DL Sviluppo: no alla conversione dei contratti a termine nella scuola

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di Geronimo I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario A.T.A. non possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E' l'effetto dell'art. 9, comma 18, del decreto legge 13 maggio 2011 numero 70, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio scorso. Nel testo approvato dal governo era prevista anche una norma di interpretazione autentica della legge 124/99, che ribadiva la preclusione dell'attribuzione degli aumenti retribuitivi legati all'anzianità ai precari, ma dopo i rilievi del Presidente della Repubblica, è stata cassata prima che il provvedimento andasse in Gazzetta. Una legge per evitare le condanne. Il dispositivo, noto agli addetti ai lavori come Decreto Sviluppo , interviene sul contenzioso seriale riguardante la stabilizzazione dei docenti precari della scuola statale e il riconoscimento della c.d. ricostruzione di carriera, che ha visto l'Amministrazione soccombere in I grado nella maggior parte dei giudizi. Le condizioni di lavoro dei supplenti. Nella scuola, infatti, è prassi consolidata quella di ricorrere alla reiterazione sistematica dei contratti a termine c.d. incarichi di supplenza non solo ai fini delle sostituzioni, ma anche per coprire le cattedre e i posti vacanti. A ciò va aggiunto che i titolari degli incarichi vengono retribuiti con emolumenti notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti per il personale a tempo indeterminato c.d. personale di ruolo . Ciò in applicazione della disciplina contrattuale, che non prevede il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti di stipendio. In pensione da precari. Un docente precario, dunque, può lavorare anche per 40 anni e andare in pensione come supplente, senza maturare il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato, nonché percependo la stessa retribuzione di un collega appena assunto, salvo lievi incrementi solo nella retribuzione accessoria c.d. retribuzione professionale docenti . Il contenzioso seriale sulla stabilizzazione. La differenza di trattamento, pacifica fino a qualche anno fa, a seguito di un precedente giurisprudenziale della Corte del Lussemburgo, ha ingenerato un contenzioso a livello nazionale di dimensioni imponenti attualmente ancora nella fase di merito per mezzo del quale molti docenti precari hanno ottenuto il riconoscimento del diritto agli aumenti di stipendio legati all'anzianità di servizio a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine o, in casi sporadici, l'immissione in ruolo c.d. reintegrazione in forma specifica - cfr. Tribunale di Siena sentenza 27.12.2010 . Le sentenze favorevoli fin qui emesse poggiano anzi tutto sul presupposto che la normativa comunitaria vieta la reiterazione dei contratti e i trattamenti discriminatori tra lavoratori equiparabili. Il divieto di reiterazione dei contratti a termine non si applica più alla scuola. Non di meno, il fulcro su cui poggia la leva dei giudici di merito è rappresentato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, numero 368, che recepisce la normativa europea contro la reiterazione dei contratti a termine. E dunque, al fine di scongiurare ulteriori condanne, il governo è intervenuto su questo provvedimento, disponendone la non applicazione al personale della scuola.