Uffici pubblici: no all’autocertificazione del DURC

A partire dal 1° gennaio 2012 la Pubblica Amministrazione non può più richiedere né accettare certificati dai propri utenti, eccezion fatta per il DURC. Questo documento, infatti, non è autocertificabile.

Nonostante la semplificazione introdotta con la Legge di Stabilità, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 619 del 16 gennaio 2012, ha precisato che la p.a. può continuare a chiedere il DURC all’interessato. Autocertificazioni per tutti L’art. 15, comma 1, legge n. 183/2011 Legge di Stabilità ha sancito il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico. Via libera, dunque, all’autocertificazione, almeno nei rapporti tra privati e amministrazioni pubbliche. tranne che per il DURC. Il problema si pone per il DURC Documento unico di regolarità contributiva che le amministrazioni appaltanti devono richiedere alle imprese, al fine di verificare la regolarità della posizione contributiva al momento della gara. Ma il DURC, d’altra parte, è un certificato che non potrebbe essere rilasciato – secondo quanto disposto dalla semplificazione - senza la dicitura prevista per legge Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi . Le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un’autodichiarazione. Con la nota del 16 gennaio, il Ministero del Lavoro ha precisato che il DURC non può essere sostituito con una autocertificazione rilasciata dall’interessato. Tant’è che il DURC non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione , ma – aggiunge il Ministero - una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile . In conclusione, la circolare permette alla p.a. di acquisire il DURC dall’interessato, ma non un’autocertificazione.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, nota 16 gennaio 2012, n. 619 Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocerficabilità. La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC , introducendo l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisire d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”. La norma - inserita nell'ambito della sezione che disciplina i certificati e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale v. lettera circolare 14 luglio 2004 , rimane assolutamente impossibile la sostituzione con tuia dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato. Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato la sempre e comunque riferimento a stati, qualità personali e fatti” come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni. Cosa del tutto diversa, invece è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione come lascia intendere l’art. 46 lett. P, del d.p.r. n. 445/2000 ma una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali. Ciò premesso l’art. 44 bis del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore o Casse edili non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su status” né tantomeno su qualità personali. Pertanto il riferimento, nell’ambito dell’art. 44 bis , ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC non una autocertificazione da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.