Soggiornanti lungo periodo: ai familiari non è richiesto il requisito della permanenza quinquennale

L’ordinanza del Tribunale di Rovereto d.d. 5 marzo 2012 si aggiunge quale ulteriore tassello di un evoluzione giurisprudenziale in materia di permesso di soggiorno Ce soggiornati lungo periodo ai familiari che va ormai in un'unica direzione.

La problematica interpretativa è la seguente fermo restando che per il familiare soggiornante primo richiedente il permesso di soggiorno CE lungo periodo solitamente soggiornante con permesso di soggiorno per motivi di lavoro è richiesto il possesso quinquennale del permesso di soggiorno, ci si è interrogati se tale requisito sussista anche per i familiari dello stesso che avevano effettuato il ricongiungimento familiare oppure sia sufficiente che il familiare di riferimento abbia maturato il requisito del quinquennio per permettere ai familiari soggiornanti anche da meno di cinque di richiedere il titolo di soggiorno in oggetto. 5 anni di permanenza anche per i familiari? La questione non è di poco anche dal punto di vista dei diritti civili che nascono dal possesso dell’indicato titolo di soggiorno, in particolare, secondo quanto prevede l’art. 9, comma 12 d.lgs. n. 286/1998, il titolare di permesso di soggiorno Ce soggiornanti lungo periodo può a fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 b svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5- bis c usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale d partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa . Occorre a tal proposito ricordare che la normativa prima della modifica apportata dal d.lgs. n. 30/2007 prevedeva che allo straniero che si ricongiunge in Italia con un familiare in possesso della carta di soggiorno, veniva rilasciato la carta di soggiorno art. 30 co. 4 del T.U. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all’art. 9, è rilasciata una carta di soggiorno . Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari, se sussistono alcuni requisiti. L’art. 30 co 4, però, è stato prima modificato dall’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 3/2007 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo , che aveva soppresso le parole ovvero con straniero di titolare della carta di soggiorno di cui all’art. 9 , e successivamente abrogato dall’art. 25 co. 3 d.lgs. n. 30/2007. Contestualmente l’art. 1 co. 1 lett. a d.lgs. n. 3/2007 ha modificato anche l’art. 9 comma 1 d.lgs. n. 286/1998. Anteriormente alla modifica la norma prevedeva che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato la nuova formulazione stabilisce invece che Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annua dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lettera b e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1 . Da tale modifica legislativa è nato il seme della discordia. Secondo l’interpretazione comunemente invalsa negli Uffici immigrazione delle Questure l’intervenuta abrogazione dell’art. 30, comma 4, avrebbe sostanzialmente innovato la disciplina del permesso CE soggiornanti lungo periodo rispetto a quella della carta di soggiorno, con la conseguenza che ai familiari che effettuano il ricongiungimento con uno straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno lungo periodo andrebbe rilasciato un normale permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni e rinnovabile, sino a che essi non acquisiscano in proprio i requisiti per la richiesta di un distinto permesso per soggiornanti di lungo periodo. Secondo altro orientamento accolto dalla giurisprudenza unanime TAR Puglia, Bari, Sez. II, ordinanze nn. 269-270/2008 T.A.R. Bologna Emilia Romagna, sez. I, sent. n. 253/2009 Tar Umbria, sent. n. 263/2009 TAR Piemonte, Torino, sent. n. 1129/2011 Corte D’Appello di Venezia, sezione III civile, decreto 20 giugno 2011 la nuova formulazione dell’art. 9 comma 1 d.lgs. n. 286/1998 è chiara nel senso che il permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato tanto ai familiari che avessero già effettuato il ricongiungimento e fossero da almeno cinque anni regolarmente soggiornanti sul territorio e che pertanto risultino conviventi con il titolare principale al momento del rilascio del permesso , tanto per quelli che effettuino il ricongiungimento successivamente, e che siano soggiornati da meno di cinque anni, bastando che possesso dei requisito quinquennale per il rilascio sia sussistente solo in capo al richiedente principale. Non è richiesta la permanenza quinquennale ai familiari. Tale conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni. In primo luogo il tenore letterale dell’art. 9 co. 1 d.lgs. n. 286/1998 è inequivocabile nello stabilire che il cittadino straniero legalmente soggiornante da almeno cinque anni possa chiedere non solo per sé, ma anche per i familiari il permesso di soggiorno Ce soggiornati lungo periodo. Né può ritenersi di ostacolo il preambolo n. 6 della direttiva n. 109/2003, alla quale il d.lgs. n. 3/2007 ha dato attuazione, che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro pari a cinque anni quale condizione principale” per l’ottenimento dello status , posto che la stessa direttiva n. 109/2003 all’art. 13 contiene una clausola facenti salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna rispetto a quelle previste dalla direttiva medesima, quale è l’art. 9 co. 1 d.lgs. n. 286/1998. Né appare contraria all’accoglimento della detta tesi la mancanza di una disciplina sul punto nel regolamento attuativo del Testo Unico immigrazione d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche , in quanto il regolamento non è stato mai aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003, così come invece era stato previsto, con ciò creando un evidente problema di mancato coordinamento con la norma di cui all’art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 286/98. Il provvedimento del Tribunale di Rovereto costituisce ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale unanime.

Tribunale di Rovereto, ordinanza 5 marzo 2012 Giudice Cornetti In fatto e diritto Rilevato che con ricorso depositato in data 09.12.2011 domanda che, previa dichiarazione dell'illegittimità del diniego di data 23.09.2011 notificato in data 28.03.2011 documento allegato n. 1, fascicolo parte ricorrente del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo da parte della Questura di Trento, sia ordinato all'amministrazione resistente il rilascio del permesso di soggiorno in questione rilevato che a tal fine allega nell'ordine di aver fatto ingresso in Italia in data 18.09.2008 con visto per ricongiungimento familiare e di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno valido sino al 17.09.2010 successivamente rinnovato sino al 17.09.2012, di essere coniugata con titolare di permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo rilasciato in data 28.09.2010, di aver richiesto in data 22.10.2010 alla Questura di Trento permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo ex articolo 9 decreto legislativo 286/1998 in qualità di coniuge convivente con cittadino straniero in possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo, di aver ricevuto, come sopra già indicato, diniego dalla Questura di Trento a causa del mancato possesso da almeno 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità rilevato che ella deduce che l'articolo 9 comma I decreto legislativo 286/1998 introdotto dal decreto legislativo n. 3/2007 di recepimento della direttiva CE 109/2003 prevede che il requisito del possesso da almeno 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità deve sussistere in capo non allo straniero richiedente bensì al familiare 'di riferimento' e che a tale interpretazione fondata sull'inequivocabile dato letterale non osta il preambolo numero 6 della direttiva CE n. 109/2003 che richiede il requisito del soggiorno nel territorio dello Stato Membro per almeno 5 anni poiché l'articolo 13 della medesima direttiva fa comunque salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna in materia di rilascio di titoli di soggiorno rilevato che la ricorrente deduce, inoltre, che i familiari privi del requisito della permanenza quinquennale potrebbero ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che tuttavia non li abiliterebbe all'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al titolo III della direttiva rilevato che la stessa deduce, infine, che il riconoscimento ai familiari del cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo dello stesso tipo di permesso è 'imposto' anche dalla direttiva CE n. 3/1986 così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza comunitaria rilevato che con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza di data 22.02.2012 si costituiva l'amministrazione resistente la quale domanda il rigetto del ricorso di controparte rilevando che l'articolo 4 della direttiva CE n. 109/2003 prevede che lo status di soggiornante di lungo possa essere riconosciuto ai cittadini stranieri a condizione che essi abbiano soggiornato nello Stato membro legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni prima della richiesta del permesso e che il decreto legislativo n. 30/2007 ha abrogato il quarto comma dell'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998 che prevedeva il rilascio della carta di soggiorno per i familiari di titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 TU immigrazione pre-novella decreto legislativo n. 3/2007 di data 08.01.2007 ritenuto che nel ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame si debba partire dal contenuto delle norme che vengono in rilievo, contenuto da determinarsi in primo luogo sulla base del dato letterale rilevato che secondo l'articolo 9 comma I TU Immigrazione cos& amp #236 come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007 il cittadino straniero in possesso dei requisiti indicati nel comma medesimo può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sé e per i propri familiari di cui all'articolo 29 comma I, ovvero coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, figli minori, anche del coniuge o nati mori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie dispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute ritenuto che il dato letterale sia inequivocabile nello stabilire che il cittadino straniero in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 9 possa richiedere il permesso in questione non solo per sé, ma anche per i familiari sopra indicati e che i requisiti previsti dal più volte citato articolo 9 comma I debbano sussistere in capo al richiedente e non ai suoi familiari ritenuto che dinanzi ad un dato letterale di tale chiarezza sia possibile ritenere che invece il requisito del possesso ultraquinquennale di permesso di soggiorno in corso di validità debba sussistere in capo anche ai familiari solo qualora la ricostruzione dell'intero quadro normativo deponga in tal senso in modo per lo meno altrettanto inequivocabile ritenuto che, invece, nel caso di specie il quadro normativo complessivo anche di derivazione comunitaria confermi la piena conformità della norma nazionale in parola rispetto alla legislazione europea e conseguentemente consolidi l'opzione ermeneutica offerta da parte ricorrente e che questo giudice ritiene di fare propria rilevato, infatti, che sebbene il preambolo 6 della direttiva 109/2003 indichi la durata del soggiorno legale ed ininterrotto quale requisito principale per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e l'articolo 4 comma I precisi che tale durata deve essere almeno quinquennale, il preambolo 17 a sua volta ammette la possibilità di rilascio di titoli di soggiorno a condizioni più favorevoli con la limitazione che gli stessi non abilitano al diritto di soggiorno in altri Stati Membri e l'articolo 13 ribadisce che sono fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli le quali tuttavia consentono il rilascio di titoli di soggiorno che non abilitano al soggiorno in altri Stati membri così come previsto al titolo III della direttiva medesima ritenuto, pertanto, che la domanda di parte ricorrente sia fondata poiché inequivocabile è il contenuto della norma articolo 9 comma I decreto legislativo 286/1908 e poiché la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli di quelle di cui alla direttiva CE 109/1993 e con limiti di efficacia sopra visti è espressamente prevista dal preambolo 17 e dall'articolo 13 della suddetta direttiva rilevato, infine, che non risultano contestati il possesso da parte del coniuge della ricorrente dei requisiti ulteriori di cui all'articolo 9 comma 1 decreto legislativo 286/1998 ed il possesso da parte della ricorrente personalmente dei requisiti di cui all'articolo 29 comma I decreto legislativo n. 286/1998 ritento, infine, di compensare le spese di lite in ragione della novità e della controvertibilità delle questioni di diritto affrontate. P.Q.M. I. Accoglie il ricorso presentato da e per l'effetto ordina alla Questura di Trento l'immediato rilascio del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo a favore di . II. Spese di lite interamente compensate.