Se le poltrone non sono a norma l'offerta non è valida

L’omologazione ministeriale di un prodotto costituisce, infatti, presupposto indefettibile per la sua messa in commercio .

È solo attraverso il formale riscontro della sua idoneità tecnica, valutata sotto i diversi profili prescritti dalla normativa di riferimento, che il prodotto acquisisce la natura di res in commercium , non potendo esso altrimenti essere distribuito, né formare oggetto di contratti di compravendita con eventuali acquirenti. Il caso. All'attenzione della Sezione sentenza n. 6376/2011 depositata il 2 dicembre la gara indetta dalla Consip per la fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni e l'annullamento dell'aggiudicazione all'impresa prima in graduatoria in forza della mancanza di conformità dell’offerta consistita, in concreto A per due prodotti, nel difetto di omologazione ministeriale B per altri due prodotti B.1 in un caso, nella presentazione di certificati riferiti ad un prodotto diverso da quello offerto B.2 nell’altro caso, nella mancata esecuzione della prova UNI EN 1728, come invece richiesto dal capitolato speciale. L'omologazione necessaria. L’omologazione ministeriale del prodotto è presupposto indefettibile per la commercializzazione del medesimo. Ed è del tutto evidente quindi, che perché tale prodotto possa formare oggetto di una offerta alla Pubblica Amministrazione in sede di gara, esso deve essere omologato. La incommerciabilità della res , derivante dal difetto del requisito essenziale dell’omologazione, ne impedisce, a tutta evidenza, l’offerta a qualunque potenziale contraente, non potendo essa costituire oggetto della prestazione connessa alla obbligazione del venditore/offerente, e, quindi, tanto meno essere posta a contenuto dell’offerta presentata alla P.A. in sede di gara, onde divenirne parte contraente. E ciò in quanto è al momento di presentazione dell’offerta di fornitura che il prodotto ivi contemplato deve avere non solo tutti i requisiti e le caratteristiche conformi alla richiesta del bando, ma, innanzi tutto, la suscettività di essere posto in offerta alla Pubblica Amministrazione. Il prodotto deve essere omologato L’appalto pubblico di forniture, ai sensi dell’art. 3, comma 9, d.lgs. n. 163/2006, ha per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti , acquisiti da un operatore risultante aggiudicatario. Orbene, per un verso la Pubblica Amministrazione non può – nel definire l’oggetto del contratto attraverso il bando di gara - indicare quale oggetto della fornitura, prodotti che non sono commercializzabili per altro verso, essa non può consentire che l’oggetto dell’offerta del singolo operatore sia rappresentato da un tipo di prodotto non ancora omologato e quindi, allo stato, non introducibile in commercio . D’altra parte, anche se tale requisito e quindi la commerciabilità della res sopravvenisse prima della stipula del contratto, l’avere comunque consentito la partecipazione dell’operatore alla gara ed avere determinato in suo favore l’aggiudicazione della medesima costituisce ex se violazione della par condicio dei contraenti, poiché consentirebbe di concorrere, per il tramite di prodotti non commercializzabili, ad un operatore che non dispone al momento della scadenza del termine di partecipazione alla gara, a differenza degli altri concorrenti, della res da offrire alla pubblica amministrazione acquirente. Diversamente opinando, occorrerebbe supporre, con evidente violazione dei principi di buon andamento amministrativo e di imparzialità anche sotto il profilo del rispetto della par condicio dei concorrenti , che negli appalti pubblici di forniture possano aversi aggiudicazioni sottoposte alla condizione sospensiva della acquisizione della omologazione cioè della lecita commerciabilità del prodotto offerto, laddove come nel caso di specie, la documentazione di gara prescrive che i prodotti devono essere omologati, essa richiede che il prodotto considerato nell’offerta sia già omologato e quindi commerciabile al momento di presentazione dell’offerta medesima. già al momento della scadenza del termine di partecipazione alla gara. Ne consegue che non si pone, se non in via subordinata, un profilo di documentazione dell’intervenuta omologazione e del momento in cui questa deve essere dimostrata , essendo invece immanente una esigenza di esistenza di questa al momento di presentazione della domanda. Essendo pacifico che, nel caso di specie, l’omologazione di due prodotti non era ancora intervenuta all’atto di presentazione dell’offerta, non possono trovare considerazione le argomentazioni delle appellanti relative alla mancanza nella lex specialis di una norma che indichi quando tale omologazione deve sussistere, ovvero in ordine al momento di presentazione della relativa documentazione, ovvero ancora in ordine alla necessità di disporre integrazione in via istruttoria e non già annullamento dell’aggiudicazione . Il Collegio rileva anche che non assume rilievo la risposta fornita da Consip ad un quesito rivoltole da un concorrente quesito n. 51 , il quale ha chiesto se fosse necessario presentare anche le omologazioni ministeriali dei materiali, ritenendosi invece sufficiente presentare le certificazioni comprovanti il superamento dei livelli di prova, ricevendone risposta negativa. Oggetto del quesito non è affatto il possesso della omologazione al momento di presentazione dell’offerta, bensì la necessità di presentare o meno la documentazione di una caratteristica del bene l’omologazione, e quindi la commerciabilità che deve essere già posseduta, non potendosi a tutta evidenza documentare – ovvero scegliere di non documentare - se non ciò che già esiste.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 luglio – 2 dicembre 2011, n. 6376 Presidente Numerico, Forlenza Fatto 1. Con l’appello 1683/2011, la società Estel Office s.p.a. impugna la sentenza 18 gennaio 2011 n. 390, con la quale il TAR per il Lazio, sez. III, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Ares Line, ha annullato l’aggiudicazione definitiva, disposta in favore della stessa Estel Office s.p.a., del lotto n. 10 della gara indetta dalla Consip per la fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni. La sentenza appellata, ritenendo che le censure investono sia la conformità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria a precise ed inderogabili prescrizioni della lex specialis, sia la mancata tempestiva presentazione della necessaria documentazione in grado di attestare tale conformità”, ha affermato quanto segue - in relazione al prodotto seduta direzionale da lavoro con rivestimenti in tessuto, girevole, con braccioli”, i due certificati presentati dall’aggiudicataria ed aventi ad oggetto il rilascio di formaldeide si riferivano ad un prodotto diverso da quello offerto” - in relazione al prodotto seduta direzionale di lavoro con rivestimento in tessuto, girevole con braccioli”, per la quale non è stata prodotta l’omologazione ministeriale come prescritto dal capitolato, costituendo l’omologazione ministeriale un requisito essenziale dei prodotti offerti, ne discende che il provvedimento di omologazione già doveva sussistere all’atto della presentazione dell’offerta, in quanto, diversamente opinando, si giungerebbe a disapplicare la clausola del bando che prescrive che un determinato prodotto già in sede di offerta doveva essere conforme ad una specifica disciplina” - in ogni caso, anche ad ammettere che l’omologazione ministeriale di un prodotto possa sopravvenire in data successiva a quella di presentazione dell’offerta, deve tuttavia sussistere un termine finale per la presentazione dell’omologazione de qua, termine che deve essere individuato nella conclusione del procedimento di verifica, considerato che la finalità di tale procedimento è di accertare la conformità dell’offerta risultata aggiudicataria alle prescrizioni della lex specialis di gara, per cui una volta accertata in tale sede la mancata produzione della citata omologazione, la stazione appaltante era vincolata a pronunciarsi negativamente”, non potendosi dunque ammettere che tale omologazione potesse intervenire anche in sede di stipula del contratto - in relazione al prodotto divano due posti con braccioli”, non è stata eseguita la prova UNI EN 1728, come invece richiesto dal capitolato speciale - in relazione al prodotto seduta operativa da tavoli con braccioli”, che anche in tale caso difetta l’omologazione ministeriale del prodotto. Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello a violazione della lex specialis di gara chiarimenti nn. 130, 143, 150 violazione ed errata applicazione della norma UNI EN 315 illogicità ed irragionevolezza violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara ciò in quanto, per un verso, per dimostrare il rispetto dei parametri sul rilascio di formaldeide era consentita la presentazione di certificati relativi a uno spessore di materiale impiegato che fosse rappresentativo della diversa tipologia di spessori impiegati” come chiarito da Consip in risposta ai quesiti sopra indicati per altro verso, la norma UNI EN 315 stabilisce due diversi criteri per calcolare il limite di tolleranza nella misurazione dello spessore dei pannelli di legno compensato”, il primo riferito ai margini entro cui è ammessa una discordanza tra spessore nominale dichiarato e spessore effettivamente misurato di un pannello”, il secondo riferito ai margini entro cui è ammessa una differenza di spessore tra più punti di uno stesso pannello”. La sentenza ha immotivatamente prescelto il primo criterio seguito dalla ricorrente in I grado , applicando il quale, peraltro, il certificato di prova non coprirebbe il pannello offerto per una differenza di soli 16 micron, ossia meno di 2 centesimi di millimetro” b ultrapetizione violazione ed errata applicazione dell’art. 7 del disciplinare di gara chiarimento n. 51 violazione ed errata applicazione della lex specialis di gara, poiché la ricorrente in I grado non ha mai dedotto il mancato possesso dell’omologazione, bensì soltanto la mancata presentazione della omologazione nella fase di verifica”. Nel merito, se è vero che i prodotti devono essere omologati, come previsto all’art. 1.3 del Capitolato Tecnico, è altrettanto vero che la lex specialis non contiene alcuna norma che preveda quando l’omologazione deve sussistere, e neppure una disposizione che indichi la necessità di presentare il provvedimento di omologazione”. Infine, Consip, in risposta a quesito, ha confermato che le omologazioni non devono essere prodotte nella verifica successiva all’aggiudicazione definitiva”. In definitiva, l’accertamento del requisito del prodotto consistente nella sua omologazione ministeriale è solo eventuale e comunque potrà avvenire dopo la fase di verifica dell’aggiudicazione definitiva, in particolare durante l’esecuzione del contratto” c violazione ed errata applicazione della norma UNI EN 1728 par. 6.14 travisamento ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto illogicità e contraddittorietà violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara poiché l’appellante non ha eseguito la prova di carico statico diagonale sulla base”, poiché l’istituto cui essa si era rivolta ha qualificato con gambe” il prodotto e lo ha sottoposto a due prove di carico statico sulle gambe anteriori e sulle gambe laterali, mentre non ha ritenuto applicabile la prova diagonale sulla base difatti, nel caso del prodotto offerto da Estel Office, i fianchi sono elementi separati e autonomi dal sedile e fungono da gambe del divano”. Sul punto, la decisione del TAR è contraddittoria ed effettuata senza alcun supporto di valutazione tecnica, acquisibile solo mediante CTU. Si è costituita in giudizio la società Ares Line s.r.l., la quale ha altresì spiegato appello incidentale, sia riproponendo i motivi assorbiti in I grado, sia chiedendo la riforma della sentenza, nella parte in cui essa respinge altri motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio pagg. 3 – 12 memoria del 24 marzo 2011 . Dopo l’ulteriore deposito di memorie, all’odierna udienza la causa è stata riservata in decisione. 2. Avverso la sentenza n. 390/2011 del TAR per il Lazio, ha proposto appello anche la Consip s.p.a. 1830/2011 , con i seguenti motivi di ricorso a1 erroneità della decisione gravata per violazione della lex specialis , quale anche esplicitata attraverso i chiarimenti resi in risposta ai quesiti nn. 130 e 150 errore nei presupposti, per falsa rappresentazione della valenza dei documenti di riferimento violazione e falsa applicazione della norma UNI EN 315 violazione del punto 7 del disciplinare di gara e dei principi in tema di potere/dovere in capo alla P.A. di chiedere integrazioni/chiarimenti ove occorrenti ad accertare la sussistenza di requisiti prescritti illogicità/irragionevolezza violazione dei principi in tema di efficienza ed efficacia della P.A., poiché i rapporti di prova del prodotto seduta direzionale da lavoro girevole con braccioli” non denotano dissidio tra quanto oggetto di prova e quanto offerto, posto che, tra l’altro, occorre considerare verosimile la possibilità di ragionevoli minimi scostamenti di misurazione, pur dovendo ritenersi che il prodotto considerato sia lo stesso”. D’altra parte, anche se la documentazione in esame non fosse ritenuta adeguata, per ciò solo non ne deriva . . . che il prodotto offerto non sia in regola con i limiti prescritti in tema di rilascio di formaldeide”. In ogni caso, per l’ipotesi di difformità considerata non si ritiene che possa determinarsi lo scorrimento della graduatoria, ma semmai l’onere per la stazione appaltante di svolgere il necessario e doveroso approfondimento istruttorio” b1 violazione della lex specialis , nonché della indicazione inoppugnata resa attraverso il chiarimento al quesito n. 51 errore nei presupposti per falsa rappresentazione della valenza dei documenti di riferimento violazione del punto 7 del disciplinare di gara e del potere/dovere in capo alla P.A. di chiedere integrazioni/chiarimenti ove occorrenti ad accertare la sussistenza di requisiti prescritti illogicità/irragionevolezza violazione dei principi in tema di efficienza ed efficacia della P.A., poiché la omologazione ministeriale non era un documento che la legge di gara prescriveva dovesse essere fornito, ritenendosi sufficiente la allegazione della attestazione comprovante il superamento dei livelli di prova di interesse” tale omologazione, al contrario, costituisce elemento inderogabile prescritto ai fini della esecuzione della fornitura” c1 erroneità della decisione gravata per violazione della normativa UNI EN 1728 errore nei presupposti di fatto illogicità omessa considerazione dei documenti di riscontro e comprova delle risultanze ivi riportate violazione del punto 7 del disciplinare di gara e del potere/dovere in capo alla P.A. di chiedere integrazioni/chiarimenti ove occorrenti ad accertare la sussistenza di requisiti prescritti illogicità/irragionevolezza violazione dei principi in tema di efficienza ed efficacia della P.A. non era necessaria la prova di carico statico diagonale sulla base, dato che dalla descrizione del prodotto quale risultante dalla scheda tecnica si ricava invece la presenza di gambe nel prodotto considerato”, che è stato di fatti sottoposto alle prove per prodotti con gambe tale essendo stato ritenuto dall’istituto a tal fine officiato . Si è costituita in giudizio la società Ares Line s.r.l., che ha concluso per il rigetto dell’appello e, comunque, per l’accoglimento dei motivi da essa proposti nel suo appello incidentale. All’udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione. Diritto 3. Il Collegio deve innanzi tutto procedere, ai sensi dell’art. 96, comma 1 Cpa, alla riunione dei due ricorsi in appello, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. 4. Gli appelli sono infondati e devono essere, pertanto, respinti, per le ragioni di seguito esposte. Come riportato nella precedente esposizione in fatto, il giudice di I grado ha annullato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della soc. Estel Office disponendo altresì l’obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria, provvedendo ad aggiudicare la gara de qua alla società ricorrente”, cioè la Ares Line s.r.l. , sulla base di una acclarata mancata conformità dell’offerta alle prescrizioni della lex specialis ”. Tale mancanza di conformità” dell’offerta consiste, in concreto A per due prodotti, nel difetto di omologazione ministeriale B per altri due prodotti B.1 in un caso, nella presentazione di certificati riferiti ad un prodotto diverso da quello offerto” B.2 nell’altro caso, nella mancata esecuzione della prova UNI EN 1728, come invece richiesto dal capitolato speciale. Avverso il difetto di omologazione, riscontrato dal giudice di I grado e di per sé fondante l’accoglimento del ricorso in tale grado di giudizio , le appellanti hanno proposto i motivi di appello riportati, rispettivamente, sub b per la società Estel Office, e sub b1 per la Consip S.p.a In merito, le circostanze di fatto sono pacifiche tra le parti. Con riferimento ai prodotti offerti seduta direzionale di lavoro con rivestimento in tessuto, girevole con braccioli” e seduta operativa da tavoli con braccioli”, la Estel Office non era in possesso della loro omologazione ministeriale al momento di presentazione dell’offerta. Tuttavia, mentre è pacifica la circostanza che il prodotto debba essere omologato”, come da art. 1.3 del Capitolato tecnico, e che ciò costituisce elemento inderogabile prescritto ai fini della esecuzione della fornitura” v. app. Consip, pag. 11, ed appello Estel Office, pag. 9 , si sottolinea da parte delle appellanti, in particolare, che nessuna disposizione della lex specialis imponeva che detta omologazione dovesse essere resa” in gara. La sentenza appellata ha, invece, ritenuto che l’omologazione ministeriale costituisce un requisito essenziale dei prodotti offerti”, di modo che il provvedimento di omologazione già doveva sussistere all’atto della presentazione dell’offerta, in quanto, diversamente opinando, si giungerebbe a disapplicare la clausola del bando che prescrive che un determinato prodotto già in sede di offerta doveva essere conforme ad una specifica disciplina”. Orbene, ritiene il Collegio, in ciò condividendo le considerazioni del giudice di I grado, che l’omologazione ministeriale di un prodotto costituisca presupposto indefettibile per la messa in commercio” del prodotto medesimo. E’ solo attraverso tale formale riscontro della sua idoneità tecnica, valutata sotto i diversi profili prescritti dalla normativa di riferimento, che il prodotto acquisisce la natura di res in commercium ”, non potendo esso altrimenti essere distribuito, né formare oggetto di contratti di compravendita con eventuali acquirenti. Che l’omologazione costituisca presupposto indefettibile per la commercializzazione del bene è del tutto evidente alle stesse appellanti v. appello Estel Office, pag. 13 l’omologazione ministeriale è preordinata alla riproduzione del prototipo e alla commercializzazione del prodotto” , le quali, tuttavia, riferiscono la necessità della intervenuta omologazione ai fini duella esecuzione della fornitura” così la Consip, pag. 11 app. , non rilevando invece essa ai fini della procedura di individuazione del contraente, bensì dell’esecuzione della fornitura” così la Estel Office pag. 13 app. . Tale prospettazione non può essere condivisa. Se, come si è affermato, l’omologazione ministeriale del prodotto è presupposto indefettibile per la commercializzazione del medesimo, è del tutto evidente che, perché tale prodotto possa formare oggetto di una offerta alla Pubblica Amministrazione in sede di gara, esso deve essere omologato. La incommerciabilità della res , derivante dal difetto del requisito essenziale dell’omologazione, ne impedisce, a tutta evidenza, l’offerta a qualunque potenziale contraente, non potendo essa costituire oggetto della prestazione connessa alla obbligazione del venditore/offerente, e, quindi, tanto meno essere posta a contenuto dell’offerta presentata alla P.A. in sede di gara, onde divenirne parte contraente. E ciò in quanto è al momento di presentazione dell’offerta di fornitura che il prodotto ivi contemplato deve avere non solo tutti i requisiti e le caratteristiche conformi alla richiesta del bando, ma, innanzi tutto, la suscettività di essere posto in offerta alla Pubblica Amministrazione. L’appalto pubblico di forniture, ai sensi dell’art. 3, comma 9, d.lgs. n. 163/2006, ha per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti”, acquisiti da un operatore risultante aggiudicatario. Orbene, per un verso la Pubblica Amministrazione non può – nel definire l’oggetto del contratto attraverso il bando di gara - indicare quale oggetto della fornitura, prodotti che non sono commercializzabili per altro verso, essa non può consentire che l’oggetto dell’offerta del singolo operatore sia rappresentato da un tipo di prodotto non ancora omologato e quindi, allo stato, non introducibile in commercio . D’altra parte, anche se tale requisito e quindi la commerciabilità della res sopravvenisse prima della stipula del contratto, l’avere comunque consentito la partecipazione dell’operatore alla gara ed avere determinato in suo favore l’aggiudicazione della medesima costituisce ex se violazione della par condicio dei contraenti, poiché consentirebbe di concorrere, per il tramite di prodotti non commercializzabili, ad un operatore che non dispone al momento della scadenza del termine di partecipazione alla gara, a differenza degli altri concorrenti, della res da offrire alla pubblica amministrazione acquirente. Diversamente opinando, occorrerebbe supporre, con evidente violazione dei principi di buon andamento amministrativo e di imparzialità anche sotto il profilo del rispetto della par condicio dei concorrenti , che negli appalti pubblici di forniture possano aversi aggiudicazioni sottoposte alla condizione sospensiva della acquisizione della omologazione cioè della lecita commerciabilità del prodotto offerto, laddove anche in relazione alle caratteristiche di tale prodotto si è conseguito da parte dell’operatore tale risultato favorevole. Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che laddove, come nel caso di specie, la documentazione di gara prescrive che i prodotti devono essere omologati, essa richiede che il prodotto considerato nell’offerta sia già omologato e quindi commerciabile al momento di presentazione dell’offerta medesima. Ne consegue che non si pone, se non in via subordinata, un profilo di documentazione dell’intervenuta omologazione e del momento in cui questa deve essere dimostrata” , essendo invece immanente una esigenza di esistenza” di questa al momento di presentazione della domanda. Essendo pacifico che, nel caso di specie, l’omologazione di due prodotti non era ancora intervenuta all’atto di presentazione dell’offerta, non possono trovare considerazione le argomentazioni delle appellanti relative alla mancanza nella lex specialis di una norma che indichi quando tale omologazione deve sussistere, ovvero in ordine al momento di presentazione della relativa documentazione, ovvero ancora in ordine alla necessità di disporre integrazione in via istruttoria e non già annullamento dell’aggiudicazione . Allo stesso modo, quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, che inficerebbe la sentenza appellata, occorre osservare che esso si fonda, nella prospettazione dell’appellante Estel Office, su un mero e del tutto inconferente profilo formale, posto che, per un verso – così come esattamente sostenuto dalla società appellata v. memoria Ares Line, pag. 8 – denunziare il vizio degli atti impugnati perché illegittimamente non hanno tenuto conto del fatto che Estel non ha prodotto l’omologazione, vuol dire contestare che agli atti del procedimento non risulta che il prodotto sia omologato” per altro verso, resta il fatto pacifico della assenza di omologazione, e quindi della indimostrabilità, anche ex post, della commerciabilità del bene ontologicamente richiesta dal bando al momento della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Infine, è appena il caso di osservare che, alla luce delle argomentazioni esposte, non assume rilievo la risposta fornita da Consip ad un quesito rivoltole da un concorrente quesito n. 51 , il quale ha chiesto se fosse necessario presentare anche le omologazioni ministeriali dei materiali, ritenendosi invece sufficiente presentare le certificazioni comprovanti il superamento dei livelli di prova, ricevendone risposta negativa. Oggetto del quesito non è affatto il possesso” della omologazione al momento di presentazione dell’offerta, bensì la necessità di presentare o meno la documentazione di una caratteristica del bene l’omologazione, e quindi la commerciabilità che deve essere già posseduta, non potendosi a tutta evidenza documentare – ovvero scegliere di non documentare - se non ciò che già esiste. 5. Il rigetto del motivo di appello, relativo al capo della sentenza di I grado con il quale si accoglie il motivo di ricorso afferente al difetto di omologazione di due prodotti - poiché quest’ultimo è sufficiente a fondare il detto accoglimento del ricorso in I grado - dispensa il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi di appello. Conseguentemente, devono essere rigettati entrambi gli appelli proposti, mentre deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da Ares Line s.r.l. per sopravvenuto difetto di interesse. Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Estel Office s.p.a. n. 1683/2011 r.g. e da Consip s.p.a. n. 1830/2011 r.g. a riunisce gli appelli b rigetta gli appelli e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata c dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da Ares Line s.r.l. d compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.