alla stazione appaltante non sono riconosciuti né il potere discrezionale né l'onere di verificare la portata e i presupposti dell'informativa, posto che i citati provvedimenti derivano direttamente dall'atto prefettizio e sono vincolati al giudizio circa il pericolo di condizionamento maturato dal Prefetto stesso.

La normativa . La questione posta all'attenzione del Collegio attiene all'applicazione degli artt. 4, D.Lgs. n. 490/1994 recante Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata e 10, D.P.R. n. 252/1998 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia è stata già oggetto di più pronunce secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e ribadito anche da proprie sentenze, alle quali la Sezione si è conformata cfr., ex multis, nn. 2352, 3281, 4360, 6427, 6456/2011 . La natura tipica della informativa . Nella sentenza di primo grado, il Giudice, dopo aver inquadrato correttamente la natura tipica dell'informativa interdittiva antimafia ha rilevato il rispetto del D.P.R. n. 252/1998, nella parte in cui è stato ritenuto idoneo il quadro indiziario complessivo descritto dalla Prefettura di Napoli a carico della società interessata, non solo sulla base della sussistenza di illeciti penali e delle risultanze di procedimenti penali, bensì anche sulla scorta dei collegamenti, rapporti e intrecci di natura economica, imprenditoriale e amministrativa con/fra persone legate anche da parentela e società comunque sottoposte a indagini e condizionate da interessi di noto clan camorristico, in un contesto quindi soggetto a permeabilità mafiosa e in un ambiente territoriale particolarmente esposto a influenze della criminalità organizzata La conferma del primo Giudice . Nel caso specifico, il Collegio ha ritienuto che l' adozione della informativa nei confronti della società appellante, oggetto di impugnazione, sia stata senz'altro giustificata sulla base dei molteplici elementi indiziari richiamati nel provvedimento del Prefetto e che nessuno dei rilievi dedotti riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità della informativa prefettizia e ciò anche, come sottolineato dalla stessa Avvocatura dello Stato, nella considerazione che l'appellante si è limitato a riproporre essenzialmente i motivi dedotti in primo grado con argomentazioni per lo più ripetitive, apodittiche e generiche. In effetti non sussistevano né il lamentato difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione né le altre carenze, omissioni e violazioni, vuoi nella sentenza impugnata, vuoi negli atti contestati in primo grado. In concreto l'interdittiva prefettizia risultava supportata, anche per relationem, da puntuali e concreti elementi di valutazione, tratti dai rapporti del G.I.A. Gruppo Ispettivo Interforze Antimafia , che erano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l' id quod plerumque accidit , l'esistenza di elementi che sconsigliavano l'instaurazione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Peraltro, agli artt. 8, comma 3, e 18, comma 2, del contratto d'appalto era prevista in proposito la risoluzione immediata del rapporto, che oltretutto era appena iniziato.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13 luglio 7 settembre 2012, n. 4765 Presidente Botto – Relatore Stelo Fatto e diritto 1. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione I, con sentenza n. 5819 del 23 novembre 2011 depositata il 14 dicembre 2011, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso con motivi aggiunti, proposto dalla Edilcar s.a.s. di Franco Caradente Tartaglia, con sede in Marano di Napoli, avverso la determinazione della S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli n. 756 del 21 aprile 2011, recante l'immediata risoluzione del contratto di appalto per l'esecuzione di forniture e di vari servizi in via d'urgenza presso la discarica di Chiaiano, nonché avverso la informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli n.I/903 in data 8 aprile 2011 e le altre note prefettizie e verbali del G.I.A. Gruppo Ispettivo Antimafia . Il T.A.R., dopo aver ricostruito i contorni della materia, ha sottolineato la natura tipica” del provvedimento prefettizio e ribadito la vincolatività della risoluzione del contratto a seguito della informativa prefettizia, ritenendo i vari elementi indiziari e il contesto ambientale vari procedimenti penali, parentele e rapporti imprenditoriali posti a base della stessa idonei sul piano logico e giuridico a giustificare l'adozione della informativa e facendo richiamo, altresì, alla analoga sentenza n. 1973/2011 emessa nei confronti della I.B.I. s.p.a., colpita anch'essa da interdittiva e di cui la azienda ricorrente sarebbe subappaltatrice. 2. La Società Edilcar Franco Caradente Tartaglia s.r.l., subentrata alla Edilcar s.a.s., con atto notificato il 13 marzo 2012 e depositato il 26 marzo 2012, ha interposto appello, riproponendo sostanzialmente i motivi dedotti in primo grado e disattesi dal giudice di primo grado. Si ribadisce l'insussistenza dei presupposti dell'informativa prefettizia, in particolare dei reati contestati anche ambientali del tutto presunti, si contesta il richiamo all'occupazione d'urgenza delle aree in quanto irrilevante in proposito e i collegamenti con la società I.B.I. e il suo amministratore sig. D'Amico, che potevano ritenersi meramente casuali, remoti ed esclusivamente lavorativi, mentre le dichiarazioni di un pentito sarebbero generiche e inattendibili. Si sottolinea, di conseguenza, l'incongruità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata sul piano fattuale e giuridico, sostenendo, in particolare, che non si potesse rinvenire nella fattispecie alcuna della circostanze previste dall'art. 10, comma 7, lett. a , del D.P.R. 252/1998 a base della informativa interdittiva tipica”, come dichiarato peraltro dalla stesso T.A.R., che però in asserita contraddizione con la Prefettura – ha invece fatto riferimento agli accertamenti di cui alla lettera c di quella norma, venendo ad incidere così immediatamente e automaticamente sull'efficacia del contratto. 3. L'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Napoli si è costituito con mero atto formale depositato il 3 aprile 2012 dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha poi depositato in data 12 giugno 2012, per conto del Ministero dell'Interno e di detto U.T.G., memoria difensiva, con la quale si eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto ripetitivo delle censure già dedotte in particolare con i motivi aggiunti proposti in primo grado e, comunque, lo stesso è basato su dichiarazioni del tutto generiche e apodittiche si ribadisce, in ogni caso, la sussistenza e la fondatezza del quadro indiziario e degli elementi delineati dalla Prefettura. 4. La S.A.P.NA. si è costituita con atto depositato il 5 aprile 2012 e, con memoria depositata il 22 giugno 2012, ha confermato la legittimità della risoluzione del contratto disposta vincolativamente a seguito della interdittiva prefettizia e della clausola risolutiva espressa contenuta in proposito nel contratto stesso per di più si è ritenuto di non avvalersi della facoltà di non revocare l'appalto, essendo trascorsi appena tre mesi dalla stipula e, quindi, dall'inizio dei lavori. 5. All'udienza pubblica del 13 luglio 2012, presenti i legali delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 6.1. Ciò premesso in fatto l'appello è infondato, dovendosi concordare con le estese argomentazioni già svolte dal T.A.R. alle quali si fa richiamo. 6.2. Si premette sul piano generale che la materia di cui trattasi attiene all'applicazione degli artt. 4 del D.Lgs n. 490/1994 e 10 del D.P.R. n. 252/1998 ed è stata oggetto di più pronunce secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e ribadito anche da proprie sentenze, alle quali la Sezione intende conformarsi cfr., ex multis, , n. 2352, 3281, 4360, 6427, 6456/2011 , anche per esigenze di economia processuale. 6.3. In effetti la sentenza impugnata, dopo aver inquadrato correttamente la natura tipica” dell'informativa interdittiva antimafia comunque nell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, ha ritenuto idoneo il quadro indiziario complessivo descritto dalla Prefettura di Napoli a carico della Edilcar non solo sulla base della sussistenza di illeciti penali e delle risultanze di procedimenti penali, bensì anche sulla scorta dei collegamenti, rapporti e intrecci di natura economica, imprenditoriale e amministrativa con/fra persone legate anche da parentela e società comunque sottoposte a indagini e condizionate da interessi di noto clan camorristico, in un contesto quindi soggetto a permeabilità mafiosa e in un ambiente territoriale particolarmente esposto a influenze” della criminalità organizzata Per di più la ditta I.B.I., subappaltatrice dell'Edilcar, è stata anch'essa destinataria di analoga interdittiva, e il T.A.R. ha già respinto il ricorso con sentenza n. 1973/2011, appellata e pendente presso questo Consiglio. In concreto l'interdittiva prefettizia risulta supportata, anche per relationem, da puntuali e concreti elementi di valutazione, tratti dai rapporti del G.I.A. Gruppo Ispettivo Interforze Antimafia , che sono tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l' id quod plerumque accidit, l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. 6.4. Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, la adozione della informativa nei confronti della società appellante, qui oggetto di impugnazione, sia senz'altro giustificata sulla base dei molteplici elementi indiziari richiamati nel provvedimento del Prefetto e che nessuno dei rilievi dedotti riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità della informativa prefettizia e ciò anche, come sottolineato dalla stessa Avvocatura dello Stato, nella considerazione che l'appellante si è limitato a riproporre essenzialmente i motivi dedotti in primo grado con argomentazioni per lo più ripetitive, apodittiche e generiche. In effetti. non sussistono né il lamentato difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione né le altre carenze, omissioni e violazioni, vuoi nella sentenza impugnata, vuoi negli atti contestati in primo grado. Né l'Edilcar ripropone in questa sede specifiche lamentele avverso il conseguente provvedimento di risoluzione del contratto stipulato il 3 febbraio 2011 con la S.A.P.N.A e adottato con la nota n. 756 del 21 aprile 2011 che, in conseguenza dell'informativa prefettizia, è stato oggetto di impugnativa in primo e in secondo grado. Purtuttavia, per completezza, la Sezione, nel confermare le argomentazioni del T.A.R., intende qui ribadire l'orientamento del Consiglio fra le altre, n. 360, 6425 e 6427/2011 , secondo cui, anche nel caso di specie, l'efficacia interdittiva proviene direttamente dalla valutazione del Prefetto, per cui alla stazione appaltante non sono riconosciuti né il potere discrezionale né l'onere di verificare la portata e i presupposti dell'informativa, posto che i citati provvedimenti derivano direttamente dall'atto prefettizio e sono vincolati al giudizio circa il pericolo di condizionamento maturato dal Prefetto stesso. Si soggiunge che agli artt. 8, comma 3, e 18, comma 2, del citato contratto era prevista in proposito la risoluzione immediata del rapporto, che oltretutto era appena iniziato. 7. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto, così confermando la sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3000,00 tremila , oltre agli accessori di legge, a favore di controparte costituita Ministero dell’Interno e U.T.G.-Prefettura di Napoli . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.