modifiche e integrazioni | 30 Novembre 2011
Codice del processo amministrativo, restyling completato
di Marilisa Bombi
Approdato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice del processo amministrativo. 2 articoli e tante modifiche, tra cui: l’impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative, i tempi sui ricorsi incidentali e l’indicazione di pec e fax.
Ogni legge necessita di un restyling, perché la mera disposizione non sempre raggiunge immediatamente l’obiettivo e l’intento del legislatore e, a volte, com’è il caso in questione, la modifica diventa indispensabile. È quanto è successo con il Codice del processo amministrativo che è stato oggetto della revisione disposta con il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69» e che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre scorso. Del resto, che fosse necessario mettere mano al testo era prevedibile se già con la legge delega (art. 44, c. 4, legge 69/2009) era stato previsto che «entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi […] possono ad essi essere apportate le correzioni ed integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie ed opportune, con lo stesso procedimento ed in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti».
La Corte Costituzionale ha indicato la via. L’intervento correttivo è stato motivato, peraltro, da più aspetti, alcuni dei quali decisamente urgenti. Il primo è indubbiamente stato quello di uniformarsi alle indicazioni della Corte Costituzionale sull'impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative. (Sentenza 7 luglio 2010, n. 236), un altro, quello di disciplinare i tempi sui ricorsi incidentali, al fine di evitare il paradosso di termini differenziati.
In totale gli articoli sono 2... Formalmente il testo di compone di due articoli: nel primo sono poste tutte le modifiche apportate al codice con i relativi allegati; nel secondo è contenuta una norma di coordinamento con la legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini due). Le modifiche al codice sono contenute nei tre commi da cui è composto l'art. 1 della legge; il primo comma contiene le modifiche del testo del «codice del processo amministrativo» (allegato 1), il secondo comma contiene le modifiche alle norme di attuazione (allegato2), il terzo comma contiene le norme di coordinamento e abrogazione (allegato 4).
...le modifiche sono nell’art. 1. L'art. 1 del decreto correttivo al d.lgs. 104 del 2010, CdM del 3 agosto 2011, ha modificato solo il testo di alcuni articoli del predetto decreto legislativo per adeguarli al c.p.c. e alle norme dello stesso codice.
All'art. 12, comma 1, viene aggiunto il riferimento all'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, chiarendo che alla normativa arbitrale viene applicata quella processuale civilistica, quindi affiancando le due normative.
Agli articoli 17 e 18 viene semplicemente fatta una correzione per permettere di separare i casi di astensione e ricusazione dal procedimento in atto, non permettendo quindi effetti sugli atti antecedenti.
Modifica sempre testuale è quella effettuata all'art. 20 in cui è stato tolto «del consulente» per evitare che l'obbligo dello stesso di assumere l'incarico giudizialmente conferito.
Completamente riscritto l'articolo sulla domiciliazione processuale delle parti, art. 25, per coordinarlo con l'art. 136, comma I, e quindi distingue la domiciliazione processuale dalla mera domiciliazione ai fini delle comunicazioni di segreteria, dell'indirizzo di posta certificata ed il fax e per il TAR per i quali, quando manca la dichiarazione di domicilio nel territorio in cui ha sede il tribunale, viene eletta d'ufficio presso la segreteria dello stesso TAR o sede staccata, stesso provvedimento se non viene eletto domicilio a Roma per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato.
Si prosegue con la modifica all'art. 26, in cui il secondo comma viene sostituito adesso per l'introduzione del c.d. rito appalti, d.l. 13 maggio 2011, n. 70. L'introduzione della condanna d'ufficio della parte soccombente in particolari ipotesi di responsabilità aggravata riconducente all'intero sistema processuale in materia di spese pubbliche.
La modifica dell'art. 31 è stata resa necessaria dalla mancanza dei Capi I e II del Titolo V del codice. Nell'articolo 33 viene soppresso il riferimento al giudice.
Modificato l'art. 44 in cui la nullità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice adito, non più solo su eccezione di parte; ciò perché nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, è preponderante l'interesse pubblico a discapito di quello privato.
È ora consentito il tardivo deposito, quindi successivo alla scadenza del termine di legge, se autorizzato (art. 54, I comma).
Altro correttivo lessicale è quello apportato all'art. 57 in cui la dicitura «la sentenza» è ora sostituito dal termine «il provvedimento» e la specificazione che la sentenza di riferimento è quella «di merito», si è reso necessario al fine di considerare anche i casi in cui il giudizio sia definito in modi differenti; ed la funzione esclusiva della sentenza di merito di modificare le ordinanze collegiali per la statuizione delle spese.
Ancora in tema di consulenza d'ufficio viene eliminato il disposto «e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile», per sopprimere il contrasto con la norma dell'art. 20, comma secondo, del codice in tema di ricusazione (art. 67, II comma).
È consentita la replica solamente ai documenti e alle memorie depositate, è quindi esclusa la possibilità di replica qualora non sia stato deposito nulla (art. 73, comma I).
Per l'allineamento del codice amministrati con quello civile è stato modificato l'art. 87, commi I e III, per i casi in cui è concessa la possibilità di derogare al principio della pubblicità dell'udienza, con successivo rinvio alla norma dell'art. 116, I comma, che detta la disciplina in materia di accesso, ed esclusivamente per i ricorsi in camera di consiglio in appello.
La modifica apportata all'art. 95, I comma, prevede, ora, che l'impugnazione sia delle sentenze pronunciate in cause inscindibili e in quelle tra loro dipendenti sia notificata.
In base al quinto comma dell'art. 99 amplia l'Adunanza plenaria da parte del Consiglio di Stato anche nei casi di impugnazione di ordinanze e nei giudizi in unico grado, non solo per la impugnazione di sentenze.
L'art. 111 prevede ora che la sospensione degli effetti della sentenza sia previamente notificata alle altre parti, in modo da poter realizzare un immediato contraddittorio, con l'esclusiva applicazione delle norme del procedimento amministrativo.
Modifica importante è quella sul giudizio di ottemperanza. Giudizio in cui l'azione risarcitoria può essere proposta anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza (art. 112); inoltre il provvedimento del giudice di cui si chiede l'ottemperanza deve essere esclusivamente depositato non anche notificato; inoltre ribaditi i termini per il reclamo notificato e depositato: è di 60 giorni, le parti coinvolte sono solo quelle tra cui si è formato il giudizio (art. 116, comma 2 e 6).
Tutte le modifiche fino ad ora descritte sono tutte volte a rendere il «nuovo processo amministrativo» più coerente con il codice di procedura civile per il fine di un quadro organico di regole e ponendo rimedio a sviste di compilazione.
To be continued...
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