Liti di lavoro nella P.A.: la conciliazione speciale non c'è più

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di Geronimo Il tentativo di conciliazione, volto alla composizione bonaria delle liti di lavoro dei dipendenti pubblici, non è più esperibile in forma semplificata. Tale preclusione vale sia per i procedimenti speciali presso la Direzione provinciale del lavoro c.d. conciliazione collegiale regolata dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001 che per quelli che si intentavano direttamente presso le Amministrazioni c.d. conciliazione negoziale prevista dai contratti collettivi . È l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 31, comma 9, della legge n. 183/2010, che dispone l'abrogazione espressa delle norme che lo consentivano. Conciliazione facoltativa e solo in forma extralarge. La composizione stragiudiziale delle controversie, che non è più condizione di precedibilità della domanda giudiziale, può avvenire ora soltanto davanti all'apposito collegio costituito presso la Direzione provinciale del lavoro, composto da 9 persone direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro e da 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Preclusi anche i rimedi amministrativi e la derubricazione. L'avvento del nuovo codice del processo amministrativo ha determinato anche la preclusione dell'esperimento dei rimedi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica art. 7, comma 8, D.Lgs. n. 104/2010 , così come chiarito di recente dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con un parere emesso il 22 febbraio 2011 n. 808 . Depotenziato anche il patteggiamento delle sanzioni disciplinari che adesso non possono essere più derubricate. Via la conciliazione alla Dpl con il collegio di 3 persone. L'articolo 31, comma 9 della legge 183/2010 ha abrogato espressamente gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001 le disposizioni che consentivano di tentare la composizione bonaria delle controversie di lavoro davanti a un collegio di 3 membri costituto presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il collegio era composto dal direttore della Dpl o un suo delegato, da un rappresentante dell'Amministrazione e da un rappresentante del lavoratore. Cancellata anche la conciliazione prevista dal CCNL. L'introduzione dell'istituto della conciliazione speciale, in uno alla possibilità di derogare le norme di legge prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 165/2001, prima che tale facoltà venisse pressocchè cassata dalla legge 15/2009 adesso è possibile in via residuale aveva indotto l'autonomia negoziale ad introdurre forme ulteriormente semplificate di conciliazione. Si pensi, per esempio, all'art. 135 del vigente CCNL del Comparto Scuola oppure all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri. Tali forme semplificate devono intendersi anch'esse abolite per effetto dell'abrogazione espressa degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001 su cui si fondavano. Tanto più che anche la nuova stesura dell'art. 410 c.p.c. non fa più menzione della conciliazione prevista dai contratti collettivi. Patteggiamento depotenziato. La riforma Brunetta ha cancellato anche la possibilità del c.d. patteggiamento stragiudiziale della sanzione disciplinare un istituto regolato dal comma 6, dell'art. 55, D.Lgs. n. 165/2001 ormai abrogato che consentiva la riduzione della sanzione con il consenso delle parti, ivi compresa la derubricazione. Adesso, per effetto della novella introdotta con il D.Lgs. n. 150/2009, è esperibile una forma depotenziata di patteggiamento, che consiste nell'applicazione concordata della sanzione un nuovo istituto che consente la mera riduzione della durata della sospensione disciplinare. È esclusa in ogni caso la possibilità di patteggiare il licenziamento.