Pozzi d'acqua non più utilizzati? Concessionario e privati sono sullo stesso piano

di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi Se i pozzi per il prelievo dell'acqua minerale non vengono più utilizzati, il concessionario ha i medesimi diritti del privato nell'opporsi alla variante di PRG. In pratica, il mancato utilizzo del sito a fini di captazione dell'acqua minerale rende evidente che in capo al concessionario non può più riconoscersi per usare un'espressione del giudice di primo grado la qualitas di longa manus o di rappresentante dell'Amministrazione Regionale, e quindi di titolare a titolo derivativo della cura di un pubblico interesse e ciò per la determinante considerazione che la materiale e per di più conclamata dismissione dell'attività per cui la concessione gli era stata rilasciata, di fatto gli preclude di affermare in modo credibile la permanenza, per quanto segnatamente attiene all'attualità del suo operato, dell'attualità del pubblico interesse che aveva assistito il rilascio della concessione. Il caso. È pur vero, afferma la Sezione, con la sentenza n. 4343/2011 depositata il 15 luglio, che il provvedimento concessorio era formalmente in vigore al momento dell'adozione degli atti impugnati di variante del PRG che prevedeva la realizzazione di una strada nei pressi dei pozzi. Ma risulta altrettanto assodato che la cura del pubblico interesse da parte del concessionario era stata a quello stesso tempo da lui abbandonata per effetto di trasformazioni del sito già intervenute e indipendenti dalla realizzazione della contestata opera viaria. In buona sostanza, quindi, rileva il Collegio, qualora si aderisse alla tesi dell'impresa e fatta propria dal giudice di primo grado, l'interesse pubblico minerario si identificherebbe, nella specie, con un solo pozzo di captazione, asseritamente collocato in area critica rispetto al nuovo tracciato viario ma da anni dichiaratamente inutilizzato come, peraltro, gli altri pozzi idrici del compendio immobiliare al fine della captazione dell'acqua minerale ma tale stato di cose individua all'evidenza un macroscopico deficit dell'interesse pubblico medesimo, dove sempre rifacendosi al quadro in astratto ricavabile dalla decisione della Sez. V n. 508 del 1981 gli uffici competenti ossia l'Amministrazione Regionale non già espressamente riconoscono l'attuale vigenza e utilità di una concessione mineraria , ma rimangono più semplicemente inerti rispetto alla conclamata dismissione della cura del pubblico interesse da parte del loro concessionario. Pubblico interesse o interesse d'impresa? La formale esistenza del pubblico e pretesamente concorrente interesse minerario è stato, dunque, in realtà invocato dall'impresa originaria ricorrente nel procedimento partecipativo agli effetti della formazione della Variante al P.R.G. comunale e, a fortiori, nella susseguente sede processuale non già al fine di coltivare la concessione mineraria, ma al fine di ottenere la riconversione e la destinazione dell'intera proprietà così le osservazioni proposte dalla medesima sulla Variante, docomma 4 prodotto dal Comune sub R.G. 581 del 2004 nel primo grado di giudizio . E questo, afferma la decisione, va considerato quale assunto confessorio dell'intento perseguito dalla medesima concessionaria, dopo la dismissione dell'attività di captazione e di imbottigliamento dell'acqua minerale, di ottenere una valorizzazione del compendio di sua proprietà quale area per certo non destinata ad esproprio per pubblica utilità. La dismissione del pubblico interesse della concessionaria l'ha parificata ai soggetti privati. Ed è proprio la già materialmente avvenuta dismissione del pubblico interesse minerario da parte della concessionaria che ha reso quindi la posizione di quest'ultima del tutto identica, di fatto, a quella di qualsivoglia soggetto privato, con conseguente applicazione nella specie sia del principio della discrezionalità, anche non puntualmente motivabile, delle scelte di programmazione urbanistica da parte dell'Amministrazione Comunale enunciato dall'A.P. 24 del 1999 e dalla tuttora unanime giurisprudenza, sia dell'ulteriore e parimenti unanime assunto giurisprudenziale sulla non necessità di un'analitica e specifica confutazione delle osservazioni presentate dopo l'adozione della nuova disciplina urbanistica e prima della sua adozione. In tale quadro, quindi, l'utilità della nuova opera viaria risulta ex se determinante agli effetti della prevalenza del relativo interesse rispetto a quello del privato, ed esaustivamente richiamabile senza puntuale valutazione della contrapposta posizione di quest'ultimo ai fini della legittimità della scelta operata dal'Amministrazione Comunale né, sempre in tale contesto, l'Amministrazione Comunale medesima era tenuta a disaminare proposte alternative avanzate dal privato medesimo.